CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 27090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Roma il 18/02/2005 avverso la sentenza del 09/02/2026 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa, in ordine al reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.La difesa rappresenta che, subito dopo la convalida dell'arresto e l'instaurazione del giudizio direttissimo, all'udienza del 25 luglio 2025 il giudice, su richiesta dell'imputato, disponeva giudizio abbreviato c.d. ordinario. All'udienza del 13 febbraio 2026, tuttavia, pubblico ministero e difesa, invece di discutere il giudizio abbreviato, concordavano l'applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tale esito non è consentito dal sistema processuale che, all'art. 438 comma 5-bis cod. proc. pen., prevede come unica ipotesi di innesto della pena concordata sul rito abbreviato quella di richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. subordinata alla istanza di "abbreviato condizionato". Negli altri casi tale facoltà deve ritenersi preclusa. Pertanto allorché, come nella specie, si trasmigri dal rito abbreviato a quello ex art. 444 cod. proc. pen. siproduce una violazione di legge processuale stabilita a pena di decadenza, che si riverbera sulla validità della sentenza. Nessun effetto sanante, assume la difesa, può ricondursi all'accordo delle parti, in quanto il consenso non può "superare la vigenza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e, come nel caso di specie, di decadenza". Inoltre permane l'interesse dell'imputato all'impugnazione, dato che l'accesso al giudizio abbreviato gli avrebbe consentito di proporre appello o di rinunciarvi così da beneficiare di un ulteriore sconto di pena di un sesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Dagli atti presenti nel fascicolo, cui il collegio ha accesso dovendo risolvere una questione processuale (Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), risulta che il processo si è sviluppato come segue. All'udienza del 25 luglio 2025, convalidato l'arresto dell'imputato e raccolta la piena confessione in sede di interrogatorio, si è proceduto alla celebrazione del giudizio direttissimo. L'imputato, presente, ha chiesto termine a difesa e ha rilasciato procura speciale al difensore di ufficio per richiedere riti alternativi. Alla successiva udienza del 1 ottobre 2025, non presente l'imputato, il difensore di ufficio si è avvalso della ridetta procura speciale per formulare istanza di giudizio abbreviato c.d. ordinario. Il Tribunale, sentito il pubblico ministero, ha disposto "la modifica del rito e l'acquisizione agli atti del fascicolo del Pubblico ministero", quindi, su richiesta del difensore, ha rinviato la discussione. 2L'udienza del 17 gennaio 2026 è stata rinviata su richiesta del difensore di fiducia, nelle more nominato dall'imputato. Alla successiva udienza del 13 febbraio 2026 l'imputato personalmente, con l'assistenza del proprio difensore di fiducia, ha presentato richiesta di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., che, acquisito il consenso del pubblico ministero, è stata recepita nella sentenza impugnata. 3. La tesi difensiva aderisce, nella sostanza anche se non espressamente, al principio affermato da Sez. 6, n. 22822 del 16/04/2024, P., Rv. 286627 - 01, secondo cui: «È ricorribile per cassazione, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento emessa dopo l'ammissione al rito abbreviato, atteso che essa ratifica un accordo illegale, concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, non essendo consentita la conversione del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti». La pronuncia riposa sulla regola generale per cui l'ordinanza di accoglimento della richiesta di rito abbreviato segna il momento d'inizio del relativo giudizio (così, in motivazione, Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohonba, Rv. 250348) e, una volta ammesso, il giudizio abbreviato non è revocabile. In motivazione si legge, infatti : «Vi è incompatibilità, infatti, tra tale giudizio ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito ed il differente regime di impugnazione di queste escludono la convertibilità dell'uno nell'altro; nessuna disposizione, del resto, disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento, la cui alternatività, viceversa, è evidenziata da tutte quelle norme che, regolando la facoltà dell'imputato di operare una scelta fra i possibili giudizi speciali, gli impongono un'esplicita opzione tra l'uno o l'altro procedimento (in questi termini già Sez. U, n. 12752 del 11/11/1994, Abaz, Rv. 199397; nonché, più di recente in fattispecie del tutto analoga a quella in esame, Sez. 4, n. 42260 del 27/04/2017, Balconi, Rv. 270881, che ha ribadito la non convertibilità del giudizio abbreviato nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti)». È da aggiungere, invero, quanto previsto dalle modifiche codicistiche successive a Sezioni Unite Abaz, riguardo ai casi in cui il giudizio abbreviato già ammesso è invece revocabile o comunque, in caso di rigetto della domanda, sostituibile con richiesta di patteggiannento (v. art.438, comma 5 bis introdotto dalla legge n. 103 del 2017; l'art. 441 bis, comma 4, introdotto con di. n. 82 del 2000; l'art. 458, comma 2 bis, introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022). 3Sulla base dei principi espressi dalle citate Sezioni Unite, la pronuncia Sez. 6, n. 22822 del 16/04/2024 in esame ha evidenziato che i limiti al potere di impugnare, previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si giustificano in relazione alle statuizioni della sentenza che sono ricognitive di un patto fondato sull'accordo delle parti dal quale l'imputato non può recedere, mentre non si applicano con riguardo alle condizioni di ammissibilità di accesso al rito: «Da tanto consegue, peraltro, la possibilità di esperire avverso tale decisione il ricorso per cassazione, pur non versandosi in alcuna delle ipotesi tipicamente individuate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per l'impugnazione delle sentenze di "patteggiamento"». In linea di principio - prosegue la motivazione della - a norma dell'artt. 111, settimo comma, Cost., e dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., è sempre consentito il ricorso per cassazione contro le sentenze per violazione di legge. In particolare, poi — continua la stessa sentenza Sez. 6, n. 22822 del 16/04/2024, P.— è ricorribile per cassazione la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che ratifichi un accordo illegale, in quanto concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito; vizio deducibile ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., secondo il regime generale delle impugnazioni. 4. Alla luce di queste considerazioni, occorre precisare che, a differenza di quanto sembra opinare la difesa, il problema non va riguardato nella prospettiva delle modalità, codificate, di formulazione della richiesta di giudizio abbreviato (in unica istanza, o con richieste via via gradate), poiché nella giurisprudenza di legittimità è pacifico che, anche in difetto di espressa previsione normativa, la richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito di giudizio immediato non impedisce all'imputato di formulare, "prima" che il giudice si pronunci sulla ammissione al rito abbreviato, istanza di applicazione della pena concordata (cfr. tra le altre Sez. 4, n. 27564 del 26/04/2017, Nasri, Rv. 271092 - 01). Le questioni da risolvere investono piuttosto, in prima battuta, la trasformabilità del rito "una volta disposto" dal giudice il giudizio abbreviato; nonché, in seconda battuta, il vizio che una irrituale trasformazione produce sulla sentenza e la deducibilità, in sede impugnatoria, di quell'eventuale vizio ad opera di una delle parti che vi abbia dato causa. Nella materia non si può ignorare che, prima della introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., in diverse occasioni la Corte di cassazione si era assestata su principi opposti a quelli espressi da Sez. 6, n. 22822 del 16/04/2024 (citata al paragrafo 3), stabilendo che: «Una volta che l'imputato abbia chiesto e ottenuto l'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., egli non può più dolersi dell'irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento, 4trattandosi di una "nullità relativa" dell'accordo che non può essere dedotta dalla parte che vi ha dato o ha concorso a darvi causa, senza subirne alcun concreto ed attuale pregiudizio» (Sez. 2, n. 17384 del 06/04/2011, Coman, Rv. 250074 - 01) o comunque che: «La presentazione della richiesta di applicazione della pena comporta l'implicita rinunzia delle parti a far valere eccezioni e difese di natura sostanziale e processuale nei limiti, rispettivamente, degli artt. 129 e 179 cod. proc. pen. e salvo che si tratti di eccezioni attinenti alla richiesta medesima e al consenso prestato» (Sez. 4, n. 16832 del 11/04/2008, Karafi, Rv. 239543 - 01 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dall'imputato che denunciava la irrituale trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento). 5. Orbene è pacifico che l'ordinanza che dispone il rito abbreviato segna il momento d'inizio del relativo giudizio (Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohonba). E, sulla questione della trasfornnabilità in patteggiamento del rito abbreviato già ammesso, il Collegio concorda con il principio per cui: «Vi è incompatibilità tra il giudizio abbreviato ed il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: la differenza di struttura dei due riti, i diversi effetti delle sentenze emesse al loro esito e il differente regime di impugnazione cui queste sono sottoposte, escludono infatti che possa configurarsi la convertibilità dell'uno nell'altro» (cfr. per tutte Sez. U, n. 12752 del 11/11/1994, Abaz, Rv. 199397 - 01). Ciò comporta, ad esempio, che, quando la parte privata formuli istanza ex art. 444 cod. proc. pen. dopo che sia stato disposto il giudizio abbreviato, la parte pubblica può legittimamente, e per ciò solo, negare il proprio consenso; dal che deriva che il pubblico ministero, nel caso in cui non abbia aderito alla proposta dell'imputato, può impugnare anche con appello (v. art. 448, comma 2, cod. proc. pen.) la sentenza che, ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., abbia accolto la richiesta dell'imputato, nonostante il proprio dissenso (come nel caso deciso dalle Sezioni Unite Abaz). Allo stesso modo e nella medesima situazione di abbreviato già disposto, il giudice può legittimamente negare l'accesso al patteggiamento, pur in presenza di un accordo tra le parti, senza che la decisione si esponga a censura nei successivi gradi di giudizio. Questa impostazione sorregge, dunque, tutte quelle ipotesi, ispirate al ridetto principio di alternatività dei riti, in cui il patto tra le parti non si è raggiunto o il giudice non lo ha ratificato. Specularmente, in sede di giudizio abbreviato è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena (Sez. 5, n. 17014 del 16/02/2024, Caliri, Rv. 286332-03; Sez. 3, n. 21456 del 29/01/2015, Dorre, Rv. 5263747-01). Pertanto la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, l'ingiustificato diniego della richiesta di patteggiamento frapposto dal giudice per le indagini preliminari sul presupposto della non congruità e inadeguatezza dell'accordo proposto, in quanto la formulazione della istanza ex art. 438 cod. proc. pen. determina, indipendentemente dalle ragioni che vi abbiano dato causa - ivi compreso l'immotivato dissenso del pubblico ministero o l'ingiustificato diniego opposto dal giudice alla richiesta di patteggiamento - la rinuncia al rito previsto dagli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 4184 del 19/10/2016, dep. 2017, Essahbi, Rv. 269067 - 01). 6. Il tema qui in rilievo, però, è un altro, perché si è in presenza di un accordo concluso tra le parti e recepito in sentenza dal giudice, sicché, come già anticipato, occorre interrogarsi sulla tipologia di vizio che la indebita trasformazione del rito produce sulla decisione e sulla deducibilità di quel vizio da parte dell'imputato. 6.1. La problematica, così impostata, rende necessario fissare le caratteristiche dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen. anche in rapporto all'evoluzione della relativa disciplina, per poi esaminare le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità sulla diversa tipologia di vizi attinenti alla sentenza che recepisce quell'accordo. 6.2. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione prestata dall'altra parte concretano un negozio di natura processuale che si perfeziona con la ratifica del giudice. 6.2.1. Il rito del c.d. patteggiamento è governato dalla regola della irretrattabilità dell'accordo che, una volta consacrato in sentenza, non può essere unilateralmente censurato da chi lo ha proposto, nell'ottica di disattenderlo, salvo che ricorrano vizi invalidanti del consenso o ipotesi di pena illegale (cfr. l'ampia trattazione svolta da Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, )azouli; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon). Con la novella n. 103 del 2017 il legislatore ha operato una precisa scelta volta a confinare gli spazi di ricorribilità della sentenza di patteggiannento entro limiti normativamente tipizzati, in deroga alla previsione generale dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. A tale logica risponde l'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. a mente del quale: «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 6Come hanno osservato le Sezioni Unite con la sentenza n. 23400 del 27/01/2022, Boccardo: «Attraverso l'evoluzione normativa dell'istituto e la sua elaborazione giurisprudenziale, deve dunque ritenersi sia emerso nel tempo, con sempre maggiore nitidezza, come l'essenza del patteggiamento non si esaurisca nella retribuzione premiale della rinunzia dell'imputato a contestare l'accusa ed al contraddittorio sulla prova, ma sia definita altresì dalla prevedibilità in concreto della decisione, ossia della possibilità offerta allo stesso imputato di avere il controllo sul contenuto della sentenza». Queste caratteristiche sono state ulteriormente accentuate dal d. Igs. n. 150 del 2022, che, integrando l'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., ha esteso i possibili contenuti dell'accordo riconoscendo alle parti anche il potere di chiedere al giudice di «non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato». 6.2.2. La previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. è norma speciale rispetto all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. Essa non lascia spazio all'art. 111, settimo comma, Cost. (diretta o mediata dall'art. 568, comma 2, cod. proc. pen.) che, come ricorda Sez. 6, n. 22822 del 16/04/2024 (citata al paragrafo 3), consente "sempre" l'esperibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze per violazione di legge. Invero la previsione costituzionale viene in rilievo in situazioni in cui un mezzo di impugnazione manchi completamente e si sia prodotto un vulnus definitivo e irrimediabile a una situazione giuridica soggettiva; tale straordinario mezzo di impugnazione non torna applicabile quando il legislatore abbia previsto già l'esperibilità del ricorso per cassazione, limitando il novero dei vizi deducibili. Una riespansione del potere di impugnazione, comunque riconosciuto, si potrebbe realizzare solo sollevando questione di legittimità costituzionale della norma che, regolando quel potere, lo limita; ma la Corte di cassazione si è già espressa nel senso di escludere che la compressione dei vizi deducibili, attuata dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., possa creare frizioni con le garanzie costituzionali (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182 - 01). 6.3. Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha reso il patto, recepito in sentenza, insensibile ai vizi processuali, anche radicali. Si è pertanto affermato che la pretesa invalidità del giudizio direttissimo non si estende alla sentenza di patteggiamento, poiché il giudizio di applicazione della pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali esso è innestato, essendo sufficiente che la richiesta di pena concordata sia stata ritualmente avanzata e sia manifestazione fedele e consapevole della volontà dell'imputato (Sez. 3, n. 34601 del 31/03/2021, Benenati, Rv. 282233 — 01). 7E questo anche nella giurisprudenza antecedente alla ulteriore "strettoia" sancita dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 32391 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Simone, Rv. 226508 - 01, qualora l'imputato pur in presenza dell'omessa citazione del difensore di fiducia abbia manifestato la volontà di patteggiare la pena all'esito della convalida dell'arresto e prima del giudizio direttissimo, il vizio dell'omesso avviso al difensore di fiducia diviene irrilevante, purché sia stata assicurata la presenza di un difensore anche d'ufficio; ciò in quanto la volontà di concordare la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura processuale. Addirittura diverse pronunce hanno stabilito che l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato (Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, Calligaro, Rv. 282761 - 02; Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269072 - 01; Sez. 3, n. 39193 del 18/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260392 - 01; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539 - 01; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239449 01). 6.4. Neanche nel caso di trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento l'ordinamento prevede, per tale sola ragione, sanzioni suscettibili di riverberarsi sulla validità della sentenza ex art. 444 cod. proc pen. In ipotesi di trasformazione del rito, il vulnus processuale che si produce, per un verso non involge direttamente il patto e, per altro verso, è decisamente meno profondo rispetto a quello connesso a una nullità assoluta. Deve pertanto ritenersi che il giudizio di applicazione della pena è svincolato dalla specificità delle forme processuali nelle quali esso è innestato e che l'accordo ex art. 444 cod. proc. pen., una volta recepito in una sentenza, comporta implicitamente la rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione di natura processuale. Diversa è la fattispecie decisa da Sez. 6, n. 19679 del 27/01/2021, Bove, Rv. 281664 - 01) secondo cui è ricorribile per cassazione la sentenza ex art. 444, comma 1-ter cod. proc. pen., quando pronunciata in difetto della restituzione integrale del prezzo o del profitto. In tale ipotesi è infatti prevista un'espressa condizione di ammissibilità del patto, nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale. In quel caso, a differenza di quello oggetto del presente processo, viene in rilievo un profilo "interno" al sistema del patteggiamento, che vizia in radice il patto stesso, perché mutilato di una parte ritenuta necessaria secondo il modello legale. 8Nella prospettiva della insensibilità della sentenza di patteggiamento ai vizi processuali diversi da quelli elencati nell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. sicolloca, peraltro, una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 4419 del 25/01/2005, Gioia, Rv. 229982 - 01, invero intervenuta prima della introduzione dell'articolo appena citato, ma enunciativa di un principio generale), secondo cui: «In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 e segg. cod. proc. pen., poiché la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica indicazione di un'utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio». 6.5. Da altro angolo prospettico può affermarsi che la parte —la quale per effetto di scelte consapevoli, ha concorso nella divaricazione del processo dal suo iter tipizzato — non può impugnare la sentenza, lamentando vizi cui essa stessa ha dato causa. In tal modo si riconosce valenza preminente l'interesse della parte all'esercizio di un potere di controllo della decisione, quale canone espressivo della prevedibilità della stessa. Del resto, come chiarisce anche la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 313 del 1990) «l'imputato, quando chiede l'applicazione di una pena lo fa soltanto per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della sua libertà, che egli prevede all'esito del giudizio ordinario. E quanto alla difesa, è proprio suo efficiente strumento la possibilità che la legge offre all'imputato di acquisire con sicurezza una pena minima sottraendosi al rischio di più gravi inflizioni». 6.6. Infine, in ottica sostanzialistica, può aggiungersi che nella fattispecie in esame, la scelta di prediligere il rito del patteggiamento rispetto all'abbreviato è stata compiuta dal difensore di fiducia nominato dall'imputato, dopo l'ammissione al rito abbreviato. Il giudizio abbreviato, invece, era stato ammesso su richiesta del difensore di ufficio in forza di procura speciale rilasciata "in bianco" dall'imputato, per qualunque "rito alternativo". Si tratta quindi di opzione meditata, consapevolmente innestata sul rito abbreviato, che ha consentito all'imputato, arrestato in flagranza e reo confesso, di "controllare" il contenuto della decisione, e di prevederlo, nell'unico punto effettivamente in discussione: l'entità della pena. Così da ottenere un risultato di particolare favore grazie al riconoscimento, niente affatto scontato, di circostanze attenuanti generiche, che — elidendo, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., gli effetti sanzionatori estremamente gravosi implicati dalla duplice aggravante del furto e 9da una recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale — hanno condotto a un trattamento sanzionatorio mite. 7. In definitiva il ricorrente si duole di un vizio non deducibile. Dalla declaratoria di inammissibilità discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M