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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 17799/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21579/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – Ric. 2019n. 21579 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -2- avverso la sentenza n. 54/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.62/ 13 con cui il G iudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto di pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , la somma di euro 2.880,00 , oltre spese di procedura, per il mancato pagamento di tre fatture, inerenti alla locazione espositiva di due cartelloni pubblicitari.

L’opponente eccepì la carenza di legittimazione del l’opposta , in quanto il contratto avente ad oggetto la locazione es positiva di n. 2 cartelloni pubblicitari, su cui si fondava il credito fatto valere in sede monitoria, era stato concluso con la S tudio G amma S.r. l ., società diversa da G amma P ubblicità S.r.l. ; dedusse la risoluzione del contratto per recesso unilaterale esercitato per gravi motivi, l'omesso invio delle fatture di cui alricorso monitorio , la mancanza di prova del credito v an t ato e l'inidoneità delle f atture allegate a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, stan te il mancato deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili nonché l’ir rilevanza probatoria delle stesse.

Si costituì l'opposta che riconobbe la diversità tra la società che aveva proposto il ricorso monitorio e la società con cui l'opponente aveva stipulato il contratto di locazionein parola ma rappresentò che tra tali due società era intercors a una cessione di contratto preventivamente accettata dall'odierna ricorrente con la sottoscrizione del contratto stesso o, comunque, accettata per fatti concludenti.

Ric. 2019n. 21579 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -3- [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza n . 1300/14, depositata in data 10/07/2014 , r igettò l'opposizione , confermò il decreto ingiuntivo opposto e condann ò l'opponente alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, dopo aver affermato che l'onere probatorio dellacessione d e l contratt o incombe su lla parte che invoca la cessione e che la cessione del contratto ha natura tri laterale , necessitando,per il suo perfezionamento, del consenso di tutti e tre i soggetti interessati alla cessione, affermòche l'opposta avesse fornito la prova del perfezionamento della cessione con il deposito di una comunicazione del 10/06/2009, firmata per accettazione, dall'opponente, comunicazione con cui Gamma pubblicità S.r.l.aveva informato l'opponente dell'attivazione del servizio oggetto del contratto di locazione,nonché della raccomandata del 6/05/2009, con la quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avev a informato l'opponente dell'avvenuta cessione del contratto.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. propose appello, sostenendo, tra l’altro,che manca va la prova dell’avvenuta cessione e che non era con figurabile alcun suo consenso alla cessione in parola.

La società appellata chiese il rigetto dell’impugnazione.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 54/2019, pubblicata il7/01/2019 , ritenuto che la prova della cessione del contratto poteva essere raggiunta per presunzioni , indicando a tale propositoche l’installazion e era stata fatta dalla cessionaria , nei cui riguardierano stati effettuati pagamenti e che l’avvenuta cessione era stata notificata con raccomandata A/R, e reputato, altresì, che l’opposizione era infondata perché l’opponente, a fronte della prova offerta dalla creditrice in ordine al titolo della pretesa, non aveva Ric. 2019n. 21579 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -4- offerto la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell’obbligazione, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese, disponendone l’attribuzione in favore del difensore anticipatario della società appellata.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di diecimotivi.

La società intimatanon ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni.

Laricorrente non ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Seguendo l’ordine logico delle questioni proposte, vanno esaminati prioritariamente il secondo ed il sesto motivo del ricorso.

1.1. Con il secondo mezzo, rubricato « Motivazione apparente: violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 del c.p.c.»,la società ricorrente sostiene che è pur vero che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di far ricorso alla prova per presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, valutarne la rispondenza ai requisiti di legge con apprezzamento di fatto che,ove adeguatamente motivato sfugge al sindacato di legittimità e che, pertanto , è onere del predetto giudice, nel fondare la decisione su prove presuntive , esplicitare le ragioni a sostegno della ritenuta esistenza di elementi gravi precisi e concordanti, tuttavia lame nt a che , da lla motivazione della sentenza impugnata in questa sede , non sarebbe possibile comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di appello e posto a base della selezione delle risultanze probatorie indiziarie nonché del proprio convincimento c i r ca la gravità , Ric. 2019n. 21579 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -5- precisione e concordanza degli indizi selezionati, risultando, quindi,la predettasentenza sul punto del tutto oscura e meramente apparente .

1.2. Con il sesto motivo, rubricato « Vi o lazione del combinato disposto degli articoli 2721, comma 1° e 2729, comma 2°, del c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1°, n. 3 del c.p.c. », la ricorrente deduce che, nella specie, il valore del contratto di cessione in questione è superiore ad euro 2.50 [ r ecte 2,58] , sicché la prova per presunzioni sarebbe inammissibile, salva la deroga, per le motivazioni da esplicitare in sentenza, di cui all’art. 2721, primo comma, c.c. e lamenta che, nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince la totale omissione di qualsivoglia riferimento alle ragioni per le quali il Giudice di appello abbia inteso derogare al limite di valore di cui al c ombinato disposto dei richiamati articoli del codice civile.

1.3. I due motivi sopra riportati che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che « In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni» (Cass. n. 3974 del 19/03/2002; Cass. n. 1216 del 23/01/2006 e successive conformi) .

Tale principio è stato più di recente ribadito, tenendo conto dell’intervenuta modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., da Cass., ord.,n. 1234 del 17/01/2019, secondo cui «In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del Ric. 2019n. 21579 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -6- giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.».

Orbene le S.U. di questa Corte , con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014 (v. anche le moltissime decisioni successive conformi) , hanno affermato che, secondo la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come riformulato, ha introd otto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di Ric. 2019n. 21579 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -7- discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Tanto premesso, va rilevato che nella sentenza impugnata non è stata fornita alcuna giustificazione del ricorso , nella specie, all’applicazione del ragionamento presuntivo, che soggiace ex art.2726 c.c. ai limiti indicati nell’art. 2721c.c. (v.

Cass., ord., 21411 del 6/0772022).

Inoltre, le due circostanze che fonderebbero la presunzione sono enunciate in termini meramente assertori e senza che sia fornita una spiegazione della loro forza di convincimento secondo i paradigmi di cui all’art. 2729 c.c., di tal ché la motivazione in iure a tale riguardo risulta del tutto apparente.

2. All’accoglimento dei motivi secondo e sesto consegue l’assorbimento dello scrutino degli ulteriori mezzi proposti. 3 Conclusivamente, vanno accolti i motivi secondo e sesto, va dichiarato assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato.

4. Stante l’accoglimento del ricorso, v a dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente , ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

Ric. 2019n. 21579 sez.

S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -8- [OSCURATO:PERSONA] il secondo e il sesto motivo del ricorso, dichiara assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolt i e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21579/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – Ric. 2019n. 21579 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -2- avverso la sentenza n. 54/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2023 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.62/ 13 con cui il G iudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto di pagare, in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. , la somma di euro 2.880,00 , oltre spese di procedura, per il mancato pagamento di tre fatture, inerenti alla locazione espositiva di due cartelloni pubblicitari. L’opponente eccepì la carenza di legittimazione del l’opposta , in quanto il contratto avente ad oggetto la locazione es positiva di n. 2 cartelloni pubblicitari, su cui si fondava il credito fatto valere in sede monitoria, era stato concluso con la S tudio G amma S.r. l ., società diversa da G amma P ubblicità S.r.l. ; dedusse la risoluzione del contratto per recesso unilaterale esercitato per gravi motivi, l'omesso invio delle fatture di cui alricorso monitorio , la mancanza di prova del credito v an t ato e l'inidoneità delle f atture allegate a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, stan te il mancato deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili nonché l’ir rilevanza probatoria delle stesse. Si costituì l'opposta che riconobbe la diversità tra la società che aveva proposto il ricorso monitorio e la società con cui l'opponente aveva stipulato il contratto di locazionein parola ma rappresentò che tra tali due società era intercors a una cessione di contratto preventivamente accettata dall'odierna ricorrente con la sottoscrizione del contratto stesso o, comunque, accettata per fatti concludenti. Ric. 2019n. 21579 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -3- [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza n . 1300/14, depositata in data 10/07/2014 , r igettò l'opposizione , confermò il decreto ingiuntivo opposto e condann ò l'opponente alle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, dopo aver affermato che l'onere probatorio dellacessione d e l contratt o incombe su lla parte che invoca la cessione e che la cessione del contratto ha natura tri laterale , necessitando,per il suo perfezionamento, del consenso di tutti e tre i soggetti interessati alla cessione, affermòche l'opposta avesse fornito la prova del perfezionamento della cessione con il deposito di una comunicazione del 10/06/2009, firmata per accettazione, dall'opponente, comunicazione con cui Gamma pubblicità S.r.l.aveva informato l'opponente dell'attivazione del servizio oggetto del contratto di locazione,nonché della raccomandata del 6/05/2009, con la quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avev a informato l'opponente dell'avvenuta cessione del contratto. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. propose appello, sostenendo, tra l’altro,che manca va la prova dell’avvenuta cessione e che non era con figurabile alcun suo consenso alla cessione in parola. La società appellata chiese il rigetto dell’impugnazione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 54/2019, pubblicata il7/01/2019 , ritenuto che la prova della cessione del contratto poteva essere raggiunta per presunzioni , indicando a tale propositoche l’installazion e era stata fatta dalla cessionaria , nei cui riguardierano stati effettuati pagamenti e che l’avvenuta cessione era stata notificata con raccomandata A/R, e reputato, altresì, che l’opposizione era infondata perché l’opponente, a fronte della prova offerta dalla creditrice in ordine al titolo della pretesa, non aveva Ric. 2019n. 21579 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -4- offerto la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell’obbligazione, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante alle spese, disponendone l’attribuzione in favore del difensore anticipatario della società appellata. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di diecimotivi. La società intimatanon ha svolto attività difensiva in questa sede. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Laricorrente non ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Seguendo l’ordine logico delle questioni proposte, vanno esaminati prioritariamente il secondo ed il sesto motivo del ricorso. 1.1. Con il secondo mezzo, rubricato « Motivazione apparente: violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4 del c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4 del c.p.c.»,la società ricorrente sostiene che è pur vero che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di far ricorso alla prova per presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico, valutarne la rispondenza ai requisiti di legge con apprezzamento di fatto che,ove adeguatamente motivato sfugge al sindacato di legittimità e che, pertanto , è onere del predetto giudice, nel fondare la decisione su prove presuntive , esplicitare le ragioni a sostegno della ritenuta esistenza di elementi gravi precisi e concordanti, tuttavia lame nt a che , da lla motivazione della sentenza impugnata in questa sede , non sarebbe possibile comprendere il percorso logico argomentativo seguito dal giudice di appello e posto a base della selezione delle risultanze probatorie indiziarie nonché del proprio convincimento c i r ca la gravità , Ric. 2019n. 21579 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -5- precisione e concordanza degli indizi selezionati, risultando, quindi,la predettasentenza sul punto del tutto oscura e meramente apparente . 1.2. Con il sesto motivo, rubricato « Vi o lazione del combinato disposto degli articoli 2721, comma 1° e 2729, comma 2°, del c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1°, n. 3 del c.p.c. », la ricorrente deduce che, nella specie, il valore del contratto di cessione in questione è superiore ad euro 2.50 [ r ecte 2,58] , sicché la prova per presunzioni sarebbe inammissibile, salva la deroga, per le motivazioni da esplicitare in sentenza, di cui all’art. 2721, primo comma, c.c. e lamenta che, nella specie, dalla motivazione della sentenza impugnata si evince la totale omissione di qualsivoglia riferimento alle ragioni per le quali il Giudice di appello abbia inteso derogare al limite di valore di cui al c ombinato disposto dei richiamati articoli del codice civile. 1.3. I due motivi sopra riportati che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sonofondati. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che « In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni» (Cass. n. 3974 del 19/03/2002; Cass. n. 1216 del 23/01/2006 e successive conformi) . Tale principio è stato più di recente ribadito, tenendo conto dell’intervenuta modifica dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., da Cass., ord.,n. 1234 del 17/01/2019, secondo cui «In tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del Ric. 2019n. 21579 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -6- giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Orbene le S.U. di questa Corte , con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014 (v. anche le moltissime decisioni successive conformi) , hanno affermato che, secondo la già richiamata riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., così come riformulato, ha introd otto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di Ric. 2019n. 21579 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -7- discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Tanto premesso, va rilevato che nella sentenza impugnata non è stata fornita alcuna giustificazione del ricorso , nella specie, all’applicazione del ragionamento presuntivo, che soggiace ex art.2726 c.c. ai limiti indicati nell’art. 2721c.c. (v. Cass., ord., 21411 del 6/0772022). Inoltre, le due circostanze che fonderebbero la presunzione sono enunciate in termini meramente assertori e senza che sia fornita una spiegazione della loro forza di convincimento secondo i paradigmi di cui all’art. 2729 c.c., di tal ché la motivazione in iure a tale riguardo risulta del tutto apparente. 2. All’accoglimento dei motivi secondo e sesto consegue l’assorbimento dello scrutino degli ulteriori mezzi proposti. 3 Conclusivamente, vanno accolti i motivi secondo e sesto, va dichiarato assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso magistrato. 4. Stante l’accoglimento del ricorso, v a dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente , ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. Ric. 2019n. 21579 sez. S3 - ud. 21 - 02 - 20 23 -8- [OSCURATO:PERSONA] il secondo e il sesto motivo del ricorso, dichiara assorbito l’esame degli ulteriori motivi del ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolt i e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità
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