CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 dicembre 2022
Cassazione n. 06946/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 23 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Messina per rispondere del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata, commesso in Taormina in data anteriore e prossima al 31 marzo 2018. Secondo l'ipotesi di accusa, il Buciunì, al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà sulla moto Ape targata DP000846 per la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto a corrispondere parte del prezzo e a fare annotare l'avvenuto passaggio di proprietà sulla carta di circolazione, non avendo ricevuto l'ulteriore somma pattuita quale corrispettivo, pur potendo ricorrere al giudice, si sarebbe fatto arbitrariamente ragione da sé, usando violenza, consistita neE rompere la catena di sicurezza apposta in precedenza dal Fichera per bloccare lo sterzo del predetto automezzo, al fine di riappropriarsene, nonché avrebbe minacciato per iscritto il Fichera, mediante un foglio lasciato all'interno del mezzo. 2. All'esito del giudizio dibattimentale di primo grado il Tribunale di Messina, con sentenza emessa in data 6 aprile 2021, ha dichiarato il Buciunì colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di tre mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, al pagamento di una provvisionale di 2.000,00 e delle spese processuali. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato la provvisionale concessa in favore della parte civile e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, condannando l'imputato alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte civile. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Buciunì, ha presentato ricorso avverso tale sentenza, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni dei soggetti escussi e al complesso delle risultanze probatorie. La Corte di appello avrebbe, infatti, confermato la sentenza di condanna di primo grado, fondandosi esclusivamente sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, pur prive di riscontri esterni. Rileva, tuttavia, il difensore che né la persona offesa, né i militari intervenuti nell'immediatezza del fatto avrebbero precisato che il reale intento del Buciunì fosse quello di riottenere, con violenza sulle cose e con minaccia, la proprietà del veicolo. La ricostruzione della parte civile, inoltre, sarebbe in insanabile contrasto con il fatto che il mezzo si trovava nell'esclusiva disponibilità dell'imputato, parcheggiato nel cortile della propria abitazione.Ad avviso del difensore, se fosse vero quanto sostenuto dalla parte civile, unitamente al libretto di circolazione, avrebbero dovuto essere consegnate al Fichera anche le chiavi del mezzo. La versione della parte civile sarebbe, inoltre, non attendibile, in quanto il Fichera, accertata la sottrazione del veicolo, avrebbe subito denunciato l'accaduto senza prima rivolgersi all'imputato. L'imputato sarebbe, peraltro, stato convinto di avere il possesso del veicolo e di operare legittimamente. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle richieste articolate nel terzo motivo di appello, relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 novembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 30 dicembre 2022 il difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alle dichiarazioni dei soggetti escussi e al complesso delle risultanze probatorie acquisite. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione alla Corte a pervenire ad una diversa valutazione del merito della vicenda contestata, non consentita in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, del resto, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello di Messina, confermando la ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado, ha, peraltro, rilevato non certo incongruamente che le dichiarazioni accusatorie della parte lesa sono risultate riscontrate ab extrinseco dal biglietto che l'imputato ha lasciato sul mezzo e dall'avvenuto perfezionamento del passaggio di proprietà del veicolo. La Corte di appello, in particolare, ha precisato, non certo illogicamente, che proprio il tenore delle espressioni minatorie rivolte per iscritto dall'imputato alla parte civile dimostra in modo chiaro che il reale intento del Buciunì era quello di riottenere, con violenza sulle cose e con minaccia, la proprietà del veicolo. L'imputato, dunque, pur potendo ricorrere al giudice per ottenere dalla controparte il pagamento della parte residua del prezzo convenuto, si era fatto arbitrariamente giustizia da sé, rompendo la catena di sicurezza apposta dalla parte civile sul veicolo. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena richiesta nell'atto di appello. 5. Anche questo motivo è inammissibile. La richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena è, infatti, stata formulata solo genericamente nei motivi di appello («previa concessione della sospensione condizionale della pena») e, quindi, è inammissibile. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, del resto, l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, in quanto il motivo di appello da cui trae origine era, a sua volta, inammissibile per difetto di specificità.Non costituisce, del resto, causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 (dep. 16/02/1999), Iannotta, Rv. 213230) o manifestamente infondato (ex plurimis: Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). La sentenza di primo grado ha, peraltro, specificamente rilevato come proprio la pluralità di precedenti penali riportati dall'imputato precluda in radice la possibilità di concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone peraltro il medesimo già più volte goduto. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentatosenza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d