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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06080/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il mancato riconoscimento delle generiche, contestato dall'unico motivo di impugnazione, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, smentite nel relativo rilievo ( perché la consegna dello stupefacente da parte dell'imputato non poteva ritenersi spontanea) senza che sul punto l'impugnazione dia conto di specifici rilievi critici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](' 2 EB 2022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il mancato riconoscimento delle generiche, contestato dall'unico motivo di impugnazione, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, smentite nel relativo rilievo ( perché la consegna dello stupefacente da parte dell'imputato non poteva ritenersi spontanea) senza che sul punto l'impugnazione dia conto di specifici rilievi critici; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA](' 2 EB 2022 IL
Sentenza Cassazione n. 06080/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris