Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 33318/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03BEU4T nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di RIMINIdato avvisò-alle parti; \ udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45680/21 Rilevato che con sentenza in data 10 dicembre 2021 il GUP der Tribunale di Rimini ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con un unico motivo il vizio di motivazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione, e che, peraltro, nello specifico, il Giudice ha reso la motivazione sia sulla qualificazione del fatto che sulle statuizioni accessorie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 03BEU4T nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di RIMINIdato avvisò-alle parti; \ udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 45680/21 Rilevato che con sentenza in data 10 dicembre 2021 il GUP der Tribunale di Rimini ha applicato su concorde richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con un unico motivo il vizio di motivazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione, e che, peraltro, nello specifico, il Giudice ha reso la motivazione sia sulla qualificazione del fatto che sulle statuizioni accessorie; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris