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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2024

Cassazione n. 18217/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23225/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 72, Roma; -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.); -intimata – avverso la sentenza n. 495/21 della Corte d’Appello di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la rinuncia al ricorso deiricorrent i; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese della parte intimata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,2 luglio 2024 LaPre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 23225/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 72, Roma; -ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.); -intimata – avverso la sentenza n. 495/21 della Corte d’Appello di L’Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; letta la rinuncia al ricorso deiricorrent i; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese in mancanza di difese della parte intimata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,2 luglio 2024 LaPre
Decreto Cassazione n. 18217/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris