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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07531/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BEVILACQUA Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato e di due episodi di evasione, con il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mentre ritenuta equivalente alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'accertamento di responsabilità del prevenuto.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- rente di analisi censoria e sia pure della indicazione dei punti oggetto di im- pugnazione. (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli).

La sentenza si pre- senta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osser- vanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BEVILACQUA Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto pluriaggravato e di due episodi di evasione, con il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mentre ritenuta equivalente alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 200 di multa. 2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione all'accertamento di responsabilità del prevenuto. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto generico e privo di confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, del tutto ca- rente di analisi censoria e sia pure della indicazione dei punti oggetto di im- pugnazione. (sez.U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). La sentenza si pre- senta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione del tutto generici e acritici. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. 5. La pronuncia di inammissibilità del ricorso esonera il giudice dall'osser- vanza delle disposizioni transitorie del D.Ls.vo 10 Ottobre 2022 n.150 (art.85) e succ. modif. concernenti il rispetto dei termini di presentazione della querela da parte della persona offesa che non la avesse ancora propo- sta (sez.U, n.40150 del 21/06/2018 Salatino, Rv.273551). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 Gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 07531/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris