CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Lecce harevocato, con decorrenza dal 10 ottobre 2025, l’affidamento in prova dispostodal Tribunale di sorveglianza di Brescia su istanza diXXXXXXXXXXXXXXX, inrelazione alla pena detentiva di cui al provvedimento di determinazione di peneconcorrenti reso in data 8 marzo 2023.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione peril tramite del difensore, il condannato, affidandosi a un unico motivo con il qualesi denuncia nullità dell’ordinanza e vizio di motivazione in relazione all’art. 47,comma 2, Ord. pen.2.1. La motivazione fonda sul recepimento della querela sporta dal padre delcondannato in data 7 ottobre 2025 e successivamente rimessa il 10 ottobre 2025ritenendo che quanto denunciato manifesta forte ingratitudine nei confronti dicoloro che si sono spesi per la rieducazione del condannato, offrendoglidisponibilità all'accoglienza pur di evitargli l'espiazione della pena in ambitoinframurario.Tale conclusione fonda soltanto sulla narrazione contenuta nella querela e, aparere del ricorrente, sminuisce le opposte dichiarazioni della madre e dellasorella del condannato allegate agli atti dalla difesa, il cui contenuto è descrittonella seconda pagina del ricorso.La motivazione è affetta da travisamento della prova rispetto alle risultanzeprocessuali nella parte in cui osserva che anche le congiunte non negano che iperiodi di serenità esulano da quelli in cui il condannato abusa di sostanzestupefacenti o alcoliche. Invece, dalle dichiarazioni di madre e sorella delcondannato emerge che non era il giovane ma il padre ad abusare di sostanzealcoliche dando luogo ai diverbi con i restanti membri della famiglia, tra cui ilcondannato.Si osserva che la violazione del le prescrizioni non determinaautomaticamente la revoca della misura alternativa in quanto il giudice disorveglianza deve confrontarsi con l’incidenza delle condotte sul prosieguo dellaprova, fornendo adeguata motivazione sulle ragioni per le quali le violazionicommesse debbano considerarsi indici di un allontanamento dalla finalità propriedell'istituto. Nella specie, la revoca non è diretta e immediata conseguenza dellaviolazione delle prescrizioni dettate dalla disciplina della messa alla prova e, inogni caso, la motivazione manca della specificazione delle ragioni per cui leviolazioni commesse debbano essere considerate indice di allontanamentodefinitivo dalle finalità dell'affidamento. Il condannato dall'avvio della misura si èsempre attenuto alle prescrizioni, ha rispettato gli orari di uscita e di rientronell'abitazione, ha mantenuto i contatti con l'UEPE territorialmente competente eha prestato in modo continuativo opera di volontariato, senza intrattenererapporti con pregiudicati o aver frequentato luoghi tali da agevolare lacommissione di reati.Sussiste, infine, la rinnovata disponibilità del padre ad accogliere il congiuntopresso la propria abitazione per la prosecuzione della misura concessa.È allegata al ricorso istanza di sospensione dell'esecuzione delprovvedimento diretta al Tribunale di sorveglianza di Lecce, alla quale ilTribunale ha risposto con provvedimento di rigetto.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Furnari, ha fattopervenire requisitoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la revocadella misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale (trale altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez.1, n. 27713 del 6/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del7/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) non è dalla legge rapportata alla pura esemplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalladisciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice disorveglianza, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga chele predette violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibilecon la prosecuzione dell'esperimento, con giudizio rimesso alladiscrezionalità del Tribunale di sorveglianza che ha solo l'obbligo digiustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica edesauriente.Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento direvoca, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità eadeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenzadel 29 ottobre 1987, n. 343, che il Giudice può disporre la revoca dellamisura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato siastato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di adesione alprocesso rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv.219477 -01). È stato, inoltre, chiarito (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020Russo, Rv. 280095) che la misura alternativa (nella specie l'affidamentoin prova al servizio sociale) può essere revocata per la sopravvenienza diuna misura cautelare, per fatti commessi prima della concessione delbeneficio penitenziario solo qualora, dall'esame del provvedimentocautelare, emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delleconoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosifavorevole alla sua concessione (cfr. Sez. 1, n. 49276-22 del 8/09/2022,Pugliese, non massimata; Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv.247234 in tema di detenzione domiciliare).I benefici penitenziari invero, non costituiscono oggetto di un dirittosoggettivo del condannato, essendo la possibilità di espiare la pena inmodo diverso dalla detenzione in carcere subordinata a una valutazionediscrezionale (ma pur sempre ancorata alla sussistenza dei presuppostiprevisti dalla legge) affidata al Tribunale di sorveglianza. Tale organo,dunque, è investito del potere-dovere di valutare la compatibilità dellamisura alternativa con la duplice finalità di contribuire alla rieducazionedel condannato e di assicurare la prevenzione del pericolo che eglicommetta altri reati. Si è precisato che il provvedimento concessivo delbeneficio è naturalmente connotato da una stabilità relativa, allo statodegli atti (Sez. 1 n. 636 del 1/02/1993, Rv. 196861), non assimilabile algiudicato, ma suscettibile di revoca o modifica in presenza di elementi dinovità destinati a incidere in misura determinante sulla sussistenza dellecondizioni che legittimano la misura alternativa e la sua permanenza infunzione delle finalità perseguite: elementi di novità che possono esseresia sopravvenuti che preesistenti, sempreché — in questo secondo caso— fossero non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza così da nonaverne tenuto conto nella sua decisione.Con riferimento alla decorrenza della disposta revoca, la soluzioneprescelta, dunque, consiste nell'affidare al giudizio del Tribunale disorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residuapena detentiva da scontare, in ragione "sia del periodo di prova trascorsodal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concretocarico di queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva delcomportamento che ha dato luogo alla revoca" (Corte Cost. n. 343 del29/10/1987; Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Vateri, Rv. 282007; Sez.1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859 - 01).1.2. Tanto premesso in via generale, si osserva che, nel caso alvaglio, la motivazione del Tribunale, assolutamente congrua e immuneda vizi di ogni tipo quanto alla disposta revoca, si sofferma sulla qualitàdel comportamento che ha condotto all’applicazione di misura primadenunciato dal padre del condannato e, poi, oggetto di remissione diquerela. Si tratta di condotte (descritte come furiose liti con i genitori,tali da aver generato un clima di terrore, all’esito delle quali i genitoridell’affidato hanno revocato la disponibilità all’accoglienza), reputato nelcomplesso incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova.Dunque, la condotta non conforme allo statuto dell’affidato serbata dalcondannato risulta sufficientemente analizzata dal Tribunale e ladeterminazione della revoca risulta adeguatamente supportata damotivazione esente da illogicità manifesta.A ciò si aggiunga che viene svolta, nel provvedimento impugnato,una valutazione di sostanziale inaffidabilità rispetto alle dichiarazioni dimadre e sorella, nel senso che il condannato avrebbe serbato uncomportamento tranquillo. Si sostiene che, invece, le stesse dichiarantiavrebbero affermato che comunque ciò si verificava al netto dei momentiin cui il loro congiunto era sotto effetto di sostanze alcoliche ostupefacenti.Il travisamento contestato non è supportato dall’allegazione deiverbali delle dichiarazioni e, in ogni caso, non confuta, specificamente, lacircostanza riportata nell’ordinanza censurata secondo cui sarebbe statala madre e non il padre a rappresentare che il marito aveva manifestato,nuovamente, la disponibilità ad accogliere il congiunto al domicilio e che,in sostanza, ormai il domicilio indicato non è idoneo.2. Segue il rigetto del ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali, con oscuramento dei dati sensibili in ragione deltitolo di uno dei reati per i quali è in esecuzione la pena. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.