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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07236/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5931/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]. -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5265/2019 depositata il 22/11/2019.

Contratto d’opera Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13marzo 202 5 .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito: “Sonego”) propose appello avverso la sentenza n. 2290/2017 del Tribunale di Treviso che, in accoglimento della sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2014, che le intima v a di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico) euro 73.122,00, quale corrispettivo per la pubblicità nello sta dio di Udine, aveva revocato l’ingiunzione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in base al contratto del 30/08/2012, contratto diverso da quello (“pacificamente non più vigente”) del 24/04/2012 su cui si fondava il decreto ingiuntivo, avevacondannato l’opponente Sonego a pagare il medesimo importo ;

2. la Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in totale riforma della decisione di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’appellata a restituire a Sonego le somme da quest’ultima corrispostein esecuzione della sentenza di primo grado;

3. in particolare, la Corte territoriale a ccolse il primo motivo di appello con il quale Sonego riproponeva l’eccezione, disattesa dal Tribunale di Treviso, d’inammissibilità della domanda di condanna svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., quale mutatio libelli non consentita.

Ed infatti, per il giudice di secondo grado: (i) il ricorso monitorio faceva riferimento al contratto pubblicitario del 24/04/2012, di durata triennale, che prevedeva un corrispettivo di euro 50.000,00, più IVA, ormai non più vigente perché sostituito da quello del 30/08/2012, aspetto, quest’ultimo, coperto da giudicato interno.

Al contrario, in comparsa di costituzione e risposta, la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. è stata fondata sul contratto del 30/08/2012, diverso sotto ogni profilo da quello precedente, che prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00, tale cioè da integrare un’inammissibile mutatio libelli; (iii) un simile “aggiustamento”, che la creditrice aveva dichiarato essere dipeso da una “mera svista nella fase monitoria”, non era nemmeno “imposto” dalla necessità di replicare alle conclusioni della Sonego poiché quest’ultim a, nella citazione in opposizione, coerentemente con il ricorso monitorio, aveva chiesto di dichiarare risolto il contratto relativo alle annate 2012-2015, ossia il “primo” contratto del 24/04/2012 (in atti , in maniera imprecisa, si menziona passimun contratto “24/02/2012”);

4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso , con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso;

5. questa Corte, diversamente composta, con ord. interloc. n . 27607/2023, ha rinviato la causa a nuovo ruolo sul rilievo che si dovessero risolvere questioni di diritto riconducibili a quelle il cui esame era stato rimesso alle Sezioni Unite, con ord . interloc . n. 20476/2023 della Prima Sezione civile.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.

Consideratoche:

I. in via preliminare, va disattesa l’eccezione svolta in controricorso di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso per cassazione perché eseguita, in violazione dell’art. 330 c.p.c., mediante posta elettronica al procuratore della Sonego costituito nel giudizio di appello anziché presso la sede legale della società che era stata dichiara espressamente nella relazione di notifica dell’impugnata sentenza di appello.

L’allegato profilo di nullità della notificazione del ricorso per cassazione è senza dubbio sanato , ex art. 156 comma 3 c.p.c. , per effetto della tempestiva proposizione del controricorso;1. con l’unico motivo di ricorso [ « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 167, 183, 645, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.»], la ricorrente premette che, nel giudizio di primo grado, in comparsa di costituzione e risposta, in replica all’eccezione della Sonego di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto del 24/04/2012, aveva formulato , in via subordinata , domanda di condannadella controparte fondata sul contratto del 30/08/2012, che prevedeva un corrispettivo maggiore.

Dopodiché, la parte censura la sentenza impugnata laddove, in primo luogo, ha rilevato un inesistentegiudicato interno in relazione al primo titolo contrattuale ; in secondo luogo, ha negato che la reconventio reconventionis fosse ammissibile in risposta all’eccezione di pagamento dell’opponente; in terzo luogo, ha affermato la sussistenza di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile; e quarto, ravvisando un ’ inammissibile mutatio libelli, si è discostata da l principio di diritto articolato da lle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 12310/2015).

Queste ultime, superata la tradizionale dicotomia eme n datio/mutatio libelli , ha nno affermato che sono ammesse le domande che non si aggiungono a quelle iniziali, ma (ed è il caso di specie) le sostituiscono e si pongono rispetto ad esse in rapporto di alternatività;

1.1. il motivo èfondato;

1.2. in una linea di coerente continuità con il percorso nomofilattico tracciatoda Sez.

U. n. 12310 del 2015 e seguìto da Sez.

U. n. 22404 del 2018 (le quali, a differenza del terzo arresto giurisprudenziale, affrontano la questione dei limiti dello ius variandi non già in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con riferimento al giudizio a cognizione piena), questa Corte, ancora una volta a sezioni unite (Sez.

U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, Rv. 672396 - 01) , ha enunciato il principio di diritto secondo cui (appunto), n el giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “ stricto sensu ” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

1.3. le Sezioni unite del 2024 spiegano che l a nozione di “domanda alternativa” o di “domanda modificata” (o “domanda complanare”, secondo la definizione di una parte della dottrina) , ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese dell’opponente) si trae con chiarezza dalla pronuncia del 2015.

Ed infatti, Sez.

U. n. 12310/2015 afferma ( vedi pag. 19 della sentenza) che «[l]a vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni eleme nti fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività»; e aggiun ge (ibidem, pagg. 19-20) che «secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell’art. 183 c.p.c., [in questo] sta tutto il loro non essere domande “nuove”, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l’ammissibilità di alcune specifiche domande “nuove” aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda […] mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

U. n. 26727/2024 (pag. 13, punto 5.2.4) il punto cruciale della questionesi “sposta” dal perimetro formale del dilemma “emendatio o mutatio libelli ” all’area dell’interesse tutelabile, sicché «è […] agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l’unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l’atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta “ ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per « alternatività » o « per incompatibilità»”.

Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità “a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale”, limitando il “rischio di giudicati contrastanti” e garantendo l ’ effettività della tutela rispetto al formalismo; né controparte si trova ad essere vittima di alcuna “sorpresa”, né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre.

Così risulta ridimensionato l’elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi , i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l’identificazione va ora raggiunta alla luce dell’interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all’effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell’ammissibilità»;

1.4. così fissate le coordinate giurisprudenziali della questione all’attenzione del Collegio, è adesso possibile rispondere alle censure sottese al complesso motivo.

Anzitutto, non viene in gioco il tema della reconventio reconventionis perché Sonego, nell’atto di opposizione, non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, ma è rimasta “ferma” al thema decidendum indicato dalla controparte nella domanda monitoria, e si è limitata ad eccepire l’inesistenza della pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]., fondata sul contratto del 24/04/2012.

Inoltre, in conseguenza della modifica della domanda di quest’ultima società, non è dirimente l’asserzione della Corte territoriale secondo cui l’estinzione degli effetti di questo primo contratto sarebbe coperta da giudicato interno.

Il giudice d’appello ha semplicisticamente negato che sia ammissibile la scelta, operata da [OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione, di “correggere il tiro” e di fondare la propria pretesa creditoria sul secondo contratto (datato 30/08/2012) – pacificamente sostitutivo di quello iniziale (datato 24/04/2012) – che prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00 (a fronte del corrispettivo di euro 50.000,00, di cui al primo contratto).Nell’aderire a tale soluzione, la sentenza non ha compiutamente esaminato la questione se si sia in presenza di una domanda “alternativa” o “modificata”, come tale ammissibile, o di una domanda “nuova”, vietata e inammissibile, che non attiene alla medesima vicenda sostanziale inizialmente dedotta con la domanda di ingiunzione, medesima vicenda che – in accordo coll’esegesi delle Sezioni unite del 2024 (vedi pag. 15 della pronuncia), alla quale il Collegio ritiene di uniformarsi – deve essere intesa come “unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale”.

In questa vicenda contrattuale,non è stato verificato – e a tanto rimedierà il giudice di rinvio - se l’interesse della società creditrice da cui è scaturita la domanda monitoria, nonché quella precisata in via riconvenzionale, in realtà fosse unico: si fa riferimento all’interesse di vedersi pagare il compenso per la pubblicità realizzata all’interno dello stadio,nelle medesime stagioni calcistiche ed in base - si badi bene - alle stesse sei fatture (che poi sono le uniche azionate, come , a pag. 5, precisa il ricorso, in assenza di contestazioni specifiche).

Insomma, non è stato verificatoneppure se le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo fossero , per il loro importo mensile, quelleemesse in base al primo contratt o o piuttosto quelle emesse in base al secondo contratto.

Tali omissioni rendono necessario un nuovo esame sulla scorta dei citati principi, con particolare riferimento a quello affermato con la citata pronuncia delle sezioni unite n. 26727 del 2024.

2. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5931/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Belfiore 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]. -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5265/2019 depositata il 22/11/2019. Contratto d’opera Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13marzo 202 5 . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito: “Sonego”) propose appello avverso la sentenza n. 2290/2017 del Tribunale di Treviso che, in accoglimento della sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2014, che le intima v a di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico) euro 73.122,00, quale corrispettivo per la pubblicità nello sta dio di Udine, aveva revocato l’ingiunzione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in base al contratto del 30/08/2012, contratto diverso da quello (“pacificamente non più vigente”) del 24/04/2012 su cui si fondava il decreto ingiuntivo, avevacondannato l’opponente Sonego a pagare il medesimo importo ; 2. la Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in totale riforma della decisione di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’appellata a restituire a Sonego le somme da quest’ultima corrispostein esecuzione della sentenza di primo grado; 3. in particolare, la Corte territoriale a ccolse il primo motivo di appello con il quale Sonego riproponeva l’eccezione, disattesa dal Tribunale di Treviso, d’inammissibilità della domanda di condanna svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., quale mutatio libelli non consentita. Ed infatti, per il giudice di secondo grado: (i) il ricorso monitorio faceva riferimento al contratto pubblicitario del 24/04/2012, di durata triennale, che prevedeva un corrispettivo di euro 50.000,00, più IVA, ormai non più vigente perché sostituito da quello del 30/08/2012, aspetto, quest’ultimo, coperto da giudicato interno. Al contrario, in comparsa di costituzione e risposta, la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. è stata fondata sul contratto del 30/08/2012, diverso sotto ogni profilo da quello precedente, che prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00, tale cioè da integrare un’inammissibile mutatio libelli; (iii) un simile “aggiustamento”, che la creditrice aveva dichiarato essere dipeso da una “mera svista nella fase monitoria”, non era nemmeno “imposto” dalla necessità di replicare alle conclusioni della Sonego poiché quest’ultim a, nella citazione in opposizione, coerentemente con il ricorso monitorio, aveva chiesto di dichiarare risolto il contratto relativo alle annate 2012-2015, ossia il “primo” contratto del 24/04/2012 (in atti , in maniera imprecisa, si menziona passimun contratto “24/02/2012”); 4. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso , con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; 5. questa Corte, diversamente composta, con ord. interloc. n . 27607/2023, ha rinviato la causa a nuovo ruolo sul rilievo che si dovessero risolvere questioni di diritto riconducibili a quelle il cui esame era stato rimesso alle Sezioni Unite, con ord . interloc . n. 20476/2023 della Prima Sezione civile. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie. Consideratoche: I. in via preliminare, va disattesa l’eccezione svolta in controricorso di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso per cassazione perché eseguita, in violazione dell’art. 330 c.p.c., mediante posta elettronica al procuratore della Sonego costituito nel giudizio di appello anziché presso la sede legale della società che era stata dichiara espressamente nella relazione di notifica dell’impugnata sentenza di appello. L’allegato profilo di nullità della notificazione del ricorso per cassazione è senza dubbio sanato , ex art. 156 comma 3 c.p.c. , per effetto della tempestiva proposizione del controricorso;1. con l’unico motivo di ricorso [ « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 167, 183, 645, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.»], la ricorrente premette che, nel giudizio di primo grado, in comparsa di costituzione e risposta, in replica all’eccezione della Sonego di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto del 24/04/2012, aveva formulato , in via subordinata , domanda di condannadella controparte fondata sul contratto del 30/08/2012, che prevedeva un corrispettivo maggiore. Dopodiché, la parte censura la sentenza impugnata laddove, in primo luogo, ha rilevato un inesistentegiudicato interno in relazione al primo titolo contrattuale ; in secondo luogo, ha negato che la reconventio reconventionis fosse ammissibile in risposta all’eccezione di pagamento dell’opponente; in terzo luogo, ha affermato la sussistenza di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile; e quarto, ravvisando un ’ inammissibile mutatio libelli, si è discostata da l principio di diritto articolato da lle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 12310/2015). Queste ultime, superata la tradizionale dicotomia eme n datio/mutatio libelli , ha nno affermato che sono ammesse le domande che non si aggiungono a quelle iniziali, ma (ed è il caso di specie) le sostituiscono e si pongono rispetto ad esse in rapporto di alternatività; 1.1. il motivo èfondato; 1.2. in una linea di coerente continuità con il percorso nomofilattico tracciatoda Sez. U. n. 12310 del 2015 e seguìto da Sez. U. n. 22404 del 2018 (le quali, a differenza del terzo arresto giurisprudenziale, affrontano la questione dei limiti dello ius variandi non già in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con riferimento al giudizio a cognizione piena), questa Corte, ancora una volta a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, Rv. 672396 - 01) , ha enunciato il principio di diritto secondo cui (appunto), n el giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello “ius variandi” posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non “ stricto sensu ” riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; 1.3. le Sezioni unite del 2024 spiegano che l a nozione di “domanda alternativa” o di “domanda modificata” (o “domanda complanare”, secondo la definizione di una parte della dottrina) , ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese dell’opponente) si trae con chiarezza dalla pronuncia del 2015. Ed infatti, Sez. U. n. 12310/2015 afferma ( vedi pag. 19 della sentenza) che «[l]a vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate - in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta […] nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni eleme nti fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività»; e aggiun ge (ibidem, pagg. 19-20) che «secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell’art. 183 c.p.c., [in questo] sta tutto il loro non essere domande “nuove”, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l’ammissibilità di alcune specifiche domande “nuove” aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda […] mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio». [OSCURATO:PERSONA]. Sez. U. n. 26727/2024 (pag. 13, punto 5.2.4) il punto cruciale della questionesi “sposta” dal perimetro formale del dilemma “emendatio o mutatio libelli ” all’area dell’interesse tutelabile, sicché «è […] agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l’unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l’atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che - rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 - risulta “ ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per « alternatività » o « per incompatibilità»”. Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità “a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale”, limitando il “rischio di giudicati contrastanti” e garantendo l ’ effettività della tutela rispetto al formalismo; né controparte si trova ad essere vittima di alcuna “sorpresa”, né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l’elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi , i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l’identificazione va ora raggiunta alla luce dell’interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all’effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell’ammissibilità»; 1.4. così fissate le coordinate giurisprudenziali della questione all’attenzione del Collegio, è adesso possibile rispondere alle censure sottese al complesso motivo. Anzitutto, non viene in gioco il tema della reconventio reconventionis perché Sonego, nell’atto di opposizione, non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, ma è rimasta “ferma” al thema decidendum indicato dalla controparte nella domanda monitoria, e si è limitata ad eccepire l’inesistenza della pretesa creditoria di [OSCURATO:SOCIETA]., fondata sul contratto del 24/04/2012. Inoltre, in conseguenza della modifica della domanda di quest’ultima società, non è dirimente l’asserzione della Corte territoriale secondo cui l’estinzione degli effetti di questo primo contratto sarebbe coperta da giudicato interno. Il giudice d’appello ha semplicisticamente negato che sia ammissibile la scelta, operata da [OSCURATO:SOCIETA]. nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione, di “correggere il tiro” e di fondare la propria pretesa creditoria sul secondo contratto (datato 30/08/2012) – pacificamente sostitutivo di quello iniziale (datato 24/04/2012) – che prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00 (a fronte del corrispettivo di euro 50.000,00, di cui al primo contratto).Nell’aderire a tale soluzione, la sentenza non ha compiutamente esaminato la questione se si sia in presenza di una domanda “alternativa” o “modificata”, come tale ammissibile, o di una domanda “nuova”, vietata e inammissibile, che non attiene alla medesima vicenda sostanziale inizialmente dedotta con la domanda di ingiunzione, medesima vicenda che – in accordo coll’esegesi delle Sezioni unite del 2024 (vedi pag. 15 della pronuncia), alla quale il Collegio ritiene di uniformarsi – deve essere intesa come “unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale”. In questa vicenda contrattuale,non è stato verificato – e a tanto rimedierà il giudice di rinvio - se l’interesse della società creditrice da cui è scaturita la domanda monitoria, nonché quella precisata in via riconvenzionale, in realtà fosse unico: si fa riferimento all’interesse di vedersi pagare il compenso per la pubblicità realizzata all’interno dello stadio,nelle medesime stagioni calcistiche ed in base - si badi bene - alle stesse sei fatture (che poi sono le uniche azionate, come , a pag. 5, precisa il ricorso, in assenza di contestazioni specifiche). Insomma, non è stato verificatoneppure se le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo fossero , per il loro importo mensile, quelleemesse in base al primo contratt o o piuttosto quelle emesse in base al secondo contratto. Tali omissioni rendono necessario un nuovo esame sulla scorta dei citati principi, con particolare riferimento a quello affermato con la citata pronuncia delle sezioni unite n. 26727 del 2024. 2. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le
Decreto Cassazione n. 07236/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris