Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12883/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 17.9.2025, la Corte di appello di Caltanissetta haconfermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatodi cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato sussistenti lecondizioni reddituali di ammissione, e quindi la non percezione di redditi negli annidi imposta 2016 e 2017, laddove è stato accertato che costui aveva percepito unreddito nell’anno d’imposta 2017 pari a euro 46.176,08 (fatto del 25.9.2018).2.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, permezzo del suo difensore, lamentando quanto segue.I) Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per averela Corte territoriale deciso la sollevata questione di nullità attraverso la meraacquisizione di informazioni scritte dalla Procura della Repubblica del Tribunale diCaltanissetta.

La nullità sarebbe derivata da una omissione della Procura che nonebbe ad inserire nel proprio fascicolo la nomina del difensore depositata sul portaletelematico, così traendo in errore l’ufficio del Giudice per l’udienza preliminare cheaveva indicato il difensore d’ufficio in luogo del difensore di fiducia.Deduce che la sentenza sul punto ha erroneamente affermato che ildeposito telematico della nomina era inefficace, ed era stato rifiutato, in quantoprivo della sottoscrizione del difensore con propria firma digitale.

Taleargomentazione è palesemente errata in quanto il portale del servizio telematicoaccetta esclusivamente documenti in formato p7m, ovvero firmati digitalmente.

Igiudicanti avrebbero dovuto assumere la testimonianza del funzionario dellaProcura che ha fornito tali informazioni, onde consentire il contraddittorio con tuttele parti in causa.II) Violazione di legge, per aver considerato la somma incassata dalricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto come reddito imponibile rilevanteai fini della dichiarazione incriminata.III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione aldisconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., peromessa valutazione complessa e congiunta di tutti i parametri richiesti dallanorma.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è in fatto, generico e privo di autosufficienza: sostieneapoditticamente che il sistema del portale telematico accetta solo atti firmatidigitalmente, in contrapposizione con quanto dichiarato con nota scritta da unfunzionario della competente Procura della Repubblica, secondo cui l’atto era statorifiutato dal sistema telematico proprio perché privo di sottoscrizione digitale.Il ricorrente non supporta in alcun modo l’affermazione secondo cui ilsistema telematico non permetterebbe il caricamento e l’invio di un atto di parte(in formato pdf o simili) non sottoscritto digitalmente.Al contrario, la sentenza impugnata, sul punto, ha insindacabilmenteaccertato che tecnicamente ciò è possibile: l’atto privo di sottoscrizione digitale èacquisito ma rifiutato dal sistema in quanto formalmente non idoneo e, dunque,inefficace.In questa sede non vi è spazio per rimettere in discussione quantolegittimamente accertato dai giudici di merito.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, sulla scorta dellacostante e pacifica giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui iltrattamento di fine rapporto (TFR) è considerato reddito ai fini dell’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato.Infatti, è stato riconosciuto come, ai fini della determinazione del limite direddito per l'ammissione al beneficio, debbano essere calcolati tutti i redditi,compresi quelli soggetti a tassazione separata (Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021,Basile, Rv. 281742 - 02); inoltre, la determinazione del reddito ai finidell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tener conto,nell'individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi anche dei redditiper legge esenti dall'imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenutaalla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (Sez. 3, n. 25194 del31/03/2011, Brina, Rv. 250960 – 01; nella specie l'imputato aveva falsamentedichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo inparticolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo diTFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione).3.

Il terzo motivo è fondato.Sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. lamotivazione offerta appare illogica e carente, là dove si limita a valorizzare lanotevole sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli accertati, senza alcunavalutazione delle modalità ingannatorie della condotta falsa o omissiva, vale a diredella potenzialità di tale condotta a trarre in inganno il giudice che deve decideresulla istanza.

Infatti, tanto maggiori saranno le potenzialità ingannatorie dellacondotta, ovvero tanto più il soggetto istante riesca a dissimulare il suo realereddito, tanto maggiore sarà l'offesa arrecata, in quanto il giudice sarà indotto adassumere la decisione di ammissione, in luogo di quella del rigetto.

In tal senso,la dichiarazione di non aver percepito redditi nell'anno di riferimento avrà minoreidoneità ingannatoria a trarre in errore il giudice, rispetto ad una dichiarazione concui si sia attestato un reddito di poco inferiore alla soglia prevista per l'ammissioneal beneficio: in tal caso, infatti, le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96,comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, assicurano poteri di accertamentoal giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione (cfr., in motivazione, Sez. 4,n. 30042 del 29/05/2024, Lamarmora, Rv. 286818 - 01).Nel caso di specie, i giudicanti hanno dato esclusivo rilievo al fatto chel’imputato aveva autocertificato una condizione di assoluta indigenza, omettendodi dichiarare di avere percepito nel 2017, quale TFR, una somma lorda di euro46.176,08, valorizzando, in tal modo, un elemento, attinente alla condotta chedepone, semmai, anche in astratto, per una minore potenzialità ingannatoria.Pertanto, l’argomentazione adottata per il diniego dell’istituto di cui all’art.131-bis cod. pen. appare manifestamente illogica sul piano della valutazionedell’elemento oggettivo del reato, ferma restando la necessità, nel caso nonsoddisfatta, di operare un giudizio complessivo, che abbia riguardo anche al gradodi colpevolezza, ovvero alla maggiore o minore intensità del dolo.4.

In conclusione, la sentenza deve essere annullata, con riferimento allavalutazione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che nelnuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati.

Il ricorso va dichiaratoinammissibile nel resto.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernentel’art. 131bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Caltanissetta.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso, 18 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17.9.2025, la Corte di appello di Caltanissetta haconfermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reatodi cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente dichiarato sussistenti lecondizioni reddituali di ammissione, e quindi la non percezione di redditi negli annidi imposta 2016 e 2017, laddove è stato accertato che costui aveva percepito unreddito nell’anno d’imposta 2017 pari a euro 46.176,08 (fatto del 25.9.2018).2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, permezzo del suo difensore, lamentando quanto segue.I) Violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, per averela Corte territoriale deciso la sollevata questione di nullità attraverso la meraacquisizione di informazioni scritte dalla Procura della Repubblica del Tribunale diCaltanissetta. La nullità sarebbe derivata da una omissione della Procura che nonebbe ad inserire nel proprio fascicolo la nomina del difensore depositata sul portaletelematico, così traendo in errore l’ufficio del Giudice per l’udienza preliminare cheaveva indicato il difensore d’ufficio in luogo del difensore di fiducia.Deduce che la sentenza sul punto ha erroneamente affermato che ildeposito telematico della nomina era inefficace, ed era stato rifiutato, in quantoprivo della sottoscrizione del difensore con propria firma digitale. Taleargomentazione è palesemente errata in quanto il portale del servizio telematicoaccetta esclusivamente documenti in formato p7m, ovvero firmati digitalmente. Igiudicanti avrebbero dovuto assumere la testimonianza del funzionario dellaProcura che ha fornito tali informazioni, onde consentire il contraddittorio con tuttele parti in causa.II) Violazione di legge, per aver considerato la somma incassata dalricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto come reddito imponibile rilevanteai fini della dichiarazione incriminata.III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione aldisconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., peromessa valutazione complessa e congiunta di tutti i parametri richiesti dallanorma.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è in fatto, generico e privo di autosufficienza: sostieneapoditticamente che il sistema del portale telematico accetta solo atti firmatidigitalmente, in contrapposizione con quanto dichiarato con nota scritta da unfunzionario della competente Procura della Repubblica, secondo cui l’atto era statorifiutato dal sistema telematico proprio perché privo di sottoscrizione digitale.Il ricorrente non supporta in alcun modo l’affermazione secondo cui ilsistema telematico non permetterebbe il caricamento e l’invio di un atto di parte(in formato pdf o simili) non sottoscritto digitalmente.Al contrario, la sentenza impugnata, sul punto, ha insindacabilmenteaccertato che tecnicamente ciò è possibile: l’atto privo di sottoscrizione digitale èacquisito ma rifiutato dal sistema in quanto formalmente non idoneo e, dunque,inefficace.In questa sede non vi è spazio per rimettere in discussione quantolegittimamente accertato dai giudici di merito.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, sulla scorta dellacostante e pacifica giurisprudenza della Corte regolatrice, secondo cui iltrattamento di fine rapporto (TFR) è considerato reddito ai fini dell’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato.Infatti, è stato riconosciuto come, ai fini della determinazione del limite direddito per l'ammissione al beneficio, debbano essere calcolati tutti i redditi,compresi quelli soggetti a tassazione separata (Sez. 4, n. 30238 del 13/07/2021,Basile, Rv. 281742 - 02); inoltre, la determinazione del reddito ai finidell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tener conto,nell'individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi anche dei redditiper legge esenti dall'imposta per le persone fisiche o che sono soggetti a ritenutaalla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (Sez. 3, n. 25194 del31/03/2011, Brina, Rv. 250960 – 01; nella specie l'imputato aveva falsamentedichiarato i redditi familiari nell'istanza di ammissione al patrocinio, omettendo inparticolare di indicare le somme percepite, rispettivamente, dal padre, a titolo diTFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di disoccupazione).3. Il terzo motivo è fondato.Sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. lamotivazione offerta appare illogica e carente, là dove si limita a valorizzare lanotevole sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli accertati, senza alcunavalutazione delle modalità ingannatorie della condotta falsa o omissiva, vale a diredella potenzialità di tale condotta a trarre in inganno il giudice che deve decideresulla istanza. Infatti, tanto maggiori saranno le potenzialità ingannatorie dellacondotta, ovvero tanto più il soggetto istante riesca a dissimulare il suo realereddito, tanto maggiore sarà l'offesa arrecata, in quanto il giudice sarà indotto adassumere la decisione di ammissione, in luogo di quella del rigetto. In tal senso,la dichiarazione di non aver percepito redditi nell'anno di riferimento avrà minoreidoneità ingannatoria a trarre in errore il giudice, rispetto ad una dichiarazione concui si sia attestato un reddito di poco inferiore alla soglia prevista per l'ammissioneal beneficio: in tal caso, infatti, le disposizioni di cui gli artt. 79, comma 3, e 96,comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, assicurano poteri di accertamentoal giudice dell'ammissione e a quello dell'opposizione (cfr., in motivazione, Sez. 4,n. 30042 del 29/05/2024, Lamarmora, Rv. 286818 - 01).Nel caso di specie, i giudicanti hanno dato esclusivo rilievo al fatto chel’imputato aveva autocertificato una condizione di assoluta indigenza, omettendodi dichiarare di avere percepito nel 2017, quale TFR, una somma lorda di euro46.176,08, valorizzando, in tal modo, un elemento, attinente alla condotta chedepone, semmai, anche in astratto, per una minore potenzialità ingannatoria.Pertanto, l’argomentazione adottata per il diniego dell’istituto di cui all’art.131-bis cod. pen. appare manifestamente illogica sul piano della valutazionedell’elemento oggettivo del reato, ferma restando la necessità, nel caso nonsoddisfatta, di operare un giudizio complessivo, che abbia riguardo anche al gradodi colpevolezza, ovvero alla maggiore o minore intensità del dolo.4. In conclusione, la sentenza deve essere annullata, con riferimento allavalutazione della applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-biscod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, che nelnuovo giudizio dovrà attenersi ai principi su indicati. Il ricorso va dichiaratoinammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernentel’art. 131bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Caltanissetta. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così deciso, 18 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12883/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris