Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:39
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 24 gennaio 2008
1
(
1
)
Causa C‑484/06
Fiscale eenheid [OSCURATO:PERSONA] NV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën
«Arrotondamento di importi IVA»
1.
Qualunque sia l’aliquota IVA applicata alle operazioni, ci saranno sempre casi – a meno che la scelta delle aliquote e dei
prezzi possibili non venga artificialmente limitata – in cui l’importo dovuto comprende una frazione dell’unità monetaria
minima usata per il pagamento (
2
). In tali casi, risulterà necessario arrotondare. Sorge quindi la questione se occorra arrotondare per eccesso o per difetto
e in che fase occorra procedervi – ovvero se per ogni articolo, per ogni scontrino di cassa o fattura, per ogni dichiarazione
fiscale, ecc. Risposte divergenti a tali questioni possono comportare differenze significative per quanto riguarda gli importi
globali dell’imposta da dichiarare.
2.
Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale lo [OSCURATO:PERSONA] olandese (Corte di cassazione) chiede a) se l’arrotondamento
sia disciplinato dal diritto nazionale o comunitario, b) in quest’ultima ipotesi, se gli Stati membri debbano permettere l’arrotondamento
per difetto per articolo anche qualora la stessa fattura o dichiarazione IVA comprenda operazioni multiple (
3
).
Normativa comunitaria rilevante
3.
L’art. 2 della prima direttiva IVA (
4
), in vigore all’epoca dei fatti di causa (ottobre 2003), disponeva quanto segue:
«Il principio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto consiste nell’applicare ai beni ed ai servizi un’imposta generale
sul consumo esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, qualunque sia il numero di transazioni intervenute
nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase dell’imposizione.
A ciascuna transazione, l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo del bene o del servizio all’aliquota applicabile
al suddetto bene o servizio, è esigibile, previa deduzione dell’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato
direttamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.
Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto è applicato fino allo stadio del commercio al minuto incluso».
4.
Norme più dettagliate sono contenute nella sesta direttiva (
5
). Due riguardano l’arrotondamento – però di percentuali e non d’importi. L’art. 19 (
6
) disciplina il calcolo del prorata dell’imposta a monte soggetta a detrazione, quando le operazioni a monte vengono usate
per operazioni a valle sia soggette ad imposta sia esenti; ai sensi dell’art. 19, n. 1, il prorata di
detrazione
dell’imposta pagata a monte viene espresso come percentuale arrotondata all’unità
superiore
. L’art. 25, n. 3 (
7
) sul regime comune forfettario per i produttori agricoli, prevede che le percentuali di compensazione possono essere arrotondate
al mezzo punto
inferiore o superiore
.
5.
Le seguenti disposizioni della sesta direttiva sono state citate in quanto rilevanti ai fini delle questioni sollevate nel
presente procedimento.
6.
L’art. 2, n. 1 (
8
) stabilisce che sono soggette all’IVA le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in
quanto tale. L’art. 5, n. 1 (
9
) definisce la cessione di beni come trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.
7.
A norma dell’art. 10, nn. 1 e 2, per fatto generatore dell’imposta s’intende il fatto per il quale si realizzano le condizioni
di legge necessarie per l’esigibilità dell’imposta, ovvero quando l’Erario è legittimato ad esigere il pagamento dell’imposta
presso il debitore. In linea di principio ciò avviene all’atto della cessione dei beni e della prestazione dei servizi (
10
).
8.
L’art. 11 A (
11
) sancisce il principio generale secondo cui la base imponibile è costituita essenzialmente dall’intero corrispettivo versato
al fornitore o al prestatore per le cessioni dei beni e le prestazioni dei servizi da parte dell’acquirente o da qualsiasi
altra fonte.
9.
L’art. 12, n. 3, lett. a) prescrive agli Stati membri di fissare l’aliquota normale dell’IVA ed autorizza aliquote ridotte
per talune categorie di cessione di beni e di prestazione di servizi (
12
).
10.
L’art. 17, nn. 1 e 2 (
13
) conferisce ai soggetti passivi il diritto di detrarre dall’imposta a valle che devono dichiarare l’importo dell’IVA assolta
a monte per cessioni di beni e prestazioni di servizi utilizzate a fini delle loro successive operazioni soggette ad imposta.
11.
L’art. 22, n. 3, lett. a) (
14
) impone ai soggetti passivi di assicurare che sia emessa una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi soggette
ad imposta effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo (implicitamente, pertanto,
non sussiste un tale requisito per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori
finali che sono persone fisiche (
15
)), e l’art. 22, n. 3, lett. b) dispone che la fattura deve indicare, tra le altre informazioni, il prezzo al netto dell’imposta
corrispondente per ogni aliquota diversa, nonché, se del caso, l’esenzione (
16
). Ai sensi dell’art. 22, n. 5(
17
) ogni soggetto passivo deve pagare l’importo netto dell’IVA (vale a dire, l’imposta a valle meno l’imposta pagata a monte)
al momento della presentazione della dichiarazione periodica (
18
).
12.
[OSCURATO:PERSONA] attira parimenti l’attenzione su talune disposizioni della direttiva 98/6/CE (
19
). In particolare, l’art. 2, lett. a) di tale direttiva definisce il «prezzo di vendita», nel commercio al dettaglio, come
il prezzo finale valido per un’unità del prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni
altra imposta e l’art. 3, n. 1 prevede che il prezzo di vendita deve essere indicato per tutti i prodotti considerati.
Normativa olandese applicabile
13.
[OSCURATO:PERSONA] l’IVA è disciplinata dal Wet op de omzetbelasting 1968 (Legge sull’imposta sulla cifra d’affari) nonché dall’Uitvoeringsbesluit
omzetbelasting 1968 (Decreto d’attuazione dell’imposta sulla cifra d’affari). L’aliquota normale dell’IVA è del 19%, esiste
altresì un’aliquota ridotta del 6%.
14.
All’epoca dei fatti di causa, non esisteva alcuna disposizione relativa all’arrotondamento degli importi dovuti. Con effetto
a partire dal 1° luglio 2004, è stato aggiunto all’Uitvoeringsbesluit omzetbelasting un nuovo art. 5a:
«Nel calcolo dell’imposta sul corrispettivo e sul valore doganale (…) l’importo dell’imposta dovuta viene aritmeticamente
arrotondato ai centesimi interi. Tale arrotondamento aritmetico è effettuato per eccesso per importi il cui terzo decimale
è uguale o superiore a 5, e per difetto nei casi in cui il terzo decimale sia inferiore a tale cifra».
15.
[OSCURATO:PERSONA] esplicativa riguardante tale emendamento si osservava che la problematica dell’arrotondamento era stata discussa
in seno al Comitato consultivo dell’IVA (
20
) e che la posizione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] era che, posto che la direttiva non contiene disposizioni in proposito, tale
questione dovesse essere disciplinata dagli Stati membri a livello nazionale conformemente al principio di sussidiarietà.
16.
[OSCURATO:PERSONA] esplicativa si affermava parimenti che il metodo prescritto era limitato al requisito dell’arrotondamento aritmetico
fino a centesimi interi, ma che l’imposta poteva essere calcolata ed arrotondata per fornitura di beni e per servizio prestato,
oppure l’arrotondamento poteva essere applicato all’importo totale riguardante una serie di forniture.
17.
L’art. 38 del Wet op de omzetbelasting prescrive che gli operatori economici offrono beni e servizi ad un prezzo comprensivo
dell’IVA, a meno che il cliente non sia un soggetto passivo o un ente pubblico.
Fatti e procedimento
18.
[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») gestisce supermercati nei [OSCURATO:PERSONA]. Come rivenditore al dettaglio, essa
è tenuta a porre in vendita prodotti a prezzi comprensivi dell’IVA.
19.
Nell’ottobre del 2003, essa ha calcolato e dichiarato l’IVA a valle afferente alle vendite in tutti i suoi supermercati in
base all’importo totale per scontrino di cassa o «cestello di spesa». Essa ha suddiviso l’importo totale comprensivo dell’IVA
figurante su ogni scontrino di cassa in tre subtotali per articoli a) soggetti all’aliquota normale, b) soggetti all’aliquota
ridotta e c) per i quali non doveva dichiarare l’IVA che era stata prepagata in forza di un regime particolare. Essa ha moltiplicato
i primi due subtotali rispettivamente per 19/119 e 6/106 al fine di ottenere l’importo IVA compreso nel prezzo (
21
). Ciascuno di tali importi è stato quindi arrotondato aritmeticamente (per eccesso o per difetto) a centesimi interi. I totali
così ottenuti sono stati dichiarati come imposta a valle ed impiegati per calcolare l’importo di IVA dovuto (imposta a valle
meno imposta a monte).
20.
Tuttavia, in due supermercati essa ha effettuato un calcolo aggiuntivo diverso, per i propri fini, fondandosi sul fatto che
a) l’importo di IVA dovesse essere determinato non per ogni scontrino di cassa bensì per ogni prodotto venduto e b) ogni arrotondamento
necessario dovesse sempre essere fatto
per difetto
al centesimo intero immediatamente inferiore. L’[OSCURATO:PERSONA] ha quindi calcolato che, per quanto riguarda i due negozi e il periodo
considerato, essa avrebbe dovuto pagare EUR 1 414 in meno di quanto aveva effettivamente dichiarato e pagato.
21.
[OSCURATO:PERSONA] è stato ora investito del ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro il rifiuto di rimborsarle tale somma. Questa argomenta
che ogni metodo di arrotondamento che conduce ad un importo di imposta dovuta superiore, anche se di poco, all’importo ottenuto
mediante la stretta applicazione dell’aliquota IVA appropriata è incompatibile con il diritto comunitario.
22.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte si pronunci sulle seguenti questioni:
«1) Se l’arrotondamento degli importi IVA sia assoggettato esclusivamente al diritto nazionale o se si tratti invece di una questione
di diritto comunitario – segnatamente in considerazione delle disposizioni [degli artt. 22, nn. 3, lett. b), decimo trattino,
e 5, nonché 11, parte A, della sesta direttiva].
2) In quest’ultimo caso: se dalle citate disposizioni delle direttive consegua che gli Stati membri sono tenuti a consentire
un arrotondamento per articolo per difetto, anche nel caso in cui diverse operazioni vengano indicate in un’unica fattura
e/o vengano contenute in un’unica dichiarazione».
23.
Sono state presentate osservazioni scritte dall’[OSCURATO:PERSONA], dai governi greco, olandese, polacco e del [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla
[OSCURATO:PERSONA], e, ad eccezione del governo polacco, essi sono stati rappresentati tutti all’udienza.
Valutazione
Prima questione – normativa pertinente
24.
È evidente che nessuna disposizione delle direttive comunitarie relative all’IVA disciplina esplicitamente l’arrotondamento
degli importi IVA. Sebbene gli artt. 11 A e 22, n. 3, lett. b), ai quali fa riferimento lo [OSCURATO:PERSONA], siano rilevanti per
determinare gli importi di IVA, essi sono ben lungi dal soddisfare il grado di precisione che sarebbe necessario per trarre
qualsiasi specifica conclusione in merito all’arrotondamento di tali importi. Ciò posto e dato che la questione dell’arrotondamento
è ineludibile, la necessaria normativa particolareggiata deve essere una questione di diritto nazionale (
22
).
25.
Come evidenziato da vari Stati membri, tale conclusione è inoltre suffragata dalle disposizioni del Trattato relative all’armonizzazione
dell’imposta sulla cifra d’affari (art. 93 CE) e alle direttive (art. 249 CE, terzo comma).
26.
Tuttavia, è altrettanto chiaro che, in un settore assoggettato ad una direttiva di armonizzazione, gli Stati membri non possono
adottare provvedimenti in contrasto o incompatibili con le norme o i principi sanciti in tale direttiva, ovvero con qualsiasi
norma o principio superiore applicabile in diritto comunitario (
23
).
27.
In altre parole, la questione dell’arrotondamento non è unicamente una questione di diritto nazionale o comunitario; essa
deve essere disciplinata nei dettagli dal diritto nazionale entro i limiti imposti dal diritto comunitario.
Seconda questione – arrotondamento per difetto per articolo
28.
Sulla scorta di quanto precede, la seconda questione è essenzialmente quella di sapere se una norma nazionale che autorizzi
gli operatori economici ad arrotondare l’IVA per difetto al centesimo più vicino per ogni articolo venduto sia necessaria
alla luce della normativa comunitaria sull’IVA, in particolare della sesta direttiva, ovvero sia compatibile o incompatibile
con quest’ultima.
29.
A mio giudizio, per le ragioni qui di seguito esposte, una norma del genere è incompatibile con i principi che governano l’IVA.
Sebbene la questione presenti due aspetti – arrotondamento per difetto o arrotondamento per articolo – essi sono strettamente
interconnessi e saranno da me esaminati congiuntamente.
30.
Ricordo anzitutto che la questione sorge dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] nel contesto delle cessioni ai consumatori finali a prezzi
al dettaglio comprensivi dell’IVA. Per il momento, la mia analisi sarà circoscritta a tale contesto – il quale, sotto il profilo
dell’arrotondamento, diverge in qualche modo dalle forniture ad altri soggetti passivi e dalle forniture a prezzi netti cui
viene aggiunta l’IVA (
24
).
31.
Due requisiti mi sembrano di primaria importanza: che l’IVA deve essere esattamente proporzionale al prezzo e che essa dovrebbe
essere neutra nei confronti degli operatori economici.
32.
Il primo di tali requisiti viene esplicitamente posto all’art. 2 della prima direttiva. Esso implica che l’importo IVA incluso
in un prezzo al dettaglio deve rappresentare, per ogni data aliquota IVA, l’esatta proporzione del prezzo derivante dall’applicazione
di tale aliquota. Qualora l’aliquota sia del 19%, la proporzione esatta dell’imposta nel prezzo al dettaglio è di 19/119 di
tale prezzo. Essa continua ad essere una proporzione esatta, a prescindere dal fatto che possa essere espressa o meno come
cifra in centesimi interi.
33.
Il secondo requisito deriva sia da tale articolo sia dal sistema di detrazioni previsto dall’art. 17, nn. 1 e 2, della sesta
direttiva. L’IVA deve gravare unicamente sul consumatore finale e non sui vari operatori economici e prestatori di servizi
che hanno contribuito al prodotto finale o nelle cui mani questo è passato (
25
). Per contro, tali operatori devono dichiarare all’amministrazione tributaria tutti gli importi di IVA pagati dal consumatore
finale, e non possono trattenere alcuno di tali importi a proprio vantaggio.
34.
Per il consumatore finale, su cui grava l’IVA, ma che non la paga separatamente né la detrae in una fase successiva, non è
necessario che l’importo dell’imposta incluso nel prezzo di vendita al dettaglio sia fissato come cifra in centesimi interi.
Esso può legittimamente desiderare di essere informato sia in ordine all’importo sia in ordine alla percentuale, ma a tal
fine è sufficiente un’indicazione approssimativa al centesimo più vicino. Tale indicazione figurante su uno scontrino di cassa
piuttosto che su una fattura IVA emessa conformemente all’art. 22, n. 3 della sesta direttiva, non vincola necessariamente
in alcun modo il rivenditore al dettaglio o l’amministrazione tributaria.
35.
Per entrambi questi ultimi, è invece di importanza pratica che vengano utilizzate cifre precise nel calcolo diretto a determinare
gli importi dovuti.
36.
A norma dell’art. 22, nn. 4 e 5, della sesta direttiva, l’importo dell’imposta a valle deve essere dichiarato dal soggetto
passivo nella sua dichiarazione periodica, in cui servirà come elemento per il calcolo dell’imposta netta da assolvere quando
presenta la dichiarazione.
37.
Ogni aumento dell’importo dichiarato (risultante dall’arrotondamento per eccesso) comporta un aumento dell’imposta netta da
pagare all’amministrazione tributaria e ogni diminuzione (risultante dall’arrotondamento per difetto) comporta una riduzione
di detta imposta netta(
26
).
38.
Così, sebbene non vari l’esatta proporzione dell’imposta compresa in ogni prezzo al dettaglio e pagata dal consumatore (nel
nostro esempio, 19/119 di tale prezzo), arrotondare l’importo al centesimo immediatamente superiore nella dichiarazione periodica,
obbligherebbe il rivenditore al dettaglio a pagare, sottraendola dai suoi profitti, una frazione di centesimo in più di quanto
effettivamente dovuto e arrotondare per difetto gli consentirebbe di trattenere una frazione di centesimo come profitto ulteriore.
39.
Si potrebbe obiettare che una frazione di centesimo è un importo esiguo e non atto a compromettere seriamente l’integrità
del sistema dell’IVA. L’impatto può tuttavia essere notevole qualora una frazione di centesimo venga moltiplicata per il numero
di prodotti venduti durante un determinato periodo d’imposta.
40.
Il calcolo dell’[OSCURATO:PERSONA] mostra che per due dei suoi negozi, in un mese, la differenza sarebbe stata di circa EUR 1 400. Secondo
il suo sito Internet, solo nei [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:PERSONA] gestisce oltre 2000 punti di vendita al dettaglio di varie dimensioni.
Ciò premesso, sembra plausibile il calcolo approssimativo del governo del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «se alle quattro principali
catene di supermercati che effettuano forniture nel [OSCURATO:PERSONA] fosse consentito procedere all’arrotondamento per difetto
per ogni articolo, senza alcuna variazione sui prezzi pagati dai clienti, ciò condurrebbe ad un arrotondamento per difetto
dell’IVA dichiarata e pagata da tali catene di supermercati ben superiore a GBP 70 milioni all’anno (EUR 100 milioni)»(
27
).
41.
Non c’è motivo di supporre che l’arrotondamento per eccesso darebbe luogo ad una distorsione minore rispetto all’arrotondamento
per difetto, ma detta distorsione potrebbe essere maggiore negli Stati membri in cui l’unità monetaria più piccola usata è
superiore al centesimo.
42.
L’arrotondamento sistematico per difetto o per eccesso dell’importo di IVA dovuto su ogni prodotto venduto condurrebbe quindi
ad una divergenza globale significativa rispetto ad un risultato pienamente coerente con i principi di esatta proporzionalità
e di neutralità dell’IVA (
28
). Con l’arrotondamento per difetto, nel complesso, somme significative di IVA sarebbero pagate dai clienti e trattenute dai
rivenditori al dettaglio anziché essere versate, come dovuto, all’amministrazione tributaria; con l’arrotondamento per eccesso,
le amministrazioni riscuoterebbero dai rivenditori al dettaglio importi analoghi, sebbene essi non siano né dovuti né pagati
dai clienti.
43.
Conseguentemente, la normativa comunitaria IVA non può consentire – né tantomeno imporre – l’arrotondamento sistematico per
difetto (o per eccesso) dell’IVA per ogni singolo prodotto venduto dai rivenditori al dettaglio nel dichiarare l’imposta.
44.
Tale conclusione risolve la seconda questione posta dallo [OSCURATO:PERSONA].
45.
Tuttavia, può risultare utile considerare che tipo di soluzioni potrebbero essere accettabili, tenendo presente che la situazione
di interesse immediato riguarda le vendite al dettaglio ai consumatori finali a prezzi comprensivi dell’IVA.
46.
Almeno due tipi di orientamento potrebbero apparire adeguati al fine di ridurre o di minimizzare, se non di eliminare completamente,
la distorsione da me prima evidenziata. Essi potrebbero essere applicati indipendentemente o congiuntamente.
47.
In primo luogo, come messo in rilievo da tutti i governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni, il comune metodo
di arrotondamento aritmetico, in cui ogni frazione di centesimo inferiore a 0,5 viene arrotondata per difetto e ogni frazione
pari o superiore a 0,5 viene arrotondata per eccesso, entrambe al centesimo più vicino, verosimilmente riduce la distorsione
di cui trattasi in quanto le somme arrotondate per difetto tenderanno a annullare le somme arrotondate per eccesso (
29
).
48.
Un orientamento del genere non incide necessariamente sull’importo di IVA compreso nel prezzo pagato da ciascun consumatore
per ciascun prodotto che, con un’aliquota del 19%, rimane a 19/119 del prezzo al dettaglio (
30
). Si tratta piuttosto di un mezzo pratico per ottenere un’approssimazione del totale di quei singoli importi che ciascun rivenditore
al dettaglio deve dichiarare all’amministrazione tributaria nella sua dichiarazione periodica. Un grado possibilmente maggiore
di precisione potrebbe essere conseguito calcolando l’importo dell’IVA nel prezzo di ogni prodotto alla, diciamo, ottava o
decima cifra decimale e sommando tutti gli importi così ottenuti prima di arrotondare al centesimo più vicino, ma tale sottigliezza
sembra inutilmente complicata (e gravosa per i commercianti più piccoli).
49.
In secondo luogo, partendo dall’ultima considerazione, non è affatto necessario effettuare un arrotondamento prima che si
debba procedere all’effettivo
pagamento
dell’IVA, separato da ogni indicazione dei prezzi comprensivi di IVA. Tale fase non si raggiunge prima che sia calcolato
l’importo dovuto per ogni dichiarazione periodica ai sensi dell’art. 22, n. 5, della sesta direttiva. Fino a quel momento,
la contabilità dei rivenditori al dettaglio deve indicare soltanto i prezzi comprensivi dell’IVA per ogni aliquota d’imposta
applicabile; l’importo dell’imposta incluso in tali prezzi può essere semplicemente registrato come 19/119, o come 6/106 ovvero
qualunque sia la frazione applicabile (la «proporzione esatta» prevista dall’art. 2 della prima direttiva). Qualora l’arrotondamento
venga circoscritto alla fase finale, il risultato è più preciso e risulta inoltre ridotta la gravosità del calcolo.
50.
Qualora l’effetto dell’arrotondamento sia in tal modo limitato ad una frazione di centesimo per ogni rivenditore al dettaglio
per ogni aliquota d’imposta in ogni dichiarazione periodica, non vi sarà alcuna seria distorsione dell’importo totale di imposta
riscossa rispetto all’importo globale pagato dai consumatori, e la distorsione della neutralità non può essere superiore a
qualche centesimo per rivenditore al dettaglio.
51.
Peraltro, se l’arrotondamento viene differito all’ultima fase possibile, l’arrotondamento sistematico per difetto non inciderà
sull’integrità del sistema se non in modo veramente trascurabile. [OSCURATO:PERSONA] sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che, nel
calcolo finale, l’importo a beneficio dell’amministrazione tributaria non può essere superiore all’imposta assolta dal consumatore
finale (
31
). Qualora tale pronuncia dovesse essere seguita rigorosamente, l’arrotondamento sistematico per difetto all’atto della dichiarazione
periodica apparirebbe come la soluzione che garantisce la più stretta osservanza delle norme e dei principi da rispettare.
52.
A questo punto, vorrei giusto aggiungere un’osservazione finale. A norma della direttiva 98/6, i rivenditori al dettaglio
devono indicare prezzi di vendita comprensivi di IVA. Come discusso all’udienza, essi fissano tali prezzi in base a considerazioni
di mercato: il margine di profitto da essi auspicato, il prezzo che il cliente è disposto a pagare e il prezzo applicato dai
concorrenti. È chiaro che l’arrotondamento degli importi IVA può incidere su tali considerazioni, segnatamente qualora si
tratti di prodotti a basso prezzo e a largo consumo. Tuttavia, l’IVA è concepita come neutra nei confronti degli operatori
economici e i calcoli relativi all’IVA non dovrebbero poter influire su decisioni commerciali di questo tipo. Sotto questo
aspetto, è particolarmente importante tener presente che le grandi catene di supermercati hanno possibilità ben maggiori di
tener conto di siffatti calcoli rispetto ai piccoli commercianti, cosicché ogni possibilità di arrotondamento dell’IVA su
singoli prodotti può distorcere la concorrenza a favore dei primi e a discapito dei secondi.
53.
In sintesi: i) qualora gli importi debbano essere sommati, l’arrotondamento aritmetico dà luogo ad una distorsione minore
rispetto all’arrotondamento sistematico per eccesso o per difetto (e l’arrotondamento a numeri pari ridurrà ulteriormente
detta distorsione); ii) la distorsione può essere minimizzata più efficacemente calcolando gli importi dovuti solo dopo aver
sommato i singoli importi comprensivi dell’IVA per ogni periodo d’imposta; iii) in tale fase, per evitare qualsiasi pagamento
eccessivo nei confronti dell’amministrazione tributaria, in tutti i casi è ammissibile arrotondare l’importo dovuto all’unità
minima di pagamento immediatamente inferiore.
54.
Mi preme sottolineare che le soluzioni da me prospettate non devono essere necessariamente viste come le uniche possibilità
aperte agli Stati membri. Ogni soluzione che rispetti le norme e i principi pertinenti – e che, in particolare, non implichi
che il rivenditore al dettaglio trattenga o paghi una qualsiasi differenza tra l’esatta proporzione di IVA nel prezzo al dettaglio
e l’importo dichiarato all’amministrazione tributaria – è accettabile.
Prezzi al netto dell’IVA e forniture nei confronti di soggetti passivi
55.
La causa dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] riguarda le vendite al dettaglio a prezzi comprensivi dell’IVA. Le osservazioni sopra svolte
si riferiscono a tale contesto specifico e presumono che le vendite vengano effettuate nei confronti dei consumatori finali.
Come da me indicato, tali consumatori hanno il diritto di conoscere la proporzione di IVA compresa nel prezzo da loro pagato
e possono essere informati del suo ammontare fino al centesimo più vicino. Tali informazioni vengono di regola fornite sullo
scontrino del rivenditore al dettaglio, ma non devono necessariamente essere vincolanti tra l’operatore economico e l’amministrazione
tributaria.
56.
Tuttavia, qualora le vendite vengano effettuate nei confronti di soggetti passivi che useranno i beni di cui trattasi a fini
delle loro operazioni soggette ad imposta, è necessario emettere una fattura IVA conformemente all’art. 22, n. 3, della sesta
direttiva. Tale fattura deve indicare sia il prezzo al netto dell’imposta sia l’ammontare dell’imposta, entrambi i quali devono
quindi essere espressi come importo suscettibile di pagamento.
57.
Di norma, tali situazioni riguardano non i rivenditori al dettaglio bensì gli operatori economici la cui attività economica
consiste essenzialmente in forniture ad altri soggetti passivi. A differenza dei commercianti al dettaglio, essi di regola
fissano un prezzo – in centesimi interi – al netto dell’imposta, applicando successivamente a tale prezzo l’IVA all’aliquota
appropriata. Al fine di indicare l’importo dell’IVA come cifra in centesimi interi, sarà spesso anche qui necessario arrotondare
l’importo per eccesso o per difetto.
58.
Tuttavia, in una situazione del genere, le distorsioni da me evidenziate o non sorgono oppure hanno effetti ampiamente mitigati.
59.
Per quanto riguarda le
singole
operazioni in cui l’imposta a valle applicata dai fornitori rappresenta l’imposta a monte che sarà successivamente detratta
dal cliente, l’importo non grava né avvantaggia nessuna delle parti e, poiché l’imposta a valle e l’imposta a monte si annullano
reciprocamente per effetto del sistema di deduzioni, non risulta influenzato l’importo riscosso sulla fornitura al consumatore
finale al termine della catena dell’IVA.
60.
Nei casi più rari in cui la fornitura viene effettuata nei confronti di un consumatore finale, l’arrotondamento, pur avendo
un lieve effetto sull’importo pagato dal cliente e riscosso dall’amministrazione tributaria, non incide sulla neutralità dell’imposta
dal punto di vista del fornitore. L’importo fatturato è l’importo che deve essere dichiarato all’amministrazione tributaria,
e la frazione alla quale viene arrotondato non incide in alcun modo sul profitto del fornitore (
32
).
61.
È vero che l’effetto
cumulativo
dell’arrotondamento su tali operazioni può incidere sull’importo globale del gettito IVA riscosso dallo Stato membro ma tale
effetto sarà limitato. [OSCURATO:PERSONA] maggior parte dei casi i consumatori finali ottengono le loro forniture da rivenditori al dettaglio
che sono tenuti a vendere a prezzi comprensivi dell’IVA. Ove ciò non avvenga, i loro acquisti saranno probabilmente di più
cospicuo valore, cosicché un arrotondamento inferiore ad un centesimo rappresenterà una differenza proporzionale notevolmente
più lieve. Se l’arrotondamento è aritmetico, l’effetto tanto sul gettito IVA globale quanto sui singoli clienti sarà limitato.
62.
Laddove, nell’ambito di singole operazioni eccezionali, un soggetto passivo acquisti da un rivenditore al dettaglio beni che
userà per le sue operazioni a valle soggette ad imposta e riguardo alle quali intende detrarre l’IVA, egli richiederà una
fattura in cui appaia il prezzo netto unitamente all’importo dell’imposta. In tal caso, il rivenditore dovrà adeguare leggermente
il suo prezzo per essere in grado di indicare tali importi in centesimi interi. Tuttavia, per le ragioni suesposte, tale modifica
non avrà nessun effetto su nessuna delle due parti o sull’importo alla fine dell’IVA riscosso.
Conclusione
63.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sollevate dallo [OSCURATO:PERSONA] nei
seguenti termini:
1) Le direttive comunitarie in materia di IVA non disciplinano nei dettagli l’arrotondamento degli importi IVA. Tale disciplina
è pertanto una questione di diritto nazionale, il quale deve tuttavia essere conforme a tutte le norme e a tutti i principi
rilevanti derivanti dalle direttive.
2) Tali norme e principi non consentono ai rivenditori al dettaglio di arrotondare per difetto gli importi IVA nei prezzi comprensivi
dell’IVA di ogni prodotto venduto, al fine di determinare l’ammontare dell’imposta a valle che essi devono indicare nelle
loro dichiarazioni periodiche.
1
– Lingua originale: l’inglese.
2
– Nel caso di specie, riguardante importi in euro, l’unità monetaria più piccola è il centesimo, al quale farò riferimento,
sebbene il nome dell’unità monetaria sia priva d’importanza.
3
– Questioni simili sono state poste nell’ambito del procedimento C‑302/07, Wetherspoon, pendente dinanzi alla Corte, in cui
si chiede parimenti c) se possa essere imposto il comune metodo aritmetico di arrotondamento per eccesso o per difetto d)
in che fase debba avvenire l’arrotondamento e e) quali conseguenze derivino dai principi della parità di trattamento e della
neutralità dell’IVA allorquando l’amministrazione tributaria autorizza taluni ma non tutti gli operatori economici ad arrotondare
sistematicamente per difetto.
4
– Prima direttiva del Consiglio 11 aprile 1967, 67/227/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU del 14 aprile1967, pag. 1301). Con effetto a partire dal 1° gennaio 2007, la
prima direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1), il cui art. 1, n. 2, contiene le stesse disposizioni con variazioni
linguistiche non rilevanti. Lo scopo della direttiva 2006/112 è quello di presentare tutte le disposizioni comunitarie relative
all’IVA in modo chiaro e razionale in una struttura ed in un testo rifusi senza che ciò comporti, in via di principio, modifiche
sostanziali alla legislazione esistente (v., il terzo ‘considerando’). I riferimenti che seguono alle disposizioni della direttiva 2006/112
non implicano pertanto una formulazione identica a quella delle disposizioni equivalenti delle direttive abrogate.
5
– Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977
L 145, pag. 1, modificata in varie occasioni). Anche la sesta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/112,
ma per una più facile lettura, farò riferimento alle disposizioni di quest’ultima al presente. La sostanza – e in ampia misura
la formulazione – di tali disposizioni rimane in vigore nelle disposizioni equivalenti della direttiva 2006/112.
6
– Art. 175 della direttiva 2006/112.
7
– Artt. 295‑305 della direttiva 2006/112, all’art. 298.
8
– Art. 2, n. 1, lett. a) della direttiva 2006/112.
9
– Art. 14, n. 1, della direttiva 2006/112.
10
– Artt. 62, 63 e 66 della direttiva 2006/112.
11
– Art. 73 della direttiva 2006/112.
12
– Artt. 96‑99 della direttiva 2006/112.
13
– Artt. 167 e 168 della direttiva 2006/112.
14
– All’epoca dei fatti di causa, il testo applicabile dell’art. 22 era rinvenibile nell’art. 28 della sesta direttiva, come
una delle «disposizioni transitorie»; l’equivalente dell’art. 22, n. 3, lett. a) è ora costituito dall’art. 220 della direttiva 2006/112.
15
– Perlomeno nell’ambito del commercio interno – tale requisito si estende a qualsiasi vendita a distanza soggetta ad imposta
nello Stato membro di destinazione nonché alle cessioni di beni intracomunitarie, a prescindere dal tipo di cliente.
16
– All’epoca dei fatti di causa, tale versione dell’art. 22, n. 3, lett. b) era stata infatti sostituita dalla direttiva del
Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare
le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto (GU 2002 L 15, pag. 24), la quale ha stabilito
un elenco più dettagliato di requisiti. La direttiva 2001/115 è entrata in vigore il 6 febbraio 2002, ma il termine previsto
per la sua attuazione da parte degli Stati membri era fissato al 1° gennaio 2004. Risulta che il recepimento nei [OSCURATO:PERSONA]
ha preso effetto in tale data (Legge 18 dicembre 2003, Staatsblad n. 530, 29 dicembre 2003, pag. 1). [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento
al «decimo trattino dell’art. 22, n. 3, lett. b) della sesta direttiva (nella versione applicabile fino al 1° gennaio 2004)»
– ma, in realtà, solo la versione modificata dalla direttiva 2001/115 contiene un decimo trattino, il quale prevede che la
fattura menzioni l’importo IVA da pagare. Tuttavia, poiché il punto rilevante è che una fattura IVA deve indicare l’importo
IVA gravante sull’operazione, la confusione è priva di importanza. Le disposizioni equivalenti sono ora contenute nell’art. 226
della direttiva 2006/112.
17
– Art. 206 della direttiva 2006/112.
18
– Ai sensi dell’art. 22, n. 4, lett. a), gli Stati membri fissano la durata del periodo d'imposta ad un mese, due mesi o
tre mesi, ovvero a qualsiasi durata diversa, non superiore ad un anno e la dichiarazione periodica è soggetta ad un termine,
parimenti stabilito dagli Stati membri, non superiore a due mesi dalla scadenza del periodo d'imposta (v., ormai, art. 252
della direttiva 2006/112).
19
– Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in
materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80, pag. 27).
20
– Un foro di discussione istituito ai sensi dell’art. 29 della sesta direttiva (art. 398 della direttiva 2006/112) in cui
i rappresentanti degli Stati membri e la [OSCURATO:PERSONA] discutono questioni inerenti all’attuazione dell’IVA.
21
– Va rammentato che, nel caso di prezzi al dettaglio, l’IVA deve essere calcolata a ritroso a partire da un determinato prezzo
comprensivo dell’IVA e non in avanti a partire da un prezzo teorico non comprensivo dell’IVA. Un prezzo di vendita al dettaglio
comprensivo di IVA al 19% equivale al 119% del prezzo al netto dell’imposta. Pertanto, l’importo dell’IVA non sarà 19/100
(19%) bensì 19/119 del prezzo al dettaglio. Lo stesso calcolo si applica, mutatis mutandis, per qualsiasi altra aliquota IVA.
22
– V., per un esempio analogo, sentenza 15 marzo 2007, causa C‑35/05, Reemtsma, Racc. pag. I‑2425, punto 38, nonché giurisprudenza
ivi citata.
23
– Argomento più volte precisato dalla Corte in materia fiscale: v., più recentemente, sentenza 11 ottobre 2007, causa C‑443/06,
Hollmann, Racc. pag. I‑8491, punto 33, nonché giurisprudenza ivi citata.
24
– V., per un’analisi relativa a queste ultime situazioni, infra, paragrafo 55 e seguenti.
25
– V., ad esempio, sentenza 8 febbraio 2007, causa C‑435/05, Investrand, Racc. pag. I‑1315, punto 22, nonché giurisprudenza
ivi citata.
26
– Oppure, se, in via eccezionale, l’imposta a monte supera l’imposta a valle durante il periodo d’imposta di cui trattasi,
rispettivamente un aumento o una riduzione dell’importo netto che l’amministrazione tributaria deve rimborsare.
27
– All’udienza, l’avvocato del [OSCURATO:PERSONA] ha evocato cifre perfino maggiori, oscillanti tra GBP 200 milioni e 800 milioni.
28
– Anche l’arrotondamento sistematico per scontrino di cassa o «cestello di spesa» deve avere un effetto significativo, seppur
minore, dato il vasto numero di tali scontrini rilasciati giornalmente in ogni Stato membro.
29
– All’udienza, il [OSCURATO:PERSONA] ha citato un caso in cui l’arrotondamento aritmetico per articolo avrebbe portato ad una discrepanza
di imposta di oltre GBP 17 000 in sei mesi per un unico operatore economico. È anche vero che il metodo aritmetico contiene
un’inclinazione lieve ma sistematica verso l’alto poiché lo 0,5 di un centesimo è sempre arrotondato per eccesso pur collocandosi
esattamente a metà strada tra due centesimi interi. Tale problema potrebbe essere mitigato mediante un arrotondamento di tipo
«bancario» o «arrotondamento ai numeri pari» in cui, ad esempio, nell’arrotondare verso numeri interi, ogni cifra che termina
esattamente
per ,5 non seguita da alcunché, viene arrotondata sempre al numero pari intero più vicino. Pertanto, 3,5 diventa 4, come
prima, ma 2,5 diventa 2.
30
– A titolo informativo per il cliente, dovrebbe essere indicato in forma arrotondata, come da me suggerito al paragrafo 34
di cui sopra. Potrebbero, tuttavia, sorgere dei problemi qualora l’importo arrotondato fosse preso come importo
effettivo
dell’IVA inclusa nel prezzo. Ad esempio, un prodotto venduto a EUR 0,28 con l’IVA al 19% contiene EUR 0,0447 di IVA (19/119
di EUR 0,28). Se ciò viene arrotondato a EUR 0,04, il prezzo al netto dell’IVA è di EUR 0,24. Ma il 19% di EUR 0,24 fa EUR 0,0456,
da arrotondare a EUR 0,05, cosicché il prezzo comprensivo dell’IVA avrebbe dovuto essere di EUR 0,29.
31
– Sentenza 24 ottobre 1996, causa C‑317/94, Racc. pag. I‑5339, punti 18‑24, segnatamente punto 24. Sebbene la lingua processuale
fosse l’inglese, mi sembra che la formulazione della versione inglese – «the tax authorities may not
in any circumstances charge
an amount exceeding the tax paid by the final consumer» – non rifletta esattamente il francese, lingua in cui era originariamente
redatta la sentenza – «l’administration fiscale ne saurait
en définitive percevoir
un montant supérieur à celui payé par le consommateur final» (il corsivo è mio, nella versione italiana: «l’amministrazione
fiscale non può in definitiva riscuotere un importo superiore a quello pagato dal consumatore finale»).
32
– Occorre rilevare che questa possibilità non sussiste per i veri rivenditori al dettaglio che sono tenuti a fissare prezzi
comprensivi dell’IVA (v. direttiva 98/6, citata al paragrafo 12 di cui sopra).