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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 33846/2023

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la seguente O AFA-M- CY ert,Lr, sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 28.9.2022, con i quali si deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione del provvedimento impugnato, sono stati proposti personalmente dagli imputati e, pertanto, sono inammissibili.

Le impugnazioni sono state proposte successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame.

Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

In ogni caso, quanto ai motivi di merito dedotti, afferenti alla denunciata carenza di motivazione, non può che rilevarsene comunque la estrema genericità, risolvendosi gli stessi in enunciati astratti e laconici.

2.1. Rilevato, altresì, che non vi sono problemi di incompatibilità costituzionale della nuova disciplina processuale, poiché, come ha chiarito la stessa sentenza delle Sezioni Unite Aiello, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

3. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O AFA-M- CY ert,Lr, sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 28.9.2022, con i quali si deduce manifesta illogicità e carenza della motivazione del provvedimento impugnato, sono stati proposti personalmente dagli imputati e, pertanto, sono inammissibili. Le impugnazioni sono state proposte successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame. Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. In ogni caso, quanto ai motivi di merito dedotti, afferenti alla denunciata carenza di motivazione, non può che rilevarsene comunque la estrema genericità, risolvendosi gli stessi in enunciati astratti e laconici. 2.1. Rilevato, altresì, che non vi sono problemi di incompatibilità costituzionale della nuova disciplina processuale, poiché, come ha chiarito la stessa sentenza delle Sezioni Unite Aiello, è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. Le Sezioni Unite hanno chiarito, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 3. Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così
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