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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37631/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/11/2021 della Corte di appello di napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge poiché, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 generico e meramente assertivo attesa anche la confessione dell'imputato sulla destinazione della droga caduta in sequestro alla cessione a terzi.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, oggetto del primo motivo di ricorso, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, C:aridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

La sentenza in esame si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 5), valorizzando la gravità del fatto per le concrete modalità esecutive dell'attività di spaccio (l'imputato e il correo avevano allestito la loro stabile attività di spaccio nella piazza centrale di un piccolo centro abitato); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/11/2021 della Corte di appello di napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge poiché, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 generico e meramente assertivo attesa anche la confessione dell'imputato sulla destinazione della droga caduta in sequestro alla cessione a terzi. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, oggetto del primo motivo di ricorso, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, C:aridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La sentenza in esame si è attenuta a tali regole (cfr. pag. 5), valorizzando la gravità del fatto per le concrete modalità esecutive dell'attività di spaccio (l'imputato e il correo avevano allestito la loro stabile attività di spaccio nella piazza centrale di un piccolo centro abitato); Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 37631/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris