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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 21242/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13923/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E CASTELLANETA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 426/2021depositata il 15/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche - tra l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero delle diocesi di Taranto e Castellaneta ed il Comune di Palagianello (TA) è insorta una controversia relativamente alla titolarità di un terreno; - le parti hanno concluso una transazione, che però, secondo l’Istituto, era rimasta inadempiuta da parte del Comune; - l’Istituto ha dunque citato l’ente locale per l’adempimento della transazione, ma il Tribunale ha rigettato la domanda, che invece è stata poi accolta dalla Corte di Appello di Lecce, con condanna del Comune di Palagianello al pagamento di quanto dovuto in base alla transazione; -il Comune di Palagianello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi; - l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Taranto e Castellaneta ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale, affidato a due motivi; - il Comune di Palagianello ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; Considerato che -nelle more, le parti hanno trovato un accordo, che le ha portate a rinunciare in via congiunta al ricorso principale ed al ricorso incidentale; - le intervenute rinunce esimono dallo scrutinio dei motivi e comportano l’estinzione del presente giudizio di cassazione; - nulla deve disporsi in merito alle le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; - quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., n. 6888/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140; Cass, sez.

U, 20/02/2020, n. 4315); P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13923/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E CASTELLANETA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 426/2021depositata il 15/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche - tra l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero delle diocesi di Taranto e Castellaneta ed il Comune di Palagianello (TA) è insorta una controversia relativamente alla titolarità di un terreno; - le parti hanno concluso una transazione, che però, secondo l’Istituto, era rimasta inadempiuta da parte del Comune; - l’Istituto ha dunque citato l’ente locale per l’adempimento della transazione, ma il Tribunale ha rigettato la domanda, che invece è stata poi accolta dalla Corte di Appello di Lecce, con condanna del Comune di Palagianello al pagamento di quanto dovuto in base alla transazione; -il Comune di Palagianello ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette motivi; - l’[OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero delle Diocesi di Taranto e Castellaneta ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale, affidato a due motivi; - il Comune di Palagianello ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; Considerato che -nelle more, le parti hanno trovato un accordo, che le ha portate a rinunciare in via congiunta al ricorso principale ed al ricorso incidentale; - le intervenute rinunce esimono dallo scrutinio dei motivi e comportano l’estinzione del presente giudizio di cassazione; - nulla deve disporsi in merito alle le spese di lite, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.; - quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass., n. 6888/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140; Cass, sez. U, 20/02/2020, n. 4315); P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di c
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