CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14011/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, di fiducia avverso il decreto n. 2/2021 in data 25/10/2021 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Pesaro, in data 28/03/2008, che aveva applicato nei confronti del sunnominato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno, con prescrizioni. Il provvedimento in parola traeva fondamento dal fatto che il proposto era stato arrestato nel novembre 2006 per la detenzione di 520 gr. di sostanza stupefacente del tipo MDMA mentre rientrava da un viaggio in Olanda; successivamente, mentre era in corso la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Pesaro, lo Iengo veniva arrestato in data 21/09/2007 per la detenzione di un chilogrammo di hashish. Tali fatti, unitamente alla circostanza che il predetto non aveva desistito da tali condotte essendo rimasto del tutto vano anche l'avviso orale intervenuto il 18/06/2007, oltre all'assenza di regolare attività lavorativa e all'abitudine di accompagnarsi a persone pregiudicate, corroboravano il giudizio di pericolosità attuale. 2. Avverso il sunnominato decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale unico motivo (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.), violazione di legge in riferimento al concetto di pericolosità generica ex art. 4 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011 ed alla insussistenza del requisito dell'attualità dello stesso. Assume la difesa che il giudice di appello, prendendo le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019, abbia riconosciuto la pericolosità del prevenuto solo per la lettera b) dell'art. 1 d. Igs. n. 159 del 2011, ma non abbia applicato i principi stabiliti dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di riconoscimento della sussistenza della stessa. Quindi l'erroneità consisterebbe nella inesatta applicazione delle norme di cui al testo unico n. 159 del 2011. Rileva, infine, che la Corte territoriale si sarebbe disinteressata delle doglianze difensive omettendo risposte puntuali e adeguandosi al provvedimento del giudice di prime cure. Sottolinea, poi, come i precedenti del ricorrente siano datati, che l'abitualità è stata riconosciuta solo sulla base della commissione di due reati (in un arco temporale limitato) fino a sottolineare come egli abbia un tenore di vita al limite della povertà (beneficia ad oggi del reddito di cittadinanza) tanto che appare del tutto impossibile poter affermare, come ha fatto la Corte nel provvedimento impugnato, che egli 'sulla base di elementi di fatto, vi[va] abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose' (pag. 4 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, Bruno, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514). 3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è l'unico motivo proposto. 3.1. La Corte territoriale ha evidenziato che, il requisito della pericolosità già valutato alla data del 28/03/2008 di emissione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, risulta presente anche nell'attualità. Risulta, infatti, come quel provvedimento non trovò applicazione perché lo Iengo risultava irreperibile su tutto il territorio nazionale, essendosi trasferito in Spagna; successivamente, in data 28/09/2015, lo Iengo si presentava presso la casa circondariale di Bologna dichiarando di volersi costituire perché destinatario di un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro, rimanendo in espiazione di pena fino al 23/07/2017. A distanza di pochi mesi, lo stesso veniva nuovamente deferito all'Autorità giudiziaria per invasione di terreni in quanto veniva identificato tra i partecipanti di un rave party. E, nella successiva data del 25/06/2020, veniva tratto in arresto nella flagranza del reato di spaccio di eroina per il quale subiva una condanna (divenuta definitiva 25/07/2020) a mesi cinque di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] veniva, inoltre, controllato in compagnia di pregiudicati per reati in materia di stupefacenti in numerose occasioni (18/05/2021, 22/05/2021, 22/03/2021, 21/01/2021, 24/01/2020, 10/09/2019, 25/07/2019, 04/12/2018, 30/08/2018). La Questura evidenziava altresì come lo Iengo non risultava svolgere alcuna attività lavorativa, né percepire assegni pensionistici, in quanto l'ultima attività lavorativa risaliva al 2019 (presso uno stabilimento balneare nei mesi di maggio e giugno 2019), che in precedenza lo stesso aveva lavorato solo presso istituti penitenziari e che il lavoro più lungo era stato quello prestato presso un'impresa di pulizia (dal 01/02/2004 al 16/10/2005). In data 28/06/2021, la Questura di Pesaro segnalava ancora che in data 11/06/2021, lo Iengo veniva trovato nel possesso di eroina, appena acquistata, e sanzionato ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990: nell'occasione emergeva che a suo carico andava notificata l'ordinanza 2021/759 emessa dall'Ufficio di /r 3 Sorveglianza di Ancona il 23/03/2021: contattato edL invitato a presentarsi in Questura, lo stesso disertava l'incontro. 3.2. Fermo quanto precede, rileva preliminarmente il Collegio come - sotto il profilo strettamente metodologico - il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione vada scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo "constatativo" rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge; con particolare riferimento alla "fase constatativa" e, dunque, ricostruttiva del giudizio di pericolosità, essa «si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge», posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4)» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103 - 04). 3.3. Come correttamente ritenuto dalla Procura generale, sulla base degli elementi in fatto sopra indicati, si deve ritenere che il giudice di seconde cure, soprattutto con riferimento alla attualità (ritenuta sussistente la pericolosità nel lontano 2008), abbia adeguatamente valorizzato i dati in suo possesso ed abbia adeguatamente precisato come l'abitualità alla commissione di reati della stessa specie sia evidente (c.d. requisito dell'abitualità: sia nel 2006 che nell'attualità emerge chiaramente che il ricorrente faccia soltanto attività di spaccio di stupefacenti, in disparte piccole parentesi lavorative), nonché (non prestando attività lavorativa) che gli stessi proventi costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo. In particolare, il decreto impugnato - puntualmente rispondendo ai motivi di appello, che in questa sede l'interessato si limita sostanzialmente a riproporre - ha sottolineato non soltanto la correttezza del provvedimento del 2008 (sussistendone i presupposti), ma ha anche rilevato come l'anzidetto iato temporale significativo tra i due momenti della sua vita (2006/2007; 2017 all'attualità), in assenza di qualsivoglia elemento di segno divergente - e nonostante la consistente esperienza detentiva intermedia - costituisca, piuttosto, circostanza sintomatica di un perdurante inserimento di costui in simili contesti criminali. La difesa, infine, fa riferimento al tenore di vita sottolineando che sia necessaria la sproporzione tra ingressi di danaro leciti e spese non coerenti con tali ingressi. Si ritiene che detta riflessione non possa trovare accoglimento laddove la norma non richiede la prova di un tenore di vita sproporzionato rispetto ai leciti guadagni (richiesto per i provvedimenti ablativi reali), ma più semplicemente che essi abbiano costituito per un periodo di tempo l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in