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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 settembre 2026

Cassazione n. 24948/2026

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itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 418/2024 depositata il15 marzo 2024;Numero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed EnelDistribuzione, s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del dannoindicato come subìto a seguito dell’interruzione di fornitura di energiaelettrica, nell’ottobre 2010, presso il proprio laboratorio ittico-biologicosito in Manfredonia.

Allegava che, nella circostanza, la protrattainterruzione dell'energia elettrica per attività industriali, fornita da EnelServizio Elettrico sulla base di una specifica potenza concordata, presso ilsuddetto opificio adibito a laboratorio per lo svolgimento di attività diacquicoltura e di riproduzione di fitoplancton finalizzata a mollischicoltura,aveva comportato la distruzione di tutta la produzione ittica conconseguente danno patrimoniale.Si costituiva in giudizio solo [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., adducendo diessere l’unica legittimata a contraddire nel giudizio quale esercente direttadella gestione e manutenzione delle reti elettriche, e opponendosi alladomanda dato che l’interruzione dell’erogazione era avvenuta a causa diuna richiesta dei Vigili del Fuoco per un allagamento verificatosi in unalocalità adiacente.Il Tribunale accoglieva la domanda, con pronuncia però riformata dallaCorte di appello di Bari con sentenza n. 418/2024, per cui, in particolare,dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure, fonte obiettiva diconoscenza e pertanto conclusivamente prevalente sulle risultanze delleprove testimoniali, era emerso che:- nelle prime 24-48 ore dall’interruzione di energia elettrica potevaessere avvenuta solo la moria di una piccola parte di larve e nonanche delle vongole, e solo il rallentamento della crescita dellealghe, che di quelle costituiva il nutrimento;Numero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026- la vita delle microalghe dipendeva dalla presenza di areazione edi luce, ma solo un’interruzione superiore alle 24 ore avrebbepotuto causarne la morte o comprometterne in manierairreversibile la crescita;- la causa della moria della popolazione dei molluschi dovevaessere rinvenuta invece nella mancanza di cibo, essendo le alghela fonte alimentare dei primi, senza la quale i molluschi nonavrebbero potuto vivere;- ne derivava che «se fosse realmente mancata l’energia elettricadalla data del 17 ottobre dalle ore 13,00, nelle prime ore delgiorno successivo, alle ore 05.00 i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] … nonavrebbero potuto rinvenire, come invece dagli stessi dichiarato,completamente morta l’intera produzione dei molluschi, tanto darendere inutile l’installazione del gruppo elettrogeno di supporto,avvenuta - sempre secondo dichiarazioni dei testi - alle ore 12.00del medesimo giorno»;- al contempo, poiché i dipendenti della società erano giunti ilgiorno dell’interruzione alle 5 del mattino, «ben avrebbero potutoripristinare le condizioni di luce e di areazione previste per lasopravvivenza della coltivazione del fitoplancton e dei molluschi,se avessero avuto la disponibilità di un gruppo elettrogeno - dicui però l’azienda non era dotata nonostante le fosseindispensabile un fabbisogno continuativo di energia elettrica peril funzionamento del laboratorio», ovvero, nell’immediatezza, se«si fossero attivati con una condotta positiva consistente nelmescolamento manuale delle vasche per diminuire o eliminarel'eccesso di anidride carbonica che aveva causato la morte dellealghe».La Corte territoriale ha ritenuto inoltre che, pure a voler trascurare leannotazioni riportate sulle schede in atti che non avevano registrato unaNumero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026interruzione di elettricità l’indicato giorno 17 ottobre 2010 – fermo chenon vi era motivo perché l’evento sfuggisse alle rilevazioni visto che quellodel giorno 19 era stato invece rilevato – elemento, questo, checorroborava ulteriormente i dubbi circa l’attendibilità dei testi, neconseguiva, in ogni caso non vi era prova del nesso di causa ovvero diun’individuabile misura del concorso causale riferibile all’interruzione dellafornitura, sicché la domanda doveva essere respinta.Ricorre, sulla base di sette motivi illustrati anche da memoria, AlgesiroCariglia quale ex socio e amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., estinta percancellazione dal Registro delle Imprese.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Rilevato che:1.

Il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 132, n. 4, c.p.c. e 2697 c.c., poiché la Corte di appello avrebbeerrato affermando che le deposizioni testimoniali avevano indistintamentee inattendibilmente riferito di una moria di tutte le larve, mentre, in specieda alcune, era emerso che, per effetto dell'interruzione di energiaelettrica, nella mattina del 18 ottobre i danni erano irreversibili semmaiper le colture algali, per le larve e per il seme presente in laboratorio, manon per i molluschi, espressamente definiti “animali sopravvissuti”, ecomunque che i ceppi e le colture algali erano semplicemente “precipitati”:dal che sarebbe derivato o la irresolubile contradditorietà motivazionale oil travisamento della prova, decisiva in quanto la stessa relazione peritaleaveva chiarito che l’ossigenazione moderata ma costante era necessariaper mantenere la sospensione delle microalghe piuttosto che per evitare lamorte immediata, sicché la complessiva tempistica non era incompatibilecon le residue affermazioni del consulente tecnico giudiziale.2.

Il secondo motivo prospetta, alternativamente, sulla base di quantodedotto con la prima censura, la violazione e falsa applicazione dell’art.132, n. 4, c.p.c. per motivazione meramente apparente.Numero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/20263.

Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360,n. 5, c.p.c., poiché la Corte di appello, in altra chiave ma parimentierronea, avrebbe omesso l’esame del fatto storico quale evincibiledall’istruttoria orale richiamata con la prima censura.4.

Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.c. e 1227 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato motivandoinadeguatamente il concorso colposo del preteso danneggiante debitore,considerato in particolare che alcuna norma imponeva la disponibilità di ungruppo elettrogeno, laddove la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva dimostrato di averfatto pervenire a Enel la richiesta, rimasta inevasa, di un tale dispositivo,mentre l’affermazione, contenuta nella sentenza gravata, relativaall’omissione del mescolamento manuale delle vasche, per ridurre oeliminare il letale eccesso di anidride carbonica, era stata formulata intermini di solo ipotetico e aggiuntivo fattore eziologico, fermo che nonavrebbe certo potuto ovviare alle descritte conseguenze del sinistro.5.

Il quinto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerareche mai Enel aveva sollevato l’eccezione inerente all’addebito diresponsabilità per non aver avuto la disponibilità di un gruppo elettrogeno.6.

Il sesto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerareche dai prodotti registri di carico e scarico dei molluschi nel laboratorio,con date di produzione delle larve, sulla scorta delle quantificazioniriportate nella consulenza, avrebbe potuto procedersi a una liquidazionedel danno in via equitativa.7.

Il settimo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.360, n. 5, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando chedalle schede di erogazione dell’elettricità prodotte emergeva non vi fosseprova dell’interruzione del giorno 17 ottobre 2010, in quanto, comeNumero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026dedotto in appello, non erano state prodotte le decisive schede di bassatensione come quella della società originariamente attrice.Considerato che:8.

Preliminarmente va evidenziato che parte ricorrente allega e supportadocumentalmente la qualità di già socio e amministratore della societàoriginariamente attrice e poi estinta, come rimasto incontestato (visuracamerale sub D 6 del fascicolo depositato in uno al ricorso in scrutinio) -Cass. 21/6/2024 n. 17192 ha ribadito che si tratta di profilo rilevabileofficiosamente afferendo alla legittimazione sostanziale -.9.

Ciò posto, quanto al merito cassatorio vale quanto segue.10.

Il primo, secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente perstretta connessione, sono inammissibili.La Corte territoriale, pur riferendosi cumulativamente alle deposizionitestimoniali, ha offerto una lettura complessiva delle risultanze istruttoriedando la prevalenza a quelle peritali, in quanto fonte tecnica e obiettiva,escludendo che potesse concludersi per un generalizzato tanto quantoirreversibile danno al patrimonio ittico biologico del laboratorio.Risulta vero che la sentenza, sul punto, riferisce letteralmente dideposizioni, valutate inattendibili, nel senso di una moria completa dei“molluschi”, e non piuttosto delle “larve”, ed è parimenti vero chenell’escussione riportata in ricorso si parla di “molte” ma non “tutte” lelarve; rimane però il senso di fondo della ragione decisoria fattuale delgiudice d’appello – impossibilità di danni non ovviabili nelle ore trascorsedalla denunciata interruzione dell’erogazione di energia all’arrivo deidipendenti al mattino – da correlare alla mancata reazione ancorapossibile, con il materiale mescolamento delle vasche, nell’immediato, perelidere ovvero ridurre, come anticipato, la presenza della letale anidridecarbonica, ovvero poi, e tempestivamente, con un gruppo di alimentazioneelettrogeno, di cui si dirà esaminando nelle successive due censure.Numero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026La motivazione in rilievo è dunque pienamente sussistente e decifrabile,così come il peso probatorio prevalente dato alla consulenza tecnicad’ufficio rientra appieno nell’esclusivo sindacato istruttorio oltre chefattuale del giudice di merito (cfr., solo ad esempio, Cass. 23/4/2024 n.10956, Cass. 8/8/2019 n. 21187).Del resto, il travisamento della prova (deducibile, nella ricorrenza deglialtri presupposti, come omesso esame) è ipotizzabile solo quando ricorrein caso di errata percezione concernente il fatto probatorio in sé, e non dicomplessiva verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio (Sez.

U. 5/3/2024 n. 5792).11.

Il quarto, quinto e sesto motivo, da esaminare congiuntamente per lastretta connessione, sono inammissibili.La Corte territoriale ha escluso, in fatto, il nesso causale tra condotta delconvenuto e danno, articolando come segue – si ripete – la sua ragionedecisoria.Nelle ore tra la denunciata interruzione della fornitura di elettricità (ore13.00 circa del 17 ottobre 2010) e l’arrivo dei dipendenti della società (ore5.00 circa del giorno seguente), ovvero ben meno di 24, non poteva cheessersi verificata la moria di una «piccola parte di larve e non anche dellevongole, e solo il rallentamento della crescita delle alghe, che delle stessecostituisce il nutrimento» (pag. 6, 2° capoverso, 5° e 6° rigo dellasentenza in questa sede impugnata): evento pienamente rimediabiledapprima, nell’immediato, mescolando le vasche per eliminare o ridurrel’anidride carbonica infine letale e, poi, attivando rapidamente etempestivamente, come ancora possibile, il gruppo elettrogeno di cui unasimile azienda avrebbe dovuto diligentemente premunirsi, senza ulteriori eincerte richieste soggette a diversa disponibilità.

E ciò in base ai normalicanoni di diligente gestione, ricostruita anch’essa in fatto, al di là dispecifiche normative in tal senso, con conclusiva esclusionedell’imputabilità eziologica anche per la condotta colposamente omissivaNumero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026della società attrice, senza, cioè, che potesse individuarsi una pur minimama concretamente apprezzabile misura di responsabilità distinguibilmenteriferibile alla società convenuta.Si tratta – al di là dei riferimenti normativi formali talora presenti nellasentenza gravata – di un accertamento legittimo sul piano del rilievoofficioso inerente al rapporto causale (artt. 1223 e 1227, primo comma,c.c.), salva preclusione, qui neppure ipotizzata, derivante da un giudicato(cfr., ad esempio, di recente, Cass. 28/4/2025 n. 11138), che assorbe ilmargine di liquidazione equitativa integrativa del quantum risarcibile, ilquale presuppone la constatazione della sussistenza dell’an dellaresponsabilità.12.

Il settimo motivo è logicamente assorbito.13.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione allaparte controricorrente delle spese di lite, liquidate in 4.000euro, oltre a200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali se dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 418/2024 depositata il15 marzo 2024;Numero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:[OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed EnelDistribuzione, s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del dannoindicato come subìto a seguito dell’interruzione di fornitura di energiaelettrica, nell’ottobre 2010, presso il proprio laboratorio ittico-biologicosito in Manfredonia. Allegava che, nella circostanza, la protrattainterruzione dell'energia elettrica per attività industriali, fornita da EnelServizio Elettrico sulla base di una specifica potenza concordata, presso ilsuddetto opificio adibito a laboratorio per lo svolgimento di attività diacquicoltura e di riproduzione di fitoplancton finalizzata a mollischicoltura,aveva comportato la distruzione di tutta la produzione ittica conconseguente danno patrimoniale.Si costituiva in giudizio solo [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., adducendo diessere l’unica legittimata a contraddire nel giudizio quale esercente direttadella gestione e manutenzione delle reti elettriche, e opponendosi alladomanda dato che l’interruzione dell’erogazione era avvenuta a causa diuna richiesta dei Vigili del Fuoco per un allagamento verificatosi in unalocalità adiacente.Il Tribunale accoglieva la domanda, con pronuncia però riformata dallaCorte di appello di Bari con sentenza n. 418/2024, per cui, in particolare,dalla consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure, fonte obiettiva diconoscenza e pertanto conclusivamente prevalente sulle risultanze delleprove testimoniali, era emerso che:- nelle prime 24-48 ore dall’interruzione di energia elettrica potevaessere avvenuta solo la moria di una piccola parte di larve e nonanche delle vongole, e solo il rallentamento della crescita dellealghe, che di quelle costituiva il nutrimento;Numero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026- la vita delle microalghe dipendeva dalla presenza di areazione edi luce, ma solo un’interruzione superiore alle 24 ore avrebbepotuto causarne la morte o comprometterne in manierairreversibile la crescita;- la causa della moria della popolazione dei molluschi dovevaessere rinvenuta invece nella mancanza di cibo, essendo le alghela fonte alimentare dei primi, senza la quale i molluschi nonavrebbero potuto vivere;- ne derivava che «se fosse realmente mancata l’energia elettricadalla data del 17 ottobre dalle ore 13,00, nelle prime ore delgiorno successivo, alle ore 05.00 i dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] … nonavrebbero potuto rinvenire, come invece dagli stessi dichiarato,completamente morta l’intera produzione dei molluschi, tanto darendere inutile l’installazione del gruppo elettrogeno di supporto,avvenuta - sempre secondo dichiarazioni dei testi - alle ore 12.00del medesimo giorno»;- al contempo, poiché i dipendenti della società erano giunti ilgiorno dell’interruzione alle 5 del mattino, «ben avrebbero potutoripristinare le condizioni di luce e di areazione previste per lasopravvivenza della coltivazione del fitoplancton e dei molluschi,se avessero avuto la disponibilità di un gruppo elettrogeno - dicui però l’azienda non era dotata nonostante le fosseindispensabile un fabbisogno continuativo di energia elettrica peril funzionamento del laboratorio», ovvero, nell’immediatezza, se«si fossero attivati con una condotta positiva consistente nelmescolamento manuale delle vasche per diminuire o eliminarel'eccesso di anidride carbonica che aveva causato la morte dellealghe».La Corte territoriale ha ritenuto inoltre che, pure a voler trascurare leannotazioni riportate sulle schede in atti che non avevano registrato unaNumero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026interruzione di elettricità l’indicato giorno 17 ottobre 2010 – fermo chenon vi era motivo perché l’evento sfuggisse alle rilevazioni visto che quellodel giorno 19 era stato invece rilevato – elemento, questo, checorroborava ulteriormente i dubbi circa l’attendibilità dei testi, neconseguiva, in ogni caso non vi era prova del nesso di causa ovvero diun’individuabile misura del concorso causale riferibile all’interruzione dellafornitura, sicché la domanda doveva essere respinta.Ricorre, sulla base di sette motivi illustrati anche da memoria, AlgesiroCariglia quale ex socio e amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]., estinta percancellazione dal Registro delle Imprese. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Rilevato che:1. Il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 132, n. 4, c.p.c. e 2697 c.c., poiché la Corte di appello avrebbeerrato affermando che le deposizioni testimoniali avevano indistintamentee inattendibilmente riferito di una moria di tutte le larve, mentre, in specieda alcune, era emerso che, per effetto dell'interruzione di energiaelettrica, nella mattina del 18 ottobre i danni erano irreversibili semmaiper le colture algali, per le larve e per il seme presente in laboratorio, manon per i molluschi, espressamente definiti “animali sopravvissuti”, ecomunque che i ceppi e le colture algali erano semplicemente “precipitati”:dal che sarebbe derivato o la irresolubile contradditorietà motivazionale oil travisamento della prova, decisiva in quanto la stessa relazione peritaleaveva chiarito che l’ossigenazione moderata ma costante era necessariaper mantenere la sospensione delle microalghe piuttosto che per evitare lamorte immediata, sicché la complessiva tempistica non era incompatibilecon le residue affermazioni del consulente tecnico giudiziale.2. Il secondo motivo prospetta, alternativamente, sulla base di quantodedotto con la prima censura, la violazione e falsa applicazione dell’art.132, n. 4, c.p.c. per motivazione meramente apparente.Numero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/20263. Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360,n. 5, c.p.c., poiché la Corte di appello, in altra chiave ma parimentierronea, avrebbe omesso l’esame del fatto storico quale evincibiledall’istruttoria orale richiamata con la prima censura.4. Il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.115 c.c. e 1227 c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato motivandoinadeguatamente il concorso colposo del preteso danneggiante debitore,considerato in particolare che alcuna norma imponeva la disponibilità di ungruppo elettrogeno, laddove la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva dimostrato di averfatto pervenire a Enel la richiesta, rimasta inevasa, di un tale dispositivo,mentre l’affermazione, contenuta nella sentenza gravata, relativaall’omissione del mescolamento manuale delle vasche, per ridurre oeliminare il letale eccesso di anidride carbonica, era stata formulata intermini di solo ipotetico e aggiuntivo fattore eziologico, fermo che nonavrebbe certo potuto ovviare alle descritte conseguenze del sinistro.5. Il quinto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerareche mai Enel aveva sollevato l’eccezione inerente all’addebito diresponsabilità per non aver avuto la disponibilità di un gruppo elettrogeno.6. Il sesto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226c.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerareche dai prodotti registri di carico e scarico dei molluschi nel laboratorio,con date di produzione delle larve, sulla scorta delle quantificazioniriportate nella consulenza, avrebbe potuto procedersi a una liquidazionedel danno in via equitativa.7. Il settimo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art.360, n. 5, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato affermando chedalle schede di erogazione dell’elettricità prodotte emergeva non vi fosseprova dell’interruzione del giorno 17 ottobre 2010, in quanto, comeNumero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026dedotto in appello, non erano state prodotte le decisive schede di bassatensione come quella della società originariamente attrice.Considerato che:8. Preliminarmente va evidenziato che parte ricorrente allega e supportadocumentalmente la qualità di già socio e amministratore della societàoriginariamente attrice e poi estinta, come rimasto incontestato (visuracamerale sub D 6 del fascicolo depositato in uno al ricorso in scrutinio) -Cass. 21/6/2024 n. 17192 ha ribadito che si tratta di profilo rilevabileofficiosamente afferendo alla legittimazione sostanziale -.9. Ciò posto, quanto al merito cassatorio vale quanto segue.10. Il primo, secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente perstretta connessione, sono inammissibili.La Corte territoriale, pur riferendosi cumulativamente alle deposizionitestimoniali, ha offerto una lettura complessiva delle risultanze istruttoriedando la prevalenza a quelle peritali, in quanto fonte tecnica e obiettiva,escludendo che potesse concludersi per un generalizzato tanto quantoirreversibile danno al patrimonio ittico biologico del laboratorio.Risulta vero che la sentenza, sul punto, riferisce letteralmente dideposizioni, valutate inattendibili, nel senso di una moria completa dei“molluschi”, e non piuttosto delle “larve”, ed è parimenti vero chenell’escussione riportata in ricorso si parla di “molte” ma non “tutte” lelarve; rimane però il senso di fondo della ragione decisoria fattuale delgiudice d’appello – impossibilità di danni non ovviabili nelle ore trascorsedalla denunciata interruzione dell’erogazione di energia all’arrivo deidipendenti al mattino – da correlare alla mancata reazione ancorapossibile, con il materiale mescolamento delle vasche, nell’immediato, perelidere ovvero ridurre, come anticipato, la presenza della letale anidridecarbonica, ovvero poi, e tempestivamente, con un gruppo di alimentazioneelettrogeno, di cui si dirà esaminando nelle successive due censure.Numero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026La motivazione in rilievo è dunque pienamente sussistente e decifrabile,così come il peso probatorio prevalente dato alla consulenza tecnicad’ufficio rientra appieno nell’esclusivo sindacato istruttorio oltre chefattuale del giudice di merito (cfr., solo ad esempio, Cass. 23/4/2024 n.10956, Cass. 8/8/2019 n. 21187).Del resto, il travisamento della prova (deducibile, nella ricorrenza deglialtri presupposti, come omesso esame) è ipotizzabile solo quando ricorrein caso di errata percezione concernente il fatto probatorio in sé, e non dicomplessiva verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio (Sez. U. 5/3/2024 n. 5792).11. Il quarto, quinto e sesto motivo, da esaminare congiuntamente per lastretta connessione, sono inammissibili.La Corte territoriale ha escluso, in fatto, il nesso causale tra condotta delconvenuto e danno, articolando come segue – si ripete – la sua ragionedecisoria.Nelle ore tra la denunciata interruzione della fornitura di elettricità (ore13.00 circa del 17 ottobre 2010) e l’arrivo dei dipendenti della società (ore5.00 circa del giorno seguente), ovvero ben meno di 24, non poteva cheessersi verificata la moria di una «piccola parte di larve e non anche dellevongole, e solo il rallentamento della crescita delle alghe, che delle stessecostituisce il nutrimento» (pag. 6, 2° capoverso, 5° e 6° rigo dellasentenza in questa sede impugnata): evento pienamente rimediabiledapprima, nell’immediato, mescolando le vasche per eliminare o ridurrel’anidride carbonica infine letale e, poi, attivando rapidamente etempestivamente, come ancora possibile, il gruppo elettrogeno di cui unasimile azienda avrebbe dovuto diligentemente premunirsi, senza ulteriori eincerte richieste soggette a diversa disponibilità. E ciò in base ai normalicanoni di diligente gestione, ricostruita anch’essa in fatto, al di là dispecifiche normative in tal senso, con conclusiva esclusionedell’imputabilità eziologica anche per la condotta colposamente omissivaNumero registro generale 22732/2024Numero sezionale 2297/2026Numero di raccolta generale 24948/2026Data pubblicazione 02/09/2026della società attrice, senza, cioè, che potesse individuarsi una pur minimama concretamente apprezzabile misura di responsabilità distinguibilmenteriferibile alla società convenuta.Si tratta – al di là dei riferimenti normativi formali talora presenti nellasentenza gravata – di un accertamento legittimo sul piano del rilievoofficioso inerente al rapporto causale (artt. 1223 e 1227, primo comma,c.c.), salva preclusione, qui neppure ipotizzata, derivante da un giudicato(cfr., ad esempio, di recente, Cass. 28/4/2025 n. 11138), che assorbe ilmargine di liquidazione equitativa integrativa del quantum risarcibile, ilquale presuppone la constatazione della sussistenza dell’an dellaresponsabilità.12. Il settimo motivo è logicamente assorbito.13. Spese secondo soccombenza. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione allaparte controricorrente delle spese di lite, liquidate in 4.000euro, oltre a200 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali se dovuti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, sedovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello stabilito per il ricorso.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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