CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 11656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35893/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1849/2018depositata il 24/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso , articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1849/2018 con cui la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondato sia il primo motivo di gravame riguardante la mancanza di interesse ad agire, sia il secondo motivo sulla prova della disponibilità delle chiavi dell’appartamento di Bordighera in capo all’appellata e sull’omesso indennizzo del danno subito, che i giudici di merito hanno liquidato in euro 15.400,00. 2. -Resisteva con contro ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. - In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] i difensori d i [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dai medesimi e dalla ricorrente stessa. 4.- L a rinuncia è stata notificata alla controricorrente, ma non risulta da questa accettata, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ma deve farsi luogo alla condanna alle spese della parte rinunziante, da liquidarsi come in dispositivo. 5.- N ulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che questa disposizione, essendo lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione (Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 c.p.c.: dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 3.000,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie e accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civi