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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07202/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con sentenza resa il 16 settembre 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 23 maggio 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di tentata rapina aggravata.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello non ha ritenuto di accogliere le censure difensive in ordine alla scarsa credibilità del riconoscimento, effettuato dalla persona offesa 13 giorni dopo il fatto di reato, per avere casualmente incontrato per strada l'imputato, individuazione che era già stata ritenuta poco credibile da parte del gip.

Inoltre la testimonianza della persona offesa non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur riconoscendo l'imputato come uno dei due rapinatori, gli ha attribuito un ruolo del tutto diverso.

Inoltre il braccialetto tirapugni con sette punte rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non costituisce un ulteriore elemento della corretta identificazione, poiché il fermo è avvenuto a distanza di 13 giorni dal fatto e non è certo che il braccialetto sia stato indossato in occasione della rapina, anche perché la persona offesa ha dichiarato di essere stato colpito genericamente con uno oggetto contundente.

Il ricorso è inammissibile poiché si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti.

Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria.

La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte.

Deve comunque osservarsi che la corte ha ribadito che la persona offesa ha riconosciuto l'imputato in termini di assoluta certezza e nel corso dell'aggressione e ha potuto vedere distintamente la fisionomia e l'altezza del rapinatore.

Inoltre la circostanza che l'imputato indossasse il braccialetto riconosciuto dalla persona offesa è stato correttamente considerato come ulteriore elemento a riprova della sua corretta identificazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA],Sidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con sentenza resa il 16 settembre 2021 ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 23 maggio 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], colpevole del reato di tentata rapina aggravata. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché la corte di appello non ha ritenuto di accogliere le censure difensive in ordine alla scarsa credibilità del riconoscimento, effettuato dalla persona offesa 13 giorni dopo il fatto di reato, per avere casualmente incontrato per strada l'imputato, individuazione che era già stata ritenuta poco credibile da parte del gip. Inoltre la testimonianza della persona offesa non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur riconoscendo l'imputato come uno dei due rapinatori, gli ha attribuito un ruolo del tutto diverso. Inoltre il braccialetto tirapugni con sette punte rinvenuto nella disponibilità dell'imputato non costituisce un ulteriore elemento della corretta identificazione, poiché il fermo è avvenuto a distanza di 13 giorni dal fatto e non è certo che il braccialetto sia stato indossato in occasione della rapina, anche perché la persona offesa ha dichiarato di essere stato colpito genericamente con uno oggetto contundente. Il ricorso è inammissibile poiché si risolve in censure di fatto, contrapponendo un alternativo apprezzamento alla valutazione operata dal giudice, finendo con il richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti. Deve essere ricordato che non è ammissibile un ricorso che, anziché individuare vizi di legittimità nel provvedimento impugnato, esibisca direttamente alla Corte di cassazione elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errata valutazione probatoria. La Corte di cassazione non ha il compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e pertanto non si può addentrare nell'esame del contenuto documentale delle stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se contenute in un atto di parte. Deve comunque osservarsi che la corte ha ribadito che la persona offesa ha riconosciuto l'imputato in termini di assoluta certezza e nel corso dell'aggressione e ha potuto vedere distintamente la fisionomia e l'altezza del rapinatore. Inoltre la circostanza che l'imputato indossasse il braccialetto riconosciuto dalla persona offesa è stato correttamente considerato come ulteriore elemento a riprova della sua corretta identificazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA],Sidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07202/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris