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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 34808/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 30 giugno 2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, delegando al deposito dell'att. l'avv.to Valente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella del 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. che autorizza al ricorso per cassazione soltanto i difensori abilitati.

Peraltro, la firma digitale apposta nell'atto da parte dell'avv.tD [OSCURATO:PERSONA] risulta sottoscritta da avvocato non cassazionista così che il ricorso è in ogni caso proposto da soggetto non legittimato.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen.,. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA].

Igrazio 7rdo IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 30 giugno 2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, delegando al deposito dell'att. l'avv.to Valente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella del 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. che autorizza al ricorso per cassazione soltanto i difensori abilitati. Peraltro, la firma digitale apposta nell'atto da parte dell'avv.tD [OSCURATO:PERSONA] risulta sottoscritta da avvocato non cassazionista così che il ricorso è in ogni caso proposto da soggetto non legittimato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen.,. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. oma, 13 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]. Igrazio 7rdo IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:PERSONA]
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