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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 12962/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15132/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, n. 47; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e di- feso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – e AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] DELLO F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.Data pubblicazione 22/04/2022, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dallo Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 172; – controricorrenti – e CITTA' [OSCURATO:PERSONA] e REGIONE CALABRIA; – intimate – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1943/21, depositata l'8 marzo 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Corrado MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], per sentir pronunciare l'annullamento a) della determina dirigenziale 20 set- tembre 2018, prot. n. 6703, con la quale il Comune di Brancaleone aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria 16 maggio 2017, n. 9, rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ed avente ad oggetto la costru- zione di un fabbricato per civile abitazione a tre piani con seminterrato, b) della nota 31 gennaio 2018, prot. n. 14335 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], c) della nota 21 giugno 2018, prot. n. 217022/SIAR dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del Distretto dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché d) degli atti e degli esiti della conferenza dei servizi tenutasi il 29 maggio 2018.

Premesso che l'annullamento era stato giustificato con la prossimità della costruzione ad un canale di scolo di acque pubbliche, l'inosservanza dei pa- 2 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 rametri urbanistici ed il superamento della cubatura ammissibile, i ricorrenti contestarono la natura pubblica dell'acqua, in quanto avente una portata ir- risoria e interamente coperta da un lastrone di cemento, evidenziando inoltre la notevole distanza dell'immobile dal canale pubblico indicato nel provvedi- mento e la collocazione dello stesso in un'area completamente antropizzata.

Aggiunsero di voler realizzare una costruzione in aderenza al fabbricato fini- timo, edificato sul confine del fondo, lamentando infine il difetto di motiva- zione del provvedimento impugnato, nella parte riguardante il superamento dell'indice di edificabilità.

Si costituirono il Comune di Brancaleone, i controinteressati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] dell'Appen- nino Meridionale, ed eccepirono il difetto di giurisdizione del Giudice adìto e l'infondatezza della domanda, della quale chiesero il rigetto.

1.1. Con sentenza del 22 luglio 2019, il Tar dichiarò inammissibile il ri- corso, per difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia spettava alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto avente ad oggetto l'annullamento di un permesso a costruire riguardante opere civili che incidevano, in via diretta, sulla gestione e l'esercizio di opere idrauliche.

2. L'impugnazione proposta dal Marrapodi e da [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Consiglio di Stato con sentenza dell'8 marzo 2021.

A fondamento della decisione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giuri- sprudenza amministrativa, secondo cui la giurisdizione del TSAP sussiste non solo in presenza dell'esercizio di un potere strettamente legato allo sfrutta- mento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sul regime delle acque pubbliche.

Ha richiamato in proposito le nozioni di servizio idrico integrato ed acqua pubblica introdotte dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e trasfuse nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, affermando che, per effetto dell'estensione della materia in esame alle modalità di eventuale riu- tilizzo e trattamento delle acque reflue urbane, l'area della giurisdizione del TSAP viene ad assumere una dimensione amplissima, esorbitante quella ori- ginariamente prevista dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

Ha rilevato infine che dalla verificazione disposta nel corso dell'istruttoria era emerso che il ca- 3 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 nale intubato esistente in prossimità della proprietà dei ricorrenti faceva parte Data pubblicazione 22/04/2022 del bacino idrografico del [OSCURATO:PERSONA], ed era quindi inserito nel reticolo idro- grafico soggetto al regime delle acque pubbliche, concludendo pertanto per l'incidenza diretta delle opere sulla gestione e l'esercizio delle opere idrauli- che, ai fini della quale risultavano irrilevanti la portata del [OSCURATO:PERSONA] e la quantificazione della sua portata fluente.

3. Avverso la predetta sentenza il Marrapodi e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria.

Hanno resistito con controricorsi il Comune e l'Autorità di Bacino, nonché il Tringali e [OSCURATO:PERSONA], che hanno depositato anche memo- ria. [OSCURATO:PERSONA] e la Regione non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 e dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver individuato il Giudice cui spetta la giurisdizione sulla base del potere esercitato dall'Ammi- nistrazione, anziché del presupposto di fatto costituito dall'esistenza di una massa d'acqua pubblica.

Premesso che ai fini del radicamento della giurisdi- zione del TSAP occorre un duplice presupposto, costituito dall'esistenza di una massa d'acqua che rivesta connotati di pubblicità e dall'esecuzione di un'o- pera che incida sul deflusso delle acque in maniera diretta, sostengono che, nonostante le innovazioni introdotte dalla legge n. 36 del 1994, dal regola- mento d'attuazione approvato con d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 e dal d.lgs. n. 152 del 2006, non può ritenersi venuto meno il riferimento alla consistenza fisica del corso d'acqua, che ne determina l'idoneità a soddisfare un interesse generale.

Precisato inoltre che, in quanto volte ad assicurare il libero deflusso delle acque, le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 non possono operare in assenza di un corso d'acqua pubblico per il quale si ponga la predetta esigenza, osservano che nella specie l'irrile- vanza del canale di scolo situato in prossimità del fondo di loro proprietà trova conferma nel mancato rispetto delle distanze da parte dell'intero abitato che esso lambisce, comprendente anche edifici pubblici.

Rilevato infine che la 4 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.1. Il motivo è infondato.

Nel confermare la spettanza della controversia alla cognizione del TSAP, la sentenza impugnata non ha affatto assunto come riferimento esclusivo il potere amministrativo esercitato attraverso il provvedimento impugnato, avendo anzi affermato chiaramente che la giurisdizione in materia di acque pubbliche sussiste non solo a fronte dell'esercizio di un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche nel caso in cui si con- troverta di opere destinate ad influire sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, e quindi anche in quelle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori inerenti a beni del demanio idrico, riguardino comunque l'ambito in questione.

Tale affermazione si pone perfettamente in linea con il consolidato orien- tamento di queste Sezioni Unite, secondo cui, ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1993, la giurisdizione del TSAP si estende ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da [OSCURATO:PERSONA] istituzio- nalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, in quanto interferenti con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez.

Un., 28/12/2018, n. 33656; 31/07/2017, n. 18977; 25/10/2013, n. 24154).

In applicazione di tale principio, è stata affermata, in particolare, la spettanza al TSAP delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ra- gione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque de- maniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez.

Un. 3/04/2019, n. 9279), della 5 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Un., 17/04/2009, n. 9149) e del diniego opposto dall'autorità comunale al rilascio della conces- sione in sanatoria relativa ad un immobile costruito in violazione della fascia di rispetto di cui all'art. 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904 (cfr. Cass., Sez.

Un., 12/05/2009, n. 10845), nonché dei ricorsi contro provvedimenti che, ancorché provenienti da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, finiscano tuttavia con l'inci- dere immediatamente sull'uso di queste ultime, in quanto interferiscano con i provvedimenti relativi a tale uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni neces- sari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse (cfr. Cass., Sez.

Un., 1/02/2021, n. 2155).

E' stata invece riconosciuta la devoluzione al Giudice amministrativo della giurisdizione in tema d'impugnazione di atti inseriti solo in via strumentale in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle ac- que pubbliche e pertanto in grado di influirvi solo occasionalmente, venendo in tal caso in rilievo esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative funzionali all'affidamento di concessioni o ap- palti di opere relative a tali acque (Cass. Sez.

Un. 5/02/2020, n. 2710; 21/03/ 2017, n. 7154; 31/07/2017, n. 18976).

Ai fini del radicamento della giurisdizione specializzata in materia di acque pubbliche, è necessario, in altre parole, che il provvedimento impugnato, per la sua idoneità a ripercuotersi sulla realizzazione, sospensione od elimina- zione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorra, in con- creto, a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione di quell'acqua o l'assetto e la struttura dei beni del demanio idrico, non risultando invece suf- ficiente una mera incidenza indiretta, riflessa, mediata od occasionale sui re- lativi regimi.

A tale criterio si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale, rilevato che il provvedimento impugnato aveva ad oggetto l'annul- lamento d'ufficio di un permesso di costruire in sanatoria riguardante un fab- bricato realizzato a ridosso di un canale intubato corrente lungo il confine della proprietà dei ricorrenti, ed avvinto a quest'ultimo mediante giunti tec- nici, ed accertato inoltre che il predetto canale risultava inserito nel reticolo 6 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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L'accertata inclusione del canale intubato nel bacino di un corso d'acqua di più ampia portata consente di escludere la fondatezza delle censure solle- vate dai ricorrenti in ordine alla natura pubblica delle acque nello stesso con- vogliate, la cui massa, ancorché modesta se isolatamente considerata, non impedisce, se posta in relazione con quella dell'intero bacino, di riconoscerne l'attitudine a soddisfare il pubblico interesse, che costituisce il presupposto indispensabile per il riconoscimento della predetta qualifica.

Parimenti irrile- vante deve ritenersi, a tal fine, l'origine meteorica delle acque, la quale con- sente di escluderne l'appartenenza al demanio pubblico, ai sensi dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, soltanto nel caso, non ricorrente nella specie, in cui le stesse non risultino ancora convogliate in un corso d'acqua o raccolte in invasi o cisterne, ovvero nel caso in cui, rifluendo nella rete fognaria, siano destinate, insieme con i liquami ivi raccolti, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di interesse generale (cfr. Cass., Sez.

VI, 5/09/2012, n. 14883; Cass., Sez.

I, 11/01/2001, n. 315).

Al di fuori delle predette ipotesi, trova infatti applicazione la disciplina introdotta dall'art. 4, comma primo, lett. f), della legge n. 36 del 1994 e poi trasfusa negli artt. 141 e 144 del d.lgs. n. 152 del 2006, la quale, definendo il servizio idrico integrato come «l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue», e disponendo che «tutte le acque superficiali e sotterra- nee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato», ha indubbiamente determinato un ampliamento della nozione di ac- qua pubblica, coerente con la definizione delle acque come «risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà», e con il principio, cui è ispirata la normativa vigente, secondo cui «il loro uso è effettuato salvaguar- dando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale».

E' pur vero che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge n. 36 del 7 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Corte cost., sent. n. 259 del 1996).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che alla nozione di acqua pubblica possano essere ricondotte anche le modalità di riutilizzazione e trattamento delle acque reflue urbane, osser- vando che l'attitudine delle stesse a soddisfare l'interesse generale dev'essere valutata in relazione al sistema idrografico cui appartengono, nonché alla strumentalità dei relativi impianti non solo per la fase della conduzione e della depurazione delle acque, ma anche per quella successiva della loro eventuale utilizzazione.

Va conseguentemente condivisa anche l'affermazione della ri- conducibilità alla giurisdizione in materia di acque pubbliche della controver- sia in esame, in quanto avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'annullamento di ufficio di un permesso a costruire in sanatoria determi- nato dalla prossimità del fabbricato assentito ad un'opera destinata alla rac- colta delle acque urbane, e quindi dalla ritenuta incidenza del provvedimento sul relativo regime.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'eccesso di potere giurisdi- zionale e la violazione dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver valutato il rispetto delle distanze in riferimento al canale di scolo, anziché al [OSCURATO:PERSONA], come previsto dalla determina dirigenziale. 8 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'eccesso di potere giuri- sdizionale e la violazione dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver valutato il rispetto delle distanze in riferimento al canale di scolo, anziché al [OSCURATO:PERSONA], come previsto dalla determina dirigenziale.

Premesso infatti che la stessa Autorità di Bacino aveva ammesso l'esistenza di una rilevante distanza tra il Fosso ed il fondo di loro proprietà, sostengono che, nell'accertare la violazione della servitù idraulica in riferimento ad un corso d'acqua diverso, il Giudice amministrativo ha compiuto una valutazione esorbitante dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera riser- vata alla discrezionalità dell'Amministrazione.

2.1. Il motivo è inammissibile.

La valutazione compiuta dalla sentenza impugnata non ha avuto affatto ad oggetto il rispetto delle distanze dall'opera idraulica a ridosso della quale è stato realizzato l'edificio assentito con il permesso di costruire annullato (il cui accertamento attiene alla legittimità dell'annullamento d'ufficio, e quindi al merito della controversia in esame), ma esclusivamente la natura pubblica del corso d'acqua in questione, rilevante ai fini dell'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in ordine all'impugnazione del provvedimento di an- nullamento: in proposito, il Consiglio di Stato si è limitato ad affermare, sulla base delle risultanze della verifica disposta nel corso dell'istruttoria, che il canale situato al confine del fondo di proprietà dei ricorrenti fa parte del ba- cino idrografico del [OSCURATO:PERSONA], pacificamente qualificabile come acqua pub- blica, desumendone la natura pubblica anche del corso d'acqua in questione, con il conseguente riconoscimento della giurisdizione del TSAP.

Nessuno sconfinamento è pertanto configurabile nella sfera del merito, per la cui invasione è necessario che il Giudice amministrativo non si sia limi- tato a statuire sulla giurisdizione, ma abbia pronunciato sulla fondatezza della 9 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 domanda sottoposta al suo esame, eccedendo i limiti del riscontro di legitti- mità del provvedimento impugnato, mediante il compimento di un'indagine strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e conve- nienza dell'atto, ovvero abbia adottato una decisione che, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento di sostituire la propria vo- lontà a quella dell'Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'e- secutorietà propri del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez.

Un., 4/02/2021, n. 2604; 24/05/2019, n. 14264; 26/11/2018, n. 30526).

3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- correnti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore del Comune di Brancaleone e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]- tuale del Distretto dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma l'11 gennaio 2022 Il Presidente 10 F i r m a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15132/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, n. 47; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e di- feso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Tibullo, n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – e AUTORITA' [OSCURATO:PERSONA] DELLO F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.Data pubblicazione 22/04/2022, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dallo Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 172; – controricorrenti – e CITTA' [OSCURATO:PERSONA] e REGIONE CALABRIA; – intimate – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1943/21, depositata l'8 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Corrado MISTRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA], per sentir pronunciare l'annullamento a) della determina dirigenziale 20 set- tembre 2018, prot. n. 6703, con la quale il Comune di Brancaleone aveva annullato il permesso di costruire in sanatoria 16 maggio 2017, n. 9, rilasciato ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ed avente ad oggetto la costru- zione di un fabbricato per civile abitazione a tre piani con seminterrato, b) della nota 31 gennaio 2018, prot. n. 14335 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], c) della nota 21 giugno 2018, prot. n. 217022/SIAR dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del Distretto dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché d) degli atti e degli esiti della conferenza dei servizi tenutasi il 29 maggio 2018. Premesso che l'annullamento era stato giustificato con la prossimità della costruzione ad un canale di scolo di acque pubbliche, l'inosservanza dei pa- 2 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 rametri urbanistici ed il superamento della cubatura ammissibile, i ricorrenti contestarono la natura pubblica dell'acqua, in quanto avente una portata ir- risoria e interamente coperta da un lastrone di cemento, evidenziando inoltre la notevole distanza dell'immobile dal canale pubblico indicato nel provvedi- mento e la collocazione dello stesso in un'area completamente antropizzata. Aggiunsero di voler realizzare una costruzione in aderenza al fabbricato fini- timo, edificato sul confine del fondo, lamentando infine il difetto di motiva- zione del provvedimento impugnato, nella parte riguardante il superamento dell'indice di edificabilità. Si costituirono il Comune di Brancaleone, i controinteressati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] dell'Appen- nino Meridionale, ed eccepirono il difetto di giurisdizione del Giudice adìto e l'infondatezza della domanda, della quale chiesero il rigetto. 1.1. Con sentenza del 22 luglio 2019, il Tar dichiarò inammissibile il ri- corso, per difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia spettava alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], in quanto avente ad oggetto l'annullamento di un permesso a costruire riguardante opere civili che incidevano, in via diretta, sulla gestione e l'esercizio di opere idrauliche. 2. L'impugnazione proposta dal Marrapodi e da [OSCURATO:PERSONA] è stata rigettata dal Consiglio di Stato con sentenza dell'8 marzo 2021. A fondamento della decisione, il Giudice amministrativo di secondo grado ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giuri- sprudenza amministrativa, secondo cui la giurisdizione del TSAP sussiste non solo in presenza dell'esercizio di un potere strettamente legato allo sfrutta- mento della risorsa idrica, ma anche quando si discute di opere destinate ad influire sul regime delle acque pubbliche. Ha richiamato in proposito le nozioni di servizio idrico integrato ed acqua pubblica introdotte dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e trasfuse nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, affermando che, per effetto dell'estensione della materia in esame alle modalità di eventuale riu- tilizzo e trattamento delle acque reflue urbane, l'area della giurisdizione del TSAP viene ad assumere una dimensione amplissima, esorbitante quella ori- ginariamente prevista dal r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. Ha rilevato infine che dalla verificazione disposta nel corso dell'istruttoria era emerso che il ca- 3 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 nale intubato esistente in prossimità della proprietà dei ricorrenti faceva parte Data pubblicazione 22/04/2022 del bacino idrografico del [OSCURATO:PERSONA], ed era quindi inserito nel reticolo idro- grafico soggetto al regime delle acque pubbliche, concludendo pertanto per l'incidenza diretta delle opere sulla gestione e l'esercizio delle opere idrauli- che, ai fini della quale risultavano irrilevanti la portata del [OSCURATO:PERSONA] e la quantificazione della sua portata fluente. 3. Avverso la predetta sentenza il Marrapodi e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il Comune e l'Autorità di Bacino, nonché il Tringali e [OSCURATO:PERSONA], che hanno depositato anche memo- ria. [OSCURATO:PERSONA] e la Regione non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, i ricorrenti denunciano la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 e dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver individuato il Giudice cui spetta la giurisdizione sulla base del potere esercitato dall'Ammi- nistrazione, anziché del presupposto di fatto costituito dall'esistenza di una massa d'acqua pubblica. Premesso che ai fini del radicamento della giurisdi- zione del TSAP occorre un duplice presupposto, costituito dall'esistenza di una massa d'acqua che rivesta connotati di pubblicità e dall'esecuzione di un'o- pera che incida sul deflusso delle acque in maniera diretta, sostengono che, nonostante le innovazioni introdotte dalla legge n. 36 del 1994, dal regola- mento d'attuazione approvato con d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 e dal d.lgs. n. 152 del 2006, non può ritenersi venuto meno il riferimento alla consistenza fisica del corso d'acqua, che ne determina l'idoneità a soddisfare un interesse generale. Precisato inoltre che, in quanto volte ad assicurare il libero deflusso delle acque, le limitazioni all'edificabilità previste dall'art. 96 del r.d. 25 luglio 1904, n. 523 non possono operare in assenza di un corso d'acqua pubblico per il quale si ponga la predetta esigenza, osservano che nella specie l'irrile- vanza del canale di scolo situato in prossimità del fondo di loro proprietà trova conferma nel mancato rispetto delle distanze da parte dell'intero abitato che esso lambisce, comprendente anche edifici pubblici. Rilevato infine che la 4 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 stessa Autorità di Bacino ha ammesso l'utilizzazione del predetto canale Data pubblicazione 22/04/2022 esclusivamente per la raccolta delle acque pluviali, sostengono l'irrilevanza dell'inserimento dello stesso nel bacino idrografico del [OSCURATO:PERSONA], eviden- ziando la necessità di verificare se al suo interno scorra dell'acqua. 1.1. Il motivo è infondato. Nel confermare la spettanza della controversia alla cognizione del TSAP, la sentenza impugnata non ha affatto assunto come riferimento esclusivo il potere amministrativo esercitato attraverso il provvedimento impugnato, avendo anzi affermato chiaramente che la giurisdizione in materia di acque pubbliche sussiste non solo a fronte dell'esercizio di un potere strettamente legato allo sfruttamento della risorsa idrica, ma anche nel caso in cui si con- troverta di opere destinate ad influire sull'utilizzazione e, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche, e quindi anche in quelle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori inerenti a beni del demanio idrico, riguardino comunque l'ambito in questione. Tale affermazione si pone perfettamente in linea con il consolidato orien- tamento di queste Sezioni Unite, secondo cui, ai sensi dell'art. 143, primo comma, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1993, la giurisdizione del TSAP si estende ad ogni controversia avente ad oggetto atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da [OSCURATO:PERSONA] istituzio- nalmente preposte alla cura degli interessi in materia, idonei ad incidere in maniera non occasionale, ma immediata e diretta, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio, in quanto interferenti con i provvedimenti relativi a tale uso o sulla stessa struttura o consistenza dei beni demaniali (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. Un., 28/12/2018, n. 33656; 31/07/2017, n. 18977; 25/10/2013, n. 24154). In applicazione di tale principio, è stata affermata, in particolare, la spettanza al TSAP delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza di divieti di edificazione, quando siano informati alla ra- gione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque de- maniali, o di assicurare il libero deflusso delle acque che scorrono nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cass. Sez. Un. 3/04/2019, n. 9279), della 5 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 impugnazione del diniego di rilascio della concessione per la costruzione di un Data pubblicazione 22/04/2022 fabbricato in un'area ritenuta esondabile (cfr. Cass., Sez. Un., 17/04/2009, n. 9149) e del diniego opposto dall'autorità comunale al rilascio della conces- sione in sanatoria relativa ad un immobile costruito in violazione della fascia di rispetto di cui all'art. 96, lett. f), del r.d. n. 523 del 1904 (cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2009, n. 10845), nonché dei ricorsi contro provvedimenti che, ancorché provenienti da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura degli interessi del settore delle acque pubbliche, finiscano tuttavia con l'inci- dere immediatamente sull'uso di queste ultime, in quanto interferiscano con i provvedimenti relativi a tale uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi o determinando i modi di acquisto dei beni neces- sari all'esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse (cfr. Cass., Sez. Un., 1/02/2021, n. 2155). E' stata invece riconosciuta la devoluzione al Giudice amministrativo della giurisdizione in tema d'impugnazione di atti inseriti solo in via strumentale in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle ac- que pubbliche e pertanto in grado di influirvi solo occasionalmente, venendo in tal caso in rilievo esclusivamente l'interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative funzionali all'affidamento di concessioni o ap- palti di opere relative a tali acque (Cass. Sez. Un. 5/02/2020, n. 2710; 21/03/ 2017, n. 7154; 31/07/2017, n. 18976). Ai fini del radicamento della giurisdizione specializzata in materia di acque pubbliche, è necessario, in altre parole, che il provvedimento impugnato, per la sua idoneità a ripercuotersi sulla realizzazione, sospensione od elimina- zione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, concorra, in con- creto, a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione di quell'acqua o l'assetto e la struttura dei beni del demanio idrico, non risultando invece suf- ficiente una mera incidenza indiretta, riflessa, mediata od occasionale sui re- lativi regimi. A tale criterio si è puntualmente attenuta la sentenza impugnata, la quale, rilevato che il provvedimento impugnato aveva ad oggetto l'annul- lamento d'ufficio di un permesso di costruire in sanatoria riguardante un fab- bricato realizzato a ridosso di un canale intubato corrente lungo il confine della proprietà dei ricorrenti, ed avvinto a quest'ultimo mediante giunti tec- nici, ed accertato inoltre che il predetto canale risultava inserito nel reticolo 6 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 idrografico soggetto al regime delle acque pubbliche, in quanto facente parte Data pubblicazione 22/04/2022 del bacino idrografico del [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che l'opera edilizia assen- tita incidesse direttamente sul predetto regime, concludendo correttamente per la devoluzione dell'impugnativa alla giurisdizione del TSAP. L'accertata inclusione del canale intubato nel bacino di un corso d'acqua di più ampia portata consente di escludere la fondatezza delle censure solle- vate dai ricorrenti in ordine alla natura pubblica delle acque nello stesso con- vogliate, la cui massa, ancorché modesta se isolatamente considerata, non impedisce, se posta in relazione con quella dell'intero bacino, di riconoscerne l'attitudine a soddisfare il pubblico interesse, che costituisce il presupposto indispensabile per il riconoscimento della predetta qualifica. Parimenti irrile- vante deve ritenersi, a tal fine, l'origine meteorica delle acque, la quale con- sente di escluderne l'appartenenza al demanio pubblico, ai sensi dall'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, soltanto nel caso, non ricorrente nella specie, in cui le stesse non risultino ancora convogliate in un corso d'acqua o raccolte in invasi o cisterne, ovvero nel caso in cui, rifluendo nella rete fognaria, siano destinate, insieme con i liquami ivi raccolti, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di interesse generale (cfr. Cass., Sez. VI, 5/09/2012, n. 14883; Cass., Sez. I, 11/01/2001, n. 315). Al di fuori delle predette ipotesi, trova infatti applicazione la disciplina introdotta dall'art. 4, comma primo, lett. f), della legge n. 36 del 1994 e poi trasfusa negli artt. 141 e 144 del d.lgs. n. 152 del 2006, la quale, definendo il servizio idrico integrato come «l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue», e disponendo che «tutte le acque superficiali e sotterra- nee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato», ha indubbiamente determinato un ampliamento della nozione di ac- qua pubblica, coerente con la definizione delle acque come «risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà», e con il principio, cui è ispirata la normativa vigente, secondo cui «il loro uso è effettuato salvaguar- dando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale». E' pur vero che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge n. 36 del 7 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 1994, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 42 Cost., la Corte costituzionale Data pubblicazione 22/04/2022 ha escluso che il legislatore abbia inteso parificare indiscriminatamente tutte le acque e sottrarle integralmente alla proprietà privata, sia che abbiano at- titudine ad usi di pubblico interesse, sia che non l'abbiano, affermando che, ai fini del riconoscimento della natura pubblica di un'acqua, continua pur sem- pre ad operare il criterio dell'interesse generale; nel contempo, tuttavia, essa ha rilevato che, anche sotto la spinta di una serie di iniziative assunte in am- bito europeo, il baricentro del sistema normativo ha subìto un accentuato spostamento dal regime della proprietà a quello dell'utilizzazione dell'acqua, intesa come risorsa da salvaguardare mediante l'adozione di criteri indirizzati al risparmio, all'equilibrio ed al rinnovo delle risorse medesime, ed ha quindi precisato che l'interesse generale «è presupposto in linea di principio esi- stente in relazione alla limitatezza delle disponibilità e alle esigenze prioritarie (specie in una proiezione verso il futuro) di uso dell'acqua» (cfr. Corte cost., sent. n. 259 del 1996). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che alla nozione di acqua pubblica possano essere ricondotte anche le modalità di riutilizzazione e trattamento delle acque reflue urbane, osser- vando che l'attitudine delle stesse a soddisfare l'interesse generale dev'essere valutata in relazione al sistema idrografico cui appartengono, nonché alla strumentalità dei relativi impianti non solo per la fase della conduzione e della depurazione delle acque, ma anche per quella successiva della loro eventuale utilizzazione. Va conseguentemente condivisa anche l'affermazione della ri- conducibilità alla giurisdizione in materia di acque pubbliche della controver- sia in esame, in quanto avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'annullamento di ufficio di un permesso a costruire in sanatoria determi- nato dalla prossimità del fabbricato assentito ad un'opera destinata alla rac- colta delle acque urbane, e quindi dalla ritenuta incidenza del provvedimento sul relativo regime. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'eccesso di potere giurisdi- zionale e la violazione dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver valutato il rispetto delle distanze in riferimento al canale di scolo, anziché al [OSCURATO:PERSONA], come previsto dalla determina dirigenziale. 8 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 Premesso infatti che la stessa Autorità di Bacino aveva ammesso l'esistenza di una rilevante distanza tra il Fosso ed il fondo di loro proprietà, sostengono che, nell'accertare la violazione della servitù idraulica in riferimento ad un corso d'acqua diverso, il Giudice amministrativo ha compiuto una valutazione esorbitante dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera riser- vata alla discrezionalità dell'Amministrazione. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono l'eccesso di potere giuri- sdizionale e la violazione dell'art. 7 cod. proc. amm., censurando la sentenza impugnata per aver valutato il rispetto delle distanze in riferimento al canale di scolo, anziché al [OSCURATO:PERSONA], come previsto dalla determina dirigenziale. Premesso infatti che la stessa Autorità di Bacino aveva ammesso l'esistenza di una rilevante distanza tra il Fosso ed il fondo di loro proprietà, sostengono che, nell'accertare la violazione della servitù idraulica in riferimento ad un corso d'acqua diverso, il Giudice amministrativo ha compiuto una valutazione esorbitante dai limiti della propria giurisdizione, sconfinando nella sfera riser- vata alla discrezionalità dell'Amministrazione. 2.1. Il motivo è inammissibile. La valutazione compiuta dalla sentenza impugnata non ha avuto affatto ad oggetto il rispetto delle distanze dall'opera idraulica a ridosso della quale è stato realizzato l'edificio assentito con il permesso di costruire annullato (il cui accertamento attiene alla legittimità dell'annullamento d'ufficio, e quindi al merito della controversia in esame), ma esclusivamente la natura pubblica del corso d'acqua in questione, rilevante ai fini dell'individuazione del Giudice dotato di giurisdizione in ordine all'impugnazione del provvedimento di an- nullamento: in proposito, il Consiglio di Stato si è limitato ad affermare, sulla base delle risultanze della verifica disposta nel corso dell'istruttoria, che il canale situato al confine del fondo di proprietà dei ricorrenti fa parte del ba- cino idrografico del [OSCURATO:PERSONA], pacificamente qualificabile come acqua pub- blica, desumendone la natura pubblica anche del corso d'acqua in questione, con il conseguente riconoscimento della giurisdizione del TSAP. Nessuno sconfinamento è pertanto configurabile nella sfera del merito, per la cui invasione è necessario che il Giudice amministrativo non si sia limi- tato a statuire sulla giurisdizione, ma abbia pronunciato sulla fondatezza della 9 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 15132/2021 Numero sezionale 21/2022 Numero di raccolta generale 12962/2022 Data pubblicazione 22/04/2022 domanda sottoposta al suo esame, eccedendo i limiti del riscontro di legitti- mità del provvedimento impugnato, mediante il compimento di un'indagine strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e conve- nienza dell'atto, ovvero abbia adottato una decisione che, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento di sostituire la propria vo- lontà a quella dell'Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'e- secutorietà propri del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. Un., 4/02/2021, n. 2604; 24/05/2019, n. 14264; 26/11/2018, n. 30526). 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ri- correnti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 ciascuno per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore del Comune di Brancaleone e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA]- tuale del Distretto dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma l'11 gennaio 2022 Il Presidente 10 F i r m a
Sentenza Cassazione n. 12962/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris