CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08194/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la corte di appello di Lecce confermava la sentenza del tribunale di Lecce del 5.12.2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge e vizio di motivazione sub specie di mancanza motivazione in rapporto alle censure difensive sul punto, quanto alla riconosciuta recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, spiega le ragioni della recidiva evidenziando plurimi precedenti penali a carico per reati a scopo di lucro o contro il patrimonio e sottolineando altresì la pregressa esistenza di condanne per fatti del 2011 in materia di narcotraffico spiegandone la incidenza sui fatti sub iudice siccome espressione di un chiaro percorso criminoso. Si tratta di una motivazione che nella sostanza dà conto della conclusione, necessaria ai fini della corretta rilevazione dell'aggravante, per cui la reiterazione dell'illecito appare sintomo effettivo di riprorevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penall (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010 Rv. 247838 - 01). Di contro il ricorrente lamenta una carenza di motivazione per quanto sopra esposto insussistente. La manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2