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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18229/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 55/2025depositata il 14/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso al Tribunale di Potenza quale Giudice del Lavoro in data7.1.2022 [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Comune di Melfi,chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento professionale dallacategoria A alla superiore categoria B, per avere sostituito, dal 1° agosto2002 al luglio 2021, con mansioni di autista, altro dipendente assente permalattia e avente diritto alla conservazione del posto.

Con sentenza delNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/202624/11/2022 la domanda veniva rigettata, poiché – secondo il Tribunale –già precedentemente proposta, con identico contenuto e richieste, pressoil Tribunale di Melfi, che aveva deciso con sentenza del 2011 (prodottadal Comune di Melfi in sede di costituzione in giudizio), passata ingiudicato e rispetto alla quale non erano stati dedotti fatti nuovi omodificativi.2.

In sede di appello Loconsolo lamentava: a) l'erronea considerazionedei contenuti della pronuncia del Tribunale di Melfi del 2011, che si eraarrestata al rilievo della nullità della domanda senza entrare nel merito;b) l’omesso esame della documentazione prodotta (soprattutto riguardoal provvedimento di assegnazione a mansioni superiori del 22/07/2002con cui veniva individuato come unico responsabile dell’autoparco,implicante mansioni superiori e più qualificanti del mero trasporto dipersone); c) l’omessa istruttoria, con conseguente necessità direiterazione in appello della richiesta di escussione testimoniale giàindicata in sede di ricorso introduttivo.3.

L’appello, nel contraddittorio con il Comune di Melfi, venivarigettato.

La Corte d’appello ribadiva in primo luogo la preclusionederivante dal giudicato formatosi sulla sentenza del 2011; la sentenzaimpugnata aveva correttamente evidenziato come nell’originario giudizioil giudice del lavoro, oltre a rilevare la nullità del ricorso introduttivo, eraentrato nel merito della pretesa, dichiarandola insussistente.

Il ricorsodoveva ritenersi altresì carente, poiché nelle allegazioni mancava ladeclaratoria dei diversi profili professionali, mentre dalla produzione delComune di Melfi si evinceva che tra le mansioni proprie della categoria dipertinenza del ricorrente prima di sostituire il collega assente, vi erano lemedesime mansioni (trasporto delle persone, movimentazione dellemerci, ordinaria manutenzione dei mezzi) oggetto del profilo svolto insostituzione, per cui in definitiva, per la Corte, come nel primo giudizio,Loconsolo non aveva provato di avere svolto in maniera prevalente lerivendicate mansioni superiori.Numero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/20264.

Loconsolo ha depositato ricorso per Cassazione, articolando quattromotivi, mentre il Comune di Melfi ha resistito con controricorso,depositando in seguito altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Nel primo motivo (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), Loconsololamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 324c.p.c. (principio del giudicato) e 52 d.lgs. 165/2001.

Ad avviso delricorrente, la sentenza del Tribunale di Melfi copriva fatti, periodi emansioni diverse da quelle oggetto dell’odierna domanda giudiziale, cosìda non potersi ritenere integrato il giudicato esterno; inoltre, la Corteavrebbe dovuto accertare la concreta corrispondenza tra le mansionisvolte e l'inquadramento rivendicato secondo il procedimento indicato daCass. n. 6174 del 2016, mentre si sarebbe limitata a formule generiche.2.

Nel secondo motivo, formulato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e documenti rilevanti, inquanto la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le lettere diservizio e i turni di lavoro prodotti in giudizio, atti a dimostrare laprevalenza delle mansioni superiori su quelle formali.3.

Nel terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., peressere la motivazione del provvedimento apparente o inesistente,costituita da affermazioni apodittiche e stereotipe, prive di realeconfronto con le censure e i documenti prodotti e priva di enunciazionedelle ragioni di rigetto delle deduzioni del ricorrente.4.

Con il quarto motivo si sostiene la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 324 e 129 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione dellanullità/improcedibilità della domanda e sugli effetti del giudicato e laconseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia sul relativomotivo di gravame.

La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulladedotta questione di nullità e improcedibilità dell'originaria domanda esulla conseguente insussistenza di un giudicato sostanziale ostativo,poiché il ricorrente aveva chiarito che la sentenza del Tribunale di Melfidel 2011 si era limitata ad accogliere la questione di nullità perNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026indeterminatezza dell'oggetto della domanda, senza pronunciarsi nelmerito.

Non avendo, a sua volta, appurato l'estensione del giudicato, laCorte territoriale ha errato nel merito poiché nel ricorso di primo gradoera pienamente allegato e documentato che fin dal momentodell'assunzione per assenza per malattia dell'altro autista inquadrato nellivello B, il ricorrente era stato incaricato di concorrere all'organizzazionedel servizio di autoparco e gestione degli automezzi comunali; quindi,anche a prescindere dall'inquadramento del collega sostituito, egli avevasvolto in modo stabile, continuativo e prevalente mansioni di responsabileunico dell'autoparco e consegnatario di beni mobili, mansionericonducibile - secondo la declaratoria contrattuale esistente prodotta tragli allegati - al superiore livello B, diverso dal semplice trasporto dipersone.

La Corte avrebbe, infine, errato nel trascurare documenti e fattistorici decisivi e nel non ammettere le chieste prove testimoniali.5.

In sede di controricorso, come nella successiva memoria, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in primo luogo la inammissibilità di ciascun motivosotto plurimi profili (genericità, indeterminatezza, carenza diautosufficienza, mancata illustrazione della eccepita diversità tra l'odiernogiudizio e quello svoltosi davanti al tribunale di Melfi, violazione delprincipio di “doppia conforme” rispetto alle censure ricadenti nell’art. 360n. 5 c.p.c.); in subordine, ne ha rilevato la infondatezza, poiché, rispettoalla denuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c., la Corte d'appello ha invecediffusamente motivato su tutti i profili e ha affrontato il tema delgiudicato, risultando pienamente conforme ai parametri degli artt. 324 e132 c.p.c.

In subordine, il controricorrente ha sostenuto la palesetardività della pretesa azionata, essendo decorso il termine quinquennaleex art 2948 n. 4 c.c., computato dalla scadenza dei singoli rateicontributivi nel merito infondata è rimasta indimostrata.6.

Ciò esposto, il ricorso è inammissibile in ciascuno dei suoi motiviper una pluralità di ragioni.7.

Giova premettere che “In tema di ricorso per cassazione, èinammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesiNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimetterein discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza dimotivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, el’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analiticaindicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbestato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione,che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nellasentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti,l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernentil’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito dellacausa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare lesingole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse” (Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874, Rv.651324-01).8.

Il primo, il terzo e il quarto motivo presentano un’impropria edisordinata mescolanza di più censure.9.

Muovendo dal primo, vi si lamenta – e in termini generici – laviolazione delle norme processuali sul giudicato esterno e al contempo lainadeguata motivazione sul mancato riconoscimento del rivendicatoinquadramento nella categoria superiore.10.

È opportuno ricordare che “Il ricorso per cassazione, con il quale sideduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena diinammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1,n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimentoNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale dicui si denuncia l'errata interpretazione” (Cass.,Sez. 1, Ordinanza 21/05/2025, n. 13662, Rv. 674891-01).11.

Ciò manca nella deduzione del ricorrente, il quale si è limitato aindicare una generica diversità tra le due domande per oggetto, periodotemporale e tipologia di mansioni superiori rivendicate.12.

In ogni caso, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corted’appello ha ben spiegato che nell’originario giudizio il Tribunale di Melfi,con sentenza del 04/03/2011, non impugnata, oltre a rilevare la nullitàdel ricorso introduttivo, era entrata nel merito della pretesa,dichiarandola insussistente.

Secondo il giudice del lavoro (Tribunale diPotenza), successivamente adito e la Corte, che ne ribadiva lavalutazione, Loconsolo aveva riproposto la medesima domanda spiegatadinanzi al Tribunale di Melfi, fondata sugli stessi fatti costitutivi,rappresentati, secondo le sue allegazioni, dal provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] del 2002, depositato in ambedue i giudizi, senza allegare alcunelemento sopravvenuto di novità rispetto a quanto dedotto inprecedenza.13.

Il confronto tra le due domande introduttive (presenti agli atti)conferma il giudizio di sovrapponibilità tra le rispettive pretese.

Nel primogiudizio Loconsolo, dopo avere esposto di avere lavorato come autistacon patente C, categoria A del CCNL comparto Regioni e autonomielocali, e di avere -dal 1.8.2002- svolto mansioni superiori di responsabiledella manutenzione dei mezzi dell’autoparco comunale inquadrabili nellacat.

B del CCNL, senza percepire la differenza di trattamento economico,chiedeva condannarsi la P.A. convenuta al pagamento generico dellesomme dovute a titolo di differenze retributive da determinarsi tramitec.t.u.; nel secondo giudizio si precisava l’importo chiesto (non specificatonel primo ricorso), nella misura di € 256.692,00 oltre a € 46.981,21 atitolo di TFR, ovvero alla diversa somma ritenuta giusta, previoaccertamento dello svolgimento di mansioni superiori dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] einquadramento nella relativa categoria, che ne costituivano l’evidentepresupposto.Numero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/202614.

Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello di Potenza ha ribaditola sussistenza di un giudicato sul merito della pretesa fatta valere.15.

Il secondo motivo, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi edocumenti rilevanti, è inammissibile ai sensi dell'art. 360, comma 4,c.p.c. (come già ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), ricadendo neldivieto di proporre motivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in caso di cd."doppia conforme", nella specie ricorrente, posto che la pronuncia diappello ha confermato nel merito la decisione di primo grado per lestesse ragioni e in relazione ai medesimi fatti.16.

Il terzo motivo unisce promiscuamente la doglianza di nullità dellasentenza per omessa motivazione e quella di insufficiente ed erratamotivazione sui documenti prodotti in merito alla domanda diriconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore.17.

Tale motivo, oltre a sollecitare impropriamente la Corte dicassazione – dietro lo schermo di una dedotta nullità della sentenza peromessa motivazione – a rinnovare una valutazione del merito e delleprove, preclusa nel giudizio legittimità, non coglie comunque nel segno.18.

La Corte d’appello ha ben argomentato la circostanza che illavoratore, odierno ricorrente, non ha dimostrato con dati precisi eunivoci, come già nel primo giudizio e in linea con l’art. 52 del D.lgs. n.165 del 2001, di avere svolto i compiti inerenti alla qualifica superiore, dacui sarebbe scaturito il diritto alla relativa retribuzione, in modoprevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale,esercitandone i poteri e assumendone le correlate e piene responsabilità,essendosi egli limitato a generici richiami alle declaratorie contrattuali.19.

Ancora, la Corte territoriale ha giustificato con puntuali argomenti ilmancato assolvimento dell’onere probatorio, spiegando che la produzionedocumentale dell'allora appellante (documento del 13/09/2021,denominato “Differenza retributive CISL Potenza”, asseritamenteindicativo di differenze retributive, e il provvedimento del 22/07/2002indicante le mansioni che avrebbe svolto in sostituzione di altrodipendente assente per malattia tra il 2002 e il 2021) provava sìcontinuità e prevalenza delle mansioni svolte, ma non anche laNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026superiorità di tali mansioni rispetto a quelle di partenza né alcun cenno viera alle declaratorie della contrattazione relativa alle mansioni dicategoria B) (superiori) e A (originarie) né, infine, si chiarivano i compitispecificamente svolti e delle ragioni per cui rientrassero in quellasuperiore.20.

La Corte d’appello ha, infine, precisato, così rispondendo allacensura difensiva, che il difetto di allegazione non poteva essere colmatoda una rinnovata istruttoria, quale invocata dall’allora appellante,mancandone, alla base, il presupposto.21.

Per le ragioni già spiegate riguardo al primo motivo, èinammissibile la censura oggetto del quarto motivo di ricorso, inerentealla violazione e falsa applicazione delle norme sul giudicato (qui dedottasotto il profilo della omessa pronuncia sulla questione dellanullità/improcedibilità della domanda e sugli effetti del giudicato), poiché– come si è chiarito – la Corte d’appello si è diffusamente pronunciata sulgiudicato esterno e sulle ragioni della sua ricorrenza nel caso concreto.22.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile nel suocomplesso.23.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00.24.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

U., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alleNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 55/2025depositata il 14/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso al Tribunale di Potenza quale Giudice del Lavoro in data7.1.2022 [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Comune di Melfi,chiedeva il riconoscimento dell’inquadramento professionale dallacategoria A alla superiore categoria B, per avere sostituito, dal 1° agosto2002 al luglio 2021, con mansioni di autista, altro dipendente assente permalattia e avente diritto alla conservazione del posto. Con sentenza delNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/202624/11/2022 la domanda veniva rigettata, poiché – secondo il Tribunale –già precedentemente proposta, con identico contenuto e richieste, pressoil Tribunale di Melfi, che aveva deciso con sentenza del 2011 (prodottadal Comune di Melfi in sede di costituzione in giudizio), passata ingiudicato e rispetto alla quale non erano stati dedotti fatti nuovi omodificativi.2. In sede di appello Loconsolo lamentava: a) l'erronea considerazionedei contenuti della pronuncia del Tribunale di Melfi del 2011, che si eraarrestata al rilievo della nullità della domanda senza entrare nel merito;b) l’omesso esame della documentazione prodotta (soprattutto riguardoal provvedimento di assegnazione a mansioni superiori del 22/07/2002con cui veniva individuato come unico responsabile dell’autoparco,implicante mansioni superiori e più qualificanti del mero trasporto dipersone); c) l’omessa istruttoria, con conseguente necessità direiterazione in appello della richiesta di escussione testimoniale giàindicata in sede di ricorso introduttivo.3. L’appello, nel contraddittorio con il Comune di Melfi, venivarigettato. La Corte d’appello ribadiva in primo luogo la preclusionederivante dal giudicato formatosi sulla sentenza del 2011; la sentenzaimpugnata aveva correttamente evidenziato come nell’originario giudizioil giudice del lavoro, oltre a rilevare la nullità del ricorso introduttivo, eraentrato nel merito della pretesa, dichiarandola insussistente. Il ricorsodoveva ritenersi altresì carente, poiché nelle allegazioni mancava ladeclaratoria dei diversi profili professionali, mentre dalla produzione delComune di Melfi si evinceva che tra le mansioni proprie della categoria dipertinenza del ricorrente prima di sostituire il collega assente, vi erano lemedesime mansioni (trasporto delle persone, movimentazione dellemerci, ordinaria manutenzione dei mezzi) oggetto del profilo svolto insostituzione, per cui in definitiva, per la Corte, come nel primo giudizio,Loconsolo non aveva provato di avere svolto in maniera prevalente lerivendicate mansioni superiori.Numero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/20264. Loconsolo ha depositato ricorso per Cassazione, articolando quattromotivi, mentre il Comune di Melfi ha resistito con controricorso,depositando in seguito altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nel primo motivo (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), Loconsololamenta violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 324c.p.c. (principio del giudicato) e 52 d.lgs. 165/2001. Ad avviso delricorrente, la sentenza del Tribunale di Melfi copriva fatti, periodi emansioni diverse da quelle oggetto dell’odierna domanda giudiziale, cosìda non potersi ritenere integrato il giudicato esterno; inoltre, la Corteavrebbe dovuto accertare la concreta corrispondenza tra le mansionisvolte e l'inquadramento rivendicato secondo il procedimento indicato daCass. n. 6174 del 2016, mentre si sarebbe limitata a formule generiche.2. Nel secondo motivo, formulato ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi e documenti rilevanti, inquanto la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare le lettere diservizio e i turni di lavoro prodotti in giudizio, atti a dimostrare laprevalenza delle mansioni superiori su quelle formali.3. Nel terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., peressere la motivazione del provvedimento apparente o inesistente,costituita da affermazioni apodittiche e stereotipe, prive di realeconfronto con le censure e i documenti prodotti e priva di enunciazionedelle ragioni di rigetto delle deduzioni del ricorrente.4. Con il quarto motivo si sostiene la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 324 e 129 c.p.c. per omessa pronuncia sulla questione dellanullità/improcedibilità della domanda e sugli effetti del giudicato e laconseguente nullità della sentenza per omessa pronuncia sul relativomotivo di gravame. La Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulladedotta questione di nullità e improcedibilità dell'originaria domanda esulla conseguente insussistenza di un giudicato sostanziale ostativo,poiché il ricorrente aveva chiarito che la sentenza del Tribunale di Melfidel 2011 si era limitata ad accogliere la questione di nullità perNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026indeterminatezza dell'oggetto della domanda, senza pronunciarsi nelmerito. Non avendo, a sua volta, appurato l'estensione del giudicato, laCorte territoriale ha errato nel merito poiché nel ricorso di primo gradoera pienamente allegato e documentato che fin dal momentodell'assunzione per assenza per malattia dell'altro autista inquadrato nellivello B, il ricorrente era stato incaricato di concorrere all'organizzazionedel servizio di autoparco e gestione degli automezzi comunali; quindi,anche a prescindere dall'inquadramento del collega sostituito, egli avevasvolto in modo stabile, continuativo e prevalente mansioni di responsabileunico dell'autoparco e consegnatario di beni mobili, mansionericonducibile - secondo la declaratoria contrattuale esistente prodotta tragli allegati - al superiore livello B, diverso dal semplice trasporto dipersone. La Corte avrebbe, infine, errato nel trascurare documenti e fattistorici decisivi e nel non ammettere le chieste prove testimoniali.5. In sede di controricorso, come nella successiva memoria, il [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in primo luogo la inammissibilità di ciascun motivosotto plurimi profili (genericità, indeterminatezza, carenza diautosufficienza, mancata illustrazione della eccepita diversità tra l'odiernogiudizio e quello svoltosi davanti al tribunale di Melfi, violazione delprincipio di “doppia conforme” rispetto alle censure ricadenti nell’art. 360n. 5 c.p.c.); in subordine, ne ha rilevato la infondatezza, poiché, rispettoalla denuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c., la Corte d'appello ha invecediffusamente motivato su tutti i profili e ha affrontato il tema delgiudicato, risultando pienamente conforme ai parametri degli artt. 324 e132 c.p.c. In subordine, il controricorrente ha sostenuto la palesetardività della pretesa azionata, essendo decorso il termine quinquennaleex art 2948 n. 4 c.c., computato dalla scadenza dei singoli rateicontributivi nel merito infondata è rimasta indimostrata.6. Ciò esposto, il ricorso è inammissibile in ciascuno dei suoi motiviper una pluralità di ragioni.7. Giova premettere che “In tema di ricorso per cassazione, èinammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzid’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesiNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, chesuppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si devedecidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio dimotivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimetterein discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza dimotivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, el’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analiticaindicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbestato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione,che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nellasentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti,l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernentil’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito dellacausa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare lesingole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno deimezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, cosìforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse” (Cass., Sez. 1, 23/10/2018, n. 26874, Rv.651324-01).8. Il primo, il terzo e il quarto motivo presentano un’impropria edisordinata mescolanza di più censure.9. Muovendo dal primo, vi si lamenta – e in termini generici – laviolazione delle norme processuali sul giudicato esterno e al contempo lainadeguata motivazione sul mancato riconoscimento del rivendicatoinquadramento nella categoria superiore.10. È opportuno ricordare che “Il ricorso per cassazione, con il quale sideduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a pena diinammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art. 366, comma 1,n. 6 c.p.c., la specifica indicazione della parte del provvedimentoNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026giurisdizionale passato in giudicato, contenente il precetto sostanziale dicui si denuncia l'errata interpretazione” (Cass.,Sez. 1, Ordinanza 21/05/2025, n. 13662, Rv. 674891-01).11. Ciò manca nella deduzione del ricorrente, il quale si è limitato aindicare una generica diversità tra le due domande per oggetto, periodotemporale e tipologia di mansioni superiori rivendicate.12. In ogni caso, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corted’appello ha ben spiegato che nell’originario giudizio il Tribunale di Melfi,con sentenza del 04/03/2011, non impugnata, oltre a rilevare la nullitàdel ricorso introduttivo, era entrata nel merito della pretesa,dichiarandola insussistente. Secondo il giudice del lavoro (Tribunale diPotenza), successivamente adito e la Corte, che ne ribadiva lavalutazione, Loconsolo aveva riproposto la medesima domanda spiegatadinanzi al Tribunale di Melfi, fondata sugli stessi fatti costitutivi,rappresentati, secondo le sue allegazioni, dal provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] del 2002, depositato in ambedue i giudizi, senza allegare alcunelemento sopravvenuto di novità rispetto a quanto dedotto inprecedenza.13. Il confronto tra le due domande introduttive (presenti agli atti)conferma il giudizio di sovrapponibilità tra le rispettive pretese. Nel primogiudizio Loconsolo, dopo avere esposto di avere lavorato come autistacon patente C, categoria A del CCNL comparto Regioni e autonomielocali, e di avere -dal 1.8.2002- svolto mansioni superiori di responsabiledella manutenzione dei mezzi dell’autoparco comunale inquadrabili nellacat. B del CCNL, senza percepire la differenza di trattamento economico,chiedeva condannarsi la P.A. convenuta al pagamento generico dellesomme dovute a titolo di differenze retributive da determinarsi tramitec.t.u.; nel secondo giudizio si precisava l’importo chiesto (non specificatonel primo ricorso), nella misura di € 256.692,00 oltre a € 46.981,21 atitolo di TFR, ovvero alla diversa somma ritenuta giusta, previoaccertamento dello svolgimento di mansioni superiori dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] einquadramento nella relativa categoria, che ne costituivano l’evidentepresupposto.Numero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/202614. Correttamente, pertanto, la Corte d'Appello di Potenza ha ribaditola sussistenza di un giudicato sul merito della pretesa fatta valere.15. Il secondo motivo, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi edocumenti rilevanti, è inammissibile ai sensi dell'art. 360, comma 4,c.p.c. (come già ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.), ricadendo neldivieto di proporre motivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. in caso di cd."doppia conforme", nella specie ricorrente, posto che la pronuncia diappello ha confermato nel merito la decisione di primo grado per lestesse ragioni e in relazione ai medesimi fatti.16. Il terzo motivo unisce promiscuamente la doglianza di nullità dellasentenza per omessa motivazione e quella di insufficiente ed erratamotivazione sui documenti prodotti in merito alla domanda diriconoscimento dell’inquadramento nella qualifica superiore.17. Tale motivo, oltre a sollecitare impropriamente la Corte dicassazione – dietro lo schermo di una dedotta nullità della sentenza peromessa motivazione – a rinnovare una valutazione del merito e delleprove, preclusa nel giudizio legittimità, non coglie comunque nel segno.18. La Corte d’appello ha ben argomentato la circostanza che illavoratore, odierno ricorrente, non ha dimostrato con dati precisi eunivoci, come già nel primo giudizio e in linea con l’art. 52 del D.lgs. n.165 del 2001, di avere svolto i compiti inerenti alla qualifica superiore, dacui sarebbe scaturito il diritto alla relativa retribuzione, in modoprevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale,esercitandone i poteri e assumendone le correlate e piene responsabilità,essendosi egli limitato a generici richiami alle declaratorie contrattuali.19. Ancora, la Corte territoriale ha giustificato con puntuali argomenti ilmancato assolvimento dell’onere probatorio, spiegando che la produzionedocumentale dell'allora appellante (documento del 13/09/2021,denominato “Differenza retributive CISL Potenza”, asseritamenteindicativo di differenze retributive, e il provvedimento del 22/07/2002indicante le mansioni che avrebbe svolto in sostituzione di altrodipendente assente per malattia tra il 2002 e il 2021) provava sìcontinuità e prevalenza delle mansioni svolte, ma non anche laNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026superiorità di tali mansioni rispetto a quelle di partenza né alcun cenno viera alle declaratorie della contrattazione relativa alle mansioni dicategoria B) (superiori) e A (originarie) né, infine, si chiarivano i compitispecificamente svolti e delle ragioni per cui rientrassero in quellasuperiore.20. La Corte d’appello ha, infine, precisato, così rispondendo allacensura difensiva, che il difetto di allegazione non poteva essere colmatoda una rinnovata istruttoria, quale invocata dall’allora appellante,mancandone, alla base, il presupposto.21. Per le ragioni già spiegate riguardo al primo motivo, èinammissibile la censura oggetto del quarto motivo di ricorso, inerentealla violazione e falsa applicazione delle norme sul giudicato (qui dedottasotto il profilo della omessa pronuncia sulla questione dellanullità/improcedibilità della domanda e sugli effetti del giudicato), poiché– come si è chiarito – la Corte d’appello si è diffusamente pronunciata sulgiudicato esterno e sulle ragioni della sua ricorrenza nel caso concreto.22. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile nel suocomplesso.23. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presentegiudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00.24. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. U., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alleNumero registro generale 15901/2025Numero sezionale 2251/2026Numero di raccolta generale 18229/2026Data pubblicazione 06/06/2026spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/02 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18229/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris