CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22702/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio ascrittogli in rubrica; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di prova della penale responsabilità dell'imputato e di qualificazione giuridica del fatto, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici; la sentenza impugnata ha, infatti, esposto a pag. 5 le emergenze che sostanziano l'illecito ed attestano la soggettiva riferibilità dello stesso al prevenuto; ha sottolineato l'alterità del veicolo rinvenuto rispetto a quello al quale risultava associata la targa e ha correttamente argomentato la sussistenza nella specie degli estremi costitutivi del delitto ex art. 648bis cod.pen., disattendendo la tesi difensiva che postula la riconduzione del fatto all'ipotesi di ricettazione; la difesa non si rapporta in termini puntuali alla motivazione logica e coerente rassegnata dalla Corte di merito, mirando ad una rivalutazione dei materiali processuali preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] en