CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 24/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, con provvedimento del 24 giugno 2025 confermava il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato inammissibile l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto la revoca della confisca delle quote del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e del relativo compendio aziendale. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto applicabile all'istanza di revoca l'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e non l'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, con la conseguenza che aveva ritenuto di aderire al dictum di Sez. U., 17 novembre 2022, n. 43668, secondo il quale la prova nuova, rilevante ai fini della i revocazione della misura, è quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, ma non quella deducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento. 2. La Corte territoriale, nell'affrontare le ragioni di gravame, rilevava come l'appello non fosse fondato, in quanto, in virtù del portato normativo dell'art. 117, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di revocazione presentate dopo l'entrata in vigore del codice antimafia rendono applicabile l'art. 28 dello stesso codice, indipendentemente dal regime normativo applicabile al momento della emanazione del decreto di confisca. Nel merito della richiesta di revocazione, la Corte affermava che la documentazione bancaria, posta a fondamento della istanza di revocazione, era nella disponibilità dell'appellante sin dall'origine dei rapporti contrattuali sottostanti e, comunque, poteva essere acquisita in ogni momento, secondo l'ordinaria diligenza; né l'appellante aveva dimostrato, affermava la Corte, l'impossibilità di una tempestiva produzione della documentazione bancaria, derivante da causa di forza maggiore. Ne conseguiva, quindi, un giudizio di esclusione del requisito della novità della prova posta a fondamento dell'istanza di revocazione La Corte, comunque, affermava anche che la documentazione prodotta a corredo della istanza di revocazione doveva considerarsi inidonea a mettere in discussione il giudicato sulla confisca. Rigettava, infine, le questioni di legittimità costituzionale e convenzionale sollevate nel ricorso. 3. Avverso detto provvedimento propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di terzi intervenienti nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri. 3.1 Con il primo motivo di ricorso la difesa lamenta che il giudizio della Corte di appello circa la "ritenuta tardività colpevole della nuova prova" viola il principio di legalità. A tal proposito la difesa, preso atto dell'informazione provvisoria del recente arresto di Sez. U., n. 2648 del 10 luglio 2025, Scinardo, afferma che ormai non possono essere considerati chiari i presupposti applicativi dello strumento della revoca di cui all'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e pertanto, alla luce dei continui contrasti giurisprudenziali che hanno imposto interpretazioni normative diametralmente opposte, l'intera disciplina delle misure di prevenzione si pone in contrasto con il principio di legalità, con conseguente violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Dopo aver ricostruito l'evoluzione dei contrasti giurisprudenziali nella materia, che hanno richiesto l'intervento di molteplici decisioni delle Sezioni Unite della Corte, la difesa sottolinea che non vi sono più le condizioni di "accessibilità" della legge, essendo l'interpretazione della stessa divenuta del tutto imprevedibile, soprattutto per effetto del recente intervento di Sez. U, Scinardo. 2 L)- In secondo luogo, per quanto attiene all'elemento del ritardo colpevole, la difesa sottolinea che a carico del terzo, nel procedimento di prevenzione, non grava nessun onere probatorio; e che, come affermato dallo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'argomento che aveva giustificato l'ablazione del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e cioè la riconducibilità dell'operazione di credito al proposto [OSCURATO:PERSONA], era emerso per la prima volta con la decisione di primo grado. Inoltre, la difesa afferma che la documentazione bancaria che si intende produrre e che costituisce "prova nuova" non poteva essere in precedenza nella disponibilità dell'appellante, come sostenuto nel provvedimento impugnato, in quanto i ricorrenti hanno documentato le difficoltà all'accesso bancario, la cronologia delle istanze presentate e la necessità di acquisire sul punto una prova testimoniale. La "prova nuova", quindi, sarebbe emersa solo dopo la definizione del procedimento di cognizione, attraverso una intensa attività difensiva che non poteva essere realizzata in un momento anteriore. La fondatezza del motivo, sostiene il ricorrente, è rafforzata dall'assenza di presunzioni normative circa la disponibilità, da parte del proposto, di beni intestati formalmente a terzi, circostanza che impone di ritenere non sussistente un onere probatorio a carico del terzo, al quale non può essere addebitato il colpevole ritardo senza incorrere nella violazione dell'art. 1, Prot. 1, CEDU. 3.2. Con il secondo motivo la difesa rileva che, nella parte del provvedimento in cui la Corte territoriale ha affrontato il merito della vicenda, si è soffermata, in particolare, sulla circostanza che il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. operasse spendendo il nome e la reputazione del proposto [OSCURATO:PERSONA]. In tal modo, sostiene la difesa, la Corte ha ammesso che il proposto non avesse la disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., essendosi affermato che gli odierni ricorrenti gestivano la società in prima persona, limitandosi a spendere il nome di [OSCURATO:PERSONA], anche per ottenere benefici bancari, circostanza che non può certamente giustificare la confisca prevenzione. Inoltre, la difesa censura il provvedimento nella parte in cui afferma che l'art. 4, par. 2, Prot. 7 CEDU, contiene una disciplina che riguarda la riapertura dei procedimenti penali e non può applicarsi ai procedimenti di prevenzione. A tal proposito la difesa afferma che anche nella motivazione di Sez. U., n. 43668 del 26 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA], si fa riferimento alla norma convenzionale citata per delineare i principi ai quali è ispirato il rimedio straordinario della revocazione, finalizzato a realizzare una funzione recuperatoria della legalità. Si sostiene, quindi, che il pertinente riferimento all'art. 4, par. 2, Prot. 7, CEDU, permette di ricostruire la normativa interna in termini di alternatività delle condizioni di riapertura del procedimento: da una parte quelli di natura probatoria (sopravvenuti o preesistenti, ma ignorati incolpevolmente) e dall'altra i vizi della procedura, che impongono la verifica dei presupposti del provvedimento di confisca, laddove questo sia ab origine privo dei requisiti previsti per legge. In particolare, si sottolinea, il secondo comma dell'art. 28 sopra citato, come riconosciuto da Sez. U., Scinardo, permetterebbe di far valere anche nel procedimento di revocazione i vizi del procedimento di prevenzione. Partendo da tale ultima affermazione, la difesa censura, quindi, il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto non pertinenti le argomentazioni della difesa in merito alla "base legale" della confisca. In particolare, il ricorrente lamenta la insussistenza dei presupposti fondanti la confisca di prevenzione, sottolineando che nei decreti di confisca dei beni non vi è alcun riferimento al carattere illecito della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., né il riferimento a capitali illeciti immessi in tale società dal proposto [OSCURATO:PERSONA], ma viene valorizzata esclusivamente la spendita del nome di quest'ultimo effettuata dai responsabili della società; secondo l'impostazione del provvedimento di confisca, infatti, il nome di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato utilizzato dai [OSCURATO:PERSONA] per ottenere dei finanziamenti che gli stessi non potevano chiedere considerata la loro incapienza patrimoniale. In tal modo, secondo la difesa, si sarebbe realizzata una indebita inversione dell'onere della prova. Inoltre, lamenta la violazione del principio di proporzione ex artt. 42 Cost. e 1, Prot. 1, CEDU, in quanto il decreto di confisca ha sottoposto alla misura ablatoria il patrimonio della società senza compiere nessuna verifica circa l'esistenza di componenti lecite; ebbene, la confisca indiscriminata del compendio aziendale ha prodotto, nei fatti, una forma di espropriazione generalizzata dei beni dei ricorrenti, in palese violazione dell'art. 1 del Protocollo citato e dell'art. 42 Cost. In tale prospettiva, si rende necessario, come accertato dalla giurisprudenza di legittimità, verificare l'ambito di operatività della confisca nel caso in cui l'immissione del denaro illecito avvenga attraverso addizioni, trasformazioni o miglioramenti di beni nella lecita disponibilità di terzi; in tal caso, sottolinea la difesa, la confisca deve essere limitata all'incremento ingiustificato, non potendo estendersi ai beni acquistati lecitamente dal terzo. Quanto da ultimo riportato, secondo il ricorrente, si rinviene anche nella Direttiva 2014/12 del [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale, laddove si realizza la confusione tra i proventi del reato e i beni acquisiti da una fonte legittima, la confisca deve essere limitata al valore dei beni di illecita provenienza. Inoltre, rappresenta la difesa, la confisca del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. risulta essere stata eseguita in violazione dei principi di diritto espressi in materia dalla CEDU, anche in un recente intervento (caso Garofalo/Italia del 13.02.2025), che sottolinea che la confisca di prevenzione assume una evidente natura sanzionatoria allorché non è limitata al solo profitto illecito, ma va ad incidere sulle cose e gli strumenti acquisiti lecitamente.Alla luce di tali considerazioni, chiede una declaratoria di illegittimità del provvedimento di confisca dei beni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società che ha subito, secondo la prospettazione difensive, una "una sorta di espropriazione generale dei beni", del tutto sproporzionata e in contrasto con la tutela della proprietà privata. 4. Con memoria del 15/01/2026 dell'avv.to Baldassarre e note controdeduttive del 19/01/2026 dell'avv.to Stellato, i difensori dei ricorrenti, reiterando le ragioni poste a fondamento dei descritti motivi di ricorso, replicavano alle conclusioni scritte rese in data 21 ottobre 2025 dal Procuratore Generale, il quale deduce la inammissibilità del ricorso, condividendo il percorso argomentativo rassegnato nel provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va sottolineato che correttamente la Corte di merito ha ritenuto applicabile al caso di specie, in applicazione della norma transitoria di cui all'art. 117 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il rimedio della revocazione previsto dall'art. 28 del citato decreto, considerato che la proposta di applicazione della misura risulta essere stata formulata in una data successiva al 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia) Tanto premesso, in relazione all'art. 28 d.lgs. 159/2011, Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707-01, ha affermato che "In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore". Va anche precisato che, anche ragionando in termini di rimedio di cui all'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostenuto dalla difesa, non muterebbe il quadro, atteso che il recente intervento di Sez. U., n. 2648 del 10 luglio 2025, Scinardo, ha affermato un principio in sostanzialmente sovrapponibile a quello appena riportato, sostenendo che "la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati dedotti in assenza di cause di forza maggiore". 2. Tanto premesso, passando all'analisi dei motivi di ricorso, vanno fatte le seguenti considerazioni. 2.1. Per quanto riguarda il primo motivo, risultano manifestamene infondati i rilievi difensivi circa il difetto delle condizioni di "accessibilità" della legge, con violazione dell'art. 1, Prot. 1 addizionale CEDU, derivante dai rilevati contrasti giurisprudenziali in materia. Sul punto risulta sufficiente sottolineare che gli interventi della Corte, anche a Sezioni Unite, risultano costituire una interpretazione giudiziaria "ragionevolmente prevedibile" della materia delle misure di prevenzione, ed hanno, in particolare, progressivamente chiarito l'ambito di applicazione dell'istituto della revocazione, attraverso interpretazioni della legge penale che in nessun modo possono considerarsi estensive o ambigue, né poste a svantaggio del proposto o dell'accusato (queste si sanzionate dalla Corte Edu; vedi Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania). Le sentenze pronunciate dalla Corte nella materia, anche se in alcuni casi in contrasto tra loro, costituiscono la normale evoluzione del diritto interno, che trova la sua ordinaria composizione attraverso l'intervento delle Sezioni Unite, le cui decisioni costituiscono proprio il presupposto per evitare i rischi di arbitrarietà interpretative. 2.2. Per quanto riguarda le censure difensive riguardanti il requisito della novità della prova poste a fondamento del ricorso, va detto che le Sezioni Unite hanno statuito che, in tema di confisca di prevenzione, la "prova nuova", rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore (Sez. U, n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707-01). Secondo la sentenza, il tenore letterale del disposto di cui all'art. 28, comma 3, d.lgs. cit., non lascia l'interessato libero di far valere ad libitum la prova decisiva non dedotta e non valutata in precedenza, ma stabilisce, a pena di inammissibilità, un termine massimo per la formulazione della richiesta di revocazione della confisca definitiva, strettamente ancorato al verificarsi di uno dei casi previsti nel primo comma della richiamata disposizione. Si è chiarito che la necessità di una successiva "scoperta" implica la incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell'ordinaria diligenza da parte dell'interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, che abbiano inciso sulla puntuale allegazione di elementi di prova nell'ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione. Le prove deducibili, ma non dedotte, possono, pertanto, supportare una richiesta di revocazione solo quando l'interessato adduca l'impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una "causa a lui non imputabile", secondo la previsione espressamente dettata nell'art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da ravvisarsi, hanno chiarito le Sezioni Unite, attraverso il richiamo alle tradizionali nozioni di caso fortuito, da intendersi quale evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo, e di forza maggiore, integrata da un fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, per tale ragione, è irresistibile. Ne consegue che la "prova nuova" idonea a fondare l'ammissibilità del rimedio revocatorio deve consistere in elementi di natura oggettivamente sopravvenuta ovvero in fatti decisivi e nei relativi mezzi dimostrativi che, all'epoca del procedimento, risultavano ignoti e non conoscibili con l'ordinaria diligenza, sì da non poter essere dedotti né valutati dal giudice della prevenzione. Non rientrano, per converso, in tale nozione quelle risultanze che, pur astrattamente esistenti e accessibili durante il procedimento, siano state acquisite o abbiano assunto maggiore consistenza probatoria soltanto successivamente alla sua definizione, anche per effetto dell'attivazione tardiva di iniziative difensive che avrebbero potuto essere esperite in precedenza. Alla luce di tali premesse, deve ritenersi che la Corte di Appello di Napoli abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui enunciati, affermando che la documentazione bancaria relativa ai mutui stipulati nel 2005, che è posta a base dell'istanza di revocazione, era nella disponibilità dell'appellante sin dall'origine di tali rapporti contrattuali; la circostanza che la richiesta formale dei documenti sia avvenuta dopo oltre quindici anni dalla stipula e dopo sei anni dal decreto di confisca di primo grado dimostra, quindi, che non può parlarsi di prova sopravvenuta, né incolpevolmente ignorata, ma di documentazione che poteva essere certamente acquisita tempestivamente, usando l'ordinaria diligenza. Va aggiunto che nel provvedimento impugnato si dà atto che solo nel 2020 il difensore dei ricorrenti ha potuto attivarsi per chiedere alla banca la documentazione relativa ai mutui accesi nel 2005, ricevendo risposta nel 2021; inoltre, solo nel 2021 veniva ascoltato l'imprenditore Cesaro, che dichiarava di aver fatto da intermediario per l'ottenimento dei mutui. Appare evidente, quindi, che vanno condivise le valutazioni effettuate sul punto dalla Corte di Appello, secondo la quale le circostanze dedotte dai ricorrenti sono strutturalmente inidonee ad integrare il concetto di forza maggiore necessario per dimostrare l'impossibilità di una tempestiva deduzione. Costituisce, infatti, una grave carenza di ordinaria diligenza non avere colmato, nel procedimento attraverso il quale si è addivenuti alla confisca, la lacuna probatoria, in assenza di cause fortuite o di forza maggiore suscettibili di impedire o rendere disagevole l'adempimento, quanto meno prospettando la esistenza del documento in questione per contrastare la ricostruzione accusatoria e, comunque, stimolarne la ricerca con l'attivazione dei poteri istruttori dell'autorità procedente.3. In ordine al secondo motivo di ricorso, come visto, la difesa ha ampiamente rappresentato una serie di elementi di rivalutazione del merito del provvedimento di confisca, offrendo una diversa lettura del compendio indiziario, in particolare in relazione ai temi della "disponibilità" nel patrimonio del proposto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della determinazione dell'oggetto della confisca, da limitare esclusivamente ai beni di derivazione illecita. Il ragionamento della difesa prende spunto dalla considerazione che il secondo comma dell'art. 28 d.lgs. 159 del 2011 permetterebbe di far valere, nel procedimento di revocazione, i vizi del procedimento che si è concluso con l'emanazione del provvedimento di confisca di prevenzione. Ebbene, non può essere questa la sede dove poter operare tale rivalutazione dei presupposti del provvedimento impositivo della confisca di prevenzione. A tal proposito, la giurisprudenza più recente ha affermato che, anche in relazione alla ipotesi di revocazione prevista dal comma 2 dell'art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è pur sempre necessario che gli elementi idonei a dimostrare la carenza originaria dei presupposti della confisca siano desunti da "fatti sopravvenuti" (così, in motivazione, Sez. 5, n. 18000 del 14/2/2024, Cesarano, RV. 286450-01). La revocazione di cui al comma 2 dell'art. 28 citato, infatti, non può essere invocata per sollecitare un nuovo giudizio in assenza di elementi che, sia pur non riconducibili alla nozione di prova nuova, devono essere in ogni caso sopravvenuti e idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della confisca. Si tratta di una conclusione che trova conferma nelle motivazioni rese da Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707-01, ove si è sottolineato come il giudicato "debole" del provvedimento di confisca preclude la possibilità di rimettere in discussione, attraverso l'istituto della revocazione, atti od elementi già considerati nel procedimento stesso o comunque in esso deducibili e non dedotti. Alla luce di tale ultima affermazione, si evince l'infondatezza del secondo motivo, con il quale si censura il difetto di base legale della confisca, considerato che la difesa, come descritto analizzando il primo motivo, non ha indicato gli elementi sopravvenuti idonei ad escludere l'originaria sussistenza dei presupposti applicativi della misura di prevenzione, requisito necessario per attivare il rimedio della revocazione, anche in relazione al secondo comma dell'art. 28 citato. Va solo aggiunto che i ricordati principi dettati in relazione all'istituto della revocazione prevista dall'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sono stati coerentemente applicati nel provvedimento impugnato, con motivazione non meramente apparente, corretta sul piano giuridico, tutt'altro che contraddittoria e frutto di una attenta valutazione dei motivi di impugnazione e del compendio probatorio. 4. Alla luce di quanto sin qui detto, si impone la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e alla somma