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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11813/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto in abitazione; ritenuto che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge con riferimento alla nullità della sentenza di primo grado in quanto mancante, all'atto della notifica, della parte motiva - oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità, sia manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, avendo la Corte di appello motivato circa l'effettiva completezza della prima sentenza e dovendosi distinguere tra il provvedimento depositato, assolutamente completo della parte motiva, e la notifica di esso al difensore, che avrebbe potuto agevolmente recuperare la copia integrale dell'atto (si veda, in particolare, quanto osservato dalla Corte a pagina 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto in abitazione; ritenuto che l'unico motivo del ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge con riferimento alla nullità della sentenza di primo grado in quanto mancante, all'atto della notifica, della parte motiva - oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità, sia manifestamente infondato in quanto prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti, avendo la Corte di appello motivato circa l'effettiva completezza della prima sentenza e dovendosi distinguere tra il provvedimento depositato, assolutamente completo della parte motiva, e la notifica di esso al difensore, che avrebbe potuto agevolmente recuperare la copia integrale dell'atto (si veda, in particolare, quanto osservato dalla Corte a pagina 3 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 202
Sentenza Cassazione n. 11813/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris