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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2021

Cassazione n. 34592/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24850-2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa 2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 4670 - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 263/2011 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di BRESCIA, depositata il 11/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 263/67/11, depositata in data 11 ottobre 2011, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l'originario ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004;

2. il ricorso è affidato a undici motivi;

3. l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso;

4. parte ricorrente ha successivamente depositato rituale atto di rinuncia al giudizio, con contestuale richiesta di compensazione delle spese, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con modif., dalla

I. 1 ° dicembre 2016, n. 225; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] oggi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24850-2012 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa 2021 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 4670 - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 263/2011 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di BRESCIA, depositata il 11/10/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 263/67/11, depositata in data 11 ottobre 2011, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l'originario ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004; 2. il ricorso è affidato a undici motivi; 3. l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso; 4. parte ricorrente ha successivamente depositato rituale atto di rinuncia al giudizio, con contestuale richiesta di compensazione delle spese, per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con modif., dalla I. 1 ° dicembre 2016, n. 225; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] oggi,
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