CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17360/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/5/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputato dal luogo ove era ristretto agli arresti domiciliari, la qualificazione giuridica del fatto; incensurabili risultano anche le motivazioni poste a fondamento del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la durata dell'allontanamento dall'abitazione ove era ristretto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] no Angel ostanzo [OSCURATO:PERSONA]![OSCURATO:SOCIETA]