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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15667/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1978 - controricorrente –avverso la sentenza n. 68/2023 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 15/02/2023 R.G.N. 296/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

L’odierno ricorrente adiva il Tribunale di Pesaro perottenere il riconoscimento del proprio diritto all’assunzioneNumero registro generale 15803/2023presso l’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo con contratto Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di Data pubblicazione 22/05/2026Agente di polizia municipale, categoria C, posizioneeconomica C1.2.

Il Tribunale rigettava il ricorso.A fondamento del rigetto, il primo Giudice, dopo averconsiderato che la mancata assunzione era stata determinatadal mancato superamento del giudizio di piena idoneità allamansione per difetto del requisito del titolo di abilitazione allaguida di motoveicoli, rappresentava che la circostanzaaddotta dal Morcinelli, ossia di essere stato già in precedenzaassunto dal medesimo ente a tempo determinato, non eradecisiva perché, secondo il regolamento della poliziamunicipale, la guida dei motoveicoli era prevista unicamenteper gli agenti assunti a tempo indeterminato.3.

La Corte di appello di Ancona dichiarava inammissibilel’appello, ritenendo che il ricorrente, seppure differenziando ivari motivi di appello e lamentando l’erroneità del percorsomotivazionale, non aveva criticato specificamente le singoleargomentazioni poste dal primo Giudice a fondamento delladecisione.Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto, in sintesi, corretta ladeterminazione dell’ente che, in relazione al rapporto dainstaurarsi, diverso dai precedenti perché a tempoindeterminato, aveva considerato ostativa la ridotta idoneitàfisica, nel rispetto di quanto previsto dalle normeregolamentari disciplinanti tale tipo di rapporto.Su questo specifico e fondamentale punto della sentenza diprimo grado la Corte di appello rilevava che l’appellante nullaaveva allegato, non evidenziando l’erroneità dell’assunto o lasua contraddittorietà, ma semplicemente ed inutilmenteNumero registro generale 15803/2023sostenendo, come già nel ricorso di primo grado, come Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026l’amministrazione fosse a conoscenza della menomazione Data pubblicazione 22/05/2026fisica e, nonostante ciò, in precedenza l’avesse assunto atempo determinato.4.

La cassazione della sentenza è domandata da GiosuèMorcinelli con ricorso articolato in tre motivi, cui resistel’amministrazione con controricorso.5.

L’odierno ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bisc.p.c. a seguito della comunicazione in data 18/12/2025 dellaproposta di definizione anticipata.6.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 434, c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1, n.3, c.p.c.Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado peravere ritenuto l’atto di appello carente di specificità.

Afferma,in particolare, che «non si riesce a comprendere lemotivazioni su cui la Corte d’appello svolga questo giudiziodal momento che l’atto di appello ha specificamente indicato,come del resto ammesso dal giudice di secondo grado, tutti ipunti contestati con tutte le relative motivazioni».2.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 92, c.p.c., in relazione all’art. 360comma 1, n.3, c.p.c. lamentando la condanna al pagamentodelle spese del giudizio.3.

Con il terzo ed ultimo mezzo si deduce ex art. 360 n. 5c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbetenuto conto della circostanza che l’Unione dei [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza della propria situazione disalute e della mancanza dell’idoneità alla guida e cNhumee,r o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026ciononostante, tale circostanza non aveva impeditNou medro id i raccolta generale 15667/2026assumerlo a tempo determinato.

Data pubblicazione 22/05/20264.

La proposta di definizione accelerata comunicata alricorrente in data 18/12/2025 è così motivata:Rilevato che:la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appelloproposto dal Morcinelli, ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questaCorte secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazionedeve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o laredazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudiziodi appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata.” ( Cass.

S.U. 36481/2022);ha, poi, riportato il percorso argomentativo sulla base delquale il Tribunale aveva rigettato la domanda (secondo cui ilpossesso dell’abilitazione alla guida di veicoli era condizionerichiesta per la sola assunzione a tempo indeterminato, nonper il contratto a termine), ed ha evidenziato che “Su questospecifico, fondamentale punto della sentenza di primo gradol’appellante nulla allega, non evidenziando l’erroneitàdell’assunto o la sua contraddittorietà, ma semplicemente edNumero registro generale 15803/2023inutilmente sostenendo, come già nel ricorso di primo grado, Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026come l’amministrazione fosse a conoscenza della Data pubblicazione 22/05/2026menomazione fisica e, nonostante ciò, in precedenza l’avesseassunto a tempo determinato.”.il ricorso, che con il primo motivo denuncia l’error inprocedendo nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa, silimita a contestare, apoditticamente, la valutazione espressadal giudice del merito e non assolve agli oneri di specificazioneed allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.perché non riporta il contenuto essenziale della pronuncia delTribunale ed i passaggi dell’atto di impugnazione con i qualisarebbero state esposte argomentazioni idonee a confutare ilpercorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, nélocalizza gli atti processuali sui quali il ricorso medesimo sifonda;il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso didenuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte ègiudice del «fatto processuale», perché l’esercizio delpotere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato alrispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilitedal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili difatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass.

S.U.n. 8077/2012);la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare inmodo specifico i fatti processuali alla base dell’erroredenunciato e di riportare o sintetizzare nel ricorso, nelle partiessenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il merorinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anchequando è giudice del fatto processuale, deve essere posta incondizione di valutare ex actis la fondatezza della censura edeve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non Ngumiàer o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026alla loro ricerca (cfr. Cass.

S.U. n. 20181/2019; CasNsu.m enro. d i raccolta generale 15667/202620924/2019); Data pubblicazione 22/05/2026la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, ha escluso chel’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto diaccesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che lacosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senzacadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attivitàdell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nellostesso tempo la certezza del diritto nonché la correttaamministrazione della giustizia (punto 75) in quanto,consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere ilcontenuto delle doglianze sulla base della sola lettura delricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace dellerisorse disponibili ( punti 78, 104 e 105);le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire dettasollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione»imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurrein un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno ancheritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenutodell’atto;nel caso di specie, al contrario, il ricorso, è redatto conmodalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citatapronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da partedella Corte di Cassazione avesse comportato violazionedell’art. 6 della Convenzione (si legge al punto 103: che,secondo la giurisprudenza interna non contestata su questopunto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atNtuim oer o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026a documenti del procedimento sul merito devono indicarNeum serioa d i raccolta generale 15667/2026le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene Data pubblicazione 22/05/2026pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti neifascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice dilegittimità di verificarne tempestivamente la portata e ilcontenuto salvaguardando le risorse disponibili);parimenti inammissibile è il secondo motivo perché le spesesono state regolate secondo il principio della soccombenzasicché il ricorrente non si può dolere in questa sede delmancato esercizio del potere discrezionale, riservato algiudice del merito, di compensare in tutto o in parte le spesemedesime;a conclusioni non dissimili si perviene quanto al terzo motivoche difetta di specifica attinenza al decisum perché la Corteterritoriale non ha esaminato, né poteva farlo una voltadichiarata l’inammissibilità dell’appello, il merito delladomanda.6.

Orbene, va preliminarmente ribadito che nel procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), ilpresidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - edeventualmente essere nominato relatore - del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso chetale proposta non rivela una funzione decisoria e non èsuscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né ladecisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegueN numeelr o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonNoummerioa d i raccolta generale 15667/2026e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla Data pubblicazione 22/05/2026proposta stessa. (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 9611 del10/04/2024).7.

La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è condivisa dal Collegio che alla stessasi riporta.8.

Invero, i motivi di ricorso, come già evidenziato nellaproposta, risultano inammissibili, in quanto la prima censuranon è formulata nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366n. 6 c.p.c. e non indica nessuna ragione per la quale la Cortedi appello avrebbe errato nel ritenere l’appello privo dellanecessaria specificità, non riportando il contenuto essenzialedella pronuncia del Tribunale ed i passaggi dell’atto diimpugnazione con i quali sarebbero state esposteargomentazioni idonee a confutare il percorso motivazionaleseguito dalla sentenza impugnata, né localizza gli attiprocessuali sui quali il ricorso medesimo si fonda.9.

Anche il secondo motivo è inammissibile perché le spesesono state regolate secondo il principio della soccombenza,sicché il ricorrente non si può dolere in questa sede delmancato esercizio del potere discrezionale, riservato algiudice del merito, di compensare in tutto o in parte le spesemedesime.10.

Il terzo motivo, invece, risulta inammissibile in quantonon si confronta col decisum, considerato che la Corteterritoriale non ha esaminato, né poteva farlo una voltadichiarata l’inammissibilità dell’appello, il merito delladomanda.Numero registro generale 15803/202311.

Deve pertanto disporsi la definizione del giudizio in Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026conformità alla proposta, con la conseguente declaratoria di Data pubblicazione 22/05/2026inammissibilità del ricorso.12.

Segue la regolamentazione delle spese secondo ilprincipio della soccombenza.

La conformità della decisionealla proposta è integrale, perché riguarda sia il dispositivo chele ragioni poste a suo fondamento, sicché deve essereapplicato il terzo comma della disposizione citata, che rinviaai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.Nell’interpretare il citato art. 380 bis cod. proc. civ. le SezioniUnite di questa Corte hanno osservato che il legislatoredelegato ha tipizzato un’ipotesi di abuso del processo, giàimmanente nel sistema processuale, giacché non attenersialla delibazione del Presidente o del consigliere delegato chetrovi poi conferma nella decisione finale, è nella normalitàindice di una responsabilità aggravata sanzionabile con lacondanna al pagamento di una somma equitativamentedeterminata a favore della controparte (art. 96, terzo comma)e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quartocomma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”)(cfr. fra le tante Cass.

S.U. 22 settembre 2023, n. 27195,anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale; Cass.S.U. 30 ottobre 2023 n. 30147; Cass.

S.U. 27 dicembre 2023n. 36069).Le citate pronunce hanno precisato, ed il principio deve esserequi ribadito, che, pur dovendosi escludere una interpretazionedella norma che conduca ad automatismi non in linea con unalettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto,affinché il giudice possa legittimamente discostarsi dallaprevisione legale è necessario che nel caso concretosussistano ragioni idonee a giustificare il comportameNnumtoer o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026processuale della parte, ragioni non ravvisabili Nnumeelrloa d i raccolta generale 15667/2026fattispecie Data pubblicazione 22/05/202613.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 3.000 a titolo di compensi, oltre € 200,00per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Condanna, altresì, la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96,commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000a favore del controricorrente costituito, nonché di € 1.000 infavore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026Data pubblicazione 22/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];1978 - controricorrente –avverso la sentenza n. 68/2023 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 15/02/2023 R.G.N. 296/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. L’odierno ricorrente adiva il Tribunale di Pesaro perottenere il riconoscimento del proprio diritto all’assunzioneNumero registro generale 15803/2023presso l’Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo con contratto Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di Data pubblicazione 22/05/2026Agente di polizia municipale, categoria C, posizioneeconomica C1.2. Il Tribunale rigettava il ricorso.A fondamento del rigetto, il primo Giudice, dopo averconsiderato che la mancata assunzione era stata determinatadal mancato superamento del giudizio di piena idoneità allamansione per difetto del requisito del titolo di abilitazione allaguida di motoveicoli, rappresentava che la circostanzaaddotta dal Morcinelli, ossia di essere stato già in precedenzaassunto dal medesimo ente a tempo determinato, non eradecisiva perché, secondo il regolamento della poliziamunicipale, la guida dei motoveicoli era prevista unicamenteper gli agenti assunti a tempo indeterminato.3. La Corte di appello di Ancona dichiarava inammissibilel’appello, ritenendo che il ricorrente, seppure differenziando ivari motivi di appello e lamentando l’erroneità del percorsomotivazionale, non aveva criticato specificamente le singoleargomentazioni poste dal primo Giudice a fondamento delladecisione.Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto, in sintesi, corretta ladeterminazione dell’ente che, in relazione al rapporto dainstaurarsi, diverso dai precedenti perché a tempoindeterminato, aveva considerato ostativa la ridotta idoneitàfisica, nel rispetto di quanto previsto dalle normeregolamentari disciplinanti tale tipo di rapporto.Su questo specifico e fondamentale punto della sentenza diprimo grado la Corte di appello rilevava che l’appellante nullaaveva allegato, non evidenziando l’erroneità dell’assunto o lasua contraddittorietà, ma semplicemente ed inutilmenteNumero registro generale 15803/2023sostenendo, come già nel ricorso di primo grado, come Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026l’amministrazione fosse a conoscenza della menomazione Data pubblicazione 22/05/2026fisica e, nonostante ciò, in precedenza l’avesse assunto atempo determinato.4. La cassazione della sentenza è domandata da GiosuèMorcinelli con ricorso articolato in tre motivi, cui resistel’amministrazione con controricorso.5. L’odierno ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380-bisc.p.c. a seguito della comunicazione in data 18/12/2025 dellaproposta di definizione anticipata.6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 e 434, c.p.c., in relazione all’art.360 comma 1, n.3, c.p.c.Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado peravere ritenuto l’atto di appello carente di specificità. Afferma,in particolare, che «non si riesce a comprendere lemotivazioni su cui la Corte d’appello svolga questo giudiziodal momento che l’atto di appello ha specificamente indicato,come del resto ammesso dal giudice di secondo grado, tutti ipunti contestati con tutte le relative motivazioni».2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 92, c.p.c., in relazione all’art. 360comma 1, n.3, c.p.c. lamentando la condanna al pagamentodelle spese del giudizio.3. Con il terzo ed ultimo mezzo si deduce ex art. 360 n. 5c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbetenuto conto della circostanza che l’Unione dei [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza della propria situazione disalute e della mancanza dell’idoneità alla guida e cNhumee,r o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026ciononostante, tale circostanza non aveva impeditNou medro id i raccolta generale 15667/2026assumerlo a tempo determinato. Data pubblicazione 22/05/20264. La proposta di definizione accelerata comunicata alricorrente in data 18/12/2025 è così motivata:Rilevato che:la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appelloproposto dal Morcinelli, ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questaCorte secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testoformulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazionedeve contenere, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa checonfuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senzache occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o laredazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto dellapermanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudiziodi appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata.” ( Cass. S.U. 36481/2022);ha, poi, riportato il percorso argomentativo sulla base delquale il Tribunale aveva rigettato la domanda (secondo cui ilpossesso dell’abilitazione alla guida di veicoli era condizionerichiesta per la sola assunzione a tempo indeterminato, nonper il contratto a termine), ed ha evidenziato che “Su questospecifico, fondamentale punto della sentenza di primo gradol’appellante nulla allega, non evidenziando l’erroneitàdell’assunto o la sua contraddittorietà, ma semplicemente edNumero registro generale 15803/2023inutilmente sostenendo, come già nel ricorso di primo grado, Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026come l’amministrazione fosse a conoscenza della Data pubblicazione 22/05/2026menomazione fisica e, nonostante ciò, in precedenza l’avesseassunto a tempo determinato.”.il ricorso, che con il primo motivo denuncia l’error inprocedendo nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa, silimita a contestare, apoditticamente, la valutazione espressadal giudice del merito e non assolve agli oneri di specificazioneed allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.perché non riporta il contenuto essenziale della pronuncia delTribunale ed i passaggi dell’atto di impugnazione con i qualisarebbero state esposte argomentazioni idonee a confutare ilpercorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata, nélocalizza gli atti processuali sui quali il ricorso medesimo sifonda;il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso didenuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte ègiudice del «fatto processuale», perché l’esercizio delpotere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato alrispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilitedal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili difatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U.n. 8077/2012);la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare inmodo specifico i fatti processuali alla base dell’erroredenunciato e di riportare o sintetizzare nel ricorso, nelle partiessenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il merorinvio per relationem, perché la Corte di Cassazione, anchequando è giudice del fatto processuale, deve essere posta incondizione di valutare ex actis la fondatezza della censura edeve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non Ngumiàer o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026alla loro ricerca (cfr. Cass. S.U. n. 20181/2019; CasNsu.m enro. d i raccolta generale 15667/202620924/2019); Data pubblicazione 22/05/2026la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, ha escluso chel’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto diaccesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che lacosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senzacadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attivitàdell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nellostesso tempo la certezza del diritto nonché la correttaamministrazione della giustizia (punto 75) in quanto,consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere ilcontenuto delle doglianze sulla base della sola lettura delricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace dellerisorse disponibili ( punti 78, 104 e 105);le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire dettasollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione»imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurrein un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti edocumenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno ancheritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenutodell’atto;nel caso di specie, al contrario, il ricorso, è redatto conmodalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citatapronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da partedella Corte di Cassazione avesse comportato violazionedell’art. 6 della Convenzione (si legge al punto 103: che,secondo la giurisprudenza interna non contestata su questopunto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atNtuim oer o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026a documenti del procedimento sul merito devono indicarNeum serioa d i raccolta generale 15667/2026le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene Data pubblicazione 22/05/2026pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti neifascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice dilegittimità di verificarne tempestivamente la portata e ilcontenuto salvaguardando le risorse disponibili);parimenti inammissibile è il secondo motivo perché le spesesono state regolate secondo il principio della soccombenzasicché il ricorrente non si può dolere in questa sede delmancato esercizio del potere discrezionale, riservato algiudice del merito, di compensare in tutto o in parte le spesemedesime;a conclusioni non dissimili si perviene quanto al terzo motivoche difetta di specifica attinenza al decisum perché la Corteterritoriale non ha esaminato, né poteva farlo una voltadichiarata l’inammissibilità dell’appello, il merito delladomanda.6. Orbene, va preliminarmente ribadito che nel procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili,improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bisc.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), ilpresidente della sezione o il consigliere delegato che haformulato la proposta di definizione può far parte - edeventualmente essere nominato relatore - del collegioinvestito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso chetale proposta non rivela una funzione decisoria e non èsuscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né ladecisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta delricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegueN numeelr o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonNoummerioa d i raccolta generale 15667/2026e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla Data pubblicazione 22/05/2026proposta stessa. (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9611 del10/04/2024).7. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. è condivisa dal Collegio che alla stessasi riporta.8. Invero, i motivi di ricorso, come già evidenziato nellaproposta, risultano inammissibili, in quanto la prima censuranon è formulata nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366n. 6 c.p.c. e non indica nessuna ragione per la quale la Cortedi appello avrebbe errato nel ritenere l’appello privo dellanecessaria specificità, non riportando il contenuto essenzialedella pronuncia del Tribunale ed i passaggi dell’atto diimpugnazione con i quali sarebbero state esposteargomentazioni idonee a confutare il percorso motivazionaleseguito dalla sentenza impugnata, né localizza gli attiprocessuali sui quali il ricorso medesimo si fonda.9. Anche il secondo motivo è inammissibile perché le spesesono state regolate secondo il principio della soccombenza,sicché il ricorrente non si può dolere in questa sede delmancato esercizio del potere discrezionale, riservato algiudice del merito, di compensare in tutto o in parte le spesemedesime.10. Il terzo motivo, invece, risulta inammissibile in quantonon si confronta col decisum, considerato che la Corteterritoriale non ha esaminato, né poteva farlo una voltadichiarata l’inammissibilità dell’appello, il merito delladomanda.Numero registro generale 15803/202311. Deve pertanto disporsi la definizione del giudizio in Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026conformità alla proposta, con la conseguente declaratoria di Data pubblicazione 22/05/2026inammissibilità del ricorso.12. Segue la regolamentazione delle spese secondo ilprincipio della soccombenza. La conformità della decisionealla proposta è integrale, perché riguarda sia il dispositivo chele ragioni poste a suo fondamento, sicché deve essereapplicato il terzo comma della disposizione citata, che rinviaai commi terzo e quarto dell’art. 96 cod. proc. civ.Nell’interpretare il citato art. 380 bis cod. proc. civ. le SezioniUnite di questa Corte hanno osservato che il legislatoredelegato ha tipizzato un’ipotesi di abuso del processo, giàimmanente nel sistema processuale, giacché non attenersialla delibazione del Presidente o del consigliere delegato chetrovi poi conferma nella decisione finale, è nella normalitàindice di una responsabilità aggravata sanzionabile con lacondanna al pagamento di una somma equitativamentedeterminata a favore della controparte (art. 96, terzo comma)e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quartocomma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”)(cfr. fra le tante Cass. S.U. 22 settembre 2023, n. 27195,anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale; Cass.S.U. 30 ottobre 2023 n. 30147; Cass. S.U. 27 dicembre 2023n. 36069).Le citate pronunce hanno precisato, ed il principio deve esserequi ribadito, che, pur dovendosi escludere una interpretazionedella norma che conduca ad automatismi non in linea con unalettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto,affinché il giudice possa legittimamente discostarsi dallaprevisione legale è necessario che nel caso concretosussistano ragioni idonee a giustificare il comportameNnumtoer o registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026processuale della parte, ragioni non ravvisabili Nnumeelrloa d i raccolta generale 15667/2026fattispecie Data pubblicazione 22/05/202613. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento di un ulteriore importo a titolo contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,che liquida in euro 3.000 a titolo di compensi, oltre € 200,00per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spesegenerali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Condanna, altresì, la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96,commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.000a favore del controricorrente costituito, nonché di € 1.000 infavore della cassa delle ammende.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dàversamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 21 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 15803/2023Numero sezionale 1978/2026Numero di raccolta generale 15667/2026Data pubblicazione 22/05/2026
Sentenza Cassazione n. 15667/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris