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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 giugno 2023

Cassazione n. 22720/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14560/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l o rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8030/2021 depositata il02/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 8030 del 2021 della Corte di appello di Roma esponendo che: - aveva opposto una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione della provincia di Bari, [OSCURATO:SOCIETA]., per il recupero di somme erogate a titolo di agevolazioni per attività d’impresa dal Ministero dello sviluppo economico, oggetto di polizza fideiussoria prestata dalla deducente in favore dell’amministrazione e per la società beneficiata C C; - ave va dedotto la carenza di titolo esecutivo; - il Ministero aveva resistito allegando l’intervenuto decreto di revoca delle agevolazioni e proponendo anche domanda riconvenzionale per l’accertamento del diritto al pagamento in parola; - nelle more del giudizio i nterveniva la legge n. 99 del 2008 che, all’art. 3, comma 8, aveva interpretato in via autentica gli artt. 32, 33, della legge n. 449 del 1997, affermando la natura di titolo esecutivo del decreto di revoca; - la deducente aveva opposto allora sia l’irretroa ttività della norma, prospettando questione d’illegittimità costituzionale, sia la mancata notifica del decreto di revoca neppure indicato nella cartella; - nel corso del giudizio di primo grado il Ministero aveva riconosciuto un doppio versamento da parte della deducente, effettuato in ragione della notifica di un correlato atto di fermo amministrativo, poi revocato per il suddetto pagamento; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e accolto la domanda riconvenzionale dell’amministrazione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui, posta la natura legittimamente interpretativa della sopravvenuta normativa richiamata in punto di titolo per la riscossione coattiva, era risultato che il decreto di revoca era stato adottato per mancato adempimento delle obbligazioni del programma d’investimento, senza osservazioni da parte della beneficiata, con conseguente legittima escussione della polizza rilasciata, quale espressione di un rapporto privatistico, per il pagamento immediato e senza eccezioni, laddove le emergenze processuali indicavano come fondato il diritto dell’amministrazione alla riscossione delle somme non ancora corrisposte; resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2697, cod. civ., 615, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato non spiegando perché, nonostante il constatato pagamento a séguito dell’escussione della polizza, avvenuto il 6 novembre 2007, anteriormente alla formazione del titolo costituito dal decreto di revoca delle agevolazioni, emesso in data 12 novembre 2007, non aveva poi riconosciuto l’estinzione dell’obbligazione oggetto di cartella; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla deduzione d’illegittima duplicazione del titolo conseguente all’accoglimento della domanda riconvenzionale per le medesime ragioni creditorie; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel confermare l’accoglimento della domanda riconvenzionale nonostante il rigetto della domanda di annullamento della cartella fondata sulla stessa pretesa di pecuniaria; Consideratoche il ricorso è inammissibile; come pure eccepito dall’amministrazione, la portata delle censure svolte dalla parte ricorrente non è intellegibile alla luce della mancata esposizione compiuta dei fatti sostanziali sottesi a quelli processuali (cfr., sul riferimento a entrambi i fatti ad opera dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., ad esempio Cass., 21/01/2020, n. 1278, e Cass., 16/09/2013, n. 21137); l’amministrazione indica che la cartella aveva ad oggetto somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi decorsi dalla data di erogazione della prima quota di contributo; ora, al di là del riferimento dell’allegazione appena riassunta al decreto di revoca prodotto, deve osservarsi che parte ricorrente (pagg. 3-4 del gravame) afferma, come visto, nel gravame, che «nel corso del giudizio di primo grado, il Ministero dello sviluppo economico riconosceva e dava atto, altresì, che, in ragione della notifica del fermo amministrativo, [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al “versamento della somma di euro 188.601,56, a titolo di restituzione del contributo c/impianti…corrispondente alla quota capitale del contributo effettivamente erogato alla ditta beneficiaria, maggiorato degli oneri accessori a partire dalla data di escussione della polizza, nonché…al versamento della somma di euro 56.682,70 in riferimento alla “[OSCURATO:PERSONA]”, sempre corrispondente alla quota capitale, maggiorata dei relativi oneri accessori a partire dalla data di escussione della polizza medesima”»; ma: - non si indica in quale specifica sede processuale tale riconoscimento sarebbe avvenuto, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 27/12/2019, n. 34469); - non si chiarisce, in tal modo, neppure se vi fosse stata una inammissibile modifica dei motivi di opposizione esecutiva, come riferito originariamente fondata sulla carenza di titolo esecutivo (laddove l’opposizione, del 2009, fu proposta quando il pagamento indicato come estintivo era già avvenuto nel 2007), posto che tale inammissibilità della domanda nuova e dunque del nuovo tema del giudizio, rilevabile officiosamente salvo univoco giudicato interno ostativo (arg. ex Cass., 09/01/2020, n. 157), è questione logicamente precedente e distinta da quella della natura di mera difesa dell’eccezione di pagamento (argomentata a pag. 10 del ricorso) (cfr. Cass., Sez.

U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6, con la precisazione che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo è differente dal pagamento che ne costituisce l’osservanza); - non si specifica a cosa si riferisse complessivamente la discussa polizza posto che nella citata parte del gravame si parla di due versamenti a fini esplicitati come distinti dallo stesso obbligato deducente; - non spiega, in questo contesto, quale fosse l’indicata riferibilità e il rapporto tra i due versamenti sopra indicati, riferiti come maggiorati degli «oneri accessori» a decorrere dall’escussione della polizza e non dall’erogazione del contributo; è chiaro –anche a mente di quanto diversamente riaffermato in memoria dalla parte istante – che, così facendo, la parte non rende compiutamente comprensibili le sue censure, compresa quella d’inintelligibilità della decisione impugnata, il cui apprezzamento segue logicamente quello della completa e chiara ricostruzione dei fatti sostanziali cui la decisione giudiziale in questione si rapporta, né rende apprezzabile la portata delle ulteriori censure concernenti la domanda riconvenzionale che ipotizzano una duplicazione creditoria – peraltro correlata a diversi titoli uno solo dei quali giudiziale e suscettibile dunque di divenire giudicato sulla menzionata pretesa – di cui la formulazione del gravame non permette, così, un idoneo apprezzamento; proprio in punto di scrutinio della riconvenzione la sentenza parla di «diritto del Ministero di riscuotere somme non ancora corrisposte» (pag. 5, in fine), e tale riferimento non è, secondo quanto detto, compiutamente apprezzabile, con conseguente complessiva aspecificità dell’impugnazione; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente liquidate in euro 4.100,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14560/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione digitale , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che l o rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 8030/2021 depositata il02/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 8030 del 2021 della Corte di appello di Roma esponendo che: - aveva opposto una cartella esattoriale emessa dall’agente della riscossione della provincia di Bari, [OSCURATO:SOCIETA]., per il recupero di somme erogate a titolo di agevolazioni per attività d’impresa dal Ministero dello sviluppo economico, oggetto di polizza fideiussoria prestata dalla deducente in favore dell’amministrazione e per la società beneficiata C C; - ave va dedotto la carenza di titolo esecutivo; - il Ministero aveva resistito allegando l’intervenuto decreto di revoca delle agevolazioni e proponendo anche domanda riconvenzionale per l’accertamento del diritto al pagamento in parola; - nelle more del giudizio i nterveniva la legge n. 99 del 2008 che, all’art. 3, comma 8, aveva interpretato in via autentica gli artt. 32, 33, della legge n. 449 del 1997, affermando la natura di titolo esecutivo del decreto di revoca; - la deducente aveva opposto allora sia l’irretroa ttività della norma, prospettando questione d’illegittimità costituzionale, sia la mancata notifica del decreto di revoca neppure indicato nella cartella; - nel corso del giudizio di primo grado il Ministero aveva riconosciuto un doppio versamento da parte della deducente, effettuato in ragione della notifica di un correlato atto di fermo amministrativo, poi revocato per il suddetto pagamento; - il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e accolto la domanda riconvenzionale dell’amministrazione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello, secondo cui, posta la natura legittimamente interpretativa della sopravvenuta normativa richiamata in punto di titolo per la riscossione coattiva, era risultato che il decreto di revoca era stato adottato per mancato adempimento delle obbligazioni del programma d’investimento, senza osservazioni da parte della beneficiata, con conseguente legittima escussione della polizza rilasciata, quale espressione di un rapporto privatistico, per il pagamento immediato e senza eccezioni, laddove le emergenze processuali indicavano come fondato il diritto dell’amministrazione alla riscossione delle somme non ancora corrisposte; resiste con controricorso il Ministero dello sviluppo economico; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2697, cod. civ., 615, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato non spiegando perché, nonostante il constatato pagamento a séguito dell’escussione della polizza, avvenuto il 6 novembre 2007, anteriormente alla formazione del titolo costituito dal decreto di revoca delle agevolazioni, emesso in data 12 novembre 2007, non aveva poi riconosciuto l’estinzione dell’obbligazione oggetto di cartella; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla deduzione d’illegittima duplicazione del titolo conseguente all’accoglimento della domanda riconvenzionale per le medesime ragioni creditorie; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 100, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel confermare l’accoglimento della domanda riconvenzionale nonostante il rigetto della domanda di annullamento della cartella fondata sulla stessa pretesa di pecuniaria; Consideratoche il ricorso è inammissibile; come pure eccepito dall’amministrazione, la portata delle censure svolte dalla parte ricorrente non è intellegibile alla luce della mancata esposizione compiuta dei fatti sostanziali sottesi a quelli processuali (cfr., sul riferimento a entrambi i fatti ad opera dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., ad esempio Cass., 21/01/2020, n. 1278, e Cass., 16/09/2013, n. 21137); l’amministrazione indica che la cartella aveva ad oggetto somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi decorsi dalla data di erogazione della prima quota di contributo; ora, al di là del riferimento dell’allegazione appena riassunta al decreto di revoca prodotto, deve osservarsi che parte ricorrente (pagg. 3-4 del gravame) afferma, come visto, nel gravame, che «nel corso del giudizio di primo grado, il Ministero dello sviluppo economico riconosceva e dava atto, altresì, che, in ragione della notifica del fermo amministrativo, [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto al “versamento della somma di euro 188.601,56, a titolo di restituzione del contributo c/impianti…corrispondente alla quota capitale del contributo effettivamente erogato alla ditta beneficiaria, maggiorato degli oneri accessori a partire dalla data di escussione della polizza, nonché…al versamento della somma di euro 56.682,70 in riferimento alla “[OSCURATO:PERSONA]”, sempre corrispondente alla quota capitale, maggiorata dei relativi oneri accessori a partire dalla data di escussione della polizza medesima”»; ma: - non si indica in quale specifica sede processuale tale riconoscimento sarebbe avvenuto, in violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469); - non si chiarisce, in tal modo, neppure se vi fosse stata una inammissibile modifica dei motivi di opposizione esecutiva, come riferito originariamente fondata sulla carenza di titolo esecutivo (laddove l’opposizione, del 2009, fu proposta quando il pagamento indicato come estintivo era già avvenuto nel 2007), posto che tale inammissibilità della domanda nuova e dunque del nuovo tema del giudizio, rilevabile officiosamente salvo univoco giudicato interno ostativo (arg. ex Cass., 09/01/2020, n. 157), è questione logicamente precedente e distinta da quella della natura di mera difesa dell’eccezione di pagamento (argomentata a pag. 10 del ricorso) (cfr. Cass., Sez. U., 14/12/2020, n. 28387, pag. 6, con la precisazione che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo è differente dal pagamento che ne costituisce l’osservanza); - non si specifica a cosa si riferisse complessivamente la discussa polizza posto che nella citata parte del gravame si parla di due versamenti a fini esplicitati come distinti dallo stesso obbligato deducente; - non spiega, in questo contesto, quale fosse l’indicata riferibilità e il rapporto tra i due versamenti sopra indicati, riferiti come maggiorati degli «oneri accessori» a decorrere dall’escussione della polizza e non dall’erogazione del contributo; è chiaro –anche a mente di quanto diversamente riaffermato in memoria dalla parte istante – che, così facendo, la parte non rende compiutamente comprensibili le sue censure, compresa quella d’inintelligibilità della decisione impugnata, il cui apprezzamento segue logicamente quello della completa e chiara ricostruzione dei fatti sostanziali cui la decisione giudiziale in questione si rapporta, né rende apprezzabile la portata delle ulteriori censure concernenti la domanda riconvenzionale che ipotizzano una duplicazione creditoria – peraltro correlata a diversi titoli uno solo dei quali giudiziale e suscettibile dunque di divenire giudicato sulla menzionata pretesa – di cui la formulazione del gravame non permette, così, un idoneo apprezzamento; proprio in punto di scrutinio della riconvenzione la sentenza parla di «diritto del Ministero di riscuotere somme non ancora corrisposte» (pag. 5, in fine), e tale riferimento non è, secondo quanto detto, compiutamente apprezzabile, con conseguente complessiva aspecificità dell’impugnazione; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente liquidate in euro 4.100,00, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei pr
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