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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27553/2026

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a CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] la ricettazione di un dipinto alla pena di tre anni di reclusione (oltre alla penapecuniaria).2.

Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione la difesadell’imputato sulla base di due motivi.2.1.

Il primo motivo deduce la violazione di norme processuali ex art. 606,lett. c, cod. proc. pen.Si lamenta che gli avvisi forniti alle parti con il decreto di citazione in appellofossero ancora quelli ‘pandemici’, senza riferimento alla possibilità di chiedere, finoa quindici giorni prima dell’udienza, il rito orale.Inoltre, il decreto veniva notificato al difensore senza il rispetto del termine diquaranta giorni previsto dalla legge ed all’imputato, addirittura, solo nove giorniprima dell’udienza, impedendo pertanto allo stesso di accedere alla trattazioneorale.2.2.

Il secondo motivo lamenta il travisamento della prova in cui è incorsa laCorte d'appello di Napoli nell’escludere in ragione della mancata presentazione diuna querela di falso, la rilevanza della difformità della firma apparentedell'imputato apposta sul documento che ha accompagnato la consegna deldipinto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.2.

Il primo, deducendo innanzi tutto il mancato rispetto del termine diquaranta giorni per la citazione in appello, non considera il dictum delle SezioniUnite (Sez.

U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096-01) secondo cui ladisciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni iltermine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazioneproposti a far data dal 1 luglio 2024.

Nel caso concreto, essendo stato l’atto diappello depositato in data 22 marzo 2022, come risulta dal timbro a datario dellaCancelleria penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la novella non trovaapplicazione.

E se è pur vero che all’imputato, in persona, la vocatio in iudicium èstata notificata senza rispettare nemmeno il termine di venti giorni all’epocavigente, è la stessa decisione delle Sezioni Unite, nell’esordio della parte delConsiderato in diritto (pg. 3), a ribadire che “il mancato rispetto del termine acomparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appellointegra una nullità di ordine generale c. d.

"a regime intermedio", relativaall'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata od eccepita entro i terminiprevisti dall'art. 180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione dellasentenza di secondo grado (Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796-01; Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Delle Fratte, Rv. 285674-02; Sez. 1, n. 6613del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988-01; Sez. 6, n. 28408 del23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349-01)”.

Poiché la relativa eccezione è stataformulata solamente con la presentazione del ricorso in cassazione, essa è tardiva.Infine, sempre in relazione al primo motivo di ricorso, manifestamenteinfondato si palesa il terzo profilo, attinente all’omissione dell’avviso della facoltàdi chiedere la trattazione orale, atteso che tale mancanza non è sanzionata danullità (art. 601, comma 6, cod. proc. pen.), refluendo quindi nella categoria dellemere irregolarità, improduttive di effetti pregiudizievoli.3.

Il secondo motivo non è consentito, deducendo un travisamento della provainsussistente.Occorre preliminarmente ricordare che il vizio lamentato (travisamento dellaprova) ha una valenza affatto differente da quella prospettata dalla difesa,chiamando in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivovalorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nelgiudizio.

Che si tratti della mancata valutazione di una prova decisiva(travisamento per omissione), dell'utilizzazione di una prova sulla base diun’erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento dellerisultanze probatorie) o dell'utilizzazione di una prova non acquisita al processo(cd. travisamento per invenzione), non si tratta di reinterpretare gli elementi diprova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se dettielementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola,Rv. 238215).Invero, il travisamento vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitàalla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del datoprobatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante",ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006,Bevilacqua, Rv. 234605-01).Ciò che, invece, nel caso concreto si chiede è una valutazione di congruenzadel doppio giudizio (in primo come in secondo grado) sulla valenza probatoria dellafirma dell’imputato apposta all’atto della cessione all’antiquario [OSCURATO:PERSONA] delquadro ricettato.

Si sostiene, nel ricorso che è indebito trarre conclusioni dallamancata proposizione della querela di falso.Sennonché, la valenza probatoria della firma, a dispetto dell’apocrifia, ècongruamente giustificata, nella motivazione della sentenza d’appello, come diquella di primo grado, dalla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], di aver ricevuto il quadro daBenducci (a dispetto della tardiva formulazione di una spiegazione alternativa,confutata dalla Corte), dal viaggio effettuato dal Banducci fino a Lecce per laconsegna del dipinto (documentato dalla localizzazione del cellulare e dai contatticon l’antiquario pugliese), nonché dai contatti intrattenuti all’epoca del fatto con ilsospetto autore del furto.

Sulla base di tali premesse, la alterazione della firmaviene, quindi, congruamente giustificata con la consapevolezza, da partedell’autore del segno, di cedere un dipinto di provenienza illecita e dellaconseguente necessità dell’artificio ‘a futura difesa’.Il motivo di ricorso, che si concentra sulla difformità della firma genuina delBanducci rispetto a quella apposta sulla ricevuta della consegna del quadro, sidisinteressa totalmente degli ulteriori elementi che costituiscono il quadro fattualesu cui si basa l’affermazione di responsabilità, così cadendo nella aspecificità checonduce alla inammissibilità del ricorso, in parte qua.La genericità del motivo di ricorso, infatti, non si concretizza solo nel casodella indeterminatezza, ma anche con la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591,comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425-01).4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12 giugno 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagliartt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Napoli ha confermatola sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] la ricettazione di un dipinto alla pena di tre anni di reclusione (oltre alla penapecuniaria).2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso per cassazione la difesadell’imputato sulla base di due motivi.2.1. Il primo motivo deduce la violazione di norme processuali ex art. 606,lett. c, cod. proc. pen.Si lamenta che gli avvisi forniti alle parti con il decreto di citazione in appellofossero ancora quelli ‘pandemici’, senza riferimento alla possibilità di chiedere, finoa quindici giorni prima dell’udienza, il rito orale.Inoltre, il decreto veniva notificato al difensore senza il rispetto del termine diquaranta giorni previsto dalla legge ed all’imputato, addirittura, solo nove giorniprima dell’udienza, impedendo pertanto allo stesso di accedere alla trattazioneorale.2.2. Il secondo motivo lamenta il travisamento della prova in cui è incorsa laCorte d'appello di Napoli nell’escludere in ragione della mancata presentazione diuna querela di falso, la rilevanza della difformità della firma apparentedell'imputato apposta sul documento che ha accompagnato la consegna deldipinto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati.2. Il primo, deducendo innanzi tutto il mancato rispetto del termine diquaranta giorni per la citazione in appello, non considera il dictum delle SezioniUnite (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096-01) secondo cui ladisciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni iltermine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazioneproposti a far data dal 1 luglio 2024. Nel caso concreto, essendo stato l’atto diappello depositato in data 22 marzo 2022, come risulta dal timbro a datario dellaCancelleria penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la novella non trovaapplicazione. E se è pur vero che all’imputato, in persona, la vocatio in iudicium èstata notificata senza rispettare nemmeno il termine di venti giorni all’epocavigente, è la stessa decisione delle Sezioni Unite, nell’esordio della parte delConsiderato in diritto (pg. 3), a ribadire che “il mancato rispetto del termine acomparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appellointegra una nullità di ordine generale c. d. "a regime intermedio", relativaall'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata od eccepita entro i terminiprevisti dall'art. 180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione dellasentenza di secondo grado (Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023, Toto, Rv. 285796-01; Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023, Delle Fratte, Rv. 285674-02; Sez. 1, n. 6613del 27/10/2022, dep. 2023, Amato, Rv. 283988-01; Sez. 6, n. 28408 del23/06/2022, Fasulo, Rv. 283349-01)”. Poiché la relativa eccezione è stataformulata solamente con la presentazione del ricorso in cassazione, essa è tardiva.Infine, sempre in relazione al primo motivo di ricorso, manifestamenteinfondato si palesa il terzo profilo, attinente all’omissione dell’avviso della facoltàdi chiedere la trattazione orale, atteso che tale mancanza non è sanzionata danullità (art. 601, comma 6, cod. proc. pen.), refluendo quindi nella categoria dellemere irregolarità, improduttive di effetti pregiudizievoli.3. Il secondo motivo non è consentito, deducendo un travisamento della provainsussistente.Occorre preliminarmente ricordare che il vizio lamentato (travisamento dellaprova) ha una valenza affatto differente da quella prospettata dalla difesa,chiamando in causa, in linea generale, le distorsioni del patrimonio conoscitivovalorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nelgiudizio. Che si tratti della mancata valutazione di una prova decisiva(travisamento per omissione), dell'utilizzazione di una prova sulla base diun’erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento dellerisultanze probatorie) o dell'utilizzazione di una prova non acquisita al processo(cd. travisamento per invenzione), non si tratta di reinterpretare gli elementi diprova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se dettielementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola,Rv. 238215).Invero, il travisamento vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitàalla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del datoprobatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante",ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006,Bevilacqua, Rv. 234605-01).Ciò che, invece, nel caso concreto si chiede è una valutazione di congruenzadel doppio giudizio (in primo come in secondo grado) sulla valenza probatoria dellafirma dell’imputato apposta all’atto della cessione all’antiquario [OSCURATO:PERSONA] delquadro ricettato. Si sostiene, nel ricorso che è indebito trarre conclusioni dallamancata proposizione della querela di falso.Sennonché, la valenza probatoria della firma, a dispetto dell’apocrifia, ècongruamente giustificata, nella motivazione della sentenza d’appello, come diquella di primo grado, dalla dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA], di aver ricevuto il quadro daBenducci (a dispetto della tardiva formulazione di una spiegazione alternativa,confutata dalla Corte), dal viaggio effettuato dal Banducci fino a Lecce per laconsegna del dipinto (documentato dalla localizzazione del cellulare e dai contatticon l’antiquario pugliese), nonché dai contatti intrattenuti all’epoca del fatto con ilsospetto autore del furto. Sulla base di tali premesse, la alterazione della firmaviene, quindi, congruamente giustificata con la consapevolezza, da partedell’autore del segno, di cedere un dipinto di provenienza illecita e dellaconseguente necessità dell’artificio ‘a futura difesa’.Il motivo di ricorso, che si concentra sulla difformità della firma genuina delBanducci rispetto a quella apposta sulla ricevuta della consegna del quadro, sidisinteressa totalmente degli ulteriori elementi che costituiscono il quadro fattualesu cui si basa l’affermazione di responsabilità, così cadendo nella aspecificità checonduce alla inammissibilità del ricorso, in parte qua.La genericità del motivo di ricorso, infatti, non si concretizza solo nel casodella indeterminatezza, ma anche con la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591,comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425-01).4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 12 giugno 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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