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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 1984

Cassazione n. 46500/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova in casi particolari nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena di cui ad un provvedimento di cumulo emesso in data 1 aprile 2021.

2. Propone ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi della motivazione.

Rileva che, a fondamento della decisione di rigetto, è stata considerata l'informazione inesistente secondo cui nella relazione del SERD del carcere si attesterebbe uno scarso interesse del condannato ai trattamenti sanitari nella struttura interna "Arcobaleno", mentre si erano semplicemente descritti gli effetti della somministrazione dei farmaci prescritti a Scotti.

Inoltre, in altra relazione del 7 aprile 2021, rimasta non considerata, si era dato conto dell'idoneità del condannato alla sottoposizione al programma trattamentale presso la [OSCURATO:PERSONA] CTS Notredame di Baldissero C.se., già indicata dal SERD del carcere.

La difesa aggiunge che l'intera motivazione dell'ordinanza assume il carattere della mera apparenza, avendo mancato di considerare la relazione di sintesi degli educatori del carcere e le ragioni della precedente concessione della misura degli arresti domiciliari ex art. 89, d.P.R. n. 309 del 1990, per concludere nel senso della necessità dell'avvio di un programma trattamentale intramurario però impraticabile secondo la stessa relazione del SERD del carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. In tema di concessone della misura dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94, T.U. stup, il tribunale di sorveglianza è tenuto a compiere un'autonoma complessa valutazione in ordine al probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico concordato, tenendo conto della pericolosità sociale del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare il suo effettivo reinserimento sociale, senza che, con riguardo all'esito di tale giudizio, risulti vincolante il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica e necessariamente allegato all'istanza di ammissione alla misura alternativa (tra le altre, Sez. 1, n. 16905 dl 20/12/2017, dep. 2018, Frattasío, Rv. 273293; Sez. 1, n. 23343 di 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158; Sez. 1, n, 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982).

3. La motivazione del provvedimento impugnato mostra di considerare anzitutto la storia personale e giudiziaria del condannato che adeguatamente ricostruisce nei passaggi rilevanti.Nell'ambito degli apprezzamenti compiuti a tal riguardo, particolare significato viene attribuito al precedente fallimento dell'ammissione alla medesima misura alternativa, la cui revoca era stata adottata a seguito dell'arresto del ricorrente in data 11 settembre 2020 per diversi reati di rilevante allarme sociale: ricettazione di armi comuni da sparo (diverse pistole, di cui una con il caricatore inserito e dotata di munizioni), detenzione illegale di altre armi da sparo da guerra o modificate, nonché detenzione di quantitativi di sostanze stupefacenti.

Le valutazioni svolte in proposito, supportate anche da quanto rilevato sulle precedenti condanne e su altre pendenze anche, per reati dello stesso genere, evidenziano non solo che il ricorrente aveva dimostrato un'elevata e persistente pericolosità sociale, ma anche la fallacia del precedente giudizio in ordine alla possibilità dell'esperimento dell'affidamento in prova, così risultando giustificata la conclusione, espressa dall'intera motivazione, secondo cui gli indicatori concretamente richiesti per una nuova ammissione alla misura non potevano che essere altamente rassicuranti e a tal fine accompagnati da un'iniziale attenta osservazione inframuraria.

Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ponendo l'attenzione sulla recente condizione detentiva del ricorrente e ricostruendola con altrettanta puntualità, ha dato prova di tenere conto delle relazioni del SERD, di quelle comportamentali e dell'esperto psicologo, nonché dell'evoluzione delle condizioni di salute del condannato, descrivendo al contempo le proposte sul programma da avviare sulla base delle indicazioni relative all'idoneità, a fronte del sopraggiunge però di un'autonoma organizzazione da parte di Scotti di un diverso percorso in comunità terapeutica.

Da tale ultima iniziativa sono derivate ragionevoli valutazioni in ordine all'impossibilità di escludere al momento la natura strumentale dell'istanza, sulla base di considerazioni che non hanno fatto riferimento solo all'atteggiamento scarsamente motivato rispetto ai trattamenti proposti avendo l'interessato percorso autonomamente altra strada, ma hanno attribuito al contempo pertinente rilievo alle modalità del precedente fallimento della misura alternativa.

L'insieme degli apprezzamenti in ordine agli elementi sopra richiamati ha condotto i Giudici di merito a disattendere la richiesta, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, anche per approfondire la possibilità di seguire l'iter delineato dal SERD, la cui valutazione era stata interrotta per le diverse scelte del detenuto e però risultava indispensabile, di pari passo col monitoraggio dell'evoluzione clinica e della persistenza dei profili di pericolosità.

4. A fronte di tale appropriato percorso motivazionale, le censure mosse nel ricorso citano la precedente ammissione alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui il provvedimento ha dato atto), ma non spiegano come le valutazioni svolte in quella sede potrebbero smentire gli autonomi apprezzamenti del Tribunale di sorveglianza, limitandosi la difesa a fare riferimento ad un'attività collaborativa nel corso delle indagini.

Avuto riguardo al contenuto delle relazioni acquisite, i rilievi svolti richiamano non dirimenti valutazioni di idoneità esposte in termini per lo più assertivi ovvero passi descrittivi che non risultano diversamente riportati o impropriamente considerati nella motivazione adottata.

Ciò anche quando il Tribunale illustra le condizioni fisiche del ricorrente e le iniziative che potevano fare ritenere un disinteresse rispetto al percorso avviato dal SERD, per avere lo stesso manifestato la volontà di organizzare altro percorso in una comunità; di modo che, come pure rappresentato nella richiamata relazione del SERD, a prescindere dall'incompatibilità dei farmaci assunti in quel primo momento con l'ingresso nella struttura di custodia attenuata, si era avuta l'interruzione delle valutazioni da parte del servizio in ordine alle appropriate soluzioni adottabili.

Né la difesa, richiamando gli effetti di certe condizioni di criticità a causa dei disturbi accusati in un dato momento, tiene conto delle ulteriori valutazioni in ordine al loro graduale superamento, che pure risultano ben rappresentate nella motivazione del provvedimento.

Le altre deduzioni svolte nel ricorso in ordine ad intervenute attestazionì di idoneità relative al percorso indicato dal ricorrente non possono avere alcuna attitudine a porre in crisi la tenuta dell'intera motivazione del provvedimento, posto che - come del resto gli altri rilievi sul tema - omettono di confrontarsi con la complessiva lettura estesa alle modalità delle manifestazioni di pericolosità e del precedente allarmante fallimento dell'esperimento della misura alternativa.

5. Pertanto, risultando infondate tutte le doglianze mosse, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di affidamento in prova in casi particolari nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena di cui ad un provvedimento di cumulo emesso in data 1 aprile 2021. 2. Propone ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del proprio difensore, lamentando violazione dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vizi della motivazione. Rileva che, a fondamento della decisione di rigetto, è stata considerata l'informazione inesistente secondo cui nella relazione del SERD del carcere si attesterebbe uno scarso interesse del condannato ai trattamenti sanitari nella struttura interna "Arcobaleno", mentre si erano semplicemente descritti gli effetti della somministrazione dei farmaci prescritti a Scotti. Inoltre, in altra relazione del 7 aprile 2021, rimasta non considerata, si era dato conto dell'idoneità del condannato alla sottoposizione al programma trattamentale presso la [OSCURATO:PERSONA] CTS Notredame di Baldissero C.se., già indicata dal SERD del carcere. La difesa aggiunge che l'intera motivazione dell'ordinanza assume il carattere della mera apparenza, avendo mancato di considerare la relazione di sintesi degli educatori del carcere e le ragioni della precedente concessione della misura degli arresti domiciliari ex art. 89, d.P.R. n. 309 del 1990, per concludere nel senso della necessità dell'avvio di un programma trattamentale intramurario però impraticabile secondo la stessa relazione del SERD del carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. In tema di concessone della misura dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94, T.U. stup, il tribunale di sorveglianza è tenuto a compiere un'autonoma complessa valutazione in ordine al probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico concordato, tenendo conto della pericolosità sociale del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare il suo effettivo reinserimento sociale, senza che, con riguardo all'esito di tale giudizio, risulti vincolante il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica e necessariamente allegato all'istanza di ammissione alla misura alternativa (tra le altre, Sez. 1, n. 16905 dl 20/12/2017, dep. 2018, Frattasío, Rv. 273293; Sez. 1, n. 23343 di 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158; Sez. 1, n, 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982). 3. La motivazione del provvedimento impugnato mostra di considerare anzitutto la storia personale e giudiziaria del condannato che adeguatamente ricostruisce nei passaggi rilevanti.Nell'ambito degli apprezzamenti compiuti a tal riguardo, particolare significato viene attribuito al precedente fallimento dell'ammissione alla medesima misura alternativa, la cui revoca era stata adottata a seguito dell'arresto del ricorrente in data 11 settembre 2020 per diversi reati di rilevante allarme sociale: ricettazione di armi comuni da sparo (diverse pistole, di cui una con il caricatore inserito e dotata di munizioni), detenzione illegale di altre armi da sparo da guerra o modificate, nonché detenzione di quantitativi di sostanze stupefacenti. Le valutazioni svolte in proposito, supportate anche da quanto rilevato sulle precedenti condanne e su altre pendenze anche, per reati dello stesso genere, evidenziano non solo che il ricorrente aveva dimostrato un'elevata e persistente pericolosità sociale, ma anche la fallacia del precedente giudizio in ordine alla possibilità dell'esperimento dell'affidamento in prova, così risultando giustificata la conclusione, espressa dall'intera motivazione, secondo cui gli indicatori concretamente richiesti per una nuova ammissione alla misura non potevano che essere altamente rassicuranti e a tal fine accompagnati da un'iniziale attenta osservazione inframuraria. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, ponendo l'attenzione sulla recente condizione detentiva del ricorrente e ricostruendola con altrettanta puntualità, ha dato prova di tenere conto delle relazioni del SERD, di quelle comportamentali e dell'esperto psicologo, nonché dell'evoluzione delle condizioni di salute del condannato, descrivendo al contempo le proposte sul programma da avviare sulla base delle indicazioni relative all'idoneità, a fronte del sopraggiunge però di un'autonoma organizzazione da parte di Scotti di un diverso percorso in comunità terapeutica. Da tale ultima iniziativa sono derivate ragionevoli valutazioni in ordine all'impossibilità di escludere al momento la natura strumentale dell'istanza, sulla base di considerazioni che non hanno fatto riferimento solo all'atteggiamento scarsamente motivato rispetto ai trattamenti proposti avendo l'interessato percorso autonomamente altra strada, ma hanno attribuito al contempo pertinente rilievo alle modalità del precedente fallimento della misura alternativa. L'insieme degli apprezzamenti in ordine agli elementi sopra richiamati ha condotto i Giudici di merito a disattendere la richiesta, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, anche per approfondire la possibilità di seguire l'iter delineato dal SERD, la cui valutazione era stata interrotta per le diverse scelte del detenuto e però risultava indispensabile, di pari passo col monitoraggio dell'evoluzione clinica e della persistenza dei profili di pericolosità. 4. A fronte di tale appropriato percorso motivazionale, le censure mosse nel ricorso citano la precedente ammissione alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 (di cui il provvedimento ha dato atto), ma non spiegano come le valutazioni svolte in quella sede potrebbero smentire gli autonomi apprezzamenti del Tribunale di sorveglianza, limitandosi la difesa a fare riferimento ad un'attività collaborativa nel corso delle indagini. Avuto riguardo al contenuto delle relazioni acquisite, i rilievi svolti richiamano non dirimenti valutazioni di idoneità esposte in termini per lo più assertivi ovvero passi descrittivi che non risultano diversamente riportati o impropriamente considerati nella motivazione adottata. Ciò anche quando il Tribunale illustra le condizioni fisiche del ricorrente e le iniziative che potevano fare ritenere un disinteresse rispetto al percorso avviato dal SERD, per avere lo stesso manifestato la volontà di organizzare altro percorso in una comunità; di modo che, come pure rappresentato nella richiamata relazione del SERD, a prescindere dall'incompatibilità dei farmaci assunti in quel primo momento con l'ingresso nella struttura di custodia attenuata, si era avuta l'interruzione delle valutazioni da parte del servizio in ordine alle appropriate soluzioni adottabili. Né la difesa, richiamando gli effetti di certe condizioni di criticità a causa dei disturbi accusati in un dato momento, tiene conto delle ulteriori valutazioni in ordine al loro graduale superamento, che pure risultano ben rappresentate nella motivazione del provvedimento. Le altre deduzioni svolte nel ricorso in ordine ad intervenute attestazionì di idoneità relative al percorso indicato dal ricorrente non possono avere alcuna attitudine a porre in crisi la tenuta dell'intera motivazione del provvedimento, posto che - come del resto gli altri rilievi sul tema - omettono di confrontarsi con la complessiva lettura estesa alle modalità delle manifestazioni di pericolosità e del precedente allarmante fallimento dell'esperimento della misura alternativa. 5. Pertanto, risultando infondate tutte le doglianze mosse, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent
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