CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48782/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTA l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo di Carmelo [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga per due anni del regime detentivo speciale; RILEVATO che, con il proposto ricorso, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedol:to vizio di violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine al pericolo che l'istante possa riprendere contatti con la compagine criminale di riferimento; OSSERVATO che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, "la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Rv. 279221); che il Tribunale ha motivato, in modo né carente né apparente, valorizzando, con indicazione dei dati rilevanti, l'elevato spessore criminale del ricorrente (con riguardo non solo alla sua biografia delinquenziale, ma, altresì, alla posizione qualificata rivestita dallo stesso in "[OSCURATO:PERSONA]") e la sua volontà di mantenere relazioni con la consorteria mafiosa di appartenenza (vedi il riferimento alle rimesse di denaro di provenienza associativa ricevute in costanza di detenzione) e, da ultimo, la perdurante ed attuale operatività del clan; CONSIDERATO che, con il ricorso, si deducono, nella sostanza, vizi di motivazione ove, al contrario, le uniche doglianze ammesse sono quelle inerenti alla violazione di legge; RITENUTO pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni enunciate in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 I