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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00414/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione, il mancato approfondimento delle prove contrarie o le argomentazioni proposte dalla difesa, senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio specie a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2,9 Così deciso il (1-5-T2151rM 2024 Il consigliere esten ore Il ¶r/ésfttente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione, il mancato approfondimento delle prove contrarie o le argomentazioni proposte dalla difesa, senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio specie a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2,9 Così deciso il (1-5-T2151rM 2024 Il consigliere esten ore Il ¶r/ésfttente
Sentenza Cassazione n. 00414/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris