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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03213/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata ha condannato alla pena di mesi due di arresto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76 d.

Igs. n. 159 del 2011, per aver violato il foglio di via obbligatorio, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 settembre 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in punto della mancata giustificazione dal discostamento dal minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna, anche in punto di trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice di primo grado ha tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato per escludere la ricorrenza delle attenuanti generiche e quindi una mitigazione ulteriore della pena.

Ha quindi fatto sufficiente richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto anche alla necessità di commisurare la pena alla personalità dell'imputato; oltre che alla gravità del fatto, apprezzata per essere stata la violazione commessa a meno di due mesi dalla notifica del provvedimento questorile.

La motivazione è pertanto adeguata e logicamente sostenuta.

4. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il consigl re e ensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata ha condannato alla pena di mesi due di arresto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, per aver violato il foglio di via obbligatorio, fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] 1'8 settembre 2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in punto della mancata giustificazione dal discostamento dal minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna, anche in punto di trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice di primo grado ha tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato per escludere la ricorrenza delle attenuanti generiche e quindi una mitigazione ulteriore della pena. Ha quindi fatto sufficiente richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto anche alla necessità di commisurare la pena alla personalità dell'imputato; oltre che alla gravità del fatto, apprezzata per essere stata la violazione commessa a meno di due mesi dalla notifica del provvedimento questorile. La motivazione è pertanto adeguata e logicamente sostenuta. 4. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il consigl re e ensore
Sentenza Cassazione n. 03213/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris