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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 35323/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 621-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.

BELLI n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 2073/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Treviso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., invocandone la condanna al pagamento della somma di C 198.841,82 dovuta a saldo del corrispettivo previsto nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti per la costruzione di un fabbricato commerciale.

Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e spiegando riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, a fronte di vizi e difformità nell'opera dalla medesima realizzata.

Con sentenza n. 145/2016 il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento della somma di C 68.703,75 oltre iva, e rigettava quella ricovenzionale, condannando la convenuta alle spese del grado.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., spiegando a sua volta appello incidentale per la parte di domanda non accolta in prime cure.

Con la sentenza impugnata, n. 2073/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva in parte il gravame principale e quello incidentale, riducendo l'importo dovuto a [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ad C 37.869,75 oltre iva.

Compensava per un terzo le spese del doppio grado, che poneva, per i restanti due terzi, a carico di parte appellata.

Ric. 2020 n. 00621 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -2- (\ Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380 -[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITÀ del ricorso.

La controversia ha ad oggetto la domanda principale proposta dall'appaltatore [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del committente, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il saldo del corrispettivo dell'appalto ed il riconoscimento di somme derivanti da erronee contabilizzazioni dei prezzi; nonché la domanda riconvenzionale della committente, volta ad ottenere la condanna dell'appaltatore alla penale contrattuale prevista per il ritardo nella consegna delle opere, il rimborso di pagamenti eseguiti in eccesso rispetto a quanto effettivamente realizzato, nonché il risarcimento dei vizi e difformità riscontrati nell'opera stessa.

Il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale rigettando la riconvenzionale.

La Corte di Appello accoglieva in parte l'appello principale del committente [OSCURATO:PERSONA], rilevando un errore di calcolo peraltro riconosciuto anche dall'appaltatore, e l'appello incidentale proposto da quest'ultimo, in relazione alla mancata considerazione, nel governo delle spese di lite operato dal Tribunale, delle spese sostenute dall'appellante incidentale per il proprio consulente tecnico di parte.

Il ricorso per la cassazione di detta sentenza, proposto dalla società committente [OSCURATO:PERSONA], non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

Ric. 2020 n. 00621 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -3- ; In ogni caso, esso si articola in cinque motivi, con il primo dei quali si contesta la scelta del giudice di merito di aderire alle conclusioni del C.T.U. nominato in prime cure.

La società ricorrente lamenta in particolare la mancata considerazione delle osservazioni alla C.T.U. proposte dal proprio consulente tecnico.

La censura è inammissibile, sia perché la sentenza indica che le predette osservazioni sono state considerate dall'ausiliario, che vi ha dato risposta nel proprio elaborato, sia perché la ricorrente allega, comunque, di aver proposto le sue contestazioni "in sede di comparsa conclusionale dimessa nel giudizio di primo grado" e dunque tardivamente, dovendosi ribadire che "Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art.157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv. 649414).

Il secondo, terzo e quarto motivo denunciano vizi di "insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione", senza tener conto dei limiti di deduzione del vizio di motivazione derivanti dalla disposizione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell'entrata in vigore della novella di cui all'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l'anomalia motivazionale deducibile in Cassazione "... si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella Ric. 2020 n. 00621 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -4- N motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione" (Cass. Sez.

U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell'ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione.

Inoltre, le dette censure contestano le conclusioni del C.T.U. e l'interpretazione delle risultanze istruttorie proposta dal giudice di merito, introducendo pertanto questioni non ammesse in questa sede, dovendosi ribadire il principio secondo cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Il quinto ed ultimo motivo, con cui la società ricorrente contesta il governo delle spese operato dal giudice di appello, è inammissibile sia con riferimento all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, avendo il giudice di seconde Ric. 2020 n. 00621 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -5- ,,j` cure parametrato le spese del primo grado alle domande, principale e riconvenzionale, proposte dalle parti in quella sede, e quelle di appello all'oggetto del gravame, sia con riferimento alla scelta di compensarle per un terzo e di porre i restanti due terzi a carico dell'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudice del gravame provveduto in tal senso "avuto riguardo al parziale accoglimento dell'appello principale, che ha tuttavia visto la sostanziale adesione della parte appellata in ordine al primo motivo nonché in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale e dunque di una reciproca soccombenza" (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).

Tale ratio appare idonea a giustificare la decisione cui, in concreto, è approdata la Corte lagunare, trattandosi di applicazione del principio della soccombenza". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 4.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 00621 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -6- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 621-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI n. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 2073/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Treviso la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., invocandone la condanna al pagamento della somma di C 198.841,82 dovuta a saldo del corrispettivo previsto nel contratto di appalto sottoscritto tra le parti per la costruzione di un fabbricato commerciale. Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e spiegando riconvenzionale per la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice, a fronte di vizi e difformità nell'opera dalla medesima realizzata. Con sentenza n. 145/2016 il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale, condannando [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento della somma di C 68.703,75 oltre iva, e rigettava quella ricovenzionale, condannando la convenuta alle spese del grado. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e si costituiva in seconde cure [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., spiegando a sua volta appello incidentale per la parte di domanda non accolta in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 2073/2019, la Corte di Appello di Venezia accoglieva in parte il gravame principale e quello incidentale, riducendo l'importo dovuto a [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. ad C 37.869,75 oltre iva. Compensava per un terzo le spese del doppio grado, che poneva, per i restanti due terzi, a carico di parte appellata. Ric. 2020 n. 00621 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -2- (\ Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380 -[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. La controversia ha ad oggetto la domanda principale proposta dall'appaltatore [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del committente, [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il saldo del corrispettivo dell'appalto ed il riconoscimento di somme derivanti da erronee contabilizzazioni dei prezzi; nonché la domanda riconvenzionale della committente, volta ad ottenere la condanna dell'appaltatore alla penale contrattuale prevista per il ritardo nella consegna delle opere, il rimborso di pagamenti eseguiti in eccesso rispetto a quanto effettivamente realizzato, nonché il risarcimento dei vizi e difformità riscontrati nell'opera stessa. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale rigettando la riconvenzionale. La Corte di Appello accoglieva in parte l'appello principale del committente [OSCURATO:PERSONA], rilevando un errore di calcolo peraltro riconosciuto anche dall'appaltatore, e l'appello incidentale proposto da quest'ultimo, in relazione alla mancata considerazione, nel governo delle spese di lite operato dal Tribunale, delle spese sostenute dall'appellante incidentale per il proprio consulente tecnico di parte. Il ricorso per la cassazione di detta sentenza, proposto dalla società committente [OSCURATO:PERSONA], non contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. Ric. 2020 n. 00621 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -3- ; In ogni caso, esso si articola in cinque motivi, con il primo dei quali si contesta la scelta del giudice di merito di aderire alle conclusioni del C.T.U. nominato in prime cure. La società ricorrente lamenta in particolare la mancata considerazione delle osservazioni alla C.T.U. proposte dal proprio consulente tecnico. La censura è inammissibile, sia perché la sentenza indica che le predette osservazioni sono state considerate dall'ausiliario, che vi ha dato risposta nel proprio elaborato, sia perché la ricorrente allega, comunque, di aver proposto le sue contestazioni "in sede di comparsa conclusionale dimessa nel giudizio di primo grado" e dunque tardivamente, dovendosi ribadire che "Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al comma 2 dell'art.157 c. p. c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito" (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19427 del 03/08/2017, Rv. 645178; conformi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014, Rv. 630339 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15747 del 15/06/2018, Rv. 649414). Il secondo, terzo e quarto motivo denunciano vizi di "insufficiente e/o contraddittoria e/o illogica motivazione", senza tener conto dei limiti di deduzione del vizio di motivazione derivanti dalla disposizione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, a seguito dell'entrata in vigore della novella di cui all'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012, secondo cui l'anomalia motivazionale deducibile in Cassazione "... si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella Ric. 2020 n. 00621 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -4- N motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione" (Cass. Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), con conseguente esclusione dell'ammissibilità di ogni diverso profilo di vizio della motivazione. Inoltre, le dette censure contestano le conclusioni del C.T.U. e l'interpretazione delle risultanze istruttorie proposta dal giudice di merito, introducendo pertanto questioni non ammesse in questa sede, dovendosi ribadire il principio secondo cui "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il quinto ed ultimo motivo, con cui la società ricorrente contesta il governo delle spese operato dal giudice di appello, è inammissibile sia con riferimento all'individuazione dello scaglione di tariffa applicabile, avendo il giudice di seconde Ric. 2020 n. 00621 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -5- ,,j` cure parametrato le spese del primo grado alle domande, principale e riconvenzionale, proposte dalle parti in quella sede, e quelle di appello all'oggetto del gravame, sia con riferimento alla scelta di compensarle per un terzo e di porre i restanti due terzi a carico dell'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avendo il giudice del gravame provveduto in tal senso "avuto riguardo al parziale accoglimento dell'appello principale, che ha tuttavia visto la sostanziale adesione della parte appellata in ordine al primo motivo nonché in ragione dell'accoglimento dell'appello incidentale e dunque di una reciproca soccombenza" (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Tale ratio appare idonea a giustificare la decisione cui, in concreto, è approdata la Corte lagunare, trattandosi di applicazione del principio della soccombenza". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 4.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a Ric. 2020 n. 00621 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -6- titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella c
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