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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 26474/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, deduce due motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo - riguardante l'asserito diniego della possibilità di rendere dichiarazioni spontanee - è manifestamente infondato, non solo perché tale diritto non è previsto a pena di nullità, ma soprattutto perché - come risulta dagli atti ai quali la corte ha accesso attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - risulta, invece, che egli abbia reso le dichiarazioni di cui si tratta; considerato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Roma, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e addirittura platealmente smentiti dagli atti prodotti dalla difesa che ipotizza che non siano stati neppure letti dal giudicante - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo, generico e meramente assertivo, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza (cosa nostra ) nella quale risulta inserito a massimi livelli, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati da un canto, gli esiti di nuove investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]Ausilio, deduce due motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo - riguardante l'asserito diniego della possibilità di rendere dichiarazioni spontanee - è manifestamente infondato, non solo perché tale diritto non è previsto a pena di nullità, ma soprattutto perché - come risulta dagli atti ai quali la corte ha accesso attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092) - risulta, invece, che egli abbia reso le dichiarazioni di cui si tratta; considerato che con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza di Roma, anziché confrontarsi con le censure sollevate in sede di reclamo - miranti a evidenziare come gli elementi fondanti la proroga fossero generici e addirittura platealmente smentiti dagli atti prodotti dalla difesa che ipotizza che non siano stati neppure letti dal giudicante - avrebbe riprodotto acriticamente la decisione contenuta nel decreto ministeriale e, dunque, pretermesso di accertare il persistere delle capacità del detenuto di mantenere o riprendere i contatti con il sodalizio criminale di appartenenza; ritenuto che il motivo, generico e meramente assertivo, non è adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione differenziato (Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento anche con richiamo per relationem al contenuto del decreto ministeriale, la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza (cosa nostra ) nella quale risulta inserito a massimi livelli, la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; considerato, invero, che nel provvedimento sono stati valorizzati da un canto, gli esiti di nuove investigazioni che danno contezza dell'attuale operatività del sodalizio; rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 26474/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris