CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 16578/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la perizia è un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936); che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno fornito adeguata e coerente motivazione in ordine all'esercizio del loro potere discrezionale; - che il secondo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; che, in ogni caso, deve essere ribadito che, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è affatto necessario che la causa del fallimento sia stata la condotta distrattiva, essendo, invece, sufficiente che l'atto di depauperamento risulti idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie (Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437); - che il terzo motivo è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che anche il quarto motivo di ricorso di ricorso è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, non contiene argomentazioni che consentano di superare l'originario vaglio di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere es