CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 maggio 1961
Cassazione n. 14645/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/12/2025 del Tribunale di Cagliari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Cagliari, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., in parziale riforma del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 1/11/2025, previa conferma della sussistenza del fumus dei reati di peculato e autoriciclaggio contestati, rideterminava l'importo preventivo disposto anche per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al profitto dei reati di peculato e autoriciclaggio nella misura di euro 1.338.570.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, articolando tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di autoriciclaggio, venendo in rilievo una ipotesi di mero godimento personale dei due beni immobili sequestrati, come tale non punibile ai sensi dell'art. 648-quater, quinto comma, cod. pen. Il provvedimento impugnato va dunque annullato ai fini della rideterminazione del profitto sequestrabile ai fini di confisca. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla individuazione del profitto sequestrabile, in funzione della successiva confisca, in caso di concorse di persone nel reato. Il Tribunale, dopo avere correttamente individuato nell'importo di euro 1.338.570,00 il profitto collettivamente conseguito dai cinque soggetti indagati per i delitti di peculato ipotizzati al capo di imputazione n. 2), nel determinare il profitto conseguito dal ricorrente, ha omesso di sottrarre all'importo complessivo le quote di profitto conseguite dagli altri quattro concorrenti dei reati, imputando al ricorrente l'intero profitto in luogo della minor somma di euro 269.750,00. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata previa stima, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei beni sequestrabili, necessaria, invece, al fine di rispettare il limite massimo dell'importo suscettibile di sequestro per equivalente. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. Risulta dall'impugnata ordinanza che il Tribunale, pur confermando il fumus del delitto di autoriciclaggio, richiamato anche nel dispositivo dell'ordinanza, ha tuttavia affermato che, una volta disposto il sequestro delle somme costituenti profitto del delitto di peculato, rideterminato in complessivi euro 1.338.570, non può disporsi anche, in via autonoma, il sequestro ai sensi dell'art. 648-quater cod. 2pen. dei due immobili siti nel Comune di Sarroch nel cui acquisto era stato reinvestito denaro (pari a euro 474.381) costituente parte del profitto dei delitti di peculato precedentemente commessi, pena una indebita duplicazione, quanto alla quota utilizzata per l'acquisto degli immobili, del profitto confiscabile, che, ancorché in parte reimpiegato per investimenti immobiliari, continua ad essere sempre pari a complessivi euro 1.338.570. Il Tribunale ha chiarito che, se è vero che l'impiego di parte delle illecite risorse economiche operato da [OSCURATO:PERSONA] con l'acquisto degli indicati due immobili di Sarroch vale a ravvisare il fatto tipico di autoriciclaggio a lui contestato, e per l'effetto consente di qualificare tali immobili come prodotto dell'indicato reato, tuttavia tale prodotto, o comunque il suo corrispondente valore economico, proprio perché conseguito con l'impiego di una parte del profitto del presupposto reato di peculato, non è a sua volta suscettibile, ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen.,di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca (diretta o per equivalente) autonomo ed ulteriore rispetto a quello operato ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., perché il profitto del reato di peculato, "ancorché sia stato in parte impiegato in tali investimenti immobiliari (e quindi, in sostanza, trasformato in tali immobili o quota di essi), era e continua ad essere sempre pari a complessivi euro 1.338.570". Né, precisa il Tribunale, emerge che dagli investimenti immobiliari siano derivati ulteriori guadagni e/o vantaggi economici che, ove provati, si sarebbero potuti sottoporre ad autonomo sequestro preventivo ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. Il sequestro preventivo è stato, dunque, confermato in relazione alla somma ritenuta corrispondente al complessivo profitto dei delitti di peculato, nel quale è stato ritenuto assorbito il profitto sequestrabile ai sensi dell'art. 648-quater cod. pen. Non è, di conseguenza, configurabile un concreto interesse al ricorso, in termini di risultato pratico favorevole derivante dal richiesto annullamento dell'ordinanza quanto alla gravità indiziaria del delitto di autoriciclaggio, in conseguenza del quale, alla luce di quanto si è detto, non sarebbe prospettabile una "rideterminazione del profitto sequestrabile ai fini di confisca". 2. Il secondo motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio in forza del quale "In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il 3criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti" (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756) Quanto alla fase cautelare, le Sezioni Unite, nella sentenza citata, chiariscono che "Le Sezioni unite hanno già spiegato come, in ragione della loro natura strumentale e anticipatoria rispetto al successivo provvedimento di merito (la confisca), ogni misura cautelare (il sequestro) non può di per sé incidere sui diritti in misura maggiore rispetto a quanto sia destinato a fare il provvedimento definitivo al quale la cautela è servente. Si tratta di principi che trovano avallo nella necessità, anche in sede cautelare, di rispettare i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura e della esigenza di evitare un'indistinta compromissione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata dei singoli (cfr., Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; Sez. U, n. 5876 del 28/10/2004, Bevilacqua, Rv. 226713). Dunque, non vi sono ragioni per consentire in sede cautelare di sequestrare indistintamente l'intero profitto o prezzo a ciascun concorrente oppure di rispristinare la solidarietà passiva tra correi - destinata, invece, a non operare, come detto, all'esito del giudizio - ovvero, ancora, di sequestrare nei confronti di ciascuno più di quanto da questi sia stato conseguito. La motivazione, anche in sede cautelare, deve chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso al sequestro e deve necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato. Deve cioè essere garantita la possibilità di verificare, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l'adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione anticipatoria ad esso assegnata. La motivazione assolve ad una ineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso essa, si consente di verificare la conformità della misura cautelare rispetto a quegli stessi principi che giustificano la confisca. È stato peraltro già spiegato dalle Sezioni Unite come la fase cautelare comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento, che tenga conto delle caratteristiche proprie della fase procedimentale, del suo sviluppo, degli elementi acquisiti, e, in particolare, «dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione» (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, cit.)." A tali principi non si è attenuto il Tribunale del riesame che, a fronte della specifica deduzione della difesa, che aveva sollecitato la riduzione dell'importo sequestrato nei suoi confronti previa espunzione della quota di profitto di cui era 4stato disposto il sequestro nei confronti dei coindagati, ha erroneamente affermato che esula dall'oggetto del riesame la determinazione della misura in cui ciascuno degli altri indagati ha beneficiato del profitto del peculato, aggiungendo che le risultanze delle indagini avrebbero chiaramente individuato in [OSCURATO:PERSONA] il "principale destinatario di tale profitto", omettendo, tuttavia, di indicare i motivi per cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, tale verifica dovrà essere compiuta dal Tribunale nel contraddittorio fra le parti, tenendo presente che il profitto conseguito dal ricorrente potrebbe non essere limitato all'importo di euro 269.750,00, come invece sostenuto dalla difesa, dovendosi verificare e valutare, in sede di rinvio, se a tale somma debbano essere aggiunti ulteriori importi, quali, ad esempio, quelli costituiti dalle somme di denaro, dapprima confluite nelle associazioni e nelle società riferibili formalmente ai quattro indagati diversi dal ricorrente, ma poi utilizzate dall'odierno ricorrente quale parte delle provviste impiegate per pagare il prezzo dei due immobili acquistati nel mune di Sarroch. 3. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità La deduzione difensiva, secondo la quale l'omessa stima dei beni da sottoporre a sequestro avrebbe pregiudicato il principio di proporzionalità, è generica, se non proprio congetturale, non avendo il ricorrente neppure prospettato se, in concreto, siano stati sottoposti a vincolo beni di valore effettivamente sproporzionato rispetto all'importo individuato quale profitto confiscabile. 4. Alla stregua di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q P.Q.M