CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 22359/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PORDENONE Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 12/05/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di qualificare il ricorso della parte civile come appello e di trasmettere gli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pordenone ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città, emessa in data 10 novembre 2023, che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di percosse e minaccia commessi in danno della Bortolin, e, previa conversione dell'appello in ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, quale giudice competente per la decisione. m 74 Il Tribunale ha giustificato la statuizione assunta argomentando nel senso che l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile ratione temporis, ha sancito l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, nel cui novero rientrano i delitti di percosse e minaccia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore e procuratore speciale, affidando l'impugnativa ad un solo motivo, con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 576 e 593, comma 3, cod. proc. pen. Ha dedotto, a sostegno, che in seno alla giurisprudenza di legittimità si è affermato divisamento contrario a quello cui ha prestato adesione il Tribunale di Pordenone; orientamento che, affermatosi come maggioritario, ha convincentemente sostenuto che la legittimazione della parte civile ad impugnare con ogni mezzo tutte le sentenze di proscioglimento, emesse all'esito del giudizio, trova la sua fonte nella norma generale di cui all'art. 576, comma 1, cod. pen., che, in assenza di chiari indici testuali, non è derogata dalla disposizione di cui all'art. 593, comma 3, ultima parte cod. proc. pen., come novellata dal d.lgs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e l'impugnazione deve essere qualificata come appello. 1. Risolvendo il contrasto interpretativo insorto in senso alla giurisprudenza di legittimità - come evocato dalla ricorrente - in ordine alla questione della legittimazione della parte civile, non ricorrente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000 (ossia, che non abbia direttamente citato a giudizio l'imputato), della sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa o con pena pecuniaria, dopo la modifica apportata all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150 del 2022, le Sezioni Unite hanno affermato che «La sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato» (cfr. informazione provvisoria n. 1 nel procedimento RG. 25628/24 deciso nell'udienza del 30 gennaio 2025). Principio di diritto, questo, del tutto pertinente rispetto al caso di specie. 2. Consegue l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, sia nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di assoluzione 2 /b- pronunciata dal Giudice di pace di Pordenone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], sia nella parte in cui il menzionato gravame, presentato ai soli effetti della responsabilità civile, è stato convertito in ricorso per cassazione. 3. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla dichiarazione d'inammissibilità dell'appello e la proposta impugnazione deve essere qualificata come appello. Va, conseguentemente, disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Pordenone per il relativo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello e qualificata l'impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per il relativo giudizio. Così è deciso, 30/05/2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] , Alfredo ' UtAik rx^14,0L24M4144\ "9"