CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H03F
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi
Titolo accordo: CCNL per i dipendenti da Aziende esercenti attività del Commercio, Turismo e Servizi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi; turismo
Parti datoriali: FEDERAZIENDE; FEDIMPRESE
Parti sindacali: CIU UNIONQUADRI; FEDERDIPENDENTI; SNAPEL
Decorrenza: 2025-12-17
Scadenza: 2028-12-16
Stipula: 2025-12-17
Stato: Acquisito
Identificativo: 20914
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=238013
--- Testo contratto ---
ORGANIZZAZIONI DATORIALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FEDIMPRESE
FEDERAZIENDE
C.I.U. – UNIONQUADRI
S.NA.P.E.L.
FEDERDIPENDENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO
per i dipendenti da Aziende da Aziende esercenti attività
del Commercio, Turismo e Servizi
(In vigore dal 17.12.2025 al 16.12.2028)
CODICE CNEL H03F
Accordo di Rinnovo del 17 dicembre 2025
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne
inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione delle Parti sottoscrittrici
riservandosi ogni azione di s alvaguardia. Gli Enti Istituzionali (CNEL), le Banche Dati ed i Lavoratori delle
Aziende ove si applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo
su supporti cartacei od informatici.
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Riproduzione totale vietata, con qualsiasi mezzo, inclusa la fotocopia.
Tutti i diritti sono riservati.
© 2025 FedImprese, Federaziende, C.I.U. – Unionquadri, S.NA.P.E.L., Federdipendenti
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da aziende da Aziende esercenti attività del
“Commercio, Turismo e Servizi”
La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del
settore “Commercio, Turismo e Servizi” è stata autorizzata dalle Organizzazioni firmatarie:
FEDIMPRESE: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario,
Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d’Azienda
C.F. 80010190751
Via Sindaco Memmo, 8 – 73010 Guagnano (LE)
FEDERAZIENDE Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori
Autonomi e dei Pensionati
C.F. 93058540753
Via Leverano, 78/B – 73041 Carmiano (LE)
C.I.U. – Unionquadri: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
C.F. 97357550587
Via A. Gramsci, 34 – 00197 Roma (RM)
S.NA.P.E.L.: Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori
C.F. 93126660757
Via Umberto I, 18 – 73015 Salice Salentino (LE)
FEDERDIPENDENTI: Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati
C.F. 93116140752
Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma (RM)
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L’anno 2025, il giorno 17, del mese di dicembre, presso la sede operativa della FedImprese, sita in Lecce,
Viale San Nicola, 17/d,
tra
FedImprese, rappresentata dal Presidente Sig. Salvatore Longo;
Federaziende, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Simona De Lumè;
e
C.I.U. – Unionquadri, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Ancora;
S.Na.P.e.L., rappresentata dal Presidente Dott.ssa Carmela Denina;
Federdipendenti, rappresentata dal Presidente Sig. Simone Resinato;
A seguito dell’uscita dell’Associazione FEDALP dalla compagine delle associazioni firmatarie
SI RINNOVA
Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “ Commercio, Turismo e Servizi ”, già
sottoscritto in data 25.06.2025. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alle disposizioni
del CCNL sottoscritto in data 25.06.2025 che si intendono integralmente confermate.
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Modifiche all’art. 1
Art. 1 Premessa
Premesso
Le Parti sociali, FedImprese, S.Na.P.E.L., Federaziende, Federdipendenti e C.I.U. Unionquadri unitariamente
intendono procede al rinnovo del CCNL per i dipendenti del comparto del Commercio, Turismo e Servizi.
Modifiche all’art. 11
Art. 11 Trattenuta sindacale
L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta
mediante consegna di una delega, dagli stessi debitamente sottoscritta. Tale richiesta avrà validità fino alla
revoca del Lavoratore interessato, che potrà intervenire in qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno
del mese successivo a quello in cui essa è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera
regolarmente sottoscritta dal Lavoratore.
Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco dei Lavoratori
iscritti.
L'ammontare del contributo sindacale in favore dei sindacati firmatari, è pari all’1% della Paga Base Nazionale
Mensile per 14 mensilità, calcolato sulla PBNM in vigore alle singole scadenze mensili.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati dalla Segreteria
Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha aderito, di norma trimestralmente
e, comunque, con cadenza non superiore a sei mesi.
La delega dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali e sensibili.
Modifiche all’art. 16
Art. 16 Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 17.12.2025 e scadrà il 16.12.2028 e, sia per la parte economica che per la parte
normativa. Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza, mediante raccomandata a/r dalla
controparte, s’intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla data di scadenza
o dal termine della proroga.
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un
periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non
assumeranno iniziative unilaterali di sospensione d ei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad
azioni dirette.
Modifiche all’art. 27
Art. 27 Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (risultante da atto scritto) conterrà i seguenti elementi:
1. la indicazione del periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa è normalmente fissata per le aziende (fino a 30 dipendenti) tra datore
di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore a 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore/anno. La durata della
prestazione lavorativa è normalmente fissata per le aziende (oltre a 30 dipendenti) tra datore di lavoro e
lavoratore, in misura non inferiore a 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno;
3. il trattamento economico e la normativa applicata: entrambi tali fattori saranno da ricondurre alla corretta
proporzionalità funzione del lavoro prestato;
4. la durata della prestazione lavorativa o la fascia di orario utilizzata con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese o all'anno;
5. il richiamo alla possibilità eventuale di utilizzare lavoro supplementare, con l'indicazione della normativa di
riferimento;
6. il richiamo alla possibilità eventuale di intensificare la prestazione lavorativa in particolari periodi dell'anno
(ad esempio nelle festività o per far fronte appicchi di domanda).
Sino a quattro ore, e salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, la prestazione giornaliera non può
essere frazionata nell'arco della giornata.
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Possono essere disciplinate ipotesi di accesso al tempo parziale di studenti e/o lavoratori occupati con la
medesima tipologia presso altro ente: in tal caso si definiranno contratti di lavoro a tempo parziale verticale
per la giornata di sabato o per le festività.
Sulla base di accordi aziendali, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale territoriale o,
in mancanza nazionale, possono essere definite differenti modalità relative alla collocazione temporale della
giornata di lavoro, ugualmente possono essere raggiunte intese differenti sulla durata della prestazione nel
secondo livello di contrattazione, in presenza di specifiche realtà territoriali aziendali o in particolari condizioni
soggettive dei lavoratori
Modifiche all’Art. 32
Art. 32 Tredicesima e quattordicesima mensilità
La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica soluzione a Natale.
La quattordicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica soluzione al 1°
Luglio (Rateo 15 giorni)
Modifiche all’ Art. 64
Art. 64 Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il Lavoratore
sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, compresi
i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro
e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
L’orario di lavoro è stabilito nella seguente maniera:
Orario normale settimanale 40 ore
Orario dipendenti da aziende distributrici di
carburante di metano per autotrazione 42 ore
Orario dipendenti da gestore di impianti
distributori di carburante non autostradali 45 ore
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato dall'Art. 8 comma
3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda; le soste di durata non
inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni
periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (i periodi
sinora elencati non si computano neanche ai fini del riposo giornaliero, che deve essere continuativo); il tempo
impiegato per recarsi al posto di lavoro.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e quindi a
mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento dell’attività, dei servizi
o della produzione, e al fine di ri durre l'utilizzo di altri strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende,
l'Azienda potrà realizzare diversi regimi d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario
contrattuale, attivando la Banca delle Ore.
Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di continuità, a tutela dei
clienti, le Parti convengono quanto segue:
1. la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro distribuzione, anche
considerando la domenica come giorno lavorativo e prevedere ogni altra deroga in tema di orario di lavoro,
di riposi e di straordinari. Nel c aso di istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno
rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche
se questi sono predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
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Modifiche all’Art. 66
Art. 66 Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di assunzione deve indicare
i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del relativo preavviso
di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di
lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve comunicare alla Direzione
Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a 30 giorni. La comunicazione deve essere inviata preventivamente a
mezzo sms, se la prestazione deve essere espletata entro le successive 12 ore dalla chiamata oppure via mail
entro i successivi 30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno
essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, pena l'applicazi one delle
sanzioni amministrative previste.
Modifiche all’Art. 71
Art. 71 Permessi
Sono previsti i seguenti permessi:
Tipo di
permesso Ore / giorni Condizioni Retribuzione
Permessi
retribuiti
Ex Festività: 32 ore/anno
Permessi retribuiti aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore/anno
Permessi retribuiti aziende oltre a 15 dipendenti: 72 ore/anno
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni.
In caso di mancata fruizione (in tutto o
in parte) delle ore, il Lavoratore ha
diritto alla corresponsione della relativa
indennità sostitutiva, da liquidare
unitamente al saldo delle competenze
del mese di gennaio dell’anno
successivo a quello di maturazione.
Periodo delle
consultazioni
elettorali e
referendarie.
I Lavoratori che adempiono funzioni
presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo
corrispondente alle operazioni). Richiesta
con almeno 1 giorno di anticipo.
Permessi
straordinari
3 giorno per evento Matrimonio di un figlio
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni. In altri casi di
documentata forza maggiore il
Dipendente potrà concordare con il
Datore di lavoro la concessione di
congedi retribuiti deducibili dai
permessi retribuiti maturati e non goduti
o dalla Banca delle Ore.
3 giorni per evento Nascita o adozione di un figlio
3 giorni per anno
Decesso o grave infermità documentata di
padre/madre, fratello/sorella, coniuge,
figli, nonno, suocero, convivente, purché
risulti stabile convivenza con il Lavoratore
da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il Lavoratore, ferma restando la
compatibilità organizzativa, potrà
concordare con il Datore di lavoro diverse
modalità di espletamento dell'attività
lavorativa.*
Secondo disposizioni
L. 6 marzo 2001 n.
52 art. 5
Al Lavoratore donatore di midollo osseo
Permessi non
retribuiti
Gruppi di 8 ore, per
un limite complessivo
di 48 ore annuali.
Per gravi e comprovate esigenze
personali e/o familiari, al Lavoratore
potranno essere concessi periodi di
aspettativa, senza oneri a carico
dell’Azienda e gravi compromissioni
dell’attività lavorativa.
Retribuzione non prevista.
Non maturazione di tutti gli istituti
contrattuali, ivi compresa l’anzianità di
servizio.
* In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro la concessione di congedi
retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.
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Modifiche ALL’Art. 72
Art. 72 Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale
(RGN), i giorni appresso specificati:
1. festività nazionali:
a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
2. festività religiose:
a) 1° gennaio – primo giorno dell’anno;
b) 6 gennaio – Epifania;
c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto – festa dell’Assunzione;
e) 4 ottobre – San Francesco D’Assisi;
f) 1 novembre – Ognissanti;
g) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
h) 25 dicembre – Santo Natale;
i) 26 dicembre – Santo Stefano;
j) la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione
Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata
festiva, con le maggiorazioni previste
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della mancata
prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora
non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola ai
permessi retribuiti già maturat i od alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale
retribuzione, un ulteriore importo pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con
l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente a provvedimenti disciplinari.
Modifiche all’Art. 80
Art. 80 Ferie
Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giornate
di calendario calcolati 6 giorni settimanali a prescindere dalla distribuzione dell’orario di lavoro – (rateo 15 gg).
Le ferie saranno godute in periodi settimanali, a richiesta del lavoratore deve essere garantito un periodo di
ferie bisettimanale per ogni anno.
Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore di lavoro
fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a tre settimane; il Lavoratore
concorderà la quarta settimana.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente nel corso del
periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare detto periodo in epoca
successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per il rientro.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa all’Azienda, ne
sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo.
In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie ma in un momento
successivo, previo accordo con l’Azienda.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità sostitutiva delle ferie
maturate e non godute.
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Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la Parte che lo riceve.
Modifiche all’Art. 81
Art. 81 Malattia od infortunio non professionali
In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro le prime 4 ore dall'inizio del lavoro, mentre
la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all'Azienda entro il giorno successivo dall'inizio
dell'assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d'impedimento, le assenze saranno
considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e sanzioni disciplinari per il ritardo o la mancata
comunicazione.
Periodo di
comporto
–Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza fino ad un massimo
di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d'anzianità sono computati all'inizio dell'ultimo episodio di malattia
e infortunio non sul lavoro.
– Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative o riferite ad eventi
morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20 giorni solari per ciascun anno lavorato
oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli
ultimi 5 anni.
In caso di astensione dal lavoro oltre i termini e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il lavoro per il perdurare
di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, è facoltà del Datore di lavoro di recedere dal rapporto di
lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa indennità sostitutiva di preavviso.
Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino al giorno
immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.
Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data dell'inizio dell'ultimo
evento morboso, sommando la prognosi in corso.
Se l'Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni · dal raggiungimento del periodo di comporto, il rapporto di
lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e continuativa, periodicamente documentata e
superati i limiti di conservazione del posto, il Lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di
un'aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per
nessun istituto.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal termine del periodo
di malattia, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Indennità INPS
INAIL –
integrazione
datoriale
Carenza 3 gg. Al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l’anno, 50% dal quarto al ventesimo gg., 66,66% dal ventunesimo
al centottantesimo giorno a carico INPS. Conservazione del posto di lavoro 180 gg ad anno solare.
Previdenza Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.
Malattia e ferie
Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi di comunicazione, di
certificazione e d'ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità
previsto dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
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Modifiche art. 82 Malattia Professionale od Infortunio Professionali
Art. 82 Malattia Professionale od Infortunio Professionali
In caso di malattia od infortunio professionale si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento, entro le prime
4 ore dall'inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi infortunio
sul lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all'obbligo suddetto ed il Datore di lavoro non può
perciò inoltrare la denuncia all'INAIL od all'autorità giudiziaria, lo stesso sarà esonerato
da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo giuste ragioni
d'impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le sanzioni contrattuali o le
conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la mancata consegna della
comunicazione.
Periodo di
comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino
a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca, al Lavoratore medesimo, di attendere
al lavoro, e, comunque, non oltre la data indicata nel certificato definitivo d'abilitazione alla
ripresa del lavoro o nel certificato d'invalidità od inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza interruzione
dell'anzianità.
Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all'arco temporale degli ultimi 5
anni a ritroso, a partire dalla data dell'inizia dell'ultimo evento morboso.
Ove l'Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento del
periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli
effetti contrattuali.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 2
giorni dal termine del periodo di malattia, ferme restando le procedure ai sensi della Legge
92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà considerato dimissionario a tutti
gli effetti.
Indennità
INPS–lNAIL
Integrazione
datoriale
Conservazione del posto 180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a condizione che
siano esibiti certificati medici).
Infortunio 1° giorno 100%
Infortunio 2°- 4° gg. 60%
Infortunio 5°- 20° gg. 90%
Infortunio 21°- 180° gg. 100%
Oltre il 180° e fino a guarigione 60% a carico dell'INAIL
Previdenza Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.
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Controllo
dell’assenza per
infortunio
Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto dell’art.
5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi all’interno delle fasce
orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermità extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo documentati casi
di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente dal
proprio domicilio (per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è soggetto sia
a sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
Modifiche all’ Art. 83
Art. 83 Aspettativa non retribuita
È prevista la seguente aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:
Condizioni e durata dell’aspettativa
A richiesta e prima del superamento del periodo di comporto
(180 gg.) aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che
siano esibiti certificati medici.
Modifiche all’ Art. 97
Art. 97 Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di prestazioni sanitarie
accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente bilaterale da medesimo incombente.
L’Ente tuttavia ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni integrative al SSN, il cui
versamento sarà indipendente dal versamento mensile in favore dell’ente e nel caso in cui manchino ulteriori
tutele, sarà obbligatorio.
Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore la quota per prestazioni sanitarie integrative che è
obbligatoria, sarà moroso nei confronti del lavoratore e si profilerà inadempienza contrattuale.
L’importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun
rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal
caso totalmente a carico dell'azienda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita, nei limiti della
spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali nella misura dello
0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico
del lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto
della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 50,00 lordi mensili per 14 mensilità che rientra nella
retribuzione di fatto.
Modifiche all’Art. 102
Art. 102 Contributo d’Assistenza Contrattuale
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota obbligatoria
inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 14 mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione
e gestione del presente sistema contrattuale.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni firmatarie.
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Modifiche all’ Art. 114
Art. 114 Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Dal 17.12.2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per
ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello Paga Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+ Terzo Elemento
Quadro 3.050,00
I 2570,00
II 2.290,00
III 2025,00
IV 1.820,00
V 1.700,00
VI 1.580,00
VII
VIII
1.430,00
1.380,00
Si evidenzia inoltre la sottostante tabella in tema di retribuzione giornaliera ed oraria
Retribuzione giornaliera Paga Giornaliera Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/168 (40 ore settimanali)
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/182 (42 ore settimanali)
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/195 (45 ore settimanali)
13
Modifiche all’ Art. 115
Art. 115 Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi
Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per
ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello PBNM
Quadro € 2.480,00
I € 2060,00
II € 1.870,00
III € 1.760,20
IV € 1.660,00
V € 1.550,60
VI € 1.490,00
VII
VIII
€ 1.460,00
€ 1.380,00
Modifiche Art. 118
Art. 118 Aumenti periodici d’anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda o gruppo aziendale il
Dipendente ha diritto a un massimo di 10 scatti triennali
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese successivo alla
data d’assunzione.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle seguenti misure:
Livello PBNM
Quadro 25,00
I 24,90
II 23,00
III 22,00
IV 21,00
V 20,50
VI 19,80
VII-VIII 19,50
In occasione del nuovo scatto d’anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti precedenti.
In caso di passaggio di livello l’importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori degli scatti che
matureranno nel nuovo livello, entro il limite massimo complessivo di dieci scatti.
L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza
dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio d’anzianità.
14
In caso di provenienza da altro CCNL, all’atto del passaggio l’importo degli scatti d’anzianità sarà ricalcolato
moltiplicando il numero degli scatti già maturati per il nuovo valore dello scatto nel nuovo livello
d’inquadramento.
La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la “retribuzione complessivamente equivalente” del
Lavoratore.
Gli scatti d’anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito.
Modifiche all’art. 122
Art. 122 Lavoro straordinario
Il Lavoro straordinario è consentito nel lavoro part time solo in caso di part-time verticale.
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale, nel limite
massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o contrattuali dell’orario di lavoro
giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le
comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare ricorso al lavoro straordinario
sia nei casi di necessità urgenti ed occasionali, sia riferiti alla peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come
deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del Datore di lavoro
o da chi ne fa le veci.
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:
1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale e per i Lavoratori discontinui dalla 46°
alla 54° ora settimanale;
2. 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale e per i discontinui oltre la 54° ora
settimanale;
3. 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
2. 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
3. 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Nei contratti a tempo pieno il lavoro straordinario, prestato in modo fisso e continuativo nei limiti previsti dal
presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un prolungamento ordinario dell’orario di
lavoro, (non dà origine al c.d. “consolidamento”) né può trasformare la relativa retribuzione per straordinario
in retribuzione ordinaria; esso è ininfluente nella determinazione delle retribuzioni differite (tredicesima
mensilità), per festività, per ferie nonché del TFR.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d’orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le
vigenti norme di Legge.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario
Descrizione Maggiorazione RON*
Straordinario entro le 48 ore settimanali
Straordinario eccedente la 48° ora settimanale
Straordinario diurno festivo
Straordinario notturno
Straordinario notturno festivo
10%
15%
20%
25%
30%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
15
Modifiche Art. 151
Art. 151 Lavoratori provenienti da altro CCNL
In caso di prima applicazione del presente CCNL, a dipendenti precedentemente assunti con altri CCNL, si
dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità di riconoscere eventuali
trattamenti migliorativi:
Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all’effettiva mansione svolta in
Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale prevista dal presente CCNL; quanto
precede potrà anche determinare non corrispondenza con il preesistente livello di inquadramento.
Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il cambio di CCNL non
dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento peggiorativo complessivo rispetto a quello
precedentemente riconosciuto. Pert anto, la retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al
Lavoratore all’atto del passaggio di CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.
La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall’applicazione del presente CCNL, sarà determinata dalla
Paga Base Nazionale Mensile per 14 mensilità, dall’indennità di mancata contrattazione di secondo livello
annuale e mensile per 12 mensilità, o, in alternativa, dalla contrattazione di secondo livello e/o da un importo
a titolo di “Superminimo assorbibile ad personam”, che sarà determinato fino a concorrenza con l’importo
annuo precedentemente erogato.
16
Le Parti si danno reciprocamente atto che, fermo restando che gli articoli non citati, né modificati dal presente
accordo rimangono validi, con il presente, si è proceduto al rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti da Aziende
esercenti attività del settore d i Commercio, Turismo e Servizi dando corso ai relativi effetti economici e
temporali.
Il deposito presso il CNEL e gli altri organi competenti, viene affidato di comune accordo a Fed Imprese.
Letto approvato e sottoscritto.
FedImprese _________________________
Il Presidente
Sig. Salvatore Longo
Federaziende _________________________
Il Segretario Generale
Dott. Eleno Mazzotta
C.I.U. _________________________
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ancora
S.Na.P.e.L. _________________________
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Denina
Federdipendenti _________________________
Il Presidente
Dott. Simone
Prospetto Sintetico
Informazioni principali
Nome del contratto CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del Commercio
Turismo e Servizi
Settore Commercio, Turismo e Servizi
Vigenza contrattuale Dal 17 dicembre 2025 al 16 dicembre 2028
Controparti
Organizzazioni Sindacali C.I.U. - Unionquandri, Federdipendenti, S.Na.P.E.L.
Organizzazioni Datoriali FedImprese, Federaziende
Orario di lavoro Art. 64
Orario normale settimanale 40 ore
Orario dipendenti da aziende distributrici di carburante di metano per autotrazione 42 ore
Orario dipendenti da gestori di impianti distributori di carburanti non autostradali 45 ore
Retribuzione giornaliera Art. 114
Paga giornaliera Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria Art. 114
Paga oraria Retribuzione mensile/168 (40 ore sett.li), 182 (42 ore sett.li), 195 (45 ore
sett.li)
Scatti di anzianità Art. 118
Scatti di anzianità N° 10 scatti triennali
Part time Artt. 27 -28
Part-time post maternità Fino a 3 anni di età del bambino possibilità tempo parziale.
Part Time - aziende fino a 30 dipendenti minimo: 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore
Part Time - aziende con più di 30 dipendenti minimo: 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno
Tredicesima Art. 32
Mensilità supplementari 13ª mens. a Natale
Quattordicesima Art. 32
Mensilità supplementari 14ª mens. 1° luglio (rateo 15 gg).
Ferie Art. 80
Ex festività 32 ore/anno
Permessi Art. 71
Ex festività 32 ore/anno
Permessi retribuiti - Aziende fino a 15 dipendenti 56 ore
Permessi retribuiti - Aziende oltre 15 dipendenti 72 ore
Malattia Art. 81
Indennità di malattia Carenza 3 gg. al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l’anno, 50% dal 4°, al
20°, gg., 66,66% dal 21°, al 180°, gg. a carico INPS.
Conservazione del posto 180 gg. anno solare
Maternità Art. 78
Congedo maternità Retribuzione al 100%
Congedi aspettative Art. 83
Aspettativa non retribuita
A richiesta e prima del superamento del periodo di comporto (180 gg.)
aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti
certificati medici.
Infortunio Art. 82
Conservazione del posto 180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti
certificati medici).
Infortunio 1° giorno 100%
Infortunio 2°- 4° gg. 60%
Infortunio 5°- 20° gg. 90%
Infortunio 21°- 180° gg. 100%
Oltre il 180° e fino a guarigione 60% a carico dell'INAIL
Straordinari Art. 122
Straordinario consentito solo in caso di part-time verticale.
Maggiorazioni Art. 66
Lavoro supplementare - limite annuo fino a tempo pieno
Clausola elastica supplementare - diurno 35% + 1,5%
Clausola elastica variazione collocazione temporale - diurno 1,5%
Lavoro straordinario - Limite annuo 200
Lavoro straordinario diurno 15% fino a 48 ore - 20% oltre 48 ore
Lavoro straordinario notturno (22/06) 50%
Lavoro straordinario festivo 30%
Lavoro notturno (22/06) 15%
Lavoro festivo diurno 30%
Ente Bilaterale Art. 95 - 96 - 97
L’importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro in tercorrente tra l'azienda aderente
all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico dell'azienda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita, nei limiti
della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40%
a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico del lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari
ad euro 50,00 lordi mensili per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Compilazione del modello di pagamento F24:
- riportare la causale “E.B.T.I.” nella Sezione “ INPS”, nel campo “ Causale Contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “ Importi a debito
versati” indicando:
a) nel campo “CODICE SEDE” il codice della sede INPS competente;
b) nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, la matricola INPS dell’Azienda;
c) nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
d) la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata
- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano,
causale: “Contributo per il finanziamento dell’E.B.T.I.”; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente – www.ebti.it.
Assistenza Contrattuale Art. 102
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 14
mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni firmatarie.
Tabella classificazione / periodo di prova / preavviso per licenziamento / dimissioni
Livelli Periodo di prova
art. 113
Preavviso / licenziamento fino
a 5 anni
art. 149
Preavviso / licenziamento
5/10 anni
art. 149
Preavviso / licenziamento
oltre 10 anni
art. 149
Quadro 6 mesi 60 gg 90 gg 120 gg
1 6 mesi 60 gg 90 gg 120 gg
2 6 mesi 60 gg 90 gg 120 gg
3 150 gg lavoro effettivo 30 gg 45 gg 60 gg
4 120 gg lavoro effettivo 30 gg 45 gg 60 gg
5 90 gg lavoro effettivo 30 gg 45 gg 60 gg
6-7-8 90 gg lavoro effettivo 20 gg 30 gg 45 gg
Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi – Art. 114
Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seg uente:
Livello
Paga
Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+
Terzo Elemento
Quadro 3.050,00
I 2570,00
II 2.290,00
III 2025,00
IV 1.820,00
V 1.700,00
VI 1.580,00
VII 1.430,00
VIII 1.380,00
Si evidenzia inoltre la sottostante tabella in tema di retribuzione giornaliera ed oraria
Retribuzione giornaliera Paga Giornaliera Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/168 (40 ore settimanali)
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/182 (42 ore settimanali)
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/195 (45 ore settimanali)
Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi – Art. 115
Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello
Paga
Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+
Terzo Elemento
Quadro € 2.480,00
I € 2060,00
II € 1.870,00
III € 1.760,20
IV € 1.660,00
V € 1.550,60
VI € 1.490,00
VII € 1.460,00
VIII € 1.380,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
ORGANIZZAZIONI DATORIALI ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FEDIMPRESE
FEDERAZIENDE
C.I.U. - UNIONQUADRI
S.NA.P.E.L.
FEDERDIPENDENTI
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
per i dipendenti da Aziende esercenti attività del
Commercio, Turismo e Servizi
(In vigore dal 17.12.2025 al 16.12.2028)
CODICE CNEL H03F
Versione aggiornata e corretta a seguito del verbale di rinnovo del 17 dicembre 2025
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo
contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa
autorizzazione delle Parti sottoscrittrici riservandosi ogni azione di s alvaguardia. Gli Enti
Istituzionali (CNEL), le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si applica questo CCNL
potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei
od informatici.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Tutti i diritti sono riservati.
Fedimprese Federaziende
S.Na.P.e.L. C.I.U. - UNIONQUADRI Federdipendenti
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti da Aziende esercenti attività del
Commercio, Turismo e Servizi
La presente edizione di stampa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti
da Aziende del settore “Commercio, Turismo e Servizi” è stata autorizzata dalle Organizzazioni
firmatarie:
FEDIMPRESE: Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura,
Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei
Dirigenti d’Azienda
C.F. 80010190751
Via Sindaco Memmo, 8 – 73010 Guagnano (LE)
FEDERAZIENDE Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei
Lavoratori Autonomi e dei Pensionati
C.F. 93058540753
Via Leverano, 78/B – 73041 Carmiano (LE)
C.I.U. – Unionquadri: Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Via A. Gramsci, 34 – 00197 Roma (RM)
C.F. 97357550587
S.NA.P.E.L.: Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori
C.F. 93126660757
Via Umberto I, 18 – 73015 Salice Salentino (LE)
FEDERDIPENDENTI: Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati
C.F. 93116140752
Circonvallazione Clodia, 163/167 – 00195 Roma (RM)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
L’anno 2025, il giorno 17, del mese di dicembre, presso la sede operativa della FedImprese,
sita in Lecce, Viale San Nicola, 17/d,
tra
FedImprese, rappresentata dal Presidente Sig. Salvatore Longo;
Federaziende, rappresentata dal Presidente Dott.ssa Simona De Lumè;
e
C.I.U. – Unionquadri, rappresentata dalla Dott.ssa Gabriella Ancora;
S.Na.P.e.L., rappresentata dal Presidente Dott.ssa Carmela Denina;
Federdipendenti, rappresentata dal Presidente Sig. Simone Resinato;
SI RINNOVA
Il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore del “Commercio, Turismo
e Servizi”, già sottoscritto in data 25.0 6.2025. Per tutto quanto non previsto dal presente
accordo si rinvia alle disposizioni del CCNL sottoscritto in data 25.0 6.2025 che si intendono
integralmente confermate.
FedImprese _________________________
Il Presidente
Sig. Salvatore Longo
Federaziende _________________________
Il Segretario Generale
Dott. Eleno Mazzotta
C.I.U. _________________________
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ancora
S.Na.P.e.L. _________________________
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Denina
Federdipendenti _________________________
Il Presidente
Dott. Simone Resinato
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
5
INDICE
TITOLO I – Aspetti generali .................................................................................................... 11
Art. 1 - Premessa ................................................................................................................. 11
Art. 2 - Disposizioni .............................................................................................................. 11
TITOLO II – Diritti sindacali e d’associazione ....................................................................... 12
Art. 3 - Sindacato ................................................................................................................. 12
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) ......................................................... 12
Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale) ........................................................ 12
Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale) ........................................ 12
Art. 7 - Diritto d’affissione ..................................................................................................... 13
Art. 8 - Assemblea ................................................................................................................ 13
Art. 9 - Referendum .............................................................................................................. 13
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori ............................................................................... 13
Art. 11 - Trattenuta sindacale ............................................................................................... 13
TITOLO III – Livelli di contrattazione ..................................................................................... 15
Art. 12 - Livelli di Contrattazione ........................................................................................... 15
Art. 13 - Contrattazione Collettiva ......................................................................................... 15
Art. 14 - Contrattazione aziendale ........................................................................................ 15
Art. 15 - Contrattazione di secondo livello ............................................................................ 15
TITOLO IV – CCNL: Decorrenza e Durata .............................................................................. 17
Art. 16 - Decorrenza e durata ............................................................................................... 17
TITOLO V – CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti .................................... 18
Art. 17 - Esclusività di stampa .............................................................................................. 18
Art. 18 - Trasmissione CCNL ................................................................................................ 18
Art. 19 - Distribuzione CCNL ................................................................................................ 18
TITOLO VI – C.C.N.L.: Efficacia .............................................................................................. 19
Art. 20 - Efficacia .................................................................................................................. 19
TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro........................................................................... 20
Art. 21 - Mobilità e Mercato del Lavoro ................................................................................. 20
TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro ........................................................ 21
Art. 22 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato ................................................. 21
Art. 23 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive
modifiche .............................................................................................................. 21
Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro ........................................................................ 21
TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time) ................................................................ 23
Art. 25 - Lavoro a tempo parziale: Definizione ...................................................................... 23
Art. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale ................................................... 23
Art. 27 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione ................................................ 24
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale post Partum ..................................................................... 24
Art. 29 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura .................................... 25
TITOLO X – Lavoro a tempo determinato .............................................................................. 26
Art. 30 - Assunzione – Documentazione ............................................................................... 26
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
6
Art. 31 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima – Proroghe e Rinnovi –Divieti–
Limiti .................................................................................................................... 26
Art. 32 - Tredicesima e quattordicesima mensilità ................................................................ 28
Art. 33 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto ................................. 28
TITOLO XI – Lavoro ripartito .................................................................................................. 29
Art. 34 - Lavoro Ripartito: Definizione ................................................................................... 29
TITOLO XII – Lavoro a chiamata ............................................................................................ 30
Art. 35 - Lavoro intermittente o a chiamata: definizione ........................................................ 30
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini
dell'applicazione di normative di Legge. ............................................................... 30
Art. 36 - Lavoro intermittente o a chiamata: forma e comunicazioni ..................................... 30
Art. 37 - Lavoro intermittente o a chiamata: condizioni ......................................................... 31
Art. 38 - Lavoro intermittente o a chiamata: indennità di disponibilità ................................... 31
Art. 39 - Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni ............................................ 31
TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro ....................................................... 32
Art. 40 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni ............................................ 32
Art. 41 - Telelavoro .............................................................................................................. 32
Art. 42 - Telelavoro: tipologie ............................................................................................... 32
Art. 43 - Telelavoro: ambito .................................................................................................. 32
Art. 44 - Telelavoro: condizioni ............................................................................................. 32
Art. 45 - Telelavoro: formazione ........................................................................................... 33
Art. 46 - Telelavoro: postazione di lavoro ............................................................................. 33
Art. 47 - Telelavoro: protezione dei dati ................................................................................ 33
Art. 48 - Telelavoro: tempo di lavoro .................................................................................... 33
Art. 49 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore ........................................................................ 33
Art. 50 - Telelavoro: telecontrollo ......................................................................................... 34
Art. 51 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale .......................... 34
Art. 52 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello .......................................................... 34
Art. 53 - Lavoro Agile: definizione ........................................................................................ 34
Art. 54 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni .......................................................... 34
Art. 55 - Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente: ...................... 34
Art. 56 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità ........................................................ 34
Art. 57 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni ................................................................. 34
TITOLO XIV – Costituzione del rapporto di lavoro ............................................................... 35
Art. 58 - Assunzione ............................................................................................................. 35
Art. 59 - Documenti per l’assunzione.................................................................................... 35
Art. 60 - Visita medica preassuntiva ..................................................................................... 35
TITOLO XV – Mansioni del lavoratore ................................................................................... 36
Art. 61 - Mansioni Promiscue ............................................................................................... 36
Art. 62 - Mutamento di mansioni .......................................................................................... 36
Art. 63 - Jolly ........................................................................................................................ 36
TITOLO XVI – Orario di lavoro ............................................................................................... 37
Art. 64 - Orario di lavoro: definizione .................................................................................... 37
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Art. 65 - Orario di lavoro: sospensione ................................................................................. 38
Art. 66 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa ......................................... 38
TITOLO XVII – Personale non soggetto a limitazione d’orario ............................................ 39
Art. 67 - Personale non soggetto a limitazione d’orario ......................................................... 39
TITOLO XVIII – Orario di lavoro dei minori ............................................................................ 40
Art. 68 - Orario di lavoro dei minori ....................................................................................... 40
TITOLO XIX – Riposo giornaliero e riposo settimanale........................................................ 41
Art. 69 - Riposo giornaliero ................................................................................................... 41
Art. 70 - Riposo settimanale ................................................................................................. 41
TITOLO XX – Permessi ........................................................................................................... 42
Art. 71 - Permessi ................................................................................................................ 42
TITOLO XXI – Festività e festività abolite .............................................................................. 43
Art. 72 - Festività .................................................................................................................. 43
Art. 73 - Festività abolite ....................................................................................................... 43
TITOLO XXII – Intervallo per la consumazione dei pasti ...................................................... 44
Art. 74 - Intervallo per la consumazione dei pasti ................................................................. 44
TITOLO XXIII – Congedo per matrimonio .............................................................................. 45
Art. 75 - Congedo per matrimonio ........................................................................................ 45
TITOLO XXIV – Volontariato ................................................................................................... 46
Art. 76 - Volontariato ............................................................................................................ 46
TITOLO XXV – Lavoratori studenti ........................................................................................ 47
Art. 77 - Lavoratori studenti .................................................................................................. 47
TITOLO XXVI – Maternità – Congedi parentali ...................................................................... 48
Art. 78 - Gravidanza e puerperio .......................................................................................... 48
Art. 79 - Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL ................ 49
TITOLO XXVII – Ferie .............................................................................................................. 52
Art. 80 - Ferie ....................................................................................................................... 52
TITOLO XXVIII – Malattia od infortunio non professionali ................................................... 53
Art. 81 - Malattia od infortunio non professionali ................................................................... 53
TITOLO XXIX – Malattia od infortunio professionali ............................................................. 54
Art. 82 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali ................................................... 54
TITOLO XXX – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio .................................. 56
Art. 83 - Aspettativa non retribuita ........................................................................................ 56
TITOLO XXXI – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali ................................. 57
Art. 84 - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali ................................................ 57
TITOLO XXXII – Trattamento di fine rapporto ....................................................................... 58
Art. 85 - Trattamento di Fine Rapporto ................................................................................. 58
Art. 86 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione ....................................................... 58
Art. 87 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni ............................................................ 58
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TITOLO XXXIII – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro 60
Art. 88 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro ........... 60
TITOLO XXXIV – Impianti di videosorveglianza.................................................................... 61
Art. 89 - Impianti di video sorveglianza ................................................................................. 61
TITOLO XXXV – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza .......................................... 62
Art. 90 - Obbligo di fedeltà ................................................................................................... 62
Art. 91 - Patto di non concorrenza ........................................................................................ 62
TITOLO XXXVI – Diritti del lavoratore ................................................................................... 63
Art. 92 - Diritti del lavoratore ................................................................................................ 63
Art. 93 - Corresponsione della retribuzione .......................................................................... 63
TITOLO XXXVII – Cessione – trasformazione dell’azienda .................................................. 64
Art. 94 - Cessione – trasformazione dell’azienda ................................................................. 64
TITOLO XXXVIII – Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche ...................... 65
Art. 95 - Ente Bilaterale ........................................................................................................ 65
Art. 96 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori ........................... 66
Art. 97 - Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale ............................................... 67
Art. 98 - Omissioni delle Aziende – Responsabilità .............................................................. 68
TITOLO XXXIX – Composizione delle controversie ............................................................. 69
Art. 99 - Composizione delle controversie ............................................................................ 69
TITOLO XL – Previdenza complementare ............................................................................. 70
Art. 100 - Previdenza complementare .................................................................................. 70
TITOLO XLI – Patronati .......................................................................................................... 71
Art. 101 - Patronati ............................................................................................................... 71
TITOLO XLII – Contributo d’assistenza contrattuale............................................................ 72
Art. 102 - Contributo d’Assistenza Contrattuale .................................................................... 72
TITOLO I – Privacy .................................................................................................................. 73
Art. 103 - Privacy ................................................................................................................. 73
TITOLO II – Ambito di applicazione ....................................................................................... 74
Art. 104 - Ambito di applicazione .......................................................................................... 74
Art. 105 - Quadri .................................................................................................................. 77
Art. 106 - Quadri: orario part–time speciale .......................................................................... 77
Art. 107 - Quadri: formazione e aggiornamento ................................................................... 78
Art. 108 - Quadri: assegnazione della qualifica .................................................................... 78
Art. 109 - Quadri: assistenza sanitaria ................................................................................. 78
TITOLO III – Classificazione unica ........................................................................................ 79
Art. 110 - Classificazione Unica ........................................................................................... 79
Art. 111 - Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi ................................................ 79
Art. 112 - Scala classificatoria Settore Turismo .................................................................... 81
TITOLO IV – Periodo di prova ................................................................................................ 85
Art. 113 - Periodo di prova ................................................................................................... 85
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO V – Tabelle retributive ............................................................................................... 86
Art. 114 - Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi ................................................... 86
Art. 115 - Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi .......................................... 87
TITOLO VI – Trattamento economico .................................................................................... 88
Art. 116 - Trattamento economico ........................................................................................ 88
Art. 117 - Indennità di cassa ................................................................................................. 88
Art. 118 - Aumenti periodici d’anzianità ................................................................................ 88
TITOLO VII – Lavoro ordinario festivo – notturno ................................................................ 90
Art. 119 - Lavoro Ordinario ................................................................................................... 90
Art. 120 - Lavoro Notturno .................................................................................................... 90
Art. 121 - Lavoro Festivo Notturno ........................................................................................ 90
TITOLO VIII – Lavoro straordinario ........................................................................................ 91
Art. 122 - Lavoro straordinario .............................................................................................. 91
TITOLO IX – Trasferimento – trasferta – distacco o comando ............................................. 92
Art. 123 - Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando ................................................. 92
Art. 124 - Trasferimento ....................................................................................................... 92
Art. 125 - Trasferta ............................................................................................................... 93
Art. 126 - Distacco ................................................................................................................ 94
Art. 127 - Modificabilità della presente disciplina .................................................................. 95
TITOLO X – Apprendistato ..................................................................................................... 96
Art. 128 - Natura e disciplina generale.................................................................................. 96
Art. 129 - Durata ................................................................................................................... 96
Art. 130 - Disciplina previdenziale ........................................................................................ 96
Art. 131 - Malattia – Infortuni ................................................................................................ 97
Art. 132 - Assunzione ........................................................................................................... 97
Art. 133 - Assunzione Apprendisti ........................................................................................ 98
Art. 134 - Il Periodo di Prova ................................................................................................ 98
Art. 135 - Proporzione Numerica .......................................................................................... 99
Art. 136 - Competenze degli Enti Bilaterali ........................................................................... 99
Art. 137 - Trattamento normativo ........................................................................................ 100
Art. 138 - Obblighi del Datore di Lavoro .............................................................................. 100
Art. 139 - Doveri dell'Apprendista ....................................................................................... 101
Art. 140 - Diritti dell'Apprendista ......................................................................................... 101
Art. 141 - Rinvio ................................................................................................................. 101
TITOLO XI – Indumenti – attrezzi di lavoro ......................................................................... 102
Art. 142 - Indumenti – attrezzi di lavoro .............................................................................. 102
TITOLO XII – Codice disciplinare ......................................................................................... 103
Art. 143 - Doveri del Lavoratore .......................................................................................... 103
Art. 144 - Disposizioni Disciplinari ...................................................................................... 103
Art. 145 - Codice disciplinare .............................................................................................. 106
TITOLO XIII – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso ........................................... 107
Art. 146 - Recesso del Datore di lavoro .............................................................................. 107
Art. 147 - Rinvio ................................................................................................................. 107
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Art. 148 - Recesso del Lavoratore ...................................................................................... 107
Art. 149 - Periodo di preavviso ........................................................................................... 107
TITOLO XIV – Risarcimento danni ....................................................................................... 109
Art. 150 - Risarcimento danni ............................................................................................. 109
TITOLO XV – Allineamento contrattuale ............................................................................. 110
Art. 151 - Lavoratori provenienti da altro CCNL .................................................................. 110
TITOLO XVI – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali ............ 111
Art. 152 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali ......................... 111
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO I – Aspetti generali
Art. 1 - Premessa
Le Parti Sociali, Fed Imprese, S.NA.P.E.L, Federaziende. Federdipendenti e C.I.U. –
Unionquadri unitariamente intendono procedere al rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del
comparto Commercio Turismo e Servizi’.
Art. 2 - Disposizioni
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il
territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posti in essere tra le Aziende del
Settore, e tutte le attività similari, che possono esservi comprese, ed il relativo personale
dipendente.
Il presente CCNL disciplina inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge,
tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di
“stage”, dagli addetti occupati con le diverse forme d’impiego e con le diverse attività formative,
così come richiamate dal presente contratto.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne
è ammessa la parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe consentite, attuate
dalla contrattazione di secondo livello.
Per effetto dell’inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta
applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione
a tutti gli istituti contrattuali previsti, ivi compresi: gli Enti B ilaterali Nazionali, Regionali o
Provinciali, la Formazione Interprofessionale. Sono parte integrante del presente contratto le
prestazioni dell’Ente Bilaterale
Le quote ed i contributi versati all’ Ente Bilaterale sono, pertanto, obbligatori per quanti
applicano il presente CCNL e rappresentano parte del trattamento contrattualmente dovuto al
Lavoratore, essendo comunque tenuto il Datore di lavoro, in caso d’omissione dei contributi
all’Ente, a rispondere per le mancate prestazioni contrattualmente previste ed a riconoscere
al Lavoratore l’importo equivalente, così come precisato nell’apposito Titolo del presente
CCNL.
Il presente CCNL può essere applicato solo dalle Aziende che siano in regola con i versamenti
delle quote Co.As.Co., ( Contributo d’Assistenza Contrattuale, di seguito enunciato) e che
applicano puntualmente tutto quanto previsto dal CCNL stesso.
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali,
nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive,
nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia
compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente il presente CCNL,
nonché i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando
il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.
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TITOLO II – Diritti sindacali e d’associazione
Art. 3 - Sindacato
Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, fanno
espresso rinvio alla Legge 300/70.
Il monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e
non potrà essere sostituito da indennità.
Art. 4 - R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva,
nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL la “Rappresentanza
Sindacale Aziendale – RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20
maggio 1970, n. 300.
Art. 5 - R.S.T. (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Per la tutela dei Lavoratori di Aziende non rientranti nel campo dell'art. 19 della L. 300/70 ed
in generale per la validità della contrattazione di secondo livello, è prevista la Rappresentanza
Sindacale Territoriale (RST) nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS.
firmatarie il presente CCNL.
Alla RST competono i diritti di informazione, la verifica degli adempimenti connessi con
l'Apprendistato, l'analisi territoriale dell e dinamiche occupazionali e la titolarità alla
contrattazione in caso di crisi aziendale, ristrutturazione, mobilità, accordi di riemersione ed
allineamento contrattuale, nonché di secondo livello cosi come previsto dall' Art. 15 –
Contrattazione di secondo livello.
Gli accordi di secondo livello sottoscritti dagli RST, dovranno essere inviati alla competente
Commissione Bilaterale costituita presso I' Ente Bilaterale.
Il funzionamento della RST sarà garantito mediante riscossione di un contributo pari al costo
orario tabellare di un Lavoratore di V livello per 5 ore annue per Dipendente.
Tale contributo è a carico dell'Azienda e del Lavoratore e per il triennio di applicazione del
presente CCNL è fissato in € 36,00, di cui € 30,00 a carico dell'Azienda e € 6,00 a carico del
Lavoratore.
Detti importi saranno versati al I'Ente Bilaterale che li destinerà integralmente alle RST
costituite secondo le modalità e procedure previste nel relativo Regolamento.”
Art. 6 - Poteri della RST (Rappresentanza Sindacale Territoriale)
Alla RST competono nei confronti delle Aziende ricomprese nel suo mandato le seguenti
prerogative:
1) diritto di accesso ai locali con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
2) diritto di affissione;
3) diritto di assemblea in Azienda, non retribuita e fuori dall’orario di lavoro;
4) diritto di sottoscrivere gli accordi sindacali aziendali.
In aggiunta a quanto sopra, nelle Aziende con oltre 5 Dipendenti i Lavoratori, nei casi di
contrattazione di secondo livello o crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva
in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nei limiti di 2 ore annue retribuite.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Art. 7 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore
di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità
produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale.
Tali comunicazioni dovranno riguardare esclusivamente materie d’interesse sindacale e del
lavoro, comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dagli Enti Bilaterali.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per
conoscenza, alla Direzione aziendale.
Art. 8 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con oltre 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva
in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei
limiti di 10 ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con
preavviso di almeno 48 ore.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza
e non potrà essere sostituito da indennità.
Quando possibile, il diritto d’assemblea sarà esercitato compatibilmente con le esigenze
aziendali.
Art. 9 - Referendum
Il Datore di lavoro deve consentire lo svolgimento tra i Lavoratori, fuori dall'orario di lavoro, di
referendum indetto dalla Rappresentanza Sindacale Aziendale, su materie inerenti l'attività
sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i Lavoratori appartenenti all'unità aziendale e/o
alla categoria particolarmente interessata.
Art. 10 - Rappresentanza dei Lavoratori
I Sindacati firmatari il presente CCNL esercitano il potere contrattuale secondo le proprie
competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di
volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le
modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione delle scelte generali dei
Sindacati firmatari.
Art. 11 - Trattenuta sindacale
L'Azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne
facciano richiesta mediante consegna di una delega, dagli stessi debitamente sottoscritta. Tale
richiesta avrà validità fino alla revoca del Lavoratore interessa to, che potrà intervenire in
qualsiasi momento e che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa
è stata rimessa alla Direzione aziendale, mediante lettera regolarmente sottoscritta dal
Lavoratore.
Le Aziende, su richiesta dei Sindacati sottoscrittori il CCNL, forniranno trimestralmente l'elenco
dei Lavoratori iscritti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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L'ammontare del contributo sindacale in favore dei sindacati firmatari, è pari all’1% della Paga
Base Nazionale Mensile per 14 mensilità, calcolato sulla PBNM in vigore alle singole scadenze
mensili.
L'importo delle trattenute dovrà essere versato, a cura dell'Azienda, sui conti correnti indicati
dalla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario del presente CCNL cui il Lavoratore ha
aderito, di norma trimestralmente e, comunque, con cadenza non superiore a sei mesi.
La delega dovrà contenere il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali
e sensibili.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO III – Livelli di contrattazione
Art. 12 - Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all’obiettivo della creazione di
nuova occupazione e della crescita fondata sull’aumento dell’efficienza e, ove compatibile,
sull’incremento delle retribuzioni.
La contrattazione si svolgerà su due livelli:
1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;
2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.
Art. 13 - Contrattazione Collettiva
La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la
propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro.
Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i Lavoratori del settore,
ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e
normativi.
Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello
nazionale che territoriale od aziendale.
Art. 14 - Contrattazione aziendale
Le parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che sappiano adattarsi alla
mutevolezza dello scenario economico, oggi estremamente variegato. Auspicano dunque che
la contrattazione aziendale si sviluppi in tutte le realtà in cui ciò è possibile, prevedendo altresì
strumenti contrattuali integrativi collettivi laddove la contrattazione non possa aver luogo. In
ogni caso la revisione contrattuale collettiva assume carattere sussidiario rispetto a quella
aziendale, sulla quale poggia la maggiore fiducia nella gestione locale degli aspetti contrattuali
in situazioni particolari la contrattazione aziendale può anche portare a risultati inferiori rispetto
alla contrattazione collettiva sostituita, quando ciò avviene ad esempio per la salvaguardia di
posti di lavoro minacciati.
Art. 15 - Contrattazione di secondo livello
La contrattazione di secondo livello, della durata di tre anni, sarà svolta in ambito territoriale o
aziendale. Riguarderà in via normale materie ed istituti diversi da quelli disciplinati dal presente
CCNL: la parte economica riguarderà soltanto l’introduzione di retribuzione terminale di
risultato con riferimento a fattori, quali la produttività, la redditività eccetera, che possono
essere considerati anche simultaneamente.
Allo scopo di favorire la contrattazione di secondo livello, le parti definiranno linee guida utili a
individuare modelli di “premio variabile” o di “premio di produzione ” o “premio di presenza ”
ovvero ancora “premio di qualità ”, tenendo in debita considerazione l’elemento perequativo
regionale (EPR)
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di
secondo livello non può essere presentata prima di 1 mese dal deposito del CCNL presso gli
Uffici preposti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle
Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di
modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Durante i 2 mesi antecedenti e nel m ese successivo alla vigenza del rin novo CCNL, e
comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della
richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni
dirette.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli
Organismi Nazionali.
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TITOLO IV – CCNL: Decorrenza e Durata
Art. 16 - Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 17.12.2025 e scadrà il 16.12.2028 e, sia per la parte economica
che per la parte normativa. Il CCNL, se non disdetto almeno 6 mesi prima della scadenza,
mediante raccomandata a/r dalla controparte, s’intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di disdetta il presente CCNL manterrà efficacia fino al compiersi del sesto mese dalla
data di scadenza o dal termine della proroga.
Durante i 3 mesi antecedenti e nei 6 mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e,
comunque, per un periodo complessivamente pari a 9 mesi dalla presentazione della richiesta
di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici
contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO V – CCNL: Esclusività di stampa e distribuzione contratti
Art. 17 - Esclusività di stampa
Le parti, allo scopo di salvaguardare integralmente la proprietà del testo contrattuale,
convengono che l’editing del presente CCNL sia assolutamente conforme all’originale
sottoscritto. Conseguentemente non è consentita la estrapolazione di singole parti ed il loro
inserimento in altri CCNL. Chiunque intenda farlo deve inoltrare espressa richiesta e la stessa
deve essere accettata; in ogni caso ci si riserva ogni azione di salvaguardia.
Possono invece utilizzare il presente testo gli enti istituzionali e gli istituti di credito, anche
attraverso il trasferimento dello stesso su supporti cartacei od informatici.
In ordine alla controversia sul testo applicabile, farà fede il testo ufficiale editato e sottoscritto
dalle organizzazioni firmatarie.
Art. 18 - Trasmissione CCNL
Le Parti contraenti s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati entro 30
gg dalla data di sottoscrizione.
Art. 19 - Distribuzione CCNL
Copia del testo ufficiale del presente CCNL dovrà essere distribuito dal datore di lavoro, senza
onere, ad ogni singolo lavoratore dipendente (già in servizio o neo assunto); inoltre, sempre a
cura del datore di lavoro, dovrà essere esposta in un luogo accessibile ai lavoratori la parte
relativa ai contenuti disciplinari, o quantomeno un estratto di essa.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO VI – C.C.N.L.: Efficacia
Art. 20 - Efficacia
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed
esclusivamente nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nel
settore del Commercio, Turismo e Servizi, elencati tramite Codici ATECO di seguito indicati.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi
estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il
preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO VII – Mobilità e mercato del lavoro
Art. 21 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Per tutta la durata di vigenza del presente CCNL, in via sperimentale, è data la possibilità di
utilizzare, in funzione delle differenti esigenze dei Datori di lavoro, gli strumenti di Legge ed i
contratti di solidarietà (Legge 23. 7. 1991, n. 223 e Legge 19.7.1993, n. 238 e successivi
interventi e modificazioni).
Le parti concordano sul fatto che nei momenti di difficoltà in concomitanza di processi di
riorganizzazione o riconversione aziendale, di ristrutturazione, di difficoltà finanziaria, di crisi
derivante da fattori endogeni od esogeni, debbano essere assunti comportamenti idonei ad
alleviare per quanto possibile profili di esubero occupazionale, divenendo dunque l’impatto
sociale di una diminuzione dell’opportunità lavorative.
Le Parti s'impegnano, altresì, a ricercare congiuntamente e con specifici accordi negoziali,
soluzioni atte a:
1. definire la stima dei fabbisogni di manodopera e le relative esigenze di qualificazione, le
procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;
2. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;
3. realizzare incontri con le istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO VIII – Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 22 - Il normale rapporto a tempo pieno e indeterminato
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il contratto di lavoro si considera a tempo
indeterminato ed a tempo pieno.
Art. 23 - Il rapporto a tempo indeterminato ex L 183/2014 (Jobs Act) e successive
modifiche
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è regolato dal del D.Lgs. n. 23 del 04 marzo 2015
anche per le tutele avverso il licenziamento illegittimo, nullo o ingiustificato.
Art. 24 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie:
Tempo parziale (part time) (Titolo IX.)
Nel tempo parziale l’orario di lavoro è ridotto: o giornalmente (part –time orizzontale), o per
alcuni giorni della settimana o del mese (part –time verticale) o per alcuni periodi dell’anno
(part–time ciclico). Possono coesistere anche più forme di part –time. Riguardo alla forma, il
contratto di lavoro a tempo parziale richiede l’atto scritto, pena la nullità.
Tempo determinato (Titolo X)
È ammessa l’assunzione di Lavoratori con contratto a tempo determinato senza indicare le
motivazioni per 12 mesi a norma del D.Lgs. 81/2015. Per i successivi rinnovi o proroghe che
non possono portare ad una durata complessiva del rapporto a tempo determinato superiore
ai 24 mesi tra le stesse parti per stesse mansioni e livello contrattuale, le parti devono addurre
per iscritto nel contratto specifiche ragioni anche attinenti alla ordinaria produzione, di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sost itutivo. Tranne che per il proporzionamento delle
retribuzioni all’orario effettuato, è vietata ogni discriminazione rispetto agli assunti con contratto
a tempo indeterminato. Il Contratto di lavoro a Tempo Determinato, a pena di nullità, deve
risultare da atto scritto, a pena di nullità. Si fa rinvio per il resto alla disciplina di legge.
Lavoro intermittente o a chiamata (Titolo XII)
Tale contratto può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato: il
lavoratore si obbliga a fornire prestazioni al datore di lavoro quando questi lo richiede, ovvero
lo fornisce entro determinati limiti stabiliti. Per quanto riguarda la forma, il contratto deve
risultare da atto scritto, pena la nullità.
Somministrazione di lavoro (Titolo XIII)
In base alle norme vigenti un soggetto (definito somministratore), espressamente autorizzato,
conclude con il soggetto interessato (utilizzatore) il contratto di somministrazione. Per quanto
riguarda la forma, il contratto deve risultare da atto scritto, pena la nullità.
Telelavoro
Si differenzia dal lavoro normale presso una sede Aziendale essenzialmente perché la
prestazione lavorativa avviene in un luogo diverso dall’Azienda che però deve essere
preventivamente verificato ed autorizzato dall’Azienda che può coincidere con la dimor a del
Lavoratore. La retribuzione è, normalmente, ad economia, cioè a tempo. Il Contratto di
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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telelavoro deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto, comunque il Datore di Lavoro è tenuto
a formare il lavoratore con quanto previsto dalla L. 81/2008 e s.s. sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro e sui rischi evidenziati dal DVR.
Lavoro agile
Si fa rinvio agli artt. 18 e ss. della L. 81 del 2017
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO IX – Lavoro a tempo parziale (Part Time)
Art. 25 - Lavoro a tempo parziale: Definizione
Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario
ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto.
Con questo strumento le parti ritengono di poter conciliare le esigenze contrapposte del datore
di lavoro e del lavoratore. Il tempo parziale può essere:
1. orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni lavorativi;
2. verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della
settimana, del mese o dell’anno;
3. misto, quando la prestazione è resa secondo una combinazione delle modalità orizzontale
e verticale sopraindicate, e contempla giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate
o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
Si definisce lavoro supplementare il lavoro prestato tra l’orario parziale pattuito e l’orario a
tempo pieno.
Art. 26 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Clausole flessibili
a) perché possa instaurarsi un rapporto di lavoro a tempo parziale occorre che entrambe le
volontà delle parti risultino nell'atto scritto: andranno indicati la durata della prestazione
lavorativa, l'orario di lavoro, il riferimento al giorno, alla settimana o al mese ed all'anno
sulla base delle diverse tipologie utilizzate. Il trattamento economico e gli istituti
contrattuali da applicare vengono proporzionati al lavoro prestato
b) sempre con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro può ottenere una prestazione di
lavoro supplementare fino al raggiungimento del 25% del normale orario di lavoro annuo.
La prestazione supplementare darà diritto a una maggiorazione del 10% della retribuzione
oraria normale. Se il part –time è verticale, può essere consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative ulteriori rispetto ai giorni concordati . In quest'ipotesi la
maggiorazione riconosciuta sarà del 10% della retribuzione oraria normale.
c) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero da tempo
parziale a tempo pieno, deve avvenire con il contemporaneo assenso delle parti. Si
contemperano le esigenze del lavoratore con quelle organizzative dell'azienda. Ha diritto
di precedenza la richiesta del lavoratore fondata su gravi motivi personali, familiari, ovvero
produttivi.
Riepilogo delle maggiorazioni nel lavoro a tempo parziale
Descrizione lavoro parziale Maggiorazione R.O.N*
a. Variazione prestazione a tempo parziale; 5%
b. Supplementare nel Tempo Parziale orizzontale (fino a
raggiungere il 25% del normale orario di lavoro annuo); 10%
c. Supplementare nel Tempo Parziale verticale 10%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
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Art. 27 - Lavoro a tempo parziale: Condizioni di assunzione
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (risultante da atto scritto) conterrà i seguenti elementi:
1. la indicazione del periodo di prova per i nuovi assunti;
2. la durata della prestazione lavorativa è normalmente fissata per le aziende (fino a 30
dipendenti) tra datore di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore a 16 ore/sett. - 64
ore/mese - 532 ore/anno. La durata della prestazione lavorativa è normalmente fissata per
le aziende (oltre a 30 dipendenti) tra datore di lavoro e lavoratore, in misura non inferiore a
18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno;
3. il trattamento economico e la normativa applicata: entrambi tali fattori saranno da ricondurre
alla corretta proporzionalità funzione del lavoro prestato;
4. la durata della prestazione lavorativa o la fascia di orario utilizzata con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese o all'anno;
5. il richiamo alla possibilità eventuale di utilizzare lavoro supplementare, con l'indicazione
della normativa di riferimento;
6. il richiamo alla possibilità eventuale di intensificare la prestazione lavorativa in particolari
periodi dell'anno (ad esempio nelle festività o per far fronte appicchi di domanda).
Sino a quattro ore, e salvo diverso accordo sottoscritto in sede sindacale, la prestazione
giornaliera non può essere frazionata nell'arco della giornata.
Possono essere disciplinate ipotesi di accesso al tempo parziale di studenti e/o lavoratori
occupati con la medesima tipologia presso altro ente: in tal caso si definiranno contratti di lavoro
a tempo parziale verticale per la giornata di sabato o per le festività.
Sulla base di accordi aziendali, ovvero previo parere vincolante di conformità dell'ente bilaterale
territoriale o, in mancanza nazionale, possono essere definite differenti modalità relative alla
collocazione temporale della giornata di lavoro, ugualmente possono essere raggiunte intese
differenti sulla durata della prestazione nel secondo livello di contrattazione, in presenza di
specifiche realtà territoriali aziendali o in particolari condizioni soggettive dei lavoratori
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale post Partum
Al fine di consentire alle Lavoratrici, assunte a tempo indeterminato, l'assistenza al bambino
fino al compimento del terzo anno d'età, le Aziende accoglieranno le relative istanze entro i
limiti appresso indicati, in funzione della fungibilità della richiesta avanzata da uno dei genitori
che desideri trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale.
Nelle unità produttive, che occupano tra 10 e 20 Dipendenti a tempo indeterminato, ha diritto
di fruire della riduzione dell'orario un solo Lavoratore; tra 20 e 50 occupati, 2 Lavoratori; oltre
50, il 4% della forza occupata.
Il Datore di lavoro accoglierà le richieste, nel rispetto delle esigenze organizzative, in funzione
della fungibilità dei Lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica nella
presentazione della domanda.
La richiesta di passaggio a tempo parziale dovrà essere presentata con un preavviso di almeno
30 giorni e dovrà indicare il periodo iniziale e finale per il quale si domanda la prestazione
lavorativa ridotta.
Il termine finale non potrà eccedere i 12 mesi, compiuti i quali solo l'accettazione (nei termini
contrattuali) di una nuova domanda permetterà il prosieguo dell'orario a tempo parziale.
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Art. 29 - Lavoro a tempo parziale per esigenze di assistenza o cura
La richiesta di conversione da tempo pieno a tempo parziale per lavoratori che siano genitori
di invalidi, tossicodipendenti, riconosciuti dal servizio sanitario competente per territorio, deve
essere soddisfatta alle medesime condizioni indicat e in precedenza. Il livello accordato
concorrerà a determinare l'ammontare delle unità o percentuali massime di concessione.
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TITOLO X – Lavoro a tempo determinato
Art. 30 - Assunzione – Documentazione
Si rimanda alla normativa vigente o agli accordi di secondo livello (Accordi di prossimità).
Art. 31 - Lavoro a Tempo Determinato: Durata massima –Proroghe e Rinnovi –Divieti–
Limiti
Il contratto a tempo determinato deve rispettare le condizioni previste dalla legge, in particolare
per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione e le interferenze con il lavoro somministrato.
Ai sensi del L. 96/2018 ( ex Decreto Dignità) il contratto a tempo determinato, per lo
svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso Datore di lavoro e lo stesso Lavoratore, non
può superare i 24 mesi di effettivo lavoro, comprensivi di proroghe, rinnovi.
l contratto a termine deve avere forma scritta tranne nel caso di rapporti di durata inferiore ai
13 giorni. Il datore di lavoro deve consegnarne al lavoratore una copia, entro 5 giorni lavorativi
dall'inizio della prestazione.
Il contratto a tempo determinato è tale perch é nella lettera di assunzione viene indicata una
data di cessazione del rapporto di lavoro. Il termine può essere stabilito con una data precisa
oppure con riferimento ad un evento futuro e certo ma del quale è incerta la data esatta – ad
esempio nelle sostituzioni per maternità può essere usata la dicitura "…fino al rientro in
servizio della lavoratrice ".
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione,
trasformazione e di cessazione (se anticipata rispetto al termine fissato) agli organi
competenti.
Durata
La durata massima complessiva di utilizzo dei contratti a termine passa con L. 96/2018 da 36
a 24 mesi. In particolare il primo contratto può essere senza causale ma deve avere come
termine massimo 12 mesi.
Un rinnovo di contratto o una proroga con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni che
superi i 12 mesi può essere stipulato solo con l'apposizione di una tra le CAUSALI seguenti
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
• esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili,
dell'attività ordinaria.
• esigenze connesse a periodi tipicamente di incremento stagionale (esempio periodo
estivo e natalizio o di promozioni).
N.B. Sono esenti dall' obbligo di causale le attività stagionali (elencate nell'allegato al D.P.R.
1525/1963, sempre in attesa di aggiornamento da parte del Ministero del Lavoro).
Sull'obbligo della causale sono previste deroghe per la contrattazione collettiva nazionale
rafforzandola con la contrattazione aziendale o di prossimità
Proroghe, prosecuzioni di fatto, rinnovi e intervalli, contratto assistito
Il numero di proroghe o rinnovi possibili è 4, sempre all'interno della durata massima di 24
mesi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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La proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo
determinato è stato stipulato.
Nelle ipotesi di rinnovo, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a
termine, stipulati tra le stesse parti contrattuali e con le stesse mansioni nella stessa azienda,
il cd. “Stop and Go”, che si applica come segue:
Intervallo minimo fra due contratti a termine successivi
contratti di durata pari o inferiore a 6 mesi 2 giorni
contratti di durata superiore a 6 mesi 5 giorni
Il mancato rispetto dei predetti intervalli comporta la trasformazione del secondo contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato.
N.B. Sono esclusi da queste limitazioni:
• I lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del
lavoro;
• le ipotesi individuate dai contratti collettivi;
• i contratti a termine stipulati dalle agenzie di somministrazione.
L'assistenza sindacale al lavoratore è permessa ma non obbligatoria.
Questo contratto è sottoposto all'obbligo di causale.
Divieto di utilizzo del contratto a termine:
Non si può utilizzare il contratto a tempo determinato nei casi seguenti:
• la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
• presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 L. 223/1991), di lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto, salvo che per provvedere alla sostituzione di lavoratori
assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o con durata iniziale non
superiore a 3 mesi;
• presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
• da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo
la normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La violazione comporta la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato.
Limiti percentuali delle assunzioni a temine:
I contratti a tempo determinato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Nel caso di inizio dell'attività nel
corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Nel caso di utilizzo anche di contratti in somministrazione il limite complessivo è fissato al 30
% della forza aziendale, conteggiata come sopra.
L'azienda che utilizza solo contratti di somministrazione può arrivare al tetto del 30%.
Eccezioni:
• imprese start-up innovative;
• attività stagionali;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
28
• per specifici spettacoli e programmi radiofonici o televisivi;
• per sostituzione di lavoratori assenti;
• con lavoratori di età superiore a 50 anni
• università, istituti pubblici di ricerca, istituti di cultura
Art. 32 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
La tredicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica
soluzione a Natale.
La quattordicesima mensilità sarà corrisposta in numero 12 ratei mensili oppure in un’unica
soluzione al 1° Luglio (Rateo 15 giorni)
Art. 33 - Lavoro a Tempo Determinato: Trattamento di Fine Rapporto
Alla scadenza del contratto a tempo determinato sarà corrisposto al Lavoratore il trattamento
di fine rapporto maturato, salvo diverse indicazioni da parte del lavoratore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XI – Lavoro ripartito
Art. 34 - Lavoro Ripartito: Definizione
ABROGATO
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TITOLO XII – Lavoro a chiamata
Art. 35 - Lavoro intermittente o a chiamata: definizione
È un contratto (tempo determinato od indeterminato) con il quale il Lavoratore si pone a
disposizione di un'Azienda che può utilizzarne la prestazione, nelle seguenti ipotesi:
a. per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo od intermittente e per i casi di
svolgimento di lavoro straordinario come:
• guardiani e personale di sorveglianza;
• addetti a centralini telefonici privati;
• fattorini;
b. per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 24 anni
di età, ovvero da Lavoratori con più di 55 anni di età che siano iscritti nelle liste di mobilità
e di collocamento, anche pensionati;
c. per prestazione da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze
natalizie e pasquali ed in altri periodi individuati dalle Parti stipulanti il presente contratto.
Ai fini di una maggior chiarezza, per la stipula dei contratti di lavoro di cui alla lettera c) del
presente articolo, s'intende:
• per “Fine Settimana” il periodo che va dal venerdì dopo le ore 13,00, fino alle ore 6,00
del lunedì;
• per “Ferie Estive” il periodo che va dal primo giugno al 30 settembre;
• per “Vacanze Natalizie” il periodo che va dal sabato precedente al 7 dicembre al sabato
seguente il 7 gennaio;
• per “Vacanze Pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì
successivo alla Pasqua.
Il Lavoratore dipendente intermittente non è computato nell'organico dell'Azienda, ai fini
dell'applicazione di normative di Legge.
Art. 36 - Lavoro intermittente o a chiamata: forma e comunicazioni
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di
assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a
un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita
e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve
comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della
prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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La comunicazione deve essere inviata preventivamente a mezzo sms, se la prestazione deve
essere espletata entro le successive 12 ore dalla chiamata oppure via mail entro i successivi
30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno
essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Art. 37 - Lavoro intermittente o a chiamata: condizioni
Il Lavoratore intermittente deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte,
un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai Lavoratori di pari livello
Art. 38 - Lavoro intermittente o a chiamata: indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta del Datore, s’impegni a restare a disposizione in attesa della
chiamata, garantendo quindi la sua prestazione lavorativa in caso di necessità del Datore
stesso, quest’ultimo è tenuto a corrispondergli mensilmente un’”indennità di disponibilità” che
non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile normale (RMN).
Con il contratto individuale, che dovrà essere in forma scritta, saranno stabilite le modalità di
pagamento dell'indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia od altra causa, sia nell'impossibilità di rispondere alla chiamata,
salvo provata forza maggiore, deve informare tempestivamente e, comunque, non oltre 8 ore
dall’inizio dell’impedimento, il Datore di lavoro, precisando la prevedibile durata
dell’impedimento.
Se il Lavoratore non informa il Datore di lavoro nei termini anzidetti, il rifiuto ingiustificato di
rispondere alla chiamata è compreso nella fattispecie dell’assenza ingiustificata, ed esperite
le procedure ex Art. 7 L. 300/70 il Lavoratore, quale sanzione, potrà perdere il diritto
all’indennità di disponibilità con eventuale richiesta del Datore di lavoro del risarcimento del
danno eventualmente arrecato, salva diversa previsione del contratto individuale.
Nel periodo di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura
il diritto all’indennità di disponibilità.
L'indennità di disponibilità è soggetta a contribuzione previdenziale ma è esclusa dal computo
delle retribuzioni dovute per mensilità differite, festività e ferie e non è utile nella
determinazione del TFR.
Art. 39 - Lavoro intermittente o a chiamata: divieti e condizioni
L’Azienda, ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2015 non può ricorrere al lavoro a chiamata nei
seguenti casi:
1. qualora il Datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/2008);
2. al fine di sostituire Lavoratori in sciopero;
3. quando abbia proceduto a licenziamenti nelle identiche mansioni, nei 6 mesi precedenti
l'assunzione di collaboratore intermittente;
4. quando siano in corso, per identiche mansioni, riduzioni dell’orario di lavoro con ricorso
all’integrazione salariale in deroga, ordinaria o straordinaria.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XIII – Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 40 - Il Contratto di Somministrazione di Lavoro: condizioni
Si può ricorrere ai contratti di somministrazione nei periodi di maggior incremento, fermo
restando i limiti imposti dalla Legge e dal contratto.
Art. 41 - Telelavoro
Il Contratto di Telelavoro, che permette lo svolgimento totale o parziale dell’opera
dall’abitazione del lavoratore o da sede esterna a quella ordinaria aziendale di lavoro, si presta
particolarmente a conciliare i tempi di vita e lavoro delle lavoratrici dipendenti o dei genitori di
minori di anni 12 (dodici) o di disabili o che siano impegnati nell’assistenza di familiari ammalati
o anziani. In tale caso, le leggi prevedono la possibilità di utilizzare apposite agevolazioni, alle
quali si rinvia. Per le s ue caratteristiche, il Telelavoro si presta particolarmente ad essere
applicato in ambito impiegatizio. Il Telelavoro è una forma d’organizzazione del lavoro a
distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di
comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore Dipendente) e lo Studio.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è
soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo di
svolgimento della prestazione è esterno e, spesso, coincide con l’abitazione del telelavoratore.
Il Telelavoratore ha, quindi, gli stessi diritti e doveri dei Lavoratori Dipendenti che svolgono
l’identica attività nei locali aziendali. Pertanto, in tutto quanto compatibile, il telelavoratore è
assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.
Art. 42 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in apposito telecentri i quali
non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno della
Società.
Art. 43 - Telelavoro: ambito
Il Telelavoro che si applica ai Dipendenti subordinati, può svolgersi a tempo pieno o parziale
ed essere a tempo determinato o indeterminato.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del telelavoratore non configurano
un’unità autonoma aziendale.
Art. 44 - Telelavoro: condizioni
Il Telelavoro ha carattere volontario sia per il Datore che per il Lavoratore. Se il Telelavoro non
è previsto nel contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta
prospettata nel corso del normale rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito
d’individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di
secondo livello o, nei casi singoli, agli accordi individuali assistiti. La Società dovrà fornire al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Telelavoratore le relative informazioni, in particolare sul Responsabile di riferimento o ogni
altra figura cui potrà rivolgersi per questioni di lavoro e le modalità di comunicazione.
La Società renderà note, per scritto, le fattispecie disciplinarmente rilevanti per il telelavoratore
e le relative sanzioni.
Art. 45 - Telelavoro: formazione
I telelavoratori, a parità di prestazioni lavorative, dovranno poter fruire della formazione
specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche di tale forma
d’organizzazione del lavoro.
Tale formazione sarà fornita dalla Società o dalle strutture formative paritetiche locali, ove
presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali
per la specifica attività.
Art. 46 - Telelavoro: postazione di lavoro
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della
prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle
relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro,
nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico dell’Azienda.
Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso
immotivato del telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di
telelavoro, o un eventuale minor termine previsto nel contratto di telelavoro, comporterà che
le spese di postazione sostenute e comunicate al telelavoratore all’atto della sottoscrizione del
contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del telelavoratore.
La Società è tenuta a fornire al telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso,
si fa carico dei costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di
lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia
imputabile a mancata diligenza, dolo od imperizia grave del telelavoratore stesso.
Art. 47 - Telelavoro: protezione dei dati
Sono previste dall’Azienda tutte le misure utili a garantire la protezione dei dati utilizzati ed
elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; il telelavoratore verrà informato su
tutte le norme di Legge e le regole applicabili relative alla protezione dei dati. La responsabilità
del rispetto di tali norme e regole sarà del Telelavoratore.
È demandata alla Contrattazione di secondo livello ogni disciplina particolare riguardante l’uso
d’apparecchiature, strumenti, programmi informatici. All’atto della costituzione del rapporto, il
Datore informerà il Telelavoratore sulla disciplina del lavoro e sulle sanzioni applicabili in caso
di violazione.
Art. 48 - Telelavoro: tempo di lavoro
Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro. Non sono applicabili
al telelavoratore le norme previste dal D. Lgs. 66/2003, in riferimento all’orario di lavoro.
Art. 49 - Telelavoro: diritti del Telelavoratore
Il Telelavoratore ha, in proporzione al lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi e
sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda con le medesime mansioni e/o
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
34
qualifica. Il Lavoratore ha diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione ed allo
sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti con mansioni identiche od analoghe.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro nel corso del rapporto conserva, a parità di
professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato, le condizioni economiche
precedentemente acquisite.
Art. 50 - Telelavoro: telecontrollo
L’Azienda, previo Accordo sindacale, può instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto sia
del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy che delle Leggi vigenti in materia, fermo restando
che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualit ativo potrà essere utilizzato
all’insaputa dei telelavoratori.
Art. 51 - Telelavoro: competenza normativa della Commissione Bilaterale
Ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina e di responsabilità dovrà
essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 52 - Telelavoro: contrattazione di secondo livello
Alla Contrattazione Aziendale di secondo livello è demandato di approfondire:
1 l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore
dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e
l’accesso alle informazioni aziendali;
2 il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3 l’eventuale fascia di reperibilità;
4 la determinazione in concreto degli strumenti che permettono l’effettiva autonoma gestione
del tempo di lavoro al telelavoratore;
5 il diritto alla reversibilità.
Art. 53 - Lavoro Agile: definizione
Si fa rinvio agli artt. 18 e ss. della L. 81 del 2017.
Art. 54 - Lavoro intermittente: forma e comunicazioni
ABROGATO
Art. 55 - Si riportano i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:
ABROGATO
Art. 56 - Lavoro Intermittente: indennità di disponibilità
ABROGATO
Art. 57 - Lavoro Intermittente: divieti e condizioni
ABROGATO
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XIV – Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Assunzione
L’assunzione del personale deve essere regolarmente effettuata secondo le norme di Legge
in vigore.
L’assunzione, in tutti i casi, dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a. tipo di contratto;
b. mansione, qualifica e livello di inquadramento attribuiti al Lavoratore;
c. data di assunzione;
d. luogo di lavoro;
e. orario di lavoro;
f. termine del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
g. durata del periodo di prova (entro i limiti contrattuali);
h. trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi previsti;
i. CCNL applicato.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare con chiarezza il Datore di lavoro: il cognome e
nome e/o la ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati o notizie previste
dalla Legge.
L'Azienda è tenuta a consegnare al Lavoratore, contestualmente alla lettera di assunzione,
copia del Testo Ufficiale del presente CCNL della quale il Lavoratore dovrà attestare l'avvenuta
ricezione.
Art. 59 - Documenti per l’assunzione
Si rimanda alla normativa vigente.
Art. 60 - Visita medica preassuntiva
Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva.
Tale accertamento ha lo scopo di certificare la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla
visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.
La visita medica preassuntiva sarà effettuata – a scelta del Datore di lavoro – dal Medico
Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
Allorquando il Lavoratore dipendente contesti la propria idoneità fisica ad espletare le mansioni
affidate sarà sottoposto a visita medica del Medico Competente o ad accertamenti a cura di
enti pubblici o universitari.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XV – Mansioni del lavoratore
Art. 61 - Mansioni Promiscue
Il Lavoratore dipendente che sia adibito, con carattere di prevalenza, ad una mansione e che
effettua con frequenza, anche calendarizzata, sostituzioni o supplenze di altri lavoratori con
professionalità superiori, sarà inquadrato nella qualifica di categoria superiore e ne percepirà
la retribuzione, quando essa rilevi per oltre il 50% del tempo sul complesso delle attività dallo
stesso svolte.
Se le mansioni di qualifica superiore sono svolte con continuità ma senza il criterio di
prevalenza e siano richieste da esigenze particolari quali la copertura di pausa pranzo del
titolare, parziale completamento di un turno e simili, il Lavoratore percepirà un’indennità di
mansione commisurata alla differenza retributiva tra il livello d’appartenenza e quello della
mansione superiore in funzione del tempo mediamente dedicato alla mansione superiore.
Art. 62 - Mutamento di mansioni
Al Lavoratore dipendente che sia temporaneamente adibito, per almeno un mese solare, a
mansione superiore, limitatamente al tempo in cui vi è adibito, sarà riconosciuta la retribuzione
propria di tale mansione superiore.
Qualora l’esercizio delle mansioni superiori prevalenti si prolunghi oltre 3 mesi consecutivi, il
Dipendente dovrà essere inquadrato nella categoria superiore salvo che l’assegnazione a
mansioni superiori non sia avvenuta per sostituzione di un altro Lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, nel limite di tempo contrattualmente previsto.
Come previsto dall’art. 1 co. 7 Legge 183/2014 e s.m. in presenza di processi di ristrutturazione
o riorganizzazione aziendale, o nei casi di crisi dell’azienda, o per temporanee esigenze
sostitutive di lavoratori assenti dal luogo di lavoro per un periodo determinato, l’azienda può
spostare i l lavoratore ad altre mansioni inferiori purché rientranti nella stessa categoria e
purché mantenga lo stesso stipendio fatta eccezione per i trattamenti accessori legato alla
vecchia attività.
È prevista, inoltre, la possibilità di sottoscrizione di accordi individuali “in sede protetta”, ossia
in sede sindacale o di altri organismi riconosciuti ed autorizzati dalla legge, tra datore di lavoro
e lavoratore che prevedano l’abbassamento di livello e retribuzione al fine di evitare il
licenziamento.
Art. 63 - Jolly
Sono considerati Jolly quei Lavoratori dipendenti assegnati permanentemente ed all’interno
dell’intero orario di lavoro a mansioni che comprendano qualifiche che si articolino su più
categorie.
L’inquadramento dei Jolly sarà al livello della mansione più qualificata.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XVI – Orario di lavoro
Art. 64 - Orario di lavoro: definizione
Come previsto dall'art. 2 D.Lgs. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui
il Lavoratore sia al lavoro, a disposizione del Datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni, compresi i periodi in cui i Lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente
presenti sul luogo indicato dal Datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest'ultimo per
poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità.
L’orario di lavoro è stabilito nella seguente maniera:
Orario normale settimanale 40 ore
Orario dipendenti da aziende distributrici di carburante di
metano per autotrazione 42 ore
Orario dipendenti da gestore di impianti distributori di
carburante non autostradali 45 ore
Non si computano nell'orario di lavoro, come previsto dall'art. 5 R.D. 1955/1923, richiamato
dall'Art. 8 comma 3 D.Lgs. 66/2003: i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno
dell'Azienda; le soste di durata non inferiore a dieci minuti e complessivamente non superiore
a due ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali
non sia richiesta alcuna prestazione al Dipendente (i periodi sinora elencati non si computano
neanche ai fini del riposo giornal iero, che deve essere continuativo); il tempo impiegato per
recarsi al posto di lavoro.
Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro
Per far fronte ad eventi improvvisi ed imprevedibili o ad intensificazione dei servizi richiesti e
quindi a mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo
adeguamento dell’attività, dei servizi o della produzione, e al fine di ri durre l'utilizzo di altri
strumenti più costosi per i Lavoratori e per le Aziende, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi
d'orario in particolari periodi dell'anno, con il superamento dell'orario contrattuale, attivando la
Banca delle Ore.
Per la particolare attività delle Aziende che hanno servizi specifici e senza soluzione di
continuità, a tutela dei clienti, le Parti convengono quanto segue:
1. la contrattazione di secondo livello potrà concordare profili particolari di orario e la loro
distribuzione, anche considerando la domenica come giorno lavorativo e prevedere ogni
altra deroga in tema di orario di lavoro, di riposi e di straordinari. Nel c aso di istituzione di
turni giornalieri di lavoro, i Lavoratori non potranno rifiutarsi di effettuarli. Pertanto, il
Dipendente deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi sono
predisposti soltanto per determinati servizi o reparti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Art. 65 - Orario di lavoro: sospensione
In caso di breve sospensione del lavoro (inferiore a trenta minuti) per fatto indipendente dalla
volontà del Lavoratore, quest’ultimo ha diritto alla normale retribuzione, per tutto il periodo di
sospensione, utilizzando i ROL.
Art. 66 - Orario di lavoro: lavoro discontinuo o di semplice attesa
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e la lettera di
assunzione deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) il luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del Lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a
un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativa spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita
e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) le forme e modalità con cui il Datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché le modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
Ai sensi dell'art. 1, comma 21, lettera b) della Legge 92/2012, il Datore di lavoro deve
comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio l'inizio della
prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni.
La comunicazione deve essere inviata preventivamente a mezzo sms, se la prestazione deve
essere espletata entro le successive 12 ore dalla chiamata oppure via mail entro i successivi
30 giorni ad un apposito indirizzo PEC. Le modalità utilizzate per la comunicazione potranno
essere mediante fax, sms, posta elettronica od ulteriori modalità stabilite dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero della Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XVII – Personale non soggetto a limitazione d’orario
Art. 67 - Personale non soggetto a limitazione d’orario
Come prevede l'art. 17 c. 5 del D.Lgs. 66/2003, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei Lavoratori, le disposizioni dello stesso Decreto
Legislativo relative all'orario di lavoro non si applicano ai Lavoratori la cui durata dell'orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o
può essere determinata dai Lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di Dirigenti, di
personale direttivo delle aziende, di personale viaggiante o di altre persone aventi, di fatto,
autonomo potere di gestione del loro orario, anche quando esso è determinato da esigenze
obiettive.
A tale effetto si conferma che è da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione
tecnica o amministrativa dell’Azienda con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi
(come prevedeva l'articolo 3 del R.D. 1955/1923), contrattualmente individuato nel personale
che riveste la qualifica di “Quadro” o di “Impiegato di I° o di II° livello”, della classificazione di
cui al presente contratto.
La Paga Base Nazionale Mensile del personale direttivo già comprende la retribuzione di
eventuale lavoro supplementare o straordinario effettuato nei giorni lavorativi, nei limiti della
normalità (massimo 22 ore mensili).
Il lavoro straordinario eccedente i predetti limiti, o svolto nei giorni di riposo o nei giorni festivi,
dovrà essere retribuito con le maggiorazioni contrattuali. Le Parti, in alternativa al pagamento,
potranno concordarne il recupero.
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TITOLO XVIII – Orario di lavoro dei minori
Art. 68 - Orario di lavoro dei minori
In materia di orario di lavoro dei minori si applicano le norme di Legge vigenti.
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TITOLO XIX – Riposo giornaliero e riposo settimanale
Art. 69 - Riposo giornaliero
Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Per effetto dell’art.
17 del D.Lgs. 66/2003, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale ed
aziendale potranno, a fronte di valide ragioni, essere concordate deroghe ulteriori rispetto a
quanto previsto dal presente CCNL.
Nell’attesa della regolamentazione particolare di quanto sopra e fatte salve eventuali ipotesi
già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero normale di 11 ore
consecutive, ogni 24 ore, potrà es sere frazionato per non più di 12 giorni lavorativi per anno
solare, per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi:
1. cambio del turno;
2. interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti ed attrezzature;
3. manutenzioni svolte presso terzi;
4. attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
5. allestimenti in fase d’avvio di nuove attività;
6. vigilanza degli impianti e custodia;
7. tempo degli inventari, redazione dei bilanci, adempimenti fiscali od amministrativi
straordinari.
Art. 70 - Riposo settimanale
Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al
riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Le Parti convengono sulla possibilità di ricorrere, mediante la contrattazione di secondo livello,
a diverse modalità di godimento del riposo settimanale rispetto alla previsione del presente
CCNL. Ciò, in particolare:
1. al fine di favorire l’organizzazione dei turni e la rotazione extra– domenicale del giorno di
riposo, con particolare riferimento alle esigenze che si realizzano in seno alle Aziende che
non effettuano il giorno di chiusura settimanale;
2. al fine di rispondere alle esigenze dei Lavoratori di conciliazione della vita professionale
con la vita privata e le esigenze familiari.
Nelle ipotesi elencate al comma precedente, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad
intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel
diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda
mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 7 giornate effettivamente lavorate.
Le Parti convengono, in via transitoria, che durante l’attesa della stipula degli accordi di
secondo livello, di cui al comma che precede, il numero dei riposi che, in ciascun anno,
possono essere fruiti ad intervalli più lunghi di una settimana sia pari a 20.
In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo
livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per
ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con i l limite massimo di 2 settimane al
mese.
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TITOLO XX – Permessi
Art. 71 - Permessi
Sono previsti i seguenti permessi:
Tipo di
permesso Ore / giorni Condizioni Retribuzione
Permessi
retribuiti
Ex Festività: 32 ore/anno
Permessi retribuiti aziende fino a 15 dipendenti: 56 ore/anno
Permessi retribuiti aziende oltre a 15 dipendenti: 72 ore/anno
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni.
In caso di mancata fruizione (in tutto o
in parte) delle ore, il Lavoratore ha
diritto alla corresponsione della
relativa indennità sostitutiva, da
liquidare unitamente al saldo delle
competenze del mese di gennaio
dell’anno successivo a quello di
maturazione.
Periodo delle
consultazioni elettorali
e referendarie.
I Lavoratori che adempiono funzioni
presso gli Uffici elettorali hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro (per tutto il periodo
corrispondente alle operazioni).
Richiesta con almeno 1 giorno di
anticipo.
Permessi
straordinari
3 giorno per evento Matrimonio di un figlio
Retribuzione Giornaliera Normale,
senza maggiorazioni. In altri casi di
documentata forza maggiore il
Dipendente potrà concordare con il
Datore di lavoro la concessione di
congedi retribuiti deducibili dai
permessi retribuiti maturati e non
goduti o dalla Banca delle Ore.
3 giorni per evento Nascita o adozione di un figlio
3 giorni per anno
Decesso o grave infermità documentata
di padre/madre, fratello/sorella, coniuge,
figli, nonno, suocero, convivente, purché
risulti stabile convivenza con il
Lavoratore da certificazione anagrafica.
In alternativa, nei casi di documentata
grave infermità, i l Lavoratore, ferma
restando la compatibilità organizzativa,
potrà concordare con il Datore di lavoro
diverse modalità di espletamento
dell'attività lavorativa.*
Secondo disposizioni
L. 6 marzo 2001 n. 52
art. 5
Al Lavoratore donatore di midollo osseo
Permessi non
retribuiti
Gruppi di 8 ore, per
un limite complessivo
di 48 ore annuali.
Per gravi e comprovate esigenze
personali e/o familiari, al Lavoratore
potranno essere concessi periodi di
aspettativa, senza oneri a carico
dell’Azienda e gravi compromissioni
dell’attività lavorativa.
Retribuzione non prevista.
Non maturazione di tutti gli istituti
contrattuali, ivi compresa l’anzianità di
servizio.
* In altri casi di documentata forza maggiore il Dipendente potrà concordare con il Datore di lavoro la concessione di congedi
retribuiti deducibili dai permessi retribuiti maturati e non goduti o dalla Banca delle Ore.
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TITOLO XXI – Festività e festività abolite
Art. 72 - Festività
Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera
Normale (RGN), i giorni appresso specificati:
1. festività nazionali:
a) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
b) 1 maggio – Festa dei Lavoratori;
c) 2 giugno – Festa della Repubblica;
d) 4 ottobre – San Francesco D’Assisi;
2. festività religiose:
a) 1° gennaio – primo giorno dell’anno;
b) 6 gennaio – Epifania;
c) il giorno del Lunedì di Pasqua;
d) 15 agosto – festa dell’Assunzione;
e) 04 ottobre – San Francesco D’Assisi
f) 1 novembre – Ognissanti;
g) 8 dicembre – Immacolata Concezione;
h) 25 dicembre – Santo Natale;
i) 26 dicembre – Santo Stefano;
j) la solennità del Santo Patrono.
Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività sopra elencati è dovuta, oltre alla
Retribuzione Normale Mensile, la quota oraria di tale retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate nella giornata festiva, con le maggiorazioni previste
Nessuna decurtazione sarà operata sulla normale retribuzione mensile, in conseguenza della
mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui sopra.
In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di
riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di
riposo, anche accreditandola ai permessi retribuiti già maturat i od alla Banca delle Ore,
spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un ulteriore importo pari ad una
Retribuzione Giornaliera Normale.
Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della
festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione conseguente
a provvedimenti disciplinari.
Art. 73 - Festività abolite
Le festività abolite sono:
– 19 marzo – San Giuseppe
– 1 giugno – Ascensione
– 22 giugno – Corpus Domini
– 29 giugno – SS. Pietro e Paolo
– 4 novembre – Unità Nazionale
In loro sostituzione, saranno riconosciute 32 ore di permessi retribuiti annuali da aggiungere,
alle medesime condizioni, alle 16 ore di permessi retribuiti annuali.
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TITOLO XXII – Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 74 - Intervallo per la consumazione dei pasti
La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi accordi di secondo livello, va
da 30 minuti ad un massimo di 2 ore, ed è concordata tra i Lavoratori dipendenti ed il Datore
di lavoro in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle
familiari o personali.
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TITOLO XXIII – Congedo per matrimonio
Art. 75 - Congedo per matrimonio
Al Lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio, un periodo di congedo straordinario
retribuito della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Tale periodo dovrà essere fruito
entro 30 giorni dal matrimonio.
Durante il congedo matrimoniale il Lavoratore è considerato a tutti gli effetti in servizio e
percepisce la Retribuzione Giornaliera Normale. In via ordinaria la richiesta di congedo
matrimoniale è da presentarsi dal Lavoratore al Datore di lavoro con un t ermine di preavviso
pari a 15 giorni.
Entro 30 giorni dal termine del periodo di congedo matrimoniale il Lavoratore dovrà produrre
all’Azienda copia del certificato di matrimonio.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai Lavoratori in prova e ai
Lavoratori con contratto a termine di durata inferiore ai 12 mesi.
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TITOLO XXIV – Volontariato
Art. 76 - Volontariato
Per il Lavoratore dipendente impegnato in attività di servizio civile, in operazioni di soccorso
alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che
disciplinano la materia ed in particolare dalla Legge n. 162/92 e dal D M n. 379/94 applicativo
della stessa.
Ai Lavoratori dipendenti “volontari in servizio civile ” che intendono prestare la loro opera nei
Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in
particolare dalla Legge n. 266/91, compatibilmente con le esigenze di servizio, si potranno
concedere periodi di aspettativa non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti,
di durata fino ad un massimo di 2 anni.
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TITOLO XXV – Lavoratori studenti
Art. 77 - Lavoratori studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei Lavoratori del settore, i
Datori di lavoro concederanno ai Lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di
studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale, in scuole d’istruzione
dell’obbligo o superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma
di scuola secondaria superiore e dei diplomi universitari o di laurea, i seguenti benefici:
a. concordare un orario di lavoro, compatibile con le esigenze della struttura lavorativa, che
agevoli la frequenza ai corsi e per la preparazione agli esami;
b. considerare la prestazione di lavoro straordinario non obbligatoria;
c. considerare come permessi retribuiti i giorni documentati delle prove di esame.
Nel caso di esami universitari che si articolano su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi
retribuiti resta fissato nel numero di uno, fermo restando il diritto del Lavoratore studente di
usufruire, previa programmazione concordata almeno 60 giorni prima dell’assenza, fino a 10
giorni di permessi non retribuiti nell’anno solare in concomitanza agli esami od alla sessione
d’esami.
I Lavoratori con almeno 5 anni di servizio presso lo stesso Datore, potranno richiedere un
congedo non retribuito al fine di:
a. completare la scuola dell’obbligo;
b. conseguire un titolo di studio di secondo grado o diploma universitario o di laurea;
c. partecipare ad attività formative diverse.
Il congedo non potrà eccedere 6 mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa, non è cumulabile con
le ferie, malattia od altri congedi, può essere frazionato solo se compatibile con i carichi di
lavoro o con eventuali sostituzioni e deve essere richiesto con preavviso pari al triplo della sua
durata, con il limite di mesi tre.
Il Datore di lavoro riconoscerà il diritto al congedo compatibilmente con le inderogabili esigenze
del lavoro.
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TITOLO XXVI – Maternità – Congedi parentali
Art. 78 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio, prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro, la Lavoratrice
dipendente ha l’obbligo di esibire al Datore di lavoro e all’Istituto erogatore dell’indennità di
maternità il certificato medico, rilasciato dall’ufficiale sanitario o dal medico del servizio
sanitario nazionale, indicante la data presunta del parto.
Per usufruire dei benefici connessi al parto e al puerperio, la Lavoratrice dipendente è tenuta
ad inviare al Datore di lavoro, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero
la dichiarazione sostitutiva, prevista dalla Legge.
Durante i periodi di gravidanza e puerperio la Lavoratrice dipendente ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
La durata del periodo di gravidanza è stabilita per legge in 5 mesi, decorre dall’inizio dell’ottavo
mese di gravidanza e termina allo scadere del terzo mese successivo all’evento.
A norma dell’art. 20 D.Lgs. 151/2001, la Lavoratrice ha la possibilità godere della “flessibilità”
della gravidanza, cioè di prorogare l’attività lavorativa per la durata dell’ottavo mese di
gravidanza e, conseguentemente, di prolungare il periodo di congedo di maternità per un
numero di giorni equivalente a quello dei giorni lavorati nell’ottavo mese di gravidanza. Per
godere di tale opportunità la Lavoratrice deve farne relativa domanda entro e non oltre il
settimo mese di gravidanza presentando le certif icazioni richieste per legge dal D.Lgs.
151/2001.
La Lavoratrice dipendente ha diritto all’erogazione, da parte dell’INPS, di un’indennità
giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità
obbligatoria.
Il Datore di Lavoro è esonerato da qualsiasi integrazione dell’indennità economica a carico
dell’INPS, ad eccezione dell’indennità del 20% della tredicesima mensilità.
L'indennità di maternità è anticipata dal Datore di lavoro ed il relativo importo è posto a
conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'INPS.
Per le lavoratrici dipendenti assunte con contratto a termine o stagionale, l’INPS provvede
direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità.
I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie.
La Lavoratrice dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo
di gravidanza, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; in tale periodo opera,
quindi, il divieto di licenziamento, salvo in caso di:
1. licenziamento per giusta causa;
2. cessazione dell’attività dell’Azienda;
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49
Art. 79 - Sintesi conforme alle disposizioni vigenti all’atto della stesura del CCNL
Congedo di maternità / paternità
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
5 mesi complessivi
(normalmente 2 prima e 3
dopo la data presunta del
parto) più eventuale
maternità anticipata ove
ricorrano le condizioni di
Legge verificate dalla DTL
(Direzione Territoriale del
Lavoro).
– 2 mesi
precedenti la data
presunta del parto;
– 3 mesi successivi
la data del parto
(*).
Indennità corrisposta dall’INPS pari
all’80% della retribuzione media
giornaliera secondo quanto stabilito
dall’art. 22 D.Lgs.
151/2001, e anticipata dal datore di
lavoro ai sensi dell’art. 1 L. n.
33/1980.
Il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere un’indennità del 20%
del valore della tredicesima
mensilità.
Il periodo di congedo è computato
nell’anzianità di servizio a tutti gli
effetti, e matura regolarmente i ratei
relativi alle mensilità supplementari e
le ferie.
Copertura
100%
Padre
5 mesi complessivi
utilizzati dal padre in
alternativa alla madre
soltanto nelle
seguenti ipotesi:
– morte o grave infermità
della madre;
– abbandono del bambino
da parte della madre;
– affidamento del bambino
al padre in via esclusiva.
Dopo la nascita del
bimbo.
Stessa indennità spettante al
congedo di maternità.
Copertura
100%
* ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (5 mesi) la Lavoratrice, se non vi
sono controindicazioni mediche, può scegliere di posticipare il periodo, assentandosi dal mese
precedente la data presunta del parto per i quattro successivi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
50
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre 6 mesi continuativi
o frazionati (*)
Nei primi 12 anni di
vita del bambino
Indennità economica pari al 30%
della retribuzione media giornaliera,
per un periodo massimo di 6 mesi
goduti fino al 6° anno di età del
bambino.
Per i periodi successivi, la stessa
prestazione spetta se risulta
soddisfatta la condizione di reddito
richiesta. (* 1)
Per l’erogazione dell’importo e
l’anticipazione dello stesso, valgono
le stesse leggi e modalità stabilite
per l’astensione obbligatoria.
Il periodo di astensione facoltativa è
computato nell’anzianità di servizio,
esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle
mensilità supplementari ed al
trattamento di fine rapporto.
Copertura al 100%
per i mesi goduti
fino al terzo anno
di vita del bambino.
Per i periodi
successivi
contribuzione
ridotta con
possibilità di
integrazione
mediante riscatto o
prosecuzione
volontaria.
Padre 6 mesi (*) Nei primi 12 anni di
vita del bambino Come la madre Come la madre
* La durata di 10 mesi, nel caso di un solo genitore. Le astensioni complessive (quelle della madre
più quelle del padre) non possono eccedere i 10 mesi. Qualora il padre usufruisca per più di 3 mesi
dell’astensione, il limite massimo complessivo salirà a mesi 11.
** Fino al compimento degli 12 anni del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione,
a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione.
Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Madre
– 2 ore di permesso (4
per Parti plurimi) se
l’orario giornaliero
lavorato è superiore
alle 6 ore;
– 1 ora di permesso se
l’orario è inferiore alle
6 ore.
Diritto di uscire dal
luogo di lavoro.
Durante il primo anno
di vita del bambino
Le ore di riposo giornaliero
sono retribuite come normale
orario di lavoro mediante
un’indennità a carico INPS.
L’indennità è anticipata dal
Datore di lavoro.
Durante i periodi di risposo
decorre l’anzianità di servizio
ma non maturano ferie né
mensilità aggiuntive.
Copertura ridotta
con possibilità di
integrazione
mediante riscatto o
prosecuzione
volontaria.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
51
Permessi – Riposi giornalieri (ex riposi allattamento)
Genitore Durata Periodo Retribuzione Previdenza
Padre
Diritto riconosciuto nei
seguenti casi:
– il figlio è affidato al
padre;
– la madre Lavoratrice
dipendente non se ne
avvale per scelta o
perché non ne ha
diritto.
Diritto di uscire dal
luogo di lavoro.
Durante il primo anno
di vita del bambino Come madre Come madre
Permessi – Malattia del bambino e madre gestante
Genitore Durata Retribuzione Previdenza
Madre (*)
– fino al terzo anno di vita del
bambino diritto per tutta la
durata della malattia del
bambino;
– dai tre agli otto anni cinque
giorni lavorativi per ciascun
genitore nell’anno.
Nessuna.
Durante il periodo di malattia
del bambino decorre l’anzianità
di servizio ma non maturano le
ferie e le mensilità differite.
Fino al terzo anno di età del
bambino copertura
100%.
Dal terzo fino all’ottavo anno di
vita, copertura ridotta con
possibilità di integrazione
mediante riscatto o prosecuzione
volontaria
Padre Come madre Come madre Come madre
Madre
gestante
– permessi per esami
prenatali, accertamenti clinici
o visite mediche (**).
100% dal Datore di lavoro Copertura al 100%
* Il diritto all’astensione per malattia del bambino spetta alternativamente alla madre o al padre.
** Il diritto è subordinato alla necessità, documentata, d’eseguire esami, accertamenti e visite durante
l’orario di lavoro. La Lavoratrice deve presentare al Datore domanda preventiva e successiva
documentazione giustificativa con data ed orario d’effettuazione.
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TITOLO XXVII – Ferie
Art. 80 - Ferie
Il Lavoratore dipendente di cui al presente CCNL, matura un periodo di ferie annuali nella
misura di 26 giornate di calendario calcolati 6 giorni settimanali a prescindere dalla
distribuzione dell’orario di lavoro – (rateo 15 gg).
Le ferie saranno godute in periodi settimanali, a richiesta del lavoratore deve essere garantito
un periodo di ferie bisettimanale per ogni anno.
Compatibilmente con le esigenze dell’Azienda, e dei Lavoratori dipendenti, è facoltà del Datore
di lavoro fissare, specialmente in caso di chiusura collettiva, il periodo di ferie pari a tre
settimane; il Lavoratore concorderà la quarta settimana.
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
Per indifferibili ragioni di servizio il Datore di lavoro potrà richiamare il Lavoratore dipendente
nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del Lavoratore dipendente a completare
detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute
per il rientro.
Durante il periodo di ferie spetta al Lavoratore dipendente la retribuzione mensile normale.
La malattia insorta durante il periodo di ferie, con certificazione regolarmente trasmessa
all’Azienda, ne sospende il godimento solo nei casi previsti dal successivo Titolo.
In tal caso, il periodo di ferie non goduto non sarà utilizzato quale prolungamento delle ferie
ma in un momento successivo, previo accordo con l’Azienda.
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetterà al Lavoratore dipendente l’indennità
sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo con la Parte
che lo riceve.
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TITOLO XXVIII – Malattia od infortunio non professionali
Art. 81 - Malattia od infortunio non professionali
In caso di malattia od infortunio non professionali si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata tempestivamente e, comunque, entro le prime 4 ore dall'inizio
del lavoro, mentre la certificazione medica deve essere inoltrata o resa disponibile all'Azienda
entro il giorno successivo dall'inizio dell'assenza.
In mancanza di ciascuna di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d'impedimento, le
assenze saranno considerate ingiustificate, con le conseguenti decurtazioni retributive e sanzioni
disciplinari per il ritardo o la mancata comunicazione.
Periodo di
comporto
–Lavoratore fino a 2 anni di anzianità (non in prova): diritto di mantenimento del posto per assenza
fino ad un massimo di 120 giorni solari, continuati o frazionati. Gli anni d'anzianità sono computati
all'inizio dell'ultimo episodio di malattia e infortunio non sul lavoro.
– Dopo 2 anni di anzianità: diritto al mantenimento del posto per assenze anche non continuative
o riferite ad eventi morbosi diversi, per un massimo di 120 giorni solari, con l'incremento di 20
giorni solari per ciascun anno lavorato oltre il biennio, con il limite complessivo di 365 giorni di
prognosi complessiva, calcolata entro il periodo mobile degli ultimi 5 anni.
In caso di astensione dal lavoro oltre i termini e di impossibilità per il Dipendente di riprendere il
lavoro per il perdurare di malattia o infortunio non sul lavoro o dei suoi postumi, è facoltà del
Datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro, per giustificato motivo, riconoscendo la relativa
indennità sostitutiva di preavviso.
Il periodo si computa, agli effetti del comporto, dal primo giorno seguente all'ultimo lavorato fino
al giorno immediatamente precedente la ripresa del lavoro, computando entrambi i termini.
Ai fini del comporto, si fa riferimento all'arco temporale degli ultimi 5 anni a ritroso, dalla data
dell'inizio dell'ultimo evento morboso, sommando la prognosi in corso.
Se l'Azienda non procede al licenziamento entro 30 giorni · dal raggiungimento del periodo di
comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a tutti gli effetti contrattuali.
A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di un'unica malattia grave e continuativa,
periodicamente documentata e superati i limiti di conservazione del posto, il Lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di un'aspettativa di 3 mesi. Durante tale aspettativa
non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione entro i 5 giorni dal
termine del periodo di malattia, sarà considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Indennità INPS
INAIL –
integrazione
datoriale
Carenza 3 gg. Al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l’anno, 50% dal quarto al ventesimo gg.,
66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno a carico INPS. Conservazione del posto di
lavoro 180 gg ad anno solare.
Previdenza Copertura 100% nei limiti del periodo di comporto.
Malattia e ferie
Se insorti durante le ferie programmate, ne sospendono la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero, per tutta la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il Lavoratore assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e d'ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della
visita di controllo dello stato di infermità previsto dalle norme di L egge e dalle disposizioni
contrattuali vigenti.
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54
TITOLO XXIX – Malattia od infortunio professionali
Art. 82 - Malattia Professionale od Infortunio Professionali
In caso di malattia od infortunio professionale si prevede la seguente disciplina:
Condizioni
L'assenza deve essere comunicata, salvo i casi di giustificato impedimento, entro
le prime 4 ore dall'inizio del lavoro.
Il Lavoratore deve dare immediata notizia al proprio Datore di lavoro di qualsiasi
infortunio sul lavoro, anche di lieve entità.
Se il Lavoratore trascura di ottemperare all'obbligo suddetto ed il Datore di lavoro
non può perciò inoltrare la denuncia all'INAIL od all'autorità giudiziaria, lo stesso
sarà esonerato da ogni responsabilità derivante dal ritardo, ed il Lavoratore, salvo
giuste ragioni d'impedimento, sarà considerato ingiustificato, ferme restando le
sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla Legge per il ritardo o la
mancata consegna della comunicazione.
Periodo di comporto
Infortunio sul lavoro: il Lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del
posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca, al Lavoratore
medesimo, di attendere al lavoro, e, comunque, non oltre la data indicata nel
certificato definitivo d'abilitazione alla ripresa del lavoro o nel certificato d'invalidità
od inabilità permanente al lavoro.
Malattia professionale: il Lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di 9 mesi anche non consecutivi, senza
interruzione dell'anzianità.
Ai fini del comporto, il computo si effettua con riferimento all'arco temporale degli
ultimi 5 anni a ritroso, a partire dalla data dell'inizia dell'ultimo evento morboso.
Ove l'Azienda non proceda al licenziamento entro 30 giorni dal raggiungimento del
periodo di comporto, il rapporto di lavoro si considera sospeso sin da tale data, a
tutti gli effetti contrattuali.
Se il Lavoratore non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna comunicazione
entro i 2 giorni dal termine del periodo di malattia, ferme restando le procedure ai
sensi della Legge 92/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà
considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Indennità
INPS–lNAIL Integrazione
datoriale
Conservazione del posto 180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a
condizione che siano esibiti certificati medici).
Infortunio 1° giorno 100%
Infortunio 2°- 4° gg. 60%
Infortunio 5°- 20° gg. 90%
Infortunio 21°- 180° gg. 100%
Oltre il 180° e fino a guarigione 60% a carico dell'INAIL
Previdenza Copertura: 100% entro il limite del periodo di comporto.
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Controllo dell’assenza per
infortunio
Diritto dell’Azienda di far effettuare visite di controllo del Lavoratore, nel rispetto
dell’art. 5, comma 2, della L. 300/70. La visita di controllo dovrà effettuarsi
all’interno delle fasce orarie contrattualmente e legalmente previste per le infermità
extraprofessionali.
Quale conseguenza di quanto precede, il Lavoratore ha l’obbligo, salvo
documentati casi di forza maggiore, di rendersi disponibile presso il proprio
domicilio durante le fasce orarie.
Quando il Lavoratore, durante le fasce orarie, preveda di assentarsi legittimamente
dal proprio domicilio (per visite o cure) dovrà informare preventivamente di tale
fatto il Datore.
In caso d’assenza ingiustificata alla visita di controllo medico, il Lavoratore è
soggetto sia a sanzione disciplinare sia alla perdita dell’integrazione aziendale.
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TITOLO XXX – Aspettativa non retribuita per malattia od infortunio
Art. 83 - Aspettativa non retribuita
È prevista la seguente aspettativa non retribuita per malattia od infortunio:
Condizioni e durata
dell’aspettativa
A richiesta e prima del superamento del periodo di comporto (180 gg.)
aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti
certificati medici
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TITOLO XXXI – Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Art. 84 - Polizze infortuni professionali od extraprofessionali
Salvo obbligo concordato tra le Parti, per gli infortuni professionali od extraprofessionali, le
Aziende potranno eventualmente garantire ai Lavoratori, per il tramite degli Organismi
Bilaterali, prestazioni assicurative per morte e/o per invalidità permanente.
Quanto sopra si aggiunge, fino a concorrenza, ad eventuali trattamenti già aziendalmente in
atto.
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TITOLO XXXII – Trattamento di fine rapporto
Art. 85 - Trattamento di Fine Rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al Lavoratore compete il trattamento di fine
rapporto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1º comma
del novellato art. 2120 c.c., è la somma delle Retribuzioni lorde Normali Mensili dell’anno e
delle quote di tredicesima mensilità spettanti.
Non sono in ogni caso computabili ai fini della determinazione del Trattamento di Fine
Rapporto i rimborsi spese, i compensi per lavoro straordinario e supplementare, i compensi e
maggiorazioni per Banca ore, i compensi o maggiorazioni flessibilità, le somme eventualmente
corrisposte a titolo risarcitorio o correlate a particolari modi d’esecuzione della prestazione
quali indennità di turno notturno e simili, e le retribuzioni/premi erogati per effetto della
contrattazione di secondo livello.
Il trattamento di cui sopra si calcola, ai sensi dell’art. 2110 c.c., comma 2, sommando per
ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della
Retribuzione Mensile Normale e Tredicesima dovuta per l’anno stesso diviso 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni
di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Art. 86 - Trattamento di Fine Rapporto: corresponsione
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della retribuzione del mese di
cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente dovuto dal Dipendente. Ai fini della
corretta elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, è
ammesso liquidare il TFR entro 30 giorni dalla scadenza del normale pagamento delle
competenze di fine rapporto.
Art. 87 - Trattamento di Fine Rapporto: anticipazioni
Ai sensi dell’art. 2120 c.c. il Lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso l’Azienda, quando
mantiene presso la stessa il TFR, può chiedere per iscritto, in costanza di rapporto di lavoro,
un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato al momento della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa d’abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Le richieste saranno soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi diritto, di cui al
comma precedente, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti, con il minimo di
uno.
Ai sensi dell’Art. 7 della L. 8 marzo 2000, n. 53, il Trattamento di Fine Rapporto può essere
anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui agli Artt. 5 e 6 della L. 53/2000.
L’anticipazione sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la
data di inizio del congedo.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Le medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al Trattamento di Fine Rapporto, comunque denominate, spettanti a Lavoratori
dipendenti di Datori di lavoro pubblici e privati.
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., ultimo comma, l’anticipazione potrà essere accordata, nei limiti di
cui sopra, anche per l’acquisto della prima casa mediante partecipazione ad una società
cooperativa, a condizione che il Lavoratore produca all’Azienda il ver bale d’assegnazione,
ovvero, in mancanza di quest’ultimo:
1. l’atto costitutivo della società cooperativa;
2. la dichiarazione del legale rappresentante della società cooperativa, autenticata dal notaio,
che attesti il pagamento effettuato o da effettuarsi, da parte del Socio, dell’importo richiesto
per la costruzione sociale;
3. la dichiarazione che attesti l’impegno del Socio dipendente a far pervenire all’Azienda il
verbale d’assegnazione;
4. l’impegno del Socio dipendente alla restituzione della somma ricevuta, anche mediante
ritenuta sulle retribuzioni correnti, in caso di cessione della quota.
Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’Art. 2120 c.c., e con priorità riconosciuta alle
fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b), anticipazioni potranno essere concesse anche:
1. in caso di significative ristrutturazioni apportate alla prima casa d’abitazione del Lavoratore,
purché entro l’importo di spesa idoneamente documentata;
2. al fine di sostenere spese connesse a patologie di grave entità riconosciute dalle strutture
sanitarie pubbliche;
3. alla Lavoratrice madre e al Lavoratore padre che ne facciano richiesta, in caso e senza
soluzione di continuità rispetto al periodo obbligatorio;
4. in caso di fruizione dei congedi per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali di
cui all’Art. 26, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per le spese da sostenere
durante il periodo di permanenza nello Stato richiesto per l’adozione e l’af fidamento,
purché ciò risulti da idonea documentazione.
La priorità nell’accoglimento delle domande di anticipazione sarà accordata alle necessità di
sostenere spese sanitarie.
Nel corso del rapporto di lavoro l’anticipazione potrà essere concessa una sola volta.
L’anticipazione è detratta, a tutti gli effetti, dal Trattamento di Fine Rapporto spettante al
Lavoratore.
Nei casi in cui vi sia un periodo di crisi aziendale e una indisponibilità di cassa l’azienda è
esonerata dalle anticipazioni.
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TITOLO XXXIII – Tutela della salute e integrità fisica del lavoratore – ambiente di
lavoro
Art. 88 - Tutela della salute e dell’integrità fisica del lavoratore – ambiente di lavoro
Le Parti firmatarie del presente CCNL, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di
lavoro, convengono di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica del Lavoratore di pendente, sulla base di quanto
previsto dalle norme di buona tecnica, dalle leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in
tema di prevenzione.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XXXIV – Impianti di videosorveglianza
Art. 89 - Impianti di video sorveglianza
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale
e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale
unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità
produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo
può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente
possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in
alternativa, nel caso di imprese con unit à produttive dislocate negli ambiti di competenza di
più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle
presenze.
Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità
d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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TITOLO XXXV – Obbligo di fedeltà – patto di non concorrenza
Art. 90 - Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non potrà trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione
dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio (Art. 2105 c.c.).
Tale divieto permane anche dopo la cessazione dal rapporto di lavoro.
Art. 91 - Patto di non concorrenza
Ove sia pattuita, la limitazione dell'attività professionale del Lavoratore per il tempo successivo
alla risoluzione del rapporto sarà regolata dall'Art. 2125 c.c.
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TITOLO XXXVI – Diritti del lavoratore
Art. 92 - Diritti del lavoratore
Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al
rispetto ed alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi discriminazione o
comportamento indesiderato basato sul sesso, sulla provenienza e sulle opinioni o, comunque,
lesivo della dignità personale, e convengono nel recepire i principi della lotta contro le molestie
sessuali di cui al D.Lgs. 145 del 30 maggio 2005.
In particolare, sono considerati come molestie sessuali quei comportamenti indesiderati a
connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o comportamentale, aventi lo scopo
e l'effetto di violare la dignità di una Lavoratrice e/o di un Lavoratore o di creare un clima
degradante, umiliante od offensivo.
Il Datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come discriminazioni o molestie sessuali e di promuovere e
diffondere la cultura del rispetto della persona.
Art. 93 - Corresponsione della retribuzione
Il Lavoratore ha diritto a ricevere il corrispettivo del lavoro ordinario e straordinario alle normali
scadenze. Tali scadenze dovranno essere comprese entro i 15 giorni successivi al termine del
mese cui la retribuzione stessa si riferisce.
La data indicata per la corresponsione dovrà essere resa nota ai Lavoratori e sarà spostata di
diritto al primo giorno lavorativo successivo, quando essa coincide con un giorno di riposo o
festivo.
Eventuali ritardi nella corresponsione della retribuzione dovranno essere concordati con i
Lavoratori e le loro rappresentanze. In assenza di accordo decorrerà, dalla data prevista alla
data di effettivo pagamento, un interesse a favore del Lavoratore pari al tasso ufficiale di sconto
aumentato di 3 punti.
Decorsi 15 giorni dalla data prevista per il pagamento della retribuzione, senza che sia stato
erogato almeno il 50% della stessa, il Lavoratore avrà diritto di tutelare il suo credito in via
giudiziale. Parimenti, il Lavoratore avrà tale diritto quando una qualsiasi parte non sindacabile
della sua retribuzione subisca un ritardo superiore a 30 giorni. Per i ritardi accumulati si
conviene che il mancato pagamento di un importo cumulativamente superiore alla mensilità
dà diritto alla tutela giurisdizionale, decorsi 45 giorni dalla data di configurazione di tale importo.
Il Lavoratore, in caso di diverse possibilità, ha diritto di scegliere la tutela a lui più favorevole.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
64
TITOLO XXXVII – Cessione – trasformazione dell’azienda
Art. 94 - Cessione – trasformazione dell’azienda
In caso di cessione, trasformazione o fallimento dell’Azienda si fa riferimento alle norme di
Legge vigenti in materia.
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TITOLO XXXVIII – Ente Bilaterale prestazioni assistenziali e mutualistiche
Art. 95 - Ente Bilaterale
Ente Bilaterale di riferimento sarà il già costituito Ente Bilaterale Terziario Italiano – E.B.T.I.
(www.ebti.it).
E.B.T.I. è costituito dalle Parti datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto collettivo di
lavoro ed opera ai sensi dell'Art. 2 del D.Lgs. 276/2003. Pertanto, lo statuto dell'Ente
regolamenta il sistema di prestazioni e servizi derivanti dal presente CCNL, in conformità con
le previsioni legislative e contrattuali, fatte salve diverse successive norme di Legge o intese
tra le Parti.
Ciò premesso l'Ente persegue le seguenti finalità:
a) formative, in conformità con l'Art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni e con tutte le norme collegate, con riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla
qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato stipulato,
finalizzando tutto ciò anche al rilascio della certificazione di qualità. Nell’ottica della tutela
del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito professionalizzante, del livello
di conoscenza della lingua italiana, anche con per corsi formativi in lingua natia. Inoltre,
preso atto dell’Accordo Stato- Regioni del 07/07/2016 si prevede di poter effettuare la
formazione in materi di salute e sicurezza anche in modalità e-learning.
Nell'ottica della tutela del lavoratore, si tiene conto della sua formazione in ambito
professionalizzante, del livello di conoscenza della lingua italiana, anche con percorsi a
supporto in lingua natia; .
b) a sostegno del reddito e dell'occupazione, anche mediante riqualificazione professionale
dei dipendenti;
c) socialità a vantaggio dei lavoratori iscritti all'Ente, con particolare riguardo all'erogazione
di prestazioni sanitarie integrative al SSN;
d) monitoraggio, attraverso la Costituzione di una Commissione pari opportunità, della parità
di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per evitare discriminazioni basate su
nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
e) conciliazione e certificazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 276/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti
all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del
Protocollo Sindacale del 03/07/2012, (artt. 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23);
g) interpretazione autentica dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui all'art. 1, e di
risoluzione di eventuali controversie in merito, attraverso la costituzione di una specifica
Commissione, che ha anche il compito di prevenire e risolvere potenziali conflittualità;
h) costituzione di un Osservatorio permanente per il monitoraggio, ai fini statistici, delle
iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, modelli
contrattuali, formazione e qualificazione professionale, nonché di verifica dell'andamento
della contrattazione di secondo livello e delle vertenze esaminate dalle Commissioni di
Conciliazione;
i) gestione dei contributi obbligatori di cui agli articoli successivi, conformemente ai
regolamenti formulati dalle Parti che hanno stipulato il presente contratto;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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j) costituzione degli Enti Bilaterali Regionali e/o Provinciali, seguendo le indicazioni delle
Parti sociali, coordinandone l'attività e verificando in ambito territoriale l'attuazione delle
procedure cosi come definite a livello nazionale, conformemente alle previsioni legislative
vigenti in materia;
k) emanazione di apposito regolamento per disciplinare tutte le attività che le Parti sociali
intenderanno perseguire, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
l) attuazione di ogni ulteriore compito che rientri nelle previsioni di Legge e che sia affidato
all'Ente dalle Parti stipulanti.
L’Ente Bilaterale Nazionale o gli Enti Bilaterali Territoriali, a richiesta della/e Parte/i e dopo la
necessaria istruttoria, effettuano la certificazione dei seguenti contratti:
▪ di appalto/subappalto;
▪ di apprendistato;
▪ a tempo determinato e di retribuzione dei contratti a tempo determinato;
▪ di telelavoro;
▪ di somministrazione;
▪ di Co.Co.Pro;
▪ di modifica dell’orario settimanale di lavoro (da 5,6 o 7 giorni lavorativi alla settimana, da
tempo pieno a tempo parziale o viceversa, ecc.);
▪ di conformità del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato;
▪ di conformità dell’allineamento contrattuale in caso di passaggio o rinnovo di CCNL o di
rimodulazione dell’inquadramento contrattuale.
Art. 96 - Iscrizione dei Lavoratori e dell’Azienda. Adempimenti obbligatori
Le Parti, condividendo l'importanza dell'istituzione di tutele specifiche a favore dei Lavoratori
all’interno dell’E.B.T.I., concordano che esse sono parte obbligatoria delle controprestazioni
previste dal presente CCNL e, pertanto, per quanti lo applicano, vi è l’obbligatorietà della
iscrizione delle Aziende e dei Lavoratori, così come da Regolamento dell’E.B.T.I..
Sono considerate aziende aderenti all'E.B.T.I. le aziende iscritte in Camera di Commercio che
abbiano formulato formale richiesta di adesione e/o che abbiano posto in essere atti
concludenti quali l'applicazione dei CCNL che demandano le funzioni della bil ateralità
all'E.B.T.I. o, ancora, che abbiano effettuato dei versamenti a mezzo F24 utilizzando la causale
contributo E.B.T.I. istituita dall'Agenzia delle Entrate.
L’adesione ad E.B.T.I. prevede l’onore a carico dell’Azienda d’invio a mezzo PEC a:
ebti@pec.it, o tramite posta ordinaria o raccomandata a/r, del relativo modulo di is crizione
presente sul sito internet di E.B.T.I .L’azienda sarà a tutti gli effetti aderente, ex art. 1326 c.c.,
qualora dopo aver effettuato versamenti a E.B.T.I. non procedesse ad alcun riscontro o a
formale disdetta nel termine di un mese.
Le Aziende iscritte all'E.B.T.I. sono tenute al rispetto del presente regolamento e delle delibere
dallo stesso adottate.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
67
Compilazione del modello di pagamento F24:
- riportare la causale “E.B.T.I.” nella Sezione “ INPS”, nel campo “ Causale Contributo”, in
corrispondenza, esclusivamente, della colonna “Importi a debito versati” indicando:
a) nel campo “CODICE SEDE” il codice della sede INPS competente;
b) nel campo “ MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, la matricola INPS
dell’Azienda;
c) nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
d) la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata
- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste
direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano, causale: “Contributo per il
finanziamento dell’E.B.T.I.”; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente
– www.ebti.it.
Nessuna prestazione sarà comunque dovuta dall’Ente Bilaterale al Lavoratore dipendente
qualora l’Azienda non sia in regola col versamento integrale. Resta a carico del Datore di
Lavoro ogni responsabilità in merito alle prestazioni dovute al Lavoratore in caso di contributi
mancanti.
Il Datore di Lavoro che ometta, totalmente o parzialmente, il versamento delle quote previste
nel presente C.C.N.L. e nei successivi Regolamenti, è responsabile verso i Lavoratori delle
perdite delle relative prestazioni, ove previste, fermo restando il diritto del Lavoratore al
risarcimento del danno e ferme le sanzioni di Legge.
L’Ente Bilaterale Terziario Italiano E.B.T.I. potrà pretendere i contributi dovuti per i soggetti
iscritti.
Art. 97 - Contributo obbligatorio in favore dell’Ente Bilaterale
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di
prestazioni sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente bilaterale da
medesimo incombente.
L’Ente tuttavia ha predisposto adesione ad un Piano Sanitario per prestazioni integrative al
SSN, il cui versamento sarà indipendente dal versamento mensile in favore dell’ente e nel
caso in cui manchino ulteriori tutele, sarà obbligatorio.
Qualora il datore di lavoro non corrisponda al lavoratore la quota per prestazioni sanitarie
integrative che è obbligatoria, sarà moroso nei confronti del lavoratore e si profilerà
inadempienza contrattuale.
L’importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per
ciascun rapporto di lavoro intercorrente tra l'azienda aderente all'Ente Bilaterale ed i propri
lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico dell'azi enda). Questo versamento darà
diritto alla formazione gratuita, nei limiti della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto
mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS
di cui lo 0,40% a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico del lavoratore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
68
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un
elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari ad euro 50,00 lordi mensili
per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto.
Art. 98 - Omissioni delle Aziende – Responsabilità
Il Datore di lavoro che pur applicando il presente CCNL ometta, totalmente o parzialmente, il
versamento delle quote o dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale, così come stabiliti dalle Parti
stipulanti, è responsabile verso i Lavoratori della perdita delle relative prestazioni, fermo
restando il diritto del Lavoratore al risarcimento del maggiore danno subito ed il diritto dell’Ente
Bilaterale di pretendere i contributi non versati.
Detti versamenti sono obbligatori per tutti coloro che applicano il presente CCNL, poiché essi
concorrono alla determinazione dei servizi resi ai Datori ed ai Lavoratori, dei benefici
assicurativi, sanitari e mutualistici dovuti ai Lavoratori e concorrono a determinare i costi
complessivi previsti dal CCNL, oltre a finanziare gli Istituti Bilaterali per i compiti previsti dalla
Legge e dal Regolamento.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
69
TITOLO XXXIX – Composizione delle controversie
Art. 99 - Composizione delle controversie
In caso di controversie tra il Datore di lavoro e il Lavoratore dipendente in merito al contratto
di lavoro individuale potrà essere attivato il ricorso agli Enti bilaterali presso la competente
commissione di certificazione e conciliazione, ferme restando le previsioni legislative che
regolano la materia.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
70
TITOLO XL – Previdenza complementare
Art. 100 - Previdenza complementare
Le Parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa,
si riservano di istituire un sistema di previdenza complementare volontario, mediante la
costituzione di un Fondo Pensione o mediante l’adesione ad un Fondo già costituito.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
71
TITOLO XLI – Patronati
Art. 101 - Patronati
Gli Istituti di Patronato, di emanazione e/o convenzionati con le Organizzazioni sindacali
firmatarie il presente CCNL, hanno diritto di svolgere la loro attività all’interno delle sedi
territoriali delle OO.SS. firmatarie.
I rappresentanti dei Patronati concorderanno con le singole Aziende i modi di svolgimento
della loro attività al loro interno, che dovrà attuarsi senza pregiudizio per la normale attività
aziendale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
72
TITOLO XLII – Contributo d’assistenza contrattuale
Art. 102 - Contributo d’Assistenza Contrattuale
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota
obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 14 mensilità, a copertura dei costi
connessi alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle
Associazioni firmatarie.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
73
TITOLO I – Privacy
Art. 103 - Privacy
Per quanto concerne la disciplina della privacy si rimanda al G.D.P.R. 2016/279.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
74
TITOLO II – Ambito di applicazione
Art. 104 - Ambito di applicazione
Il presente CCNL si applica a titolo esemplificativo e non esaustivo ai seguenti settori/aziende
costituite in qualsiasi forma giuridica, comprese le cooperative:
A. Codice ATECO 45 – Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e
motocicli
1. commercio di autoveicoli
2. manutenzione e riparazione di autoveicoli
3. commercio di parti e accessori di autoveicoli
4. commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori
B. Codice ATECO 46 – Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
1. intermediari del commercio
2. commercio all’ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi
3. commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
4. commercio all’ingrosso di beni di consumo finale
5. commercio all’ingrosso di apparecchiature ICT
6. commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture
7. commercio all’ingrosso specializzato di altri prodotti
8. commercio all'ingrosso non specializzato
C. Codice ATECO 47 – Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
1. commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
2. commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi
specializzati
3. commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
4. commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni
(ICT) in esercizi specializzati
5. commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
6. commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
7. commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
8. commercio al dettaglio ambulante
9. commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati
D. Codice ATECO 49 – Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
1. trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)
2. trasporto ferroviario di merci
3. altri trasporti terrestri di passeggeri
4. trasporto di merci su strada e servizi di trasloco
5. trasporto mediante condotte
E. Codice ATECO 50 – Trasporto marittimo e per vie d'acqua
1. Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
2. Trasporto marittimo e costiero di merci
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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3. Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
4. Trasporto di merci per vie d'acqua interne
F. Codice ATECO 51 – Trasporto aereo
1. Trasporto aereo di linea di passeggeri
2. Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
3. Trasporto aereo di merci
4. Trasporto spaziale
G. Codice ATECO 52 – Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
5. magazzinaggio e custodia
6. attività di supporto ai trasporti
H. Codice ATECO 53 – Servizi postali e attività di corriere
1. attività postali con obbligo di servizio universale
2. altre attività postali e di corriere
I. Codice ATECO 55 – Alloggio
1. alberghi e strutture simili
2. alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
3. aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
4. altri alloggi
J. Codice ATECO 56 – Attività dei servizi di ristorazione
1. Ristoranti e attività di ristorazione mobile
2. Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) e altri servizi di ristorazione
3. Bar e altri esercizi simili senza cucina
K. Codice ATECO 58 – Attività editoriali
1. Edizione di libri
2. Pubblicazione di elenchi
3. Pubblicazione di mailing list
4. Edizione di quotidiani
5. Edizione di riviste e periodici
6. Altre attività editoriali
L. Codice ATECO 59 – Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, di registrazioni musicali e sonore
1. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
2. Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
3. Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
4. Attività di proiezione cinematografica
5. Edizione di registrazioni sonore
6. Edizione di musica stampata
7. Studi di registrazione sonora
M. Codice ATECO 60 - Attività di programmazione e trasmissione
1. Trasmissioni radiofoniche
2. Programmazione e trasmissioni televisive
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
76
N. Codice ATECO 61 – Telecomunicazioni
1. Telecomunicazioni fisse
2. Telecomunicazioni mobili
3. Telecomunicazioni satellitari
4. Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
5. Posto telefonico pubblico ed Internet Point
6. Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
7. Altre attività connesse alle telecomunicazioni NCA
O. Codice ATECO 63 – Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
1. elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web
2. altre attività dei servizi d'informazione
P. Codice ATECO 68 – Attività Immobiliari
1. compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
2. affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing
3. attività immobiliari per conto terzi
Q. Codice ATECO 73 – Pubblicità e Ricerche Di Mercato
1. pubblicità
2. ricerche di mercato e sondaggi di opinione
R. Codice ATECO 74 – Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
1. attività di design specializzate
2. attività fotografiche
3. traduzione e interpretariato
4. altre attività professionali, scientifiche e tecniche NCA
S. Codice ATECO 77 – Attività di noleggio e leasing operativo
1. noleggio di autoveicoli
2. noleggio di beni per uso personale e per la casa
3. noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali
4. concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse
le opere protette dal copyright)
T. Codice ATECO 79 – Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi
di prenotazione e attività connesse
1. attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
2. altri servizi di prenotazione e attività connesse
U. Codice ATECO 80 – Servizi di vigilanza e investigazione
1. servizi di vigilanza privata
2. servizi connessi ai sistemi di vigilanza
3. servizi investigativi privati
V. Codice ATECO 81 – Attività di servizi per edifici e paesaggio
1. servizi integrati di gestione agli edifici
2. attività di pulizia e disinfestazione
3. cura e manutenzione del paesaggio
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
77
W. Codice ATECO 82 – Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto
alle imprese
1. attività di supporto per le funzioni d'ufficio
2. attività dei call center
3. organizzazione di convegni e fiere
4. servizi di supporto alle imprese n.c.a.
X. Codice ATECO 85 – Istruzione
1. Altri servizi di 'istruzione
2. attività di supporto all'istruzione
Y. Codice ATECO 87 – Servizi di assistenza sociale residenziale
1. strutture di assistenza infermieristica residenziale
2. strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti
3. strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
4. altre strutture di assistenza sociale residenziale
Z. Codice ATECO 88 – Assistenza sociale non residenziale
5. assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
6. altre attività di assistenza sociale non residenziale
AA. Codice ATECO 90 – Attività creative, artistiche e di intrattenimento
1. attività creative, artistiche e di intrattenimento
BB. Codice ATECO 93 – Attività ricreative e di divertimento
1. Parchi di divertimento e parchi tematici
2. Altre attività ricreative e di divertimento
3. Attività ricreative in spiaggia;
4. Noleggio di cabine, armadietti, ombrelloni, lettini, sedie, ecc.
CC. Codice ATECO 94 – Attività di organizzazioni associative
1. attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
2. attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
3. attività di altre organizzazioni associative
DD. Codice ATECO 96 – Altre attività di servizi per la persona
Art. 105 - Quadri
Appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti,
che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo
sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell’impresa, in ampi settori aziendali specifici o, con
responsabilità generale, in organizzazioni di ridotta dimensione e struttura, anche decentrata
Art. 106 - Quadri: orario part–time speciale
Per i Quadri è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato part–time senza il
limite minimo mensile.
L'orario di lavoro dei Quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà, salvo
diverso accordo tra le Parti, in giornate lavorative di almeno 4 ore ciascuna.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
78
Art. 107 - Quadri: formazione e aggiornamento
Al fine di garantire il mantenimento degli standard qualitativi e di migliorare la gamma delle
lavorazioni e dei servizi, le Aziende favoriranno l'accesso dei Quadri a specifici corsi di
formazione per le materie di loro diretta competenza.
Le parti convengono nell’istituire presso l’Ente Bilaterale un Osservatorio Bilaterale nazionale,
al fine di elaborare progetti professionali di formazione, aggiornamento e riqualificazione,
anche con particolare riferimento a particolari settori professionali.
Art. 108 - Quadri: assegnazione della qualifica
L'assegnazione al Lavoratore dipendente delle mansioni superiori di Quadro, che non sia
avvenuta in sostituzione di Lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene
definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario. Resta inteso
che, per il tempo d’assegnazione alla categoria superiore, al Lavoratore spetterà il
riconoscimento della differenza tra la PBNM del livello Quadro e la PBNM del livello di
appartenenza.
Art. 109 - Quadri: assistenza sanitaria
Il Datore di Lavoro è tenuto direttamente al rispetto della normativa vigente in materia di
prestazioni sanitarie accessorie in favore dei dipendenti, in ciò manlevando l’Ente bilaterale da
medesimo incombente.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
79
TITOLO III – Classificazione unica
Art. 110 - Classificazione Unica
I Lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria articolata su 7 livelli, oltre ai Quadri.
Resta perciò fermo che l’assegnazione dei Lavoratori alle diverse categorie deve essere
effettuata in base alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi, indipendentemente dalle
denominazioni in uso presso l’Azienda.
Si allega al presente C.C.N.L. il mansionario suddiviso in sette livelli, seppur a titolo
esemplificativo.
Art. 111 - Scala classificatoria Settore Commercio e Servizi
Primo livello
Appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni di responsabilità esecutiva che
svolgono, con responsabilità, funzioni esecutive e che sovraintendono le unità produttive,
con iniziativa e autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
direttore; capo area catena di servizi; responsabile d’azienda; responsabile del personale;
responsabile dell’amministrazione; capo settore commerciale; capo settore acquisti e
vendite; capo settore tecnico; capo settore tecnico; capo agenzia; capo della direzione
tecnica ed amministrativa; capo servizi acquisti; capo settore amministrativo; capo settore
commerciale; capo settore marketing; capo settore personale; capo settore sedi; capo
settore tecnico.
Secondo livello
Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi con funzioni di controllo e di coordinamento.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
analista amministrativo e di gestione; analista- programmatore c.e.d.; assistente di
direzione; capo agenzia con autonomia tecnica ed amministrativa; responsabile area
acquisti e vendite; capo responsabile del settore commerciale senza autonomi a; capo
servizi di pre -marketing; capo servizio amministrativo; capo servizio del personale;
responsabile area manutenzione; responsabile area marketing interprete; responsabile dei
servizi di prenotazione; responsabile punto vendita; ispettore amministrativo.
Terzo livello
Appartengono al terzo livello i dipendenti che svolgono mansioni di concetto che richiedono
adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori
specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante
preparazione teorica tecnico–pratica comunque acquisita.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
cassiere centrale; capo contabile; capo magazziniere; responsabile controllo di più settori;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
80
corrispondente e traduttore lingue estere; corrispondente in lingue estere con mansioni di
concetto.
Quarto livello
Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le
operazioni di vendita e ausiliare alla vendita e i lavoratori che eseguono mansioni che
richiedono specifiche conoscenze tecniche. Nelle “operazioni ausiliare alla vendita” devono
ritenersi comprese quelle di movimentazione merce, di cassa, di rifornimento merci nelle
scaffalature, di marcatura e di preparazione dei prodotti.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
programmatore c.e.d.; addetto alla programmazione e/o marketing: capo operaio;
impiegato amministrativo; responsabile della gestione dell’agenzia; responsabile del punto
vendita; responsabile di reparto; addetto alla riparazione di macchine di stributrici di cibi e
bevande; addetto alla segreteria; addetto alla vigilanza non armata; addetto alla biglietteria
in agenzia di viaggi; addetto alle prenotazioni; addetto alle vendite; barbiere e parrucchiere;
estetista; massaggiatore; ballerini; figuranti di sala; fotomodelli; indossatori; pittori;
decoratori; costumisti; modisti; figuranti teatrali; addetti cinematografici e televisivi;
truccatori, operatore di cabina di sala cinematografica; operatore di sale da gioco, sale
scommesse, sale giochi, ippodromi; operai negli spettacoli itineranti; programmatore;
conducente di automezzi pesanti; operatori di centrale; addetto alla fatturazione; body -
guard; soggettista; fotogr afo; compositori; concertisti e bandisti; macchinisti; elettricisti;
falegnami; tecnico chimico di laboratorio anche con funzioni di vendita; revisore contabile;
spedizioniere patentato; specialista controllo qualità; cassiere principale; addetto al
portavalori; educatore di ludoteca.
Quinto livello
Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per cui la esecuzione
sono richieste conoscenze e capacità tecnico-pratche necessarie allo svolgimento di lavori
di normale complessità spesso con responsabilità individuale ed autonomia operativa.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
addetto al controllo amministrativo, al personale, al ricevimento cassa; addetto alla mensa;
addetto al controllo delle merci e movimenti; addetto alla sicurezza; cassiere; conducente
di macchine operatrici di piccole dimensioni; addetto al banco; addetto al ricevimento e/o
preparazione degli ordini; addetto alle celle surgelati e/o precotti; autista; guardiano di notte;
addetto al baby sitting e baby parking; operaio qualificato; addetto alla stampa; macchinista
su macchina da stampa; decoratore; addetto alla produzione di mobili; addetto alla
lavorazione del legno.
Sesto Livello
Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono
richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico–pratiche comunque acquisiste
e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze teoriche ed adeguate capacità
tecnico-pratiche.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
accompagnatore sul campo; addetto a mansioni di attesa e custodia; archivista; addetto al
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
81
centralino; commesso; cucitore; guardiano notturno e diurno; sorvegliante di ingresso; aiuto
banconiere di spacci e carni; aiuto commesso nella vendita di prodotti alimentari; addetto
ai campi sportivi ed ai giochi; addetto al self service; addetto lavanderia e stiraggio;
assistente alle consegne con o senza mezzi di locomozione; custode; addetto alla
portineria; assistente informatico; online assistant (help desk); manutentore reti internet ed
extranet; operatore di call center in audio e/o video.
Settimo livello
Appartengono a settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine, di manovalanza
e/o semplice attesa, di custodia o che richiedano il possesso di conoscenze acquisite con
l’ordinaria diligenza e modesta esperienza, operanti sotto la direzione e controllo di
superiori, seguendo schemi predeterminati o specifiche disposizioni impartite.
Appartengono a questo livello, inoltre, i lavoratori neo assunti senza precedenti esperienze
lavorative, che dopo aver maturato un’anzianità di 12 mesi verranno inquadrati nel sesto
livello.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
addetto alla pulizia ed ai servizi igienici; inserviente generico; conducente di motocicli;
lavoratore catering; operatore di catering; personale di fatica; scaffalista; facchino ai
bagagli; addetto ai servizi mensa; fattorino; garagista; guar darobiere; magazziniere;
posteggiatore; addetto al recupero contenitori ed attrezzature da imballaggio; addetto al
lavaggio automezzi; addetto imbragaggio merci; autista generico; addetto al carico e
scarico merci; fascettatore e tagliatore di testate nelle cooperative di distribuzione giornali.
Livello ottavo
Appartiene a questo livello:
- lavoratori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze
professionali;
- il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute
e sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici operazioni, anche
diverse e concatenate, con l’uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano
modesta formazione specifica e/o breve esperienza pratica;
- impiegato o operaio “Comune”.
Art. 112 - Scala classificatoria Settore Turismo
Primo livello
Appartengono al primo livello i lavoratori con funzioni di responsabilità esecutiva che
svolgono, con responsabilità, funzioni esecutivo e che sovraintendono le unità produttive,
con iniziativa e autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
direttore; gerente; direttore agenzia cat. A.; direttore di porto o darsena; responsabile di più
agenzie di viaggio facenti capo ad una stessa azienda.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
82
Secondo livello
Appartengono al secondo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti
operativamente autonomi con funzioni di controllo e di coordinamento.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
capo contabile; direttore catering; direttore agenzia cat. B.; vice direttore; food and
beverage manager; capo settore amministrativo; vice direttore di porto o di darsena;
direttore campeggio o villaggio turistico nei quali sia esclusa la figura del direttore di cat. A;
capo personale; responsabile di amministrazione; responsabile area mense; responsabile
sicurezza sul lavoro; responsabile marketing; ispettore; interprete; responsabile ristorante;
responsabile servizi di prenotazione; responsabile del coordinamento dei servizi di
ricevimento e portineria; responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici; capo cuoco
responsabile del coordinamento di più cucine; primo maître d’hotel; primo sommelier; capo
ricevimento; cassiere centrale; r esponsabile officina; addetto gestione acquisti e vendite
per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività connesse in ambito prevalentemente
turistico.
Terzo livello
Appartengono al terzo livello i dipendenti che svolgono mansioni di concetto che richiedono
adeguata specializzazione e specifica capacità professionale nonché i lavoratori
specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa, svolgono mansioni che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante
preparazione teorica tecnico–pratica comunque acquisita.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
impiegati di concetto; segretario di direzione; segretario ricevimento cassa o
amministrazione; impiegato con conoscenza di due lingue estere addetto al ricevimento;
addetto all’assistenza accompagnamento di viaggi; addetto ai servizi di prenotazione;
programmatore di acquisita capacità; promotore commerciale; tecnico diplomato; cuoco
unico; portiere unico; barman; pasticcere; gelataio; pizzaiolo unico; barista; cameriere di
rango; parrucchiere; estetista; istruttore di nuoto con brevetto; addetto al salvataggio sulle
spiagge e nelle piscine; capo assistente bagnanti; istruttore di ginnastica correttiva;
infermiere diplomato; operaio specializzato; capo operaio; capo mensa surgelati e/o
precotti; assistente o vice o aiuto direttore catering; capo cuoco; infermiere diplomato
professionale; fisiocinesiterapista diplomato; maître; sommelier; addetto alle pratiche di
stipula dei contratti di noleggio per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività
connesse in ambito prevalentemente turistico; addetto alle pratiche inerenti la circolazione
dei veicoli per le aziende che gestiscono il trasporto ed attività connesse in ambito
prevalentemente turistico.
Quarto livello
Appartengono al quarto livello i lavoratori che eseguono compiti operativi, comprese le
operazioni di vendita e ausiliare alla vendita e i lavoratori che eseguono mansioni che
richiedono specifiche conoscenze tecniche. Nelle “operazioni ausiliare alla vendita” devono
ritenersi comprese quelle di movimentazione merce, di cassa, di rifornimento merci nelle
scaffalature, di marcatura e di preparazione dei prodotti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
83
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
impiegato d’ordine; addetto al recupero crediti; addetto all’autoparco; addetto centro
stampa; addetto all’assistenza e ricevimento degli arrivi e delle partenze; contabile d’ordine;
impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di v iaggi già programmati;
stenodattilografa con funzioni di segretaria; addetto alle macchine elettrocontabili; portiere
(se secondo portiere o ex turnante); centralinista semplice o anche in lingue estere;
cassiere; impiegato con conoscenza di una lingua straniera; addetto ai servizi turistici;
operaio qualificato; aiuto cuoco; aiuto pasticcere; aiuto gelataio; aiuto pizzaiolo; aiuto
barista; demi chef; aiuto portiere; guardarobiere; magazziniere; cameriere; manicurista;
addetto fangoterapia o altri specifici trattamenti; infermiere semplice; ormeggiatore in porti
o darsene con cumulo di mansioni; capo squadra elettricisti e/o idraulici e/o falegnami e/o
dipintori e/o muratori.
Quinto livello
Appartengono al quinto livello i lavoratori che eseguono mansioni per cui la esecuzione
sono richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico– pratiche comunque
acquisiste e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze pratiche.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
assistente portineria; hostess; addetto esclusivamente al centralino; archivista; portavalori;
addetto alla sicurezza; addetto alla sola vendita di biglietti; personale di vendita a bordo ed
a terra; commis di cucina, ristorante, bar, self-service, tavola calda; cantiniere; dispensiere;
addetto alla cucina; lavandaia; garagista; addetto alla portineria; cameriere di sala ed ai
piani; facchino ai piani; cameriere ai piani; cameriere nei villaggi turistici; banconiere di
tavola calda; personale di fatica; aiuto cameriere; fattorino; inserviente; magazziniere
comune; magazziniere con funzioni operaie e/o impiegatizie; assistente ai bagnanti;
cassiere bar/ristorante ; autista; conducente di autobus, minibus, autocarri, autotreni ed
autoarticolati; giardiniere; addetto al trasporto fango; addetto alle inalazioni.
Sesto Livello
Appartengono al sesto livello i lavoratori che eseguono mansioni per la cui esecuzione sono
richieste semplici conoscenze e adeguate capacità tecnico- pratiche comunque acquisiste
e/o che richiedono il possesso di normali conoscenze teoriche ed adeguate capacità
tecnico-pratiche.
Sono compresi in questo livello a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti lavoratori:
assistente portineria; caffettiere non barista; stiratrice; cucitrice; aiuto reparto cure sanitarie;
operaio semplice; facchino ai piani; operatore unico servizi pulizia; guardiano notturno e
diurno; sorvegliante di ingresso; accompagnatore su campo; aiuto receptionist ; custode;
operaio semplice; addetto al lavaggio macchine; inserviente di stabilimento o cabina o
capanna o agli spogliatoi; addetto a mansioni di semplice attesa.
Settimo livello
Appartengono a settimo livello i lavoratori che svolgono mansioni di facchinaggio, pulizia,
manovalanza, imballaggio o equivalenti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
84
Livello ottavo
Appartiene a questo livello:
- lavoratori che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze
professionali;
- il Lavoratore che, con semplice autonomia, nel rispetto delle disposizioni di lavoro ricevute
e sotto la direzione od il controllo di altro responsabile, esegue semplici operazioni, anche
diverse e concatenate, con l’uso di normali macchine e/o apparecchiature, che richiedano
modesta formazione specifica e/o breve esperienza pratica;
- impiegato o operaio “Comune”.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
85
TITOLO IV – Periodo di prova
Art. 113 - Periodo di prova
L’assunzione del Lavoratore con periodo di prova deve risultare da atto scritto. Non sono
ammesse né la protrazione, né il rinnovo, salvo quanto previsto dal comma successivo.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, per un
periodo superiore a giorni 15 di calendario, il Lavoratore, previo assenso scritto Aziendale,
sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora si a in grado di riprendere il
servizio entro 3 mesi, anche superando così, per effetto della sola interruzione, la durata
massima complessiva di calendario prevista per la prova dal presente CCNL.
La durata del periodo di prova, salvo quanto precede, non potrà superare i seguenti limiti:
Livello di destinazione Periodo di prova
Quadro 6 mesi
I 6 mesi
II 6 mesi
III 150 gg di lavoro effettivo
IV 120 gg di lavoro effettivo
V 90 gg di lavoro effettivo
VI – VII-VIII 90 gg di lavoro effettivo
* di calendario
Clausola di durata minima del patto di prova
Le Parti, al fine di garantire un tempo minimo di verifica dell’effettiva capacità del Lavoratore
in prova, concordano a favore del Lavoratore una clausola di durata minima della stessa, pari
al 50% della durata prevista dal presente Contratto.
Pertanto, salvo i casi di giusta causa o giustificato motivo, solo superato il 50% del periodo di
prova ma entro il limite massimo della stessa, il rapporto di lavoro potrà essere risolto in
qualsiasi momento dal Datore di Lavoro, senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva,
ma con diritto del Lavoratore al Trattamento di Fine Rapporto maturato.
Durante il periodo di prova è in ogni caso fatto salvo il diritto di libero recesso del Lavoratore.
Durante lo svolgimento del periodo di prova, qualora ciò sia previsto dalla contrattazione di
secondo livello, l’Ente Bilaterale potrà adottare iniziative per la formazione del Lavoratore, in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entro il limite di 8 ore.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta,
l'assunzione s’intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti,
nell'anzianità di servizio.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
86
TITOLO V – Tabelle retributive
Art. 114 - Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Dal 17.12.2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14
mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello
Paga
Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+
Terzo Elemento
Quadro 3.050,00
I 2570,00
II 2.290,00
III 2025,00
IV 1.820,00
V 1.700,00
VI 1.580,00
VII
VIII
1.430,00
1.380,00
Si evidenzia inoltre la sottostante tabella in tema di retribuzione giornaliera ed oraria
Retribuzione giornaliera Paga Giornaliera Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/168 (40 ore settimanali)
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/182 (42 ore settimanali)
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/195 (45 ore settimanali)
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
87
Art. 115 - Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi
Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14
mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello PBNM
Quadro € 2.480,00
I € 2060,00
II € 1.870,00
III € 1.760,20
IV € 1.660,00
V € 1.550,60
VI € 1.490,00
VII
VIII
€ 1.460,00
€ 1.380,00
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
88
TITOLO VI – Trattamento economico
Art. 116 - Trattamento economico
La normale retribuzione del Lavoratore dipendente è costituita dalla Retribuzione Mensile
Normale
Art. 117 - Indennità di cassa
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per
almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa
responsabilità per errori, che comporti l’obbligo di accollarsi le eventual i differenze, compete,
per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’indennità di cassa e di maneggio di
denaro nella misura del 60,00 euro lordi.
Art. 118 - Aumenti periodici d’anzianità
Per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa Azienda o gruppo aziendale il
Dipendente ha diritto a un massimo di 10 scatti triennali
Ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio decorre dal primo giorno del mese
successivo alla data d’assunzione.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati, per ciascun livello d’inquadramento, nelle
seguenti misure:
Livello PBNM
Quadro 25,00
I 24,90
II 23,00
III 22,00
IV 21,00
V 20,50
VI 19,80
VII-VIII 19,50
In occasione del nuovo scatto d’anzianità l'importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti
precedenti.
In caso di passaggio di livello l’importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori degli scatti
che matureranno nel nuovo livello, entro il limite massimo complessivo di dieci scatti.
L'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con
decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il
triennio d’anzianità.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
89
In caso di provenienza da altro CCNL, all’atto del passaggio l’importo degli scatti d’anzianità
sarà ricalcolato moltiplicando il numero degli scatti già maturati per il nuovo valore dello scatto
nel nuovo livello d’inquadramento.
La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la “retribuzione complessivamente
equivalente” del Lavoratore.
Gli scatti d’anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
90
TITOLO VII – Lavoro ordinario festivo – notturno
Art. 119 - Lavoro Ordinario
Le ore di lavoro ordinario saltuariamente prestate nella giornata di domenica, o nelle giornate
festive, saranno retribuite con una maggiorazione oraria del 10%, da calcolarsi sulla
Retribuzione Oraria Normale, quale corrispettivo del maggior disagio per i l lavoro festivo
prestato.
In caso di lavoro ordinario festivo diurno previsto da regolari turni periodici, la percentuale di
maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.
Art. 120 - Lavoro Notturno
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 23.00 alle ore 6.00. Il lavoro ordinario
prestato occasionalmente nelle ore notturne è maggiorato del 10%, da calcolarsi sulla
Retribuzione Oraria Normale.
In caso di lavoro ordinario notturno, previsto da regolari turni periodici, la percentuale di
maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 10%.
Art. 121 - Lavoro Festivo Notturno
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne di una gior nata festiva è
maggiorato del 15% da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale.
In caso di lavoro ordinario notturno festivo previsto da regolari turni periodici, la percentuale di
maggiorazione della Retribuzione Oraria Normale sarà del 15%.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro ordinario festivo o notturno
Descrizione
Maggiorazione sulla RON*
Lavoro non a turni Lavoro a turni
a. Ordinario festivo
b. Ordinario notturno
c. Ordinario festivo notturno
10%
10%
15%
10%
10%
15%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Le maggiorazioni per lavoro ordinario notturno, festivo o festivo notturno hanno solo
qualificazione risarcitoria della maggiore onerosità della prestazione e, pertanto, sono
ininfluenti nella determinazione delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità), per festività,
per ferie, nonché del TFR.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
91
TITOLO VIII – Lavoro straordinario
Art. 122 - Lavoro straordinario
Il Lavoro straordinario è consentito nel lavoro part time solo in caso di part-time verticale.
È facoltà del Datore di lavoro richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere
individuale, nel limite massimo di 250 ore annue, rispettando comunque i limiti legali e/o
contrattuali dell’orario di lavoro giornaliero/settimanale.
Per il dovere di collaborazione, lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio,
fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento. L'Azienda potrà fare
ricorso al lavoro straordinario sia nei casi di necessità u rgenti ed occasionali, sia riferiti alla
peculiarità del settore, oltre ai casi previsti come deroga ed eccezione dalle norme di Legge.
Il Lavoratore dipendente effettuerà lavoro straordinario previa richiesta od autorizzazione del
Datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla Retribuzione Oraria Normale, sono:
1. 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41° alla 48° ora settimanale e per i Lavoratori
discontinui dalla 46° alla 54° ora settimanale;
2. 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48° ora settimanale e per i discontinui oltre la
54° ora settimanale;
3. 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo;
5. 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno;
6. 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo.
Nei contratti a tempo pieno il lavoro straordinario, prestato in modo fisso e continuativo nei
limiti previsti dal presente CCNL e dalla Legge, non può in nessun caso considerarsi un
prolungamento ordinario dell’orario di lavoro, (non dà origine al c.d. “consolidamento”) né può
trasformare la relativa retribuzione per straordinario in retribuzione ordinaria; esso è ininfluente
nella determinazione delle retribuzioni differite (tredicesima mensilità), per festività, per ferie
nonché del TFR.
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia d’orario di lavoro e lavoro straordinario
valgono le vigenti norme di Legge.
Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro straordinario
Descrizione Maggiorazione RON*
Straordinario entro le 48 ore settimanali
Straordinario eccedente la 48° ora settimanale
Straordinario diurno festivo
Straordinario notturno
Straordinario notturno festivo
10%
15%
20%
25%
30%
* Maggiorazione da effettuarsi sulla Retribuzione Oraria Normale dovuta al Lavoratore.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO IX – Trasferimento – trasferta – distacco o comando
Art. 123 - Trasferimento – Trasferta – Distacco o Comando
Il Trasferimento, la trasferta ed il distacco si hanno ogniqualvolta il Lavoratore, per un tempo
significativo, sia tenuto a prestare la sua opera in locali diversi dalla sede abituale di lavoro.
Nelle Aziende pluri-localizzate, il Trasferimento o il distacco possono essere giustificati anche
al fine di salvaguardare le risorse lavorative, che siano esuberi in una sede.
Art. 124 - Trasferimento
Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima
Azienda.
Esso avviene normalmente con il consenso del Lavoratore, salvo che per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per
motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale, e non è mai possibile senza il
consenso dell’interessato quando lo stesso sia eletto a cariche pubbliche.
Il trasferimento non può in ogni caso assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il
trasferimento dà diritto alle seguenti indennità o rimborsi:
1. rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, avvenuto
conformemente alle disposizioni aziendali ed al decoro del Lavoratore. Qualora il
trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute
anche gli oneri documentati di trasloco;
2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio,
qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6, fino a concorrenza di tale
termine;
3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un
massimo di 9 settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto;
4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 48 ore di permesso straordinario
retribuito od alla relativa indennità sostitutiva;
5. nel caso di Lavoratore capofamiglia, il rimborso delle spese di trasporto di cui al punto 1
che precede dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate, anche per
ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di
cui al punto 3 che precede, il 50% della diaria per il tempo ivi previsto.
Resta inteso che il complesso dei rimborsi e dell’indennità poste a carico del Datore di lavoro
si giustifica con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la sua
ragionevole permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di
trasferimento dovuto.
Una minor permanenza, salvo diverso accordo tra le parti ed i casi di forza maggiore,
determinerà il diritto del Datore di trattenere pro–quota i rimborsi e le indennità riconosciute al
Lavoratore, anche per i suoi familiari, di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. che precedono.
Il Lavoratore trasferito all’estero avrà diritto alla corresponsione di un’indennità di trasferimento
commisurata a n. 3 retribuzioni normali mensili. Quando, invece, si trasferisca con persone di
famiglia, detta indennità è aumentata del 50% per ogni familiare a carico che si trasferisca con
il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
93
Art. 125 - Trasferta
Quando la prestazione lavorativa non coincide con la sede ordinaria di lavoro e la stessa
avviene per l’intero orario normale giornaliero, ad almeno 70 Km dalla sede abituale o,
comunque, quando il luogo della prestazione giornaliera di lavoro è raggiungibile, dalla sede
abituale, in un tempo normalmente superiore ad un’ora, si configura la Trasferta con il diritto
alla relativa indennità. In tal caso, oltre al rimborso delle spese di viaggio dalla sede abituale
al luogo di lavoro comandato e d’altre eventu ali spese sostenute per conto dell’Azienda
(purché analiticamente documentate e nei limiti della normalità o aziendalmente definite), al
Lavoratore dovrà essere corrisposto quanto segue:
A) Rimborso spese che potrà essere
- Rimborso forfettario
Il lavoratore riceve una somma fissa giornaliera per coprire le spese di trasferta, esente
da tassazione fino a:
• € 46,48 al giorno per le trasferte in Italia
• € 77,47 al giorno per le trasferte all’estero
- Rimborso misto
Combina la modalità forfettaria con il rimborso analitico per spese documentate (come
vitto e alloggio). La soglia esente si riduce di un terzo rispetto al rimborso forfettario puro:
• € 30,99 al giorno per le trasferte in Italia
• € 51,65 al giorno per le trasferte all’estero
In questa modalità, possono essere rimborsate anche altre spese aziendali (es. acquisto
materiale di lavoro, cene aziendali).
- Rimborso analitico
Si basa sulla documentazione dettagliata delle spese sostenute. In questo caso, è
possibile rimborsare forfettariamente le spese di trasferta entro un terzo delle soglie del
rimborso forfettario puro:
• € 15,49 al giorno per le trasferte in Italia
• € 25,82 al giorno per le trasferte all’estero
- Trasferte all’interno del comune
Le indennità corrisposte sono integralmente imponibili, a meno che non si tratti di spese
di viaggio e trasporto tracciate e debitamente documentate.
B) Diaria giornaliera
Anche detta “Indennità di trasferta”, pari a 1/52° della Paga Base Nazionale Mensile, che
ristora il disagio connesso al lavoro fuori sede e l’eventuale prolungamento d’orario per i
tempi di viaggio, nel limite massimo di 2 ore giornaliere. Oltre tale limite, il tempo di viaggio
sarà retribuito con il 70% della Retribuzione Oraria Normale. Eventuale lavoro
straordinario effettuato fuori dalla sede abituale di lavoro, purché documentato ed
autorizzato, sarà retribuito con le normali maggiorazioni.
Laddove al Lavoratore siano attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di
locomozione, i relativi costi saranno a carico dell’Azienda.
Qualora il mezzo di trasporto sia di proprietà del Lavoratore dovrà essere corrisposto, a titolo
di rimborso delle spese per carburanti, lubrificanti, per rischio d’uso, per manutenzione e per
usura del mezzo, un compenso pari al 70% del costo chilometrico ACI.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
94
Tale compenso esclude i costi per quota interessi, tassa di circolazione e quota capitale, in
quanto costi totalmente indipendenti dall’uso aziendale, mentre comprende l’assicurazione
RCA per il rischio conseguente a danni subiti dal mezzo a causa di incidente.
Il Lavoratore, salvo previsione nel Contratto di assunzione, non può essere inviato in trasferta
all’estero, se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative, commerciali o produttive.
La trasferta all’estero dovrà essere comunicata, normalmente per iscritto, con preavviso di
almeno 3 giorni.
Al Lavoratore inviato in trasferta all’estero dovranno essere corrisposti, oltre al rimborso
analitico delle spese sostenute, limitatamente alla durata dell’invio, una diaria giornaliera ed
un rimborso spese non documentabili, con i limiti pari al doppio dell’importo previsto come
trattamento di trasferta nazionale di cui ai punti a) e b) che precedono.
I dipendenti che prestano abitualmente la loro opera fuori dalla sede nella quale hanno titolarità
del rapporto, si definiscono “trasferisti”.
Ai trasfertisti (piazzisti, viaggiatori, autisti, ecc.), oltre al rimborso delle spese sostenute,
analiticamente documentate, nei limiti della normalità o aziendalmente definiti, sarà
riconosciuta la diaria giornaliera, avente solo parziale natura retribut iva, oltre all’indennità di
cui al punto a), alle condizioni precisate.
Ai trasfertisti sarà riconosciuta la retribuzione di eventuale lavoro straordinario quando esso
sia stato effettivamente svolto presso il Cliente, sia da esso documentato e sia stato
preventivamente autorizzato dall’Azienda.
La Legge di Bilancio 2025 e il Decreto Legislativo n. 192/2024 hanno previsto l’obbligo di
tracciabilità per i pagamenti relativi alle spese di trasferta. Dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per
vitto, alloggio, viaggio e trasporto – inclusi taxi e NCC – saranno esenti da tassazione solo se
effettuati tramite strumenti tracciabili, ovvero:
• Carte di credito, debito o prepagate
• Bonifici bancari
• Assegni bancari o circolari
• App di pagamento riconosciute
Eccezione: I pagamenti per i trasporti pubblici di linea restano deducibili anche se effettuati in
contanti, purché documentati.
Se i rimborsi avvengono in contanti, questi:
• Costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF per il dipendente
• Non sono deducibili ai fini IRES e IRAP per l’azienda
Art. 126 - Distacco
L'ipotesi del distacco si configura quando un Datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più Lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso di distacco il Datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a favore del Lavoratore, il quale dovrà però rispettare la disciplina del lavoro della
realtà presso la quale è distaccato.
Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del
Lavoratore interessato e, nel caso in cui comporti mansioni superiori, al Lavoratore sarà
riconosciuta, per il tempo relativo, PBNM del livello professionale in cui effettivamente opera.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
95
Nel caso di distacco, poiché la disciplina del lavoro è determinata dall’Azienda presso la quale
il lavoratore è distaccato, la prestazione, fermo restando l’adeguamento retributivo di cui al
capoverso precedente, deroga alle previsioni legali e contrattuali in tema di definitiva
automatica acquisizione del livello superiore secondo il presente CCNL. Il tempo del distacco
sarà, quindi neutro rispetto alla decorrenza del termine di 3 mesi, ivi previsti. Quando comporti
un trasferimento ad un’unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il Lavoratore è
adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dalla Direttiva 96/71/CE, il Lavoratore in distacco all’estero,
conserverà il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze
che siano inerenti alle condizioni locali o ai particolari modi di rendere la prestazione presso la
sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova
destinazione il Lavoratore acquisirà, sino a concorrenza, quelle indennità e competenze che
siano in atto per la generalità dei Lavoratori ivi impiegati, o inerenti alle proprie specifiche
prestazioni, in modo che il trattamento complessivo del personale distaccato non sia più
svantaggioso di quello riservato ai Lavoratori residenti.
Al Lavoratore in distacco all’estero, per un tempo inferiore a 6 mesi, dovrà essere corrisposto
il medesimo trattamento previsto per la trasferta estero. Per un tempo previsto superiore, salvo
diverso accordo tra le parti, si applicheranno i medesimi criteri già definiti per il trasferimento.
La normativa per i rimborsi seguirà il dettato della Legge n. 207/2024 e del Decreto Legislativo
n. 192/2024 sulla trasparenza e tracciabilità nei flussi finanziari aziendali.
Art. 127 - Modificabilità della presente disciplina
Nel presente titolo, tenuto conto della possibilità che il contratto sia applicato in Aziende di
ridotte dimensioni, ove la contrattazione di secondo livello potrebbe non svolgersi od essere
difficoltosa, si è fatta la scelta, apparentemente contraria al principio di sussidiarietà, di definire
in modo molto analitico le condizioni per il trasferimento, la trasferta ed il distacco. Per quanto
precede, non è però impedito alla contrattazione di secondo livello di modificare anche in peius
singoli aspetti disciplinati nel presente Titolo, sulla base di valutazioni di carattere particolare
e nel complesso degli istituti e benefici da essa garantiti.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO X – Apprendistato
Art. 128 - Natura e disciplina generale
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed
occupazione di giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Per la disciplina generale del contratto di apprendistato si rinvia al Capo V, artt. 41 e ss. D.Lgs.
81/2015.
Art. 129 - Durata
Il contratto di apprendistato ha durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto
previsto dagli artt. 43, comma 8, e 44, comma 5, del D.Lgs. 81/2015
La durata massima del contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente:
Inquadramento
Finale
Durata
Primo Periodo
Durata
Secondo Periodo Durata Totale
1° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
2° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
3° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
4° Livello 18 mesi 18 mesi 36 mesi
5° Livello 16 mesi 16 mesi 32 mesi
6° Livello 15 mesi 15 mesi 30 mesi
7° Livello 14 mesi 14 mesi 28 mesi
Art. 130 - Disciplina previdenziale
“Per tutti i contratti d'Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale
prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati:
a. per invalidità, vecchiaia, superstiti;
b. per gli assegni al nucleo familiare;
c. per la malattia e la maternità;
d. per infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e. disoccupazione, così come previsto dall'Art. 2, Legge 92/2012.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga da:
a. trattamenti d'integrazione salariale;
b. fondo di garanzia TFR.”
Art. 131 - Malattia – Infortuni
In caso di malattia e d’infortunio non sul lavoro spetta al Lavoratore Apprendista – nei limiti del
periodo di comporto – il seguente trattamento complessivo, integrativo dell’indennità
corrisposta dall’INPS, posto a carico del Datore di lavoro:
1. nel primo periodo d’Apprendistato:
a. dal 4º al 20º giorno di malattia: 15% della retribuzione normale dell'Apprendista;
b. dal 21º al 180º giorno di malattia: 25% della retribuzione normale dell'Apprendista;
2. nel secondo periodo d’Apprendistato: per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del
comporto, il 30% della retribuzione normale dell'Apprendista, dal quarto giorno.
Eventuali trattamenti più favorevoli potranno essere stabiliti “ad personam”.
Nota a verbale. Recesso in costanza di “protezione”
Premesso che esistono dei periodi di “protezione” quali, ad esempio:
• il periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, fino ad
un anno dopo la celebrazione dello stesso;
• il periodo intercorrente dall’inizio della maternità fino all’anno di età del bambino;
• in costanza di malattia, infortunio, o congedo parentale;
Nel caso in cui si compia il termine dell’Apprendistato entro detto periodo di “protezione” ed il
Datore intenda recedere dal rapporto, dovrà rispettare la seguente procedura:
1. Comunicherà con lettera raccomandata od altro mezzo equipollente l’intenzione di
esercitare il recesso entro il termine del rapporto di Apprendistato, anche eventualmente
prorogato per effetto dei periodi di sospensione.
2. Alla fine del periodo di interdizione o di sospensione degli effetti del licenziamento, il Datore
comunicherà al Lavoratore, nei modi legalmente e/o contrattualmente previsti, il
licenziamento, con decorrenza dal giorno successivo a tale termine del periodo di
preavviso contrattualmente dovuto. Il preavviso potrà essere sostituito dalla relativa
indennità.
Nel periodo lavorato oltre il compimento della durata totale dell’Apprendistato, per effetto del
temporaneo divieto o della nullità del licenziamento, l’Apprendista mantiene “ in proroga” tale
qualifica, fermo restando che i 12 mesi di proroga dei benefici contribuitivi decorreranno, in
ogni caso, dal compiersi della durata totale del periodo di Apprendistato inizialmente previsto
e/o prorogato.
Nel caso di maternità o adozione all’Apprendista spettano le indennità previste a carico
dell’INPS.
Art. 132 - Assunzione
Il contratto d’Apprendistato può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 e 29
anni.
L’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo
anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il contratto potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
98
La durata è stabilita dall’Art. 129 in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni
caso non superiore i 36 mesi.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si fa riferimento all’art. 133
del presente CCNL.
Per l’assunzione degli Apprendisti, il contratto deve essere in forma scritta e deve specificare:
a. periodo di prova;
b. l'indicazione delle mansioni, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro;
c. la durata del periodo d’Apprendistato;
d. il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
e. il piano formativo individuale (che, peraltro, dovrà recepire le indicazioni e le direttive
contenute nei contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali di Studi e nella normativa
regionale di settore);
f. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003, (per il contratto
di tipo b);
g. la formazione deve essere registrata nel libretto formativo d'ogni singolo Apprendista
partecipante;
h. la definizione della qualifica professionale ai sensi della Legge n. 53/2003;
i. l'indicazione di un monte ore di formazione che non può essere inferiore a 120 ore all'anno.
La regolamentazione dei profili formativi spetta alle regioni, province autonome di Trento
e Bolzano d'intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali , il Ministero della
Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei Datori di
lavoro e dei Lavoratori. La formazione formale può essere espletata attraverso strutture
accreditate o nell'impresa stessa e potrà essere svolta anche con modalità “e–learning”;
j. la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
k. Il compenso dell’Apprendista non potrà essere legato a tariffe di cottimo e vi è il divieto per
il Datore di lavoro di recedere dal contratto d’Apprendistato senza giusta causa o
giustificato motivo.
Art. 133 - Assunzione Apprendisti
L'Azienda, se composta da più di 10 Lavoratori dipendenti, potrà assumere Apprendisti qualora
abbia mantenuto in servizio almeno il 30% degli Apprendisti il cui contratto di Apprendistato
sia scaduto nei 36 mesi precedenti.
Se nei 36 mesi precedenti sono scaduti meno di 3 contratti d'Apprendistato, l'Azienda è
esonerata dal vincolo che precede. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti
risolti nel corso o al termine del periodo di prova:
1) i dimissionari;
2) i licenziati per giusta causa;
3) chi rifiuta di rimanere in servizio.
Art. 134 - Il Periodo di Prova
L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova.
La durata del periodo di prova non potrà superare i 3 mesi.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
99
Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare
il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio.
Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e
firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto.
Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal contratto,
previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova.
È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una
specifica motivazione.
La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le
qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche.
La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova.
In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel
limite massimo di 60 giorni.
La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta
dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del
compiersi del termine del patto.
Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Art. 135 - Proporzione Numerica
Un Datore di lavoro nel numero di Apprendisti da assumere non può superare il rapporto di 3
a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.
In caso di Studi che occupano un numero di Lavoratori inferiore a 10, il numero di Apprendisti
non può superare i l 100%. Se un Datore di lavoro ha alle proprie dipendenze Lavoratori
qualificati in numero inferiore a 3, potrà assumere al massimo 3 Apprendisti.
Art. 136 - Competenze degli Enti Bilaterali
Le Parti contraenti sottolineano l'importanza della formazione esterna per l’Apprendistato
professionalizzante, da svolgere presso strutture accreditate dagli Enti Pubblici o dagli Enti
Bilaterali.
Gli Enti Bilaterali sono altresì indicati come soggetti ai quali il Datore di lavoro e l'Apprendista
possono richiedere il parere di conformità sul contratto di Apprendistato da attivare.
Le Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso
l'Organismo bilaterale nazionale intendono concorrere alla definizione dei profili professionali,
dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza, con specifico riferimento
all’inserimento dell’Apprendista negli studi professionali.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, l’Apprendista è destinato alla formazione teorica,
effettuata in aula, mediante corsi esterni o interni, su temi inerenti la qualifica da conseguire,
nel rispetto di un modulo formativo predefinito e di un monte orario di 80–120 ore medie annue
retribuite (a seconda dell’importanza e dell’inerenza del titolo di studio conseguito).
Per completare l'addestramento dell'Apprendista in possesso di titolo di studio post –obbligo
ovvero di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, la durata
della formazione è ridotta a 60 ore medie annue retribuite.
Le Parti, attraverso l’Ente Bilaterale, definiranno in tempo utile per consentire la tempestiva
attuazione dell'istituto:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
100
a. le modalità di erogazione e di articolazione della formazione, strutturata in forma modulare,
esterna e interna agli Studi;
b. la quota parte di 120 ore di formazione – da svolgere con priorità temporale – da destinare
alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni;
c. le modalità e la tipologia di formazione erogabile agli Apprendisti che avessero intrattenuto
precedenti rapporti di Apprendistato professionalizzante, anche in mansioni non analoghe,
e che possano attestare di aver già ricevuto una parte di formazione.
L'Apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative
esterne e interne allo Studio.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il Datore di lavoro, a richiesta
dell’Apprendista, attesta l'attività formativa svolta.
Art. 137 - Trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, durante il periodo d’Apprendistato, al
trattamento normativo dei Lavoratori di pari qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore d'insegnamento sono comprese nell'orario di lavoro e sono quindi retribuite.
Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la normale retribuzione
oraria di lavoro ordinario dell’Apprendista. Sul foglio paga, possibilmente, sarà riportata con
apposita voce “formazione retribuita”.
Art. 138 - Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di lavoro ha l'obbligo di:
1. impartire o fare impartire all’Apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario
al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica e dal
contratto di Apprendistato;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo od analoghe forme di
incentivo;
3. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza e di non sottoporlo comunque a lavori
superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione
per il quale è stato assunto;
4. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di
studio;
5. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi
occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i
relativi esami, nei limiti di 8 ore settimanali per non più di 20 settimane l'anno;
6. per gli Apprendisti minori, informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi
esercita legalmente la patria potestà, dei risultati dell'addestramento.
Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 3., non sono considerati lavori di
manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto al tutor
o al lavoratore qualificato sotto la cui guida l'Apprendista è addestrato, quelli di riordino del
posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al sesto livello del presente
CCNL, sempre che lo svolgimento di tale attività, sia accessoria alle mansioni oggetto della
qualifica, non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati
all'Apprendista.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
101
Art. 139 - Doveri dell'Apprendista
L’Apprendista deve:
1. seguire le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della
sua formazione professionale, e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli
vengono impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
4. osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni dell’Azienda, purché questi ultimi non siano
in contrasto con le norme contrattuali o di Legge.
L'Apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui al terzo punto del presente articolo, anche
se in possesso di un titolo di studio.
L’Apprendista, a richiesta, è tenuto ad effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste
con la Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di un’ora
giornaliera e quattro ore nella giornata di riposo.
Art. 140 - Diritti dell'Apprendista
L'Apprendista ha diritto a ricevere la formazione e l'assistenza prevista per il suo percorso
professionale nei vari cicli formativi, conformemente al piano formativo individuale.
L'Apprendista non potrà essere adibito a:
a) lavoro straordinario o supplementare eccedente 120 ore per anno solare. Si escludono dal
limite che precede eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di
lavoro;
b) lavoro a turno notturno o festivo per gli Studi che operano su 24 ore.
Art. 141 - Rinvio
Le Parti, vista la recente modificazione dell’Apprendistato, per quanto qui non disciplinato,
rinviano all’Accordo Interconfederale, di cui all’allegato 1) del presente CCNL.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
102
TITOLO XI – Indumenti – attrezzi di lavoro
Art. 142 - Indumenti – attrezzi di lavoro
Nel caso in cui sia fatto obbligo al Lavoratore di indossare speciali divise od indumenti, la
relativa spesa sarà a carico dell'Azienda.
Parimenti, sarà a carico del Datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i Lavoratori
siano tenuti ad utilizzare per ragioni di sicurezza e per motivi igienico–sanitari, in applicazione
della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Azienda è inoltre tenuta a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l’esecuzione della
prestazione lavorativa.
Il Lavoratore dovrà conservare in buono stato tutto quanto sia messo a sua disposizione, senza
apportarvi alcuna modifica se non dopo aver richiesto e ottenuto la relativa autorizzazione da
parte dell'Azienda.
Qualunque modifica arbitrariamente effettuata darà all’Azienda, previa contestazione formale
dell’addebito, il diritto di rivalersi per il danno subito, sulle competenze del Lavoratore.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti ricevuti in
dotazione temporanea dovranno essere riconsegnati al personale incaricato. In caso di
smarrimento delle suddette dotazioni per scarsa diligenza, il Lavoratore è tenuto a provvedere
personalmente alla loro sostituzione od al rimborso.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
103
TITOLO XII – Codice disciplinare
(Da affiggere in luogo accessibile da tutti i Lavoratori)
Art. 143 - Doveri del Lavoratore
Il Lavoratore ha l’obbligo di svolgere le proprie mansioni, per le quali sia stato assunto o alle
quali sia stato successivamente adibito, con il massimo impegno e la massima diligenza.
In particolare, il Lavoratore deve:
a. rispettare l’orario di lavoro stabilito e adempiere a tutte le formalità previste per il controllo
delle presenze sul luogo di lavoro;
b. osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute dal Datore di lavoro o dai preposti, nel
rispetto della disciplina del lavoro, delle norme di Legge vigenti e del presente CCNL;
c. ricevere, salvo giustificato impedimento, le comunicazioni formali del Datore di lavoro
accusandone ricevuta;
d. osservare il più assoluto riserbo sugli interessi dell’Azienda, evitando di diffondere, in
particolar modo alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato messe in atto
dall’Azienda stessa;
e. astenersi dall’assumere impegni e dallo svolgere attività che siano in contrasto con i doveri
e gli obblighi derivanti dal vincolo fiduciario instaurato con l’Azienda e da azioni in contrasto
con l’obbligo di correttezza nei confronti della stessa;
f. usare modi cortesi nei riguardi della clientela e di terzi che, per qualsiasi motivo,
intrattengano rapporti con l’Azienda;
g. evitare di accedere ai locali dell’Azienda e di trattenervisi oltre l’orario di lavoro prescritto,
se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione dell’Azienda;
h. utilizzare le dotazioni informatiche e telefoniche nei limiti d’uso prescritti dal Datore di
lavoro;
i. astenersi dall’estrarre copie di dati, archivi e simili senza apposita autorizzazione del
Datore di lavoro;
j. osservare tutte le disposizioni disciplinari e di lavoro in uso presso l’Azienda, nel rispetto
del potere organizzativo e disciplinare del Datore di Lavoro, delle norme di Legge vigenti
e del presente CCNL.
Art. 144 - Disposizioni Disciplinari
Il mancato rispetto dei doveri di cui all’articolo precedente da parte del personale comporta
l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari, in relazione all’entità delle
infrazioni/mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
a. rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
b. rimprovero scritto;
c. multa in misura non superiore all’importo di 4 ore della normale retribuzione oraria;
d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni;
e. licenziamento disciplinare.
Ai fini dell’irrogazione di provvedimenti disciplinari diversi dal rimprovero verbale sarà in ogni
caso necessaria la preventiva contestazione formale dell’addebito al Lavoratore.
Tale comunicazione dovrà essere fatta per iscritto, e dovrà contenere la specifica indicazione
dell’infrazione commessa. Il Lavoratore avrà la possibilità di presentare le proprie
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
104
giustificazioni entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione e di richiedere, al
contempo, di essere ascoltato dal Datore di lavoro.
L’adozione del provvedimento disciplinare, a pena di decadenza, dovrà avvenire entro 20
giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al Lavoratore per presentare le proprie
giustificazioni, e dovrà essere comunicata allo stesso mediante lettera r accomandata con
ricevuta di ritorno, o comunicazione scritta con indicazione di ricevuta.
Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del Lavoratore,
nelle infrazioni che abbiano già dato origine a rimprovero verbale, e nelle infrazioni disciplinari
che, pur non avendo determinato un danno effettivo all’Azienda, siano potenzialmente
dannose.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del Lavoratore che sia recidivo a rimproveri
per medesime fattispecie o che abbia determinato un danno all’Azienda.
A titolo esemplificativo:
a. ritardi anche dopo rimproveri specifici nell’inizio del lavoro senza giustificazione;
b. esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
c. si rifiuti di osservare la disciplina vigente sul luogo di lavoro e di adempiere ai compiti
rientranti nel profilo del proprio livello;
d. si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione;
e. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante il
servizio;
f. si presenti al lavoro in stato di alterazione etilica o da sostanze psicotrope o stupefacenti.
g. commetta recidiva nelle infrazioni che abbiano dato origine a rimprovero scritto.
L’importo derivante dalle multe sarà destinato all’Ente Bilaterale.
Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione si applica nei confronti del
Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. arrechi danno alle cose ricevute in uso e in dotazione, con comprovata responsabilità;
b. si presenti recidivo in servizio in stato di ubriachezza etilica o da sostanze psicotrope o
stupefacenti;
c. non dia immediata notizia all’Azienda di ogni mutamento della propria dimora durante i
congedi o la malattia;
d. commetta recidiva specifica, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle
infrazioni che prevedono la multa. Ferma restando l’assenza ingiustificata, la quale potrà
comportare l’adozione di più gravi provvedimenti.
Il provvedimento del licenziamento disciplinare, salvo ogni altra azione legale, si applica per le
infrazioni di seguito indicate:
A) Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che, a titolo esemplificativo:
a. si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno
solare, senza comprovata giustificazione;
b. commetta grave violazione degli;
c. commetta recidiva nell’infrazione delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro;
d. commetta abuso di fiducia, concorrenza alla propria Azienda o violazione del segreto
d’ufficio;
e. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto
proprio o altrui, al di fuori dell’orario di lavoro;
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
105
f. mantenga, reiteratamente, un comportamento oltraggioso nei confronti del Datore di
lavoro, dei superiori, dei colleghi o dei sottoposti;
g. commetta recidiva, oltre la seconda volta nell’anno solare, in qualunque delle
infrazioni che abbiano già determinato la sospensione dalla retribuzione e dal
servizio;
h. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, senza trarne personale beneficio;
i. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con danno potenziale
all’Azienda;
j. partecipi a rissa sul luogo di lavoro o rivolga gravissime minacce ed offese ai colleghi,
senza manifesto pericolo di reiterazione nell’infrazione;
k. commetta comprovate molestie sessuali, senza manifesto pericolo di reiterazione;
l. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing senza manifesto pericolo
di reiterazione;
m. colpevolmente non comunichi al Datore di Lavoro il coinvolgimento e gli estremi del
terzo responsabile;
n. commetta grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle
eventuali procedure contenute nel Modello di organizzazione e gestione adottato
dall’Azienda ai sensi degli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, che non siano in contrasto
con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
B) Licenziamento per giusta causa (senza preavviso)
Si applica nei confronti del Lavoratore che commetta infrazioni od assuma comportamenti
che siano tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di
lavoro, per grave ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario. A titolo esemplificativo:
a. violi l’obbligo di fedeltà all’Azienda, comunicando, a terzi , notizie e informazioni
riservate e/o riproducendo o esportando documenti, progetti, apparecchiature o altri
oggetti di proprietà aziendale;
b. svolga, in concorrenza con l’attività dell’Azienda, prestazioni lavorative, per conto
proprio o altrui, durante l’orario di lavoro;
c. commetta furto, frode, danneggiamento volontario od altri simili reati;
d. falsifichi le scritture contabili dell’Azienda, traendone personale beneficio;
e. abbandoni ingiustificatamente il posto di lavoro di custode con conseguente danno
all’Azienda;
f. commetta violenza privata nei confronti del Datore di lavoro e dei colleghi, con pericolo
di reiterazione;
g. commetta comprovate molestie sessuali, con pericolo di reiterazione;
h. commetta grave e comprovato comportamento di mobbing con pericolo di reiterazione;
i. commetta, volontariamente, qualsiasi atto che possa compromettere la sicurezza e
l’incolumità del personale, o del pubblico, e/o arrecare grave danneggiamento alle
attrezzature, impianti o materiali aziendali.
Qualora il Lavoratore sia incorso in una delle mancanze di cui alle lettere del precedente alinea
“Licenziamento per giusta causa ”, l’Azienda potrà disporne, con effetto immediato, la
sospensione cautelare, non disciplinare, per un periodo non superiore a 15 giorni, al fine di
consentire l’esaurirsi della procedura di contestazione ex Art. 7, L. 300/1970.
Nel caso in cui l’Azienda decida di procedere al licenziamento, il periodo di sospensione
cautelare non disciplinare non produrrà alcun effetto di tipo normativo, retributivo e temporale.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
106
Qualora l’Azienda non proceda al licenziamento per giusta causa, salvo diverso accordo con
il Lavoratore, il periodo di sospensione cautelare non disciplinare dovrà essere retribuito. Il
Lavoratore, a norma di Legge, è tenuto al risarcimento dei danni arrecati.
Art. 145 - Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7 della L. 300/70, le disposizioni contenute negli articoli di cui
al presente Titolo, nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di
sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei Lavoratori mediante affissione
in luoghi accessibili a tutti.
Il Lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del
provvedimento stesso, potrà avvalersi delle procedure di conciliazione di cui all’Art. 7 della L.
300/70 e successive modificazioni ed integrazioni, o di quelle previste dal presente CCNL.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
107
TITOLO XIII – Risoluzione del rapporto di lavoro – preavviso
Art. 146 - Recesso del Datore di lavoro
Come detto, fermo restando quanto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604 e L. 20 maggio 1970, n.
300, così come modificate dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, il Datore di lavoro può recedere
dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato per “giusta causa” o “giustif icato motivo”, come
di seguito specificato:
Recesso per “giustificato motivo soggettivo” (con preavviso)
Si ha, ai sensi dell’Art. 1 della L. 604/1966, in caso di notevole o prolungato inadempimento
degli obblighi contrattuali da parte del Lavoratore, ma non così grave da impedire la
prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro. Può essere comminato anche nel caso di
plurirecidiva specifica violazione di norme disciplinari che abbiamo dato luogo a sanzioni.
Ricadono sotto tale fattispecie i casi di cui al paragrafo A) dell’Art. 144 che precede.
Recesso per “giusta causa” (senza preavviso)
Si ha quando si configura una delle fattispecie previste dal paragrafo B) dell’Art. 144 che
precede.
Art. 147 - Rinvio
Per ogni altro motivo di interruzione del rapporto di lavoro, in particolare per il licenziamento
economico, il licenziamento disciplinare ed il licenziamento discriminatorio si rinvia
integralmente a quanto disposto dalla L. 10 dicembre 2014 n. 183 (jobsact) e s.m.i.
Art. 148 - Recesso del Lavoratore
“Le dimissioni volontarie, volte a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro,
devono essere presentate dal Dipendente, pena la nullità del recesso, mediante le procedure
indicate dal comma 4, Art. 55 del D.Lgs. 151/2001 e dai commi 17 e segg., Art. 4 della Legge
92/2012.”
Art. 149 - Periodo di preavviso
Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo
matrimoniale, salvo richiesta del Lavoratore ed accordo tra le Parti.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui al successivo articolo
del CCNL, o con preavviso insufficiente, dovrà corrispondere all’altra un’indennità pari
all’importo della retribuzione di fatto che sarebbe spettata per il periodo di mancato od
insufficiente preavviso. Tale indennità sostitutiva sarà utile agli effetti del computo del TFR.
Al Lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova
occupazione.
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108
I termini di preavviso per ambedue le Parti contraenti sono:
Livelli fino a 5 anni
d’anzianità
fino a 10 anni
d’anzianità
oltre a 10 anni
d’anzianità
Quadro
I Livello
II Livello
60 giorni
di calendario
90 giorni
di calendario
120 giorni
di calendario
III Livello
IV Livello
V Livello
30 giorni
di calendario
45 giorni
di calendario
60 giorni
di calendario
VI Livello
VII Livello
20 giorni
di calendario
30 giorni
di calendario
45 giorni
di calendario
Il periodo di preavviso si calcola dal giorno successivo alla data di presentazione della lettera
di dimissioni o di licenziamento.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
109
TITOLO XIV – Risarcimento danni
Art. 150 - Risarcimento danni
I danni e le perdite imputabili a titolo di dolo, colpa, o negligenza, gravi ed accertate del
Lavoratore, che possono comportare trattenute per il risarcimento, devono essere contestati
tempestivamente e formalmente dal Datore di lavoro (ex. Art 7 L. 300/70).
L’importo del risarcimento del danno effettivamente arrecato, potrà essere trattenuto
ratealmente sulla retribuzione nella misura pari al 1/5 dello stipendio.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l’eventuale trattenuta residua potrà essere
effettuata sull'ammontare di quanto, a qualsiasi titolo, spettante al Lavoratore, fatte salve le
disposizioni e i limiti inderogabili di Legge.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XV – Allineamento contrattuale
Art. 151 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
In caso di prima applicazione del presente CCNL, a dipendenti precedentemente assunti con
altri CCNL, si dovranno rispettare i seguenti criteri di allineamento, ferma restando la possibilità
di riconoscere eventuali trattamenti migliorativi:
Inquadramento contrattuale: il Lavoratore sarà nuovamente inquadrato in base all’effettiva
mansione svolta in Azienda, con riferimento alle previsioni della Classificazione del Personale
prevista dal presente CCNL; quanto precede potrà anche determinare non corrispondenza
con il preesistente livello di inquadramento.
Inquadramento retributivo: rispettando il principio di incomprimibilità della retribuzione, il
cambio di CCNL non dovrà determinare, per i Lavoratori già in forza, un trattamento
peggiorativo complessivo rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Pert anto, la
retribuzione lorda annuale complessivamente spettante al Lavoratore all’atto del passaggio di
CCNL dovrà rimanere invariata, salvo eventuali previsioni migliorative.
La nuova retribuzione annua da riconoscere, dall’applicazione del presente CCNL, sarà
determinata dalla Paga Base Nazionale Mensile per 14 mensilità, dall’indennità di mancata
contrattazione di secondo livello annuale e mensile per 12 mensilità, o, in alternativa, dalla
contrattazione di secondo livello e/o da un importo a titolo di “Superminimo assorbibile ad
personam”, che sarà determinato fino a concorrenza con l’importo annuo precedentemente
erogato.
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio, Turismo e Servizi
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TITOLO XVI – Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 152 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Le Parti, specialmente al fine di favorire l’occupazione ed il reddito dei Lavoratori, dichiarano
reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione con ridotta fiscalità e ridotti oneri
previdenziali, ed a favorire nella contrattazione gli istituti previsti dalle disposizioni di Legge
per attuare la “detassazione” e la “decontribuzione”, per porzioni sensibili della retribuzione
riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa ed ogni altro elem ento rilevante ai fini del miglioramento della competitività
aziendale.
Le Parti si impegnano a rivedere la disciplina di riferimento al presente articolo qualora
intervenissero variazioni normative in materia.
Prospetto Sintetico
Informazioni principali
Nome del contratto CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del Commercio
Turismo e Servizi
Settore Commercio, Turismo e Servizi
Vigenza contrattuale Dal 17 dicembre 2025 al 16 dicembre 2028
Controparti
Organizzazioni Sindacali C.I.U. - Unionquandri, Federdipendenti, S.Na.P.E.L.
Organizzazioni Datoriali FedImprese, Federaziende
Orario di lavoro Art. 64
Orario normale settimanale 40 ore
Orario dipendenti da aziende distributrici di carburante di metano per autotrazione 42 ore
Orario dipendenti da gestori di impianti distributori di carburanti non autostradali 45 ore
Retribuzione giornaliera Art. 114
Paga giornaliera Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria Art. 114
Paga oraria Retribuzione mensile/168 (40 ore sett.li), 182 (42 ore sett.li), 195 (45 ore
sett.li)
Scatti di anzianità Art. 118
Scatti di anzianità N° 10 scatti triennali
Part time Artt. 27 -28
Part-time post maternità Fino a 3 anni di età del bambino possibilità tempo parziale.
Part Time - aziende fino a 30 dipendenti minimo: 16 ore/sett. - 64 ore/mese - 532 ore
Part Time - aziende con più di 30 dipendenti minimo: 18 ore/sett. - 72 ore/mese - 600 ore/anno
Tredicesima Art. 32
Mensilità supplementari 13ª mens. a Natale
Quattordicesima Art. 32
Mensilità supplementari 14ª mens. 1° luglio (rateo 15 gg).
Ferie Art. 80
Ex festività 32 ore/anno
Permessi Art. 71
Ex festività 32 ore/anno
Permessi retribuiti - Aziende fino a 15 dipendenti 56 ore
Permessi retribuiti - Aziende oltre 15 dipendenti 72 ore
Malattia Art. 81
Indennità di malattia Carenza 3 gg. al 60% nel limite di 6 eventi morbosi l’anno, 50% dal 4°, al
20°, gg., 66,66% dal 21°, al 180°, gg. a carico INPS.
Conservazione del posto 180 gg. anno solare
Maternità Art. 78
Congedo maternità Retribuzione al 100%
Congedi aspettative Art. 83
Aspettativa non retribuita
A richiesta e prima del superamento del periodo di comporto (180 gg.)
aspettativa non retribuita di 120 gg. a condizione che siano esibiti
certificati medici.
Infortunio Art. 82
Conservazione del posto 180 gg. anno solare (aspettativa di 120 gg. a condizione che siano esibiti
certificati medici).
Infortunio 1° giorno 100%
Infortunio 2°- 4° gg. 60%
Infortunio 5°- 20° gg. 90%
Infortunio 21°- 180° gg. 100%
Oltre il 180° e fino a guarigione 60% a carico dell'INAIL
Straordinari Art. 122
Straordinario consentito solo in caso di part-time verticale.
Maggiorazioni Art. 66
Lavoro supplementare - limite annuo fino a tempo pieno
Clausola elastica supplementare - diurno 35% + 1,5%
Clausola elastica variazione collocazione temporale - diurno 1,5%
Lavoro straordinario - Limite annuo 200
Lavoro straordinario diurno 15% fino a 48 ore - 20% oltre 48 ore
Lavoro straordinario notturno (22/06) 50%
Lavoro straordinario festivo 30%
Lavoro notturno (22/06) 15%
Lavoro festivo diurno 30%
Ente Bilaterale Art. 95 - 96 - 97
L’importo di ciascun versamento dovuto in favore dell'E.B.T.I. è fissato in euro 20,00/mese per ciascun rapporto di lavoro in tercorrente tra l'azienda aderente
all'Ente Bilaterale ed i propri lavoratori subordinati (in tal caso totalmente a carico dell'azienda). Questo versamento darà diritto alla formazione gratuita, nei limiti
della spesa. In alternativa è possibile versare il dovuto mensile all'E.B.T.I. in termini percentuali nella misura dello 0,50% della base imponibile INPS di cui lo 0,40%
a carico dell'azienda aderente e il restante 0,10% a carico del lavoratore.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile, di importo pari
ad euro 50,00 lordi mensili per 14 mensilità che rientra nella retribuzione di fatto
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Compilazione del modello di pagamento F24:
- riportare la causale “E.B.T.I.” nella Sezione “ INPS”, nel campo “ Causale Contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “ Importi a debito
versati” indicando:
a) nel campo “CODICE SEDE” il codice della sede INPS competente;
b) nel campo “MATRICOLA INPS/CODICE INPS/FILIALE AZIENDA”, la matricola INPS dell’Azienda;
c) nel campo “PERIODO DI RIFERIMENTO”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo, nel formato MM/AAAA.
d) la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata
- In alternativa a quanto già specificato, si potrà procedere al versamento delle quote previste direttamente su c/c intestato a Ente Bilaterale Terziario Italiano,
causale: “Contributo per il finanziamento dell’E.B.T.I.”; le coordinate IBAN sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente – www.ebti.it.
Assistenza Contrattuale Art. 102
Le Associazioni Datoriali firmatarie hanno determinato a carico dei Datori di Lavoro una quota obbligatoria inderogabile pari ad € 20,00 per dipendente per 14
mensilità, a copertura dei costi connessi alla costituzione e gestione del presente sistema contrattuale.
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato secondo le indicazioni fornite dalle Associazioni firmatarie.
Tabella classificazione / periodo di prova / preavviso per licenziamento / dimissioni
Livelli Periodo di prova
art. 113
Preavviso / licenziamento fino
a 5 anni
art. 149
Preavviso / licenziamento
5/10 anni
art. 149
Preavviso / licenziamento
oltre 10 anni
art. 149
Quadro 6 mesi 60 gg 90 gg 120 gg
1 6 mesi 60 gg 90 gg 120 gg
2 6 mesi 60 gg 90 gg 120 gg
3 150 gg lavoro effettivo 30 gg 45 gg 60 gg
4 120 gg lavoro effettivo 30 gg 45 gg 60 gg
5 90 gg lavoro effettivo 30 gg 45 gg 60 gg
6-7-8 90 gg lavoro effettivo 20 gg 30 gg 45 gg
Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi – Art. 114
Tabelle retributive Settore Commercio e Servizi
Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seg uente:
Livello
Paga
Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+
Terzo Elemento
Quadro 3.050,00
I 2570,00
II 2.290,00
III 2025,00
IV 1.820,00
V 1.700,00
VI 1.580,00
VII 1.430,00
VIII 1.380,00
Si evidenzia inoltre la sottostante tabella in tema di retribuzione giornaliera ed oraria
Retribuzione giornaliera Paga Giornaliera Retribuzione mensile/26
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/168 (40 ore settimanali)
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/182 (42 ore settimanali)
Retribuzione oraria Paga Oraria Retribuzione mensile/195 (45 ore settimanali)
Tabelle retributive Settore Turismo e Pubblici esercizi – Art. 115
Dal 17 dicembre 2025 la Paga Base Nazionale Mensile od Oraria lorda da riconoscere per 14 mensilità, per ciascun livello d'inquadramento, è la seguente:
Livello
Paga
Base+Ind.Cont+Ind.Funzione+
Terzo Elemento
Quadro € 2.480,00
I € 2060,00
II € 1.870,00
III € 1.760,20
IV € 1.660,00
V € 1.550,60
VI € 1.490,00
VII € 1.460,00
VIII € 1.380,00