CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15781/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliataper legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro JULIET S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e lettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE- LITISCONSORZIO r.g. n. 15781/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 41/2019della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 9 gennaio2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.A., promosse ex art. 602 cod. proc. civ. espropriazione forzata in danno di [OSCURATO:PERSONA] su un immobile sito in Viareggio da quest’ultima concesso in ipoteca a garanzia dell’adempimento di un mutuo erogato dall’istituto bancario alla società Idronautica di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s.. 2. Avverso detta esecuzione [OSCURATO:PERSONA] opposizione ai sensi dell’art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo, in estrema sintesi, la nullità per difetto di causa in concreto e la simulazione del contratto di mutuo fondiario nonché la non debenza degli interessipretesi con il piano di ammortamento allegato al mutuo, siccome inosservanti del divieto di capitalizzazione. 3. L’opposizione venne disattesa dall’adito Tribunale di Lucca,con decisione confermata, all’esito di giudizio di appello in cui intervenne la società cessionaria del credito, Siena NPL 2018 s.r.l. (rappresentata dalla Juliet S.p.A.), dalla sentenza in epigrafe indicata. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Juliet S.p.A., nella qualità sopra indicata. 5. È stato disposto- con decreto del 13 luglio 2020 del Presidente della Sesta sezione civile e Coordinatore della Sottosezione Terza – e ritualmente ottemperato ordine di integrazione del contraddittorio nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena S.p.A., rimasta intimata. 6. La trattazione del ricorso, rimesso a questa Sezione, è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ. r.g. n. 15781/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto il rigetto del ricorso. 8. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.È superfluo dare conto dei motivi di ricorso: rispetto all’esame degli stessi riveste infatti carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale inficiante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, nelle parentesi cognitive incidentali all’espropriazione promossa contro il terzo proprietario nei casi di cui agli artt. 602 e seguenti cod. proc. civ. sono parti necessarie il creditore, debitore diretto e terzo proprietario : nel giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese all’esito di un’opposizione in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado(tra le tantissime, da ultimo, Cass. 22/02/2022, n. 5747; Cass.18/01/2022, n. 1331; Cass. 25/02/2021, n. 5256; Cass. 30/06/2020, n. 12970; Cass. 28/06/2018, n. 17113; Cass. 31/01/2017,n. 2333). L’enunciato principio trova applicazioneanche in caso di fallimento del debitore diretto, dovendo l’opposizione in questione essere in tale ipotesi promossa, altresì, contro questi in proprio, per l’eventualità in cui ritorni (o sia ritornato) in bonis , e, pertanto, nel caso di cancellazione societaria, nei confronti dei già soci (specificamente, cfr. r.g. n. 15781/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]. 09/07/2021, n. 19615; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass.22/03/2011, n. 6546). 2. Ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione all’esecuzione formulata dal terzo proprietario in seno ad un’espropriazione promossa ai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. -non ha ab initio (ed in ambedue i gradi di merito)partecipato il debitore dirett o ( Idronautica di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s.), nemmeno evocatoin sede di legittimità. 3. La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento delle pronunc e emess e e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004; Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665). 4. La gravata sentenza va pertanto cassata - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile -con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, ex art. 383,terzo comma, cod. proc. civ., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore diretto , illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo altresì sulle spese dell’intero giudizio,ivi incluse quelle del presente grado. P.Q.M. r.g. n. 15781/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Lucca, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz