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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 18474/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32186/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 3327 /20 20 , depositatail 14 ottobre 20 20 . [OSCURATO:PERSONA] – Obbligazioni a carico del conduttore — [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], avendo concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] un immobile in Napoli in forza di contratto stipulato in data 20 aprile 2012 risolto con ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11 gennaio 2016 di convalida d i sfratto per morosità, chiese e ottenne l’emissione nei suoi confronti di decreto ingiuntivo per la restituzione di: € 688,13 a titolo di oneri di gestione del [OSCURATO:PERSONA] maturati fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (oneri GE.SE.CE.DI.); € 396,25 per oneri condominiali maturati da gennaio a maggio 2016; € 2.200,00 peroneri condominiali maturati nel periodo pregresso; dichiarò infatti di averne eseguito il pagamento per conto del la conduttrice, rimasta inadempiente all'obbligo contrattua lmente assunto; l’opposizione proposta dall’ingiunta, rigettata in primo grado, è stata accolta dalla Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza in epigrafe, in riforma integrale della prima decisione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’appellato alle spese del doppio grado di giudizio; la Corte partenopea ha infatti osservato che: ─ la pretesa di restituzione della somma di € 2.200,00, per oneri condominiali maturati in costanza del rapporto di locazione, è contraria alla stessa impostazione difensiva assunta dall'appellato secondo cui gli oneri per cui egli ha agito sono soltanto quelli maturati successivamente alla risoluzione del contratto di locazione: posizione in particolare confermata all’udienza del 30 gennaio 2009, fissata ad hoc per chiarimenti, nel corso della quale il procuratore dell’opposto dichiarò di rinunziare al pagamento della somma di € 307,75, asseritamente dovuta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, in quanto «antecedenti alla risoluzione contrattuale»; ─ il credito restitutorio per la somma di € 688,13, a titolo di oneri GE.SE.CE.DI. maturati fino al 20 maggio 2016, destinati, invece, per pattuizione convenzionale, a gravare sulla conduttrice, è stato contestato dall’appellante per il mancato riscontro documentale dell'avvenuto pagamento di dette somme da parte del Navarra, senza che tale difesa possa ritenersi preclusa per il fatto che in primo grado l’opponente si era limitata ad eccepire il difetto di legittimazione dell’ente consortile a pretenderne la corresponsione, non potendo detto iniziale contegno essere assimilato ad una «non contestazione» agli effetti della relevatio ab onere probandi prevista in tal caso dall'art. 115 c.p.c., sia perché privo di inequivocità ai fini invocati, sia perché, a ben vedere, il fatto oggetto di prova non rientra nella sfera di immediata disponibilità della Russo, riguardando il rapporto solutorio pretesamente intercorso tra l'odierno appellato ed un terzo (Consorzio GE.SE.CE.DI.); ─ quanto poi alla chiesta restituzione della somma di € 396,25 a titolo di oneri condominiali venuti a scadenza dal gennaio 2016 al maggio 2016, ovverosia nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale, in disparte il rilievo che la prova del pagamento è stata fornita per il minor importo di € 343,11, risulta assorbente che l'appellato non abbia specificamente allegato né comprovato i titoli giustificativi delle quote di addebito (oneri ordinari e/o straordinari) e dei relativi criteri di riparto (tabella millesimale), onde consentire alla Russo la verifica della natura e della legittimità delle singole voci di spesa; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste l’intimata depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 cod. civ. per avere la Corte di merito ritenuto che l’importo di € 2.200 (imputato a oneri condominiali risultanti dal consuntivo 2014 e dal preventivo 2015) fosse dovuto dal locatore secondo contratto (art. 12), omettendo di considerare che, per gli effetti retroattivi ex art. 1458 cod. civ. della convalida d i sfratto, pronunciata per una morosità maturata già per il mancato pagamento del canone di aprile 2013, l’imputazione soggettiva di quegli oneri, successivamente maturati, rimaneva sottratta alla previsione contrattuale, la cui efficacia eravenuta meno, ed andava st abilita in conformità all’art. 9 legge n. 392 del 1978, che pone quegli oneri a carico del conduttore; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione al rigetto della ulteriore pretesa restitutoria della somma di € 688,13 (oneri GE.SE.CE.DI. maturati fino al 20 maggio 2016 ) , motivato dalla mancata prova del suo effettivo esborso; sostiene che l’assunto espresso in sentenza, secondo cui le ragioni svolte sul punto dall’opponente in primo grado non erano idonee ad esprimere una non contestazione agli effetti di cui all’art. 115 cod. proc. civ., è erroneo perché tali ragioni non integravano una mera difesa ma una eccezione; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc.civ. in relazione al rigetto della ulteriore pretesa restitutoria della somma di € 396,25(oneri condominiali venuti a scadenza dal gennaio 2016 al maggio 2016)motivato in sentenza dalla mancata allegazione e prova dei titoli giustificativi delle quote di addebito e dei relativi criteri di riparto; rileva che, anche in tal caso, avendo l’appellante sollevato una «eccezione estintiva del credito preteso», la motivazione addotta in sentenza si è risolta nella introduzione ex officio di un motivo di opposizione non proposto, in violazione del contraddittorio e del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; il primo motivo è inammissibile sotto più profili; anzitutto perché fondato sul richiamo di atti (ordinanza di convalida di sfratto e relativo presupposto atto di intimazione) dei quali si omette di riportare il contenuto (nécon la riproduzione diretta del contenuto della citazione introduttiva del giudizio, né con la riproduzione indiretta, accompagnata dalla indicazione della parte del documento in cui l'indiretta riproduzione troverebbe riscontro) ed anche di indicare se e dove essi sono stati prodotti nel giudizio di appello e siano rinvenibili nel fascicolo di causa così come pervenuto avanti questa Corte, in palese violazione degli oneri imposti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. (per i quali si veda, ex multis, Cass. Sez.

U. n. 22726 del 2011, la quale, pur ammettendo che il ricorrente in Cassazione possa, agli effetti dell'osservanza dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, fare riferimento alla presenza di atti processuali nel fascicolo d'ufficio della fase di merito, ha sottolineato che resta sempre fermo l'onere di indicazione specifica anche di tali atti, onere del tutto violato nella specie); in secondo luogo, e comunque , perché non si confronta con lo specifico accertamento sul punto operato in sentenza che, a fondamento dell’espresso convincimentocirca la vigenza del rapporto contrattuale nel periodo cui si riferiscono gli oneri in questione, richiama esplicita ammissione del procuratore dell’opposto; il secondo motivo è parimenti inammissibile; si risolve, infatti , nella formulazione di proposizioni contorte di difficile comprensione che, lungi dal confrontarsi con la chiar a ratio decidendi spes a in sentenza in relazione all a voc e di credito restitutorio considerata, risultano eccentriche e prive di alcun riconoscibile significato censorio; devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez.

U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741);nella specie— in disparte il rilievo che , diversamente da quanto opinato in ricorso, la contestazione del difetto di legittimazione dell’ente consortile a pretendere la corresponsione degli importi asseritamente anticipati dal Navarra ( e da questi poi pretesi in restituzione dalla Russo) integr a mera difesa (poiché con essa si contesta un elemento del fatto costitutivo della pretesa) e non una eccezione (tanto meno in senso stretto)— non si ve d e in ogni caso , né è spiegato, che incidenza possa avere tale problema definitorio rispetto alla ratio decidendi spesa in sentenza , rappresentata dal rilievo che quel motivo di opposizione non risultava comunque incompatibile con la contestazione dell’ulteriore elemento fondativo della pretesa restitutoria rappresentato dall’effettivo esborso, in anticipazione, da parte dell’opposto, degli importi pretesi da quell’ente, né se ne poteva dunque desumere una « non contestazione», anche perché si trattava di fatto non rientrante nella sfera di disponibilità dell’opponente; analogamente deve dirsi del terzo motivo, affidato a considerazioni del tutto generiche e incomprensibili e comunque eccentriche rispetto alla ratio decidendispesa in sentenza; non è nemmeno spiegato quale fosse l’«eccezione estintiva del preteso credito» inizialmente sollevata dalla opponente né la ragione per cui essa avrebbe dovuto considerarsi tale da precludere il rilievo che ha poi condotto il giudice d’appello a rigettare anche per tale voce la pretesa restitutoria; non illustrata e comunque manifestamente infondata è poi la censura di violazione del principio del contraddittorio o dell’art. 112 cod. proc. civ., essendo appena il caso di rilevare che, trattandosi di elementi del fatto costitutivo del credito restitutorio, la verifica della causale e della corretta quantificazionedelle somme di cui si pretende il rimborso rientra nel potere dovere del giudice di vagliare la fondatezza della domanda;il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in conformità alla nota prodotta e da distrarsi in favore del procuratore antistatario della controricorrente, che ne ha fatto rituale richiesta in memoria; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate , in Euro 1.875 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32186/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli , n. 3327 /20 20 , depositatail 14 ottobre 20 20 . [OSCURATO:PERSONA] – Obbligazioni a carico del conduttore — [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], avendo concesso in locazione a [OSCURATO:PERSONA] un immobile in Napoli in forza di contratto stipulato in data 20 aprile 2012 risolto con ordinanza del Tribunale di Napoli in data 11 gennaio 2016 di convalida d i sfratto per morosità, chiese e ottenne l’emissione nei suoi confronti di decreto ingiuntivo per la restituzione di: € 688,13 a titolo di oneri di gestione del [OSCURATO:PERSONA] maturati fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] (oneri GE.SE.CE.DI.); € 396,25 per oneri condominiali maturati da gennaio a maggio 2016; € 2.200,00 peroneri condominiali maturati nel periodo pregresso; dichiarò infatti di averne eseguito il pagamento per conto del la conduttrice, rimasta inadempiente all'obbligo contrattua lmente assunto; l’opposizione proposta dall’ingiunta, rigettata in primo grado, è stata accolta dalla Corte d’appello di Napoli che, con la sentenza in epigrafe, in riforma integrale della prima decisione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’appellato alle spese del doppio grado di giudizio; la Corte partenopea ha infatti osservato che: ─ la pretesa di restituzione della somma di € 2.200,00, per oneri condominiali maturati in costanza del rapporto di locazione, è contraria alla stessa impostazione difensiva assunta dall'appellato secondo cui gli oneri per cui egli ha agito sono soltanto quelli maturati successivamente alla risoluzione del contratto di locazione: posizione in particolare confermata all’udienza del 30 gennaio 2009, fissata ad hoc per chiarimenti, nel corso della quale il procuratore dell’opposto dichiarò di rinunziare al pagamento della somma di € 307,75, asseritamente dovuta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, in quanto «antecedenti alla risoluzione contrattuale»; ─ il credito restitutorio per la somma di € 688,13, a titolo di oneri GE.SE.CE.DI. maturati fino al 20 maggio 2016, destinati, invece, per pattuizione convenzionale, a gravare sulla conduttrice, è stato contestato dall’appellante per il mancato riscontro documentale dell'avvenuto pagamento di dette somme da parte del Navarra, senza che tale difesa possa ritenersi preclusa per il fatto che in primo grado l’opponente si era limitata ad eccepire il difetto di legittimazione dell’ente consortile a pretenderne la corresponsione, non potendo detto iniziale contegno essere assimilato ad una «non contestazione» agli effetti della relevatio ab onere probandi prevista in tal caso dall'art. 115 c.p.c., sia perché privo di inequivocità ai fini invocati, sia perché, a ben vedere, il fatto oggetto di prova non rientra nella sfera di immediata disponibilità della Russo, riguardando il rapporto solutorio pretesamente intercorso tra l'odierno appellato ed un terzo (Consorzio GE.SE.CE.DI.); ─ quanto poi alla chiesta restituzione della somma di € 396,25 a titolo di oneri condominiali venuti a scadenza dal gennaio 2016 al maggio 2016, ovverosia nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale, in disparte il rilievo che la prova del pagamento è stata fornita per il minor importo di € 343,11, risulta assorbente che l'appellato non abbia specificamente allegato né comprovato i titoli giustificativi delle quote di addebito (oneri ordinari e/o straordinari) e dei relativi criteri di riparto (tabella millesimale), onde consentire alla Russo la verifica della natura e della legittimità delle singole voci di spesa; avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste l’intimata depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 cod. civ. per avere la Corte di merito ritenuto che l’importo di € 2.200 (imputato a oneri condominiali risultanti dal consuntivo 2014 e dal preventivo 2015) fosse dovuto dal locatore secondo contratto (art. 12), omettendo di considerare che, per gli effetti retroattivi ex art. 1458 cod. civ. della convalida d i sfratto, pronunciata per una morosità maturata già per il mancato pagamento del canone di aprile 2013, l’imputazione soggettiva di quegli oneri, successivamente maturati, rimaneva sottratta alla previsione contrattuale, la cui efficacia eravenuta meno, ed andava st abilita in conformità all’art. 9 legge n. 392 del 1978, che pone quegli oneri a carico del conduttore; con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. in relazione al rigetto della ulteriore pretesa restitutoria della somma di € 688,13 (oneri GE.SE.CE.DI. maturati fino al 20 maggio 2016 ) , motivato dalla mancata prova del suo effettivo esborso; sostiene che l’assunto espresso in sentenza, secondo cui le ragioni svolte sul punto dall’opponente in primo grado non erano idonee ad esprimere una non contestazione agli effetti di cui all’art. 115 cod. proc. civ., è erroneo perché tali ragioni non integravano una mera difesa ma una eccezione; con il terzo motivo il ricorrente denuncia, infine, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc.civ. in relazione al rigetto della ulteriore pretesa restitutoria della somma di € 396,25(oneri condominiali venuti a scadenza dal gennaio 2016 al maggio 2016)motivato in sentenza dalla mancata allegazione e prova dei titoli giustificativi delle quote di addebito e dei relativi criteri di riparto; rileva che, anche in tal caso, avendo l’appellante sollevato una «eccezione estintiva del credito preteso», la motivazione addotta in sentenza si è risolta nella introduzione ex officio di un motivo di opposizione non proposto, in violazione del contraddittorio e del principio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; il primo motivo è inammissibile sotto più profili; anzitutto perché fondato sul richiamo di atti (ordinanza di convalida di sfratto e relativo presupposto atto di intimazione) dei quali si omette di riportare il contenuto (nécon la riproduzione diretta del contenuto della citazione introduttiva del giudizio, né con la riproduzione indiretta, accompagnata dalla indicazione della parte del documento in cui l'indiretta riproduzione troverebbe riscontro) ed anche di indicare se e dove essi sono stati prodotti nel giudizio di appello e siano rinvenibili nel fascicolo di causa così come pervenuto avanti questa Corte, in palese violazione degli oneri imposti, a pena di inammissibilità, dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. (per i quali si veda, ex multis, Cass. Sez. U. n. 22726 del 2011, la quale, pur ammettendo che il ricorrente in Cassazione possa, agli effetti dell'osservanza dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, fare riferimento alla presenza di atti processuali nel fascicolo d'ufficio della fase di merito, ha sottolineato che resta sempre fermo l'onere di indicazione specifica anche di tali atti, onere del tutto violato nella specie); in secondo luogo, e comunque , perché non si confronta con lo specifico accertamento sul punto operato in sentenza che, a fondamento dell’espresso convincimentocirca la vigenza del rapporto contrattuale nel periodo cui si riferiscono gli oneri in questione, richiama esplicita ammissione del procuratore dell’opposto; il secondo motivo è parimenti inammissibile; si risolve, infatti , nella formulazione di proposizioni contorte di difficile comprensione che, lungi dal confrontarsi con la chiar a ratio decidendi spes a in sentenza in relazione all a voc e di credito restitutorio considerata, risultano eccentriche e prive di alcun riconoscibile significato censorio; devesi al riguardo richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un «non motivo», è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (Cass.11/01/2005, n. 359; v. anche ex aliis Cass. Sez. U. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione, non massimata sul punto; Id. 05/08/2016, n. 16598; Id. 03/11/2016, n. 22226; Cass. 15/04/2021, n. 9951; 05/07/2019, n. 18066; 13/03/2009, n. 6184; 10/03/2006, n. 5244; 04/03/2005, n. 4741);nella specie— in disparte il rilievo che , diversamente da quanto opinato in ricorso, la contestazione del difetto di legittimazione dell’ente consortile a pretendere la corresponsione degli importi asseritamente anticipati dal Navarra ( e da questi poi pretesi in restituzione dalla Russo) integr a mera difesa (poiché con essa si contesta un elemento del fatto costitutivo della pretesa) e non una eccezione (tanto meno in senso stretto)— non si ve d e in ogni caso , né è spiegato, che incidenza possa avere tale problema definitorio rispetto alla ratio decidendi spesa in sentenza , rappresentata dal rilievo che quel motivo di opposizione non risultava comunque incompatibile con la contestazione dell’ulteriore elemento fondativo della pretesa restitutoria rappresentato dall’effettivo esborso, in anticipazione, da parte dell’opposto, degli importi pretesi da quell’ente, né se ne poteva dunque desumere una « non contestazione», anche perché si trattava di fatto non rientrante nella sfera di disponibilità dell’opponente; analogamente deve dirsi del terzo motivo, affidato a considerazioni del tutto generiche e incomprensibili e comunque eccentriche rispetto alla ratio decidendispesa in sentenza; non è nemmeno spiegato quale fosse l’«eccezione estintiva del preteso credito» inizialmente sollevata dalla opponente né la ragione per cui essa avrebbe dovuto considerarsi tale da precludere il rilievo che ha poi condotto il giudice d’appello a rigettare anche per tale voce la pretesa restitutoria; non illustrata e comunque manifestamente infondata è poi la censura di violazione del principio del contraddittorio o dell’art. 112 cod. proc. civ., essendo appena il caso di rilevare che, trattandosi di elementi del fatto costitutivo del credito restitutorio, la verifica della causale e della corretta quantificazionedelle somme di cui si pretende il rimborso rientra nel potere dovere del giudice di vagliare la fondatezza della domanda;il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in conformità alla nota prodotta e da distrarsi in favore del procuratore antistatario della controricorrente, che ne ha fatto rituale richiesta in memoria; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate , in Euro 1.875 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, distratte in favore del procuratore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a
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