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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 01618/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 01/03/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in premessa indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto correggersi la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata disposta l'applicazione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione al reato di corruzione ex artt. 110, 319, 319-bis, 320 cod. pen. di cui al capo O ed a plurimi reati di truffa ex artt. 110, 640 cpv. n. 1, 61 n.9 cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione: sul rilievo che risultava omessa, per errore, ogni statuizione relativa ai beni sequestrati all'imputato, ha disposto, ad integrazione del dispositivo, la confisca dell'importo sottoposto a sequestro preventivo, pari ad euro 4.162,00, genericamente indicato quale "profitto dei reati commessi".

2. Ricorre l'imputato con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato un unico complesso motivo, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge in rapporto agli artt. 130 cod. proc. pen. e 240, comma 1, cod. pen.

Il provvedimento ablativo, adottato con decreto di correzione di errore materiale inaudita altera parte è abnorme, trattandosi di statuizione estranea all'accordo delle parti che risulta trasfuso nella sentenza di patteggiamento.

Si evidenzia come, con provvedimento del 25 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari personali e reali (sequestri preventivi finalizzati alla confisca), avesse riqualificato i reati ascritti nelle provvisorie imputazioni elevate dal Pubblico Ministero - ad eccezione del reato di cui al capo O) - e ritenuto che le condotte in addebito integrassero ipotesi di truffa in danno di privati cittadini, reato per il quale la confisca del profitto è prevista come misura di sicurezza facoltativa.

Nel dettaglio, la difesa osserva che era stato disposto nei confronti del Vitale il sequestro preventivo di euro 13.020,00, in relazione a 85 capi di imputazione, da ripartirsi in tal misura: euro 7.930,00 a fini di confisca anche per equivalente, in quanto profitto del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1) cod. pen. commesso in danno di ente pubblico, ai sensi degli art. 321, comma 2- bis cod. pen. 640 -quater e 322-ter cod. pen.; - il residuo importo (pari ad euro 5.090,00), a fini di confisca diretta, in quanto provento del reato di cui all'art. 640 cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 9), cod. pen. commesso esclusivamente in danno di privati.

Nell'esecuzione del provvedimento che disponeva il sequestro, di fatto erano state apprese: a) la somma di euro 4.162,00, giacente sul conto corrente intestato all'allora indagato, quale profitto diretto dei reati; b) un'autovettura mod. [OSCURATO:PERSONA], al medesimo intestata, del valore di euro 7000,00 circa, a fini di confisca per equivalente.La difesa rileva altresì che, essendo stato confiscato il danaro cautelato quale profitto diretto, non potesse che trattarsi del profitto delle truffe, poiché diversamente ne sarebbe stato disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, ex art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 640- quater cod. pen.

Per dette ipotesi di reato, tuttavia, il Pubblico Ministero, da ultimo, non ha ritenuto di esercitare l'azione penale.

Il provvedimento impugnato sarebbe dunque affetto da anomalia genetica, ossia da un vizio così radicale da potersi assimilare alla inesistenza materiale o giuridica, e, al tempo stesso, da anomalia funzionale, perché determinativo di stasi del processo ed impossibilità di proseguirlo; di qui la sua abnormità, che lo rende ricorribile per cassazione senza limiti di tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per i motivi qui di seguito precisati.

Oggetto di doglianza è il provvedimento con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la confisca ex art.240 cod. pen. del danaro sottoposto a vincolo coercitivo reale, quale profitto di plurimi reati non meglio individuati; in particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di emendare con la procedura di correzione di errore materiale l'omissione di pronuncia sul punto della sentenza di patteggiamento resa in precedenza, relativa a numerosissime e variegate imputazioni.

Al fine di intendere gli aspetti focali delle questioni dedotte, è il caso di osservare che la dottrina ha da sempre individuato l'errore materiale in contrapposizione all'errore concettuale - incidente, quest'ultimo sulla fase formativa del ragionamento del giudice - e lo ha assimilato negli effetti all'errore cd. ostativo, incidente sul momento dichiarativo del decisum, che si concretizza quando il mezzo espressivo tradisca la reale volontà del decisore.

L'errore materiale in quanto tale è, dunque, quello suscettibile di essere emendato con semplici operazioni meccaniche di adeguamento sostitutivo o integrativo, che non possono richiedere alcuna indagine diretta a stabilire quale fosse la reale volontà del giudice.

Quanto all'errore omissivo, si tende ad ammetterne la correzione, in funzione integrativa dell'atto, anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, avrebbero dovuto essere da lui adottate in forza di un obbligo normativo, sempre che non implichino margini di discrezionalità o comunque di apprezzamento valutativo.Tanto premesso, si osserva che, nella disciplina codicistica, la rettifica della sentenza ex art. 130 cod. proc. pen. è consentita se ed in quanto si tratti di errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento, non determinativi di nullità e non idonei a modificare il contenuto essenziale dell'atto.

Con sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426, le Sezioni Unite hanno al proposito precisato che non possono determinare nullità e non attengono a componenti essenziali del provvedimento le omissioni di statuizioni per cui lo stesso ordinamento prevede specificamente la possibilità di correzione mediante la procedura di cui all'art. 130 cit., come la omessa statuizione sulle spese (art. 535 cod. proc. pen, comma 4) oppure la insufficienza di motivazione e la mancanza di altri requisiti inessenziali della sentenza (art. 547 cod. proc. pen.), ma altresì "quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice della esecuzione" (con riferimento ad un caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, in cui il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad affermare che, lì dove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse; in seguito, nello stesso senso, Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, Gottuso, Rv. 243422 ha rilevato che la relativa pronuncia riveste natura accessoria ed obbligatoria ed anche consequenziale, nel senso che essa consegue in automatico dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche si è ritenuta dunque ammissibile la procedura di correzione di errore per ovviare alla mancata statuizione sulle spese processuali - che sono determinate in misura fissa - ed alla mancata applicazione di una pena accessoria, purché la stessa sia obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata (Sez. 2, n. 38713 del 24/06/2015, Manzo, Rv. 264801; Sez. 6, n. 4300 del 10/01/2013, Grossi, Rv. 254486) Al contrario, l'operata delimitazione concettuale fa sì che modifiche od integrazioni a posteriori del provvedimento decisorio che travalichino i detti limiti e ne incidano il nucleo concettuale sono consentite al solo giudice della impugnazione. (Cass. 1, 21/09/1998, n. 4455, Mancusi, Rv. 211601, nonché Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Mirra, Rv. 281240, a proposito della omessa statuizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo), poiché l'atto che immuta la sentenza si pone in tal caso al di fuori delle linee essenziali tracciate dall'ordinamento per definire i connotati ed i tratti di definitività della relativa statuizione e costituisce, quindi, provvedimento abnorme.In tale prospettiva si pongono quegli arresti per i quali, da epoca risalente, è inibito al giudice integrare nelle forme della correzione di errore materiale la sentenza di patteggiamento dopo la sua pubblicazione, per disporre la confisca di beni sottoposti a sequestro (Sez. 4, n. 25035 del 21/03/2007, Peluso, Rv. 237005) ed il provvedimento emendativo nondimeno adottato non può che essere ritenuto abnorme.

Pur nella consapevolezza che un diverso indirizzo (espresso, tra le altre, da Sez. 6, n. 2944 del 12/11/2009, dep. 2010, Rubino, Rv. 246131) ha ritenuto applicabile la procedura di errore lì dove si verta in ipotesi di confisca obbligatoria, questo Collegio ritiene di dover dare continuità al principio che tale possibilità non ammette, ancorchè la confisca stessa sia dovuta.

Ed invero, all'omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio con l'impugnazione ovvero, dopo il giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato allo scopo (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572; in senso conforme Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2004, Laklaa, Rv.261886).

Ciò perché la procedura per la correzione di errore è meno garantita di quella derivante tanto dall'impugnazione della sentenza di primo grado (non è difatti ritenuta ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero: cfr. Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261597, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919), quanto dall'attivazione, dopo il giudicato, del procedimento di esecuzione, il quale - come si evince dal richiamo dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. all'art. 667, comma 4 stesso codice - prevede due distinte fasi di controllo, e specificamente quella dell'opposizione, attinente anche al merito, e quella successiva del ricorso per cassazione.

Tale conclusione appare ancor più necessitata con riferimento alla presente vicenda processuale, in cui la statuizione integrativa è stata disposta de plano.

Al riguardo, occorre considerare che l'adozione del provvedimento di correzione di errore materiale senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230), in ragione della mancata attivazione del contraddittorio, che costituisce imprescindibile paradigma del processo accusatorio e presidio di garanzia per le parti.E' anche vero che, in una tale evenienza, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247), Nella vicenda in scrutinio, la mancanza di qualsivoglia valutazione nella ordinanza impugnata sui presupposti di operatività della confisca - in particolare, l'assenza, dedotta dalla difesa, di indicazioni sulle ipotesi di reato cui la confisca vada riferita, nonostante il numero elevatissimo e la eterogeneità degli addebiti, per i quali sono previsti regimi differenti di ablazione - radica per sé sola il concreto interesse del ricorrente a dolersi della violazione della legge processuale, per non essere stato egli posto in condizioni di interloquire nel corso della procedura camerale e per non aver potuto far valere le proprie ragioni difensive.

Il fatto poi che, per i reati di truffa in danno di privati l'azione penale non sia stata esercitata, dopo la parziale riqualificazione operata nell'ordinanza genetica - v. pag. 73 e ss. - ancor più induce a ritenere abnorme l'operata rettifica, posto che risulta confiscato il profitto di reati differenti da quelli tutelati dal sequestro.

Si impone conseguentemente l'annullamento senza rinvio della ordinanza con la restituzione dell'importo confiscato all'avente diritto.

Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi nei confronti della Procura della Repubblica di Salerno, che curerà l'esecuzione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla cancelleria di comunicare alla Procura della R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 01/03/2021, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in premessa indicata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto correggersi la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era stata disposta l'applicazione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione in relazione al reato di corruzione ex artt. 110, 319, 319-bis, 320 cod. pen. di cui al capo O ed a plurimi reati di truffa ex artt. 110, 640 cpv. n. 1, 61 n.9 cod. pen., unificati nel vincolo della continuazione: sul rilievo che risultava omessa, per errore, ogni statuizione relativa ai beni sequestrati all'imputato, ha disposto, ad integrazione del dispositivo, la confisca dell'importo sottoposto a sequestro preventivo, pari ad euro 4.162,00, genericamente indicato quale "profitto dei reati commessi". 2. Ricorre l'imputato con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato un unico complesso motivo, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge in rapporto agli artt. 130 cod. proc. pen. e 240, comma 1, cod. pen. Il provvedimento ablativo, adottato con decreto di correzione di errore materiale inaudita altera parte è abnorme, trattandosi di statuizione estranea all'accordo delle parti che risulta trasfuso nella sentenza di patteggiamento. Si evidenzia come, con provvedimento del 25 giugno 2020, il Giudice per le indagini preliminari, decidendo sulla richiesta di applicazione delle misure cautelari personali e reali (sequestri preventivi finalizzati alla confisca), avesse riqualificato i reati ascritti nelle provvisorie imputazioni elevate dal Pubblico Ministero - ad eccezione del reato di cui al capo O) - e ritenuto che le condotte in addebito integrassero ipotesi di truffa in danno di privati cittadini, reato per il quale la confisca del profitto è prevista come misura di sicurezza facoltativa. Nel dettaglio, la difesa osserva che era stato disposto nei confronti del Vitale il sequestro preventivo di euro 13.020,00, in relazione a 85 capi di imputazione, da ripartirsi in tal misura: euro 7.930,00 a fini di confisca anche per equivalente, in quanto profitto del reato di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1) cod. pen. commesso in danno di ente pubblico, ai sensi degli art. 321, comma 2- bis cod. pen. 640 -quater e 322-ter cod. pen.; - il residuo importo (pari ad euro 5.090,00), a fini di confisca diretta, in quanto provento del reato di cui all'art. 640 cod. pen., aggravato ex art. 61, n. 9), cod. pen. commesso esclusivamente in danno di privati. Nell'esecuzione del provvedimento che disponeva il sequestro, di fatto erano state apprese: a) la somma di euro 4.162,00, giacente sul conto corrente intestato all'allora indagato, quale profitto diretto dei reati; b) un'autovettura mod. [OSCURATO:PERSONA], al medesimo intestata, del valore di euro 7000,00 circa, a fini di confisca per equivalente.La difesa rileva altresì che, essendo stato confiscato il danaro cautelato quale profitto diretto, non potesse che trattarsi del profitto delle truffe, poiché diversamente ne sarebbe stato disposto il sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, ex art. 322-ter cod. pen., richiamato dall'art. 640- quater cod. pen. Per dette ipotesi di reato, tuttavia, il Pubblico Ministero, da ultimo, non ha ritenuto di esercitare l'azione penale. Il provvedimento impugnato sarebbe dunque affetto da anomalia genetica, ossia da un vizio così radicale da potersi assimilare alla inesistenza materiale o giuridica, e, al tempo stesso, da anomalia funzionale, perché determinativo di stasi del processo ed impossibilità di proseguirlo; di qui la sua abnormità, che lo rende ricorribile per cassazione senza limiti di tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per i motivi qui di seguito precisati. Oggetto di doglianza è il provvedimento con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la confisca ex art.240 cod. pen. del danaro sottoposto a vincolo coercitivo reale, quale profitto di plurimi reati non meglio individuati; in particolare, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di emendare con la procedura di correzione di errore materiale l'omissione di pronuncia sul punto della sentenza di patteggiamento resa in precedenza, relativa a numerosissime e variegate imputazioni. Al fine di intendere gli aspetti focali delle questioni dedotte, è il caso di osservare che la dottrina ha da sempre individuato l'errore materiale in contrapposizione all'errore concettuale - incidente, quest'ultimo sulla fase formativa del ragionamento del giudice - e lo ha assimilato negli effetti all'errore cd. ostativo, incidente sul momento dichiarativo del decisum, che si concretizza quando il mezzo espressivo tradisca la reale volontà del decisore. L'errore materiale in quanto tale è, dunque, quello suscettibile di essere emendato con semplici operazioni meccaniche di adeguamento sostitutivo o integrativo, che non possono richiedere alcuna indagine diretta a stabilire quale fosse la reale volontà del giudice. Quanto all'errore omissivo, si tende ad ammetterne la correzione, in funzione integrativa dell'atto, anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, avrebbero dovuto essere da lui adottate in forza di un obbligo normativo, sempre che non implichino margini di discrezionalità o comunque di apprezzamento valutativo.Tanto premesso, si osserva che, nella disciplina codicistica, la rettifica della sentenza ex art. 130 cod. proc. pen. è consentita se ed in quanto si tratti di errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento, non determinativi di nullità e non idonei a modificare il contenuto essenziale dell'atto. Con sentenza n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426, le Sezioni Unite hanno al proposito precisato che non possono determinare nullità e non attengono a componenti essenziali del provvedimento le omissioni di statuizioni per cui lo stesso ordinamento prevede specificamente la possibilità di correzione mediante la procedura di cui all'art. 130 cit., come la omessa statuizione sulle spese (art. 535 cod. proc. pen, comma 4) oppure la insufficienza di motivazione e la mancanza di altri requisiti inessenziali della sentenza (art. 547 cod. proc. pen.), ma altresì "quelle omissioni in ordine alle quali sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudice della esecuzione" (con riferimento ad un caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, in cui il [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad affermare che, lì dove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse; in seguito, nello stesso senso, Sez. 2, n. 6809 del 13/01/2009, Gottuso, Rv. 243422 ha rilevato che la relativa pronuncia riveste natura accessoria ed obbligatoria ed anche consequenziale, nel senso che essa consegue in automatico dalle statuizioni principali adottate, in termini agevolmente determinabili sulla base delle stesse). Sulla base di tali coordinate ermeneutiche si è ritenuta dunque ammissibile la procedura di correzione di errore per ovviare alla mancata statuizione sulle spese processuali - che sono determinate in misura fissa - ed alla mancata applicazione di una pena accessoria, purché la stessa sia obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata (Sez. 2, n. 38713 del 24/06/2015, Manzo, Rv. 264801; Sez. 6, n. 4300 del 10/01/2013, Grossi, Rv. 254486) Al contrario, l'operata delimitazione concettuale fa sì che modifiche od integrazioni a posteriori del provvedimento decisorio che travalichino i detti limiti e ne incidano il nucleo concettuale sono consentite al solo giudice della impugnazione. (Cass. 1, 21/09/1998, n. 4455, Mancusi, Rv. 211601, nonché Sez. 3, n. 12950 del 25/01/2021, Mirra, Rv. 281240, a proposito della omessa statuizione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo), poiché l'atto che immuta la sentenza si pone in tal caso al di fuori delle linee essenziali tracciate dall'ordinamento per definire i connotati ed i tratti di definitività della relativa statuizione e costituisce, quindi, provvedimento abnorme.In tale prospettiva si pongono quegli arresti per i quali, da epoca risalente, è inibito al giudice integrare nelle forme della correzione di errore materiale la sentenza di patteggiamento dopo la sua pubblicazione, per disporre la confisca di beni sottoposti a sequestro (Sez. 4, n. 25035 del 21/03/2007, Peluso, Rv. 237005) ed il provvedimento emendativo nondimeno adottato non può che essere ritenuto abnorme. Pur nella consapevolezza che un diverso indirizzo (espresso, tra le altre, da Sez. 6, n. 2944 del 12/11/2009, dep. 2010, Rubino, Rv. 246131) ha ritenuto applicabile la procedura di errore lì dove si verta in ipotesi di confisca obbligatoria, questo Collegio ritiene di dover dare continuità al principio che tale possibilità non ammette, ancorchè la confisca stessa sia dovuta. Ed invero, all'omessa pronunzia ablatoria è possibile porre rimedio con l'impugnazione ovvero, dopo il giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato allo scopo (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572; in senso conforme Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2004, Laklaa, Rv.261886). Ciò perché la procedura per la correzione di errore è meno garantita di quella derivante tanto dall'impugnazione della sentenza di primo grado (non è difatti ritenuta ammissibile, stante il dettato dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una statuizione di confisca in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero: cfr. Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261597, e Sez. 6, n. 7507 del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242919), quanto dall'attivazione, dopo il giudicato, del procedimento di esecuzione, il quale - come si evince dal richiamo dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. all'art. 667, comma 4 stesso codice - prevede due distinte fasi di controllo, e specificamente quella dell'opposizione, attinente anche al merito, e quella successiva del ricorso per cassazione. Tale conclusione appare ancor più necessitata con riferimento alla presente vicenda processuale, in cui la statuizione integrativa è stata disposta de plano. Al riguardo, occorre considerare che l'adozione del provvedimento di correzione di errore materiale senza fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, Ioculano, Rv. 254230), in ragione della mancata attivazione del contraddittorio, che costituisce imprescindibile paradigma del processo accusatorio e presidio di garanzia per le parti.E' anche vero che, in una tale evenienza, la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell'udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, Blasizza, Rv. 277247), Nella vicenda in scrutinio, la mancanza di qualsivoglia valutazione nella ordinanza impugnata sui presupposti di operatività della confisca - in particolare, l'assenza, dedotta dalla difesa, di indicazioni sulle ipotesi di reato cui la confisca vada riferita, nonostante il numero elevatissimo e la eterogeneità degli addebiti, per i quali sono previsti regimi differenti di ablazione - radica per sé sola il concreto interesse del ricorrente a dolersi della violazione della legge processuale, per non essere stato egli posto in condizioni di interloquire nel corso della procedura camerale e per non aver potuto far valere le proprie ragioni difensive. Il fatto poi che, per i reati di truffa in danno di privati l'azione penale non sia stata esercitata, dopo la parziale riqualificazione operata nell'ordinanza genetica - v. pag. 73 e ss. - ancor più induce a ritenere abnorme l'operata rettifica, posto che risulta confiscato il profitto di reati differenti da quelli tutelati dal sequestro. Si impone conseguentemente l'annullamento senza rinvio della ordinanza con la restituzione dell'importo confiscato all'avente diritto. Alla cancelleria sono demandati gli adempimenti comunicativi nei confronti della Procura della Repubblica di Salerno, che curerà l'esecuzione del presente provvedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria di comunicare alla Procura della R
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