Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:T:1997:137
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0004 - IT
Avis juridique important
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61997B0004
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione ampliata) del 29 settembre 1997. - [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Aiuti concessi dagli Stati - Aiuto nel settore della siderurgia - Ricorso d'annullamento - Art. 33 del Trattato CECA - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]4/97.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01505
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso d'annullamento - Ricorso contro una decisione adottata nell'ambito del Trattato CECA - Ricorso presentato da un presidente di delegazione sindacale di un'impresa - Irricevibilità
(Trattato CECA, art. 33; Trattato CE, art. 173)
[OSCURATO:PERSONA] ricorso che mira all'annullamento di una decisione adottata nell'ambito del Trattato CECA non può essere validamente presentato da un presidente di delegazione sindacale dell'impresa interessata da questa decisione, in quanto l'art. 33 del Trattato CECA, che enumera tassativamente i soggetti di diritto legittimati a presentare un ricorso d'annullamento, non lo menziona e l'art. 173 del Trattato CE non si applica a un tale ricorso.