CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 28395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25346/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.21, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria costitutiva di nuovo difensore depositata telematicamente in data 8 ottobre 2021. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni e Amelia - intimata - Avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE di APPELLO di PERUGIA, depositata il giorno 11 maggio 2019. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oppose il decreto del 25 maggio 2015 con cui il Tribunale di Perugia le aveva ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni e Amelia la somma di Euro 900.000, oltre interessi, deducendo, tra l'altro, che: - con contratto preliminare del 13 novembre 2012 i suoi due soci (ognuno titolare del 50% delle quote della società, la quale aveva recentemente acquistato, dal Comune di Narni, un complesso immobiliare del valore di Euro 1.760.000, interamente pagato) si erano obbligati ad alienare la totalità delle quote medesime all'[OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni e Amelia e all'[OSCURATO:PERSONA] di Narni (rispettivamente, nella misura dell'84,34 per cento e del 15,62 per cento) per un prezzo pari al loro valore nominale, verso l'impegno, di questi due enti, a versarle, entro il 18 novembre 2012, a titolo di finanziamento, la somma di Euro 1.066.615,48 (rispettivamente, nella misura di Euro 900.000 e di Euro 166.615,48); - nel contratto era stato espressamente attribuito, ai promissari acquirenti, il diritto di recesso ad nutum, con obbligo della società di restituire le somme ricevute a titolo di finanziamento entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione del recesso medesimo; - con raccomandata del 24 giugno 2013 la [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni e Amelia aveva comunicato la sua volontà di recedere dal contratto, chiedendo la restituzione dell'importo di Euro 900.000, precedentemente versatole;[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani - non avendo ottenuto la spontanea restituzione della somma, la medesima [OSCURATO:PERSONA], in data 28 ottobre 2013, le aveva notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Terni; - a seguito della sua opposizione, con sentenza del 16 dicembre 2014, lo stesso giudice aveva dichiarato l'incompetenza per materia del tribunale che aveva emesso il decreto (sul rilievo che fosse competente la Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Perugia), aveva quindi dichiarato la propria incompetenza per materia e la nullità del decreto ingiuntivo opposto; - dopo la sentenza del Tribunale di Terni, la [OSCURATO:PERSONA], anziché riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, aveva chiesto e ottenuto da quest'ultimo tribunale un altro decreto ingiuntivo, depositato il 25 maggio 2015, ma notificatole soltanto il 24 settembre successivo, con il quale le era stato nuovamente ingiunto il pagamento della somma di Euro 900.000. Sulla base di queste deduzioni - ed assumendo in diritto: a) l'illegittimità dell'ultimo decreto ingiuntivo per essere stato emesso, dal Tribunale di Perugia, non ostante l'intervenuta estinzione del giudizio per mancata riassunzione in seguito alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Terni; b) la perdita di efficacia del decreto medesimo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., per esserle stato notificato dopo che erano trascorsi oltre 60 giorni dal suo deposito in cancelleria; c) la nullità del provvedimento per mancanza dei presupposti previsti dalla legge per la sua emissione; d) l'illegittimità del recesso ad nutum esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA], per abuso del diritto contrattualmente attribuitole - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. domandò [OSCURATO:PERSONA] es A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani la declaratoria di invalidità o di inefficacia e comunque la revoca del decreto opposto. L'opposizione fu rigettata dal Tribunale e l'appello proposto dalla società opponente è stato respinto dalla Corte di appello di Perugia, con sentenza dell'il. maggio 2019. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui non risponde l'intimata [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni e Amelia. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni e le parti non hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. Vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi, i quali denunciano vizi processuali che avrebbero determinato l'invalidità o l'inefficacia del decreto opposto. 1. Il primo motivo denuncia «violazione o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 50 c.p.c. e 306 e ss. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia - violazione di norme processuali e nullità della sentenza in relazione all'art.360 nn. 4 e 5 c.p.c.». La società ricorrente deduce che, a seguito della dichiarazione di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Terni, il giudizio avrebbe dovuto essere ritualmente riassunto, nei termini previsti dall'art. 50 c.p.c., e che la mancata riassunzione ne aveva determinato l'estinzione, la quale avrebbe dovuto essere dichiarata dal Tribunale di Perugia, ritenuto competente.[OSCURATO:PERSONA] est A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell'art. 644 c.p.c. e dell'art. 288 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Nullità della sentenza ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione ai nn. 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c.». La ricorrente, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art.644 c.p.c., il decreto ingiuntivo diventa inefficace se non viene notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, evidenzia che, nel caso di specie, il decreto da essa opposto, sebbene depositato il 25 maggio 2015, le era stato notificato soltanto il 24 settembre successivo. Sostiene che la perdita di efficacia del decreto non era stata impedita dalla circostanza che esso era stato assoggettato a procedimento di correzione di errore materiale, esitato in un provvedimento del 10 agosto 2015, in quanto tale procedimento ha efficacia sulla decorrenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento corretto, facendoli decorrere dal giorno della notifica dell'ordinanza di correzione (art.288, ult. comma, c.p.c.), soltanto quando l'errore corretto assuma rilievo ai fini dell'individuazione del contenuto del provvedimento soggetto a correzione. 2.1. Gli illustrati motivi sono inammissibili per plurime ragioni. 2.1.a. Anzitutto, nella parte in cui viene dedotta la violazione degli artt.50 e 306 e ss. c.p.c. (primo motivo) e degli artt. 644 e 288 c.p.c. (secondo motivo) «in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.», entrambi i motivi in esame, ad onta della formale intestazione, non denunciano "errores in iudicando" ma "errores in procedendo", costituiti dalla violazione di diverse norme processuali.[OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], una simile censura, concernendo un vizio di attività cui consegue la nullità della sentenza ("error in procedendo"), deve essere formulata mediante la sussunzione del vizio nella fattispecie di cui all'art. 360 n.4 c.p.c., atteso che quella di cui al precedente n.3 del medesimo articolo si riferisce alla violazione di norme sostanziali, che dà luogo ad errore di giudizio direttamente incidente sull'oggetto della decisione di merito ("error in iudicando"). La circostanza che la ricorrente abbia invece inteso far valere un "error in procedendo" ai sensi dell'art.360 n.3 e c.p.c., impone la declaratoria di inammissibilità, in parte qua, dei motivi di ricorso in esame, in applicazione del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, pur non essendo indispensabile la formale ed esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al numero 4 del primo comma dell'art.360 c.p.c., è peraltro necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dal vizio denunciato, dovendosi reputare inammissibile il gravame che si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. U, 24/07/2013, n.17931; v. anche Cass. 17/09/2013, n.21165, Cass. 28/09/2015, n. 19124, e, più recentemente, Cass. 07/05/2018, n. 10862 e Cass.10/02/2022, n. 4318). 2.1.b. In secondo luogo, nella parte in cui vengono dedotti il «vizio di omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia» (primo motivo) e l' «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio» (secondo motivo), le doglianze in esame non tengono conto che, in seguito alla riformulazione dell'art.360 n.5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate [OSCURATO:PERSONA] est. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dopo il giorno 11 settembre 2012), per un verso il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al "minimo costituzionale", sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833); per altro verso, la critica concernente l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve essere formulata con riferimento ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico come tale non ricomprendente "questioni" o "argomentazioni", sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397, Rv. 655413-01; Cass. 18/10/2018, n.26305, Rv. 651305-01). Nel caso di specie, da un lato, il contenuto delle doglianze proposte contro la sentenza impugnata, al di là del formale riferimento alla motivazione «omessa» o «contraddittoria», non evidenzia carenze motivazionali tali da escludere che essa attinga la soglia del "minimo costituzionale", sicché la censura formulata sulla motivazione, riguardando un vizio non più contemplato nella tassativa elencazione attualmente contenuta nell'art.360 c.p.c., tende a suscitare un sindacato non più consentito a questa Corte di legittimità; dall'altro lato, la critica al giudizio espresso dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] est. f A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani appello in ordine alla ritenuta perdurante efficacia del decreto ingiuntivo sottoposto a correzione, risolvendosi nella censura della soluzione di una questione processuale, non ha ad oggetto l'omesso esame di un fatto storico-naturalistico, salvo che esso, alla stregua della prospettazione della ricorrente (che su tale aspetto, tuttavia, non appare chiara), debba essere identificato con la circostanza che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 24 settembre 2015, dopo che erano trascorsi oltre 60 giorni dal suo deposito (avvenuto il precedente 25 maggio 2015): in tal caso, tuttavia, verrebbe in considerazione un fatto storico che il giudice del merito, lungi dall'ometterne l'esame, aveva espressamente considerato in funzione della soluzione della questione processuale sottopostagli. 2.1.c. In terzo luogo, infine, entrambi i motivi in esame, nel ribadire la tesi dell'estinzione del giudizio a seguito della mancata riassunzione dopo la declaratoria di incompetenza, nonché la tesi dell'inefficacia sopravvenuta del decreto ingiuntivo per tardiva notifica, ripropongono le doglianze formali già formulate in primo grado e in appello, senza confrontarsi compiutamente con le rationes decidendi contenute sui rispettivi punti nella decisione della Corte perugina. Gli illustrati motivi sono pertanto inammissibili anche per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che si limitano, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non meritevoli di accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 2.2. Le predette tesi sull'invalidità e sull'inefficacia del decreto ingiuntivo, peraltro, sono anche manifestamente infondate. 2.2.a. Con riguardo alla prima, va evidenziato che il giudice che abbia emesso un decreto ingiuntivo ha la competenza funzionale e inderogabile a conoscere dell'opposizione proposta avverso di esso. Pertanto, se, in sede di opposizione, rilevi che la controversia appartiene, per materia, alla competenza di altro giudice, non può rimettere allo stesso la causa di opposizione, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronuncia di revoca del decreto opposto. Ove, anziché definire correttamente il giudizio di opposizione, il giudice pronunci declaratoria di incompetenza con fissazione del termine ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, senza revocare il decreto ingiuntivo, l'eventuale difetto di tempestiva riassunzione determinerebbe, comunque, l'estinzione del giudizio di opposizione a cui seguirebbe l'irrevocabilità del decreto opposto (cfr. Cass.29/05/1993, n. 5999). Ove, invece, come nel caso di specie, all'indebita declinatoria della propria competenza sul giudizio di opposizione, il giudice facesse comunque seguire, debitamente, una pronuncia caducatoria del decreto ingiuntivo, la mancata tempestiva riassunzione della causa a seguito della declaratoria di incompetenza determinerebbe, oltre all'estinzione del giudizio di opposizione, anche la definitiva perdita di efficacia del decreto opposto, in ragione della contestuale pronuncia di revoca o di nullità dello stesso (Cass. 9/11/2004, n. 2129). Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che l'avvenuta estinzione del giudizio di opposizione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani di Terni (che nel declinare la propria competenza in favore di quello di Perugia, aveva altresì dichiarato la nullità del decreto opposto) non precludeva alla [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni ed Amelia di ottenere un nuovo decreto ingiuntivo dal giudice competente. 2.2.b. Anche con riguardo alla questione della presunta perdita di efficacia del decreto ingiuntivo per notificazione tardiva, la statuizione della Corte umbra si mostra perfettamente conforme a diritto. Va infatti affermato, in termini generali, il principio secondo il quale l'esigenza di correzione di un errore contenuto in un provvedimento del giudice (quando riguardi un elemento essenziale dello stesso o incida sul suo contenuto, potendo determinare una violazione del giudicato) non può pregiudicare l'esercizio dei diritti delle parti. Di tale principio costituisce espressione la regola contenuta nell'art.288, ultimo comma, c.p.c., secondo cui il termine ordinario per l'impugnazione di una sentenza, ove la stessa sia assoggettata a correzione e limitatamente alle parti corrette, decorre dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, salvo che la correzione abbia riguardato errori chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (Cass. 10/04/2018, n. 8863; in precedenza, Cass. 20/10/2014, n. 22185 e Cass. 27/03/2006, n. 6969). Alla luce di tale principio deve essere interpretato anche l'art.644 c.p.c.: pertanto, se si ponga l'esigenza di correggere un errore che incide essenzialmente sulla validità e l'efficacia di un decreto ingiuntivo, nonché sul suo contenuto o sulla comprensione dello stesso ad opera delle parti, il termine di sessanta giorni, entro il quale [OSCURATO:PERSONA] e A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani deve essere eseguita la notifica ai fini della perdurante efficacia del decreto medesimo, va computato dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione. Nel caso di specie, l'errore ha riguardato l'indicazione dello stesso ufficio giudiziario che era stato richiesto dell'ingiunzione (erroneamente identificato, nell'intestazione dell'atto, con il Tribunale di Milano, anziché con quello di Perugia), sicché la procedura di correzione si era resa necessaria in funzione di evitare che nel successivo giudizio di opposizione fosse sollevata una possibile nuova eccezione di incompetenza. Data questa necessità, deve quindi escludersi che al momento della notificazione del decreto (24 settembre 2015) ne fosse sopravvenuta l'inefficacia, non essendo trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione del precedente 10 agosto 2015. I primi due motivi di ricorso devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Anche il terzo e il quarto motivo devono essere sottoposti ad esame congiunto, in quanto attengono entrambi alla contestazione della sussistenza dei fatti costitutivi della azionata pretesa creditoria, nonché alla dimostrazione della stessa in sede monitoria. 3. Con il terzo motivo (violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché nullità della sentenza ed omesso esame di fatto decisivo), la società ricorrente deduce che in sede di giudizio di opposizione il giudice del merito non avrebbe potuto ritenere sufficienti, ai fini della dimostrazione del credito restitutorio azionato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Terni, Narni e Amelia, le prove documentali articolate in sede monitoria (vale a dire, il contratto preliminare di cessione di quote sociali, la cui [OSCURATO:PERSONA] an es A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani clausola 5 attribuiva agli enti promissari la facoltà di recesso ad nutum con diritto alla restituzione della somma versata entro trenta giorni; la copia dell'assegno di Euro 900.000 e della contabile bancaria di versamento; e la comunicazione di esercizio del diritto di recesso), atteso che la sussistenza del predetto credito presupponeva una verifica con esito positivo della legittimità dell'avvenuta risoluzione del contratto e, dunque, della legittimità del recesso dei promissari acquirenti. 4. Con il quarto motivo (violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché degli artt. 2 e 42 della Costituzione, oltre che nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo), viene censurato proprio il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla legittimità del recesso dei promissari acquirenti dal contratto preliminare di cessione di quote. 4.1. Questi motivi sono manifestamente inammissibili. Essi, infatti, nel censurare l'apprezzamento della piena legittimità del recesso dei promissari acquirenti, nonché la valutazione delle prove della sussistenza e dell'ammontare del credito restitutorio da loro vantato, omettono di considerare che tanto l'apprezzamento del primo quanto la valutazione delle seconde costituiscono attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).[OSCURATO:PERSONA] A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto: che il recesso ad nutum, posto in essere dai promissari acquirenti e oggetto di un preciso diritto loro riconosciuto dal contratto, non poteva reputarsi abusivo, poiché non aveva determinato uno sproporzionato sacrificio dell'utilità della controparte (in spregio alle regole di correttezza e buona fede) né il diritto era stato esercitato al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali era stato loro attribuito; che neppure era stato provato, inoltre, che in conseguenza di tale atto, la società avesse subìto specifici pregiudizi, essendosi limitata a lamentare, del tutto genericamente, che esso aveva "vanificato degli investimenti sostenuti"; e che, esclusa l'abusività del recesso, la documentazione prodotta dalla creditrice era evidentemente idonea a fornire la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito restitutorio. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, i motivi di ricorso in esame sono dunque, manifestamente inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione un apprezzamento dei fatti e una lettura delle risultanze istruttorie diversi da quelli forniti dal giudice di appello. 5. In definitiva, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. va dichiarato inammissibile. 6. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che l'intimata non ha svolto difese in questa sede. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 25346/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n.