CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente–Contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2382/2024Numero sezionale 4695/2026Numero di raccolta generale 22197/2026Data pubblicazione 28/06/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia di 2° grado della Lombar-dia, sez. staccata di Brescia, n. 2114/25/2023 depositata in data 29giugno 2023 e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombar-dia veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avversola sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n.62/16/2011, la quale aveva accolto il ricorso introduttivo della societàMetallurgica [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., esercente l’attività di produzione e com-mercio di semilavorati di metalli non ferrosi, avverso l’avviso di accer-tamento per IVA e sanzioni relativamente all’anno di imposta 2006.2. Si legge nella sentenza impugnata che con tale avviso l’Amministra-zione finanziaria aveva contestato un primo rilievo, ai fini IRES, IRAP eIVA, per omessa dichiarazione di ricavi conseguenti alla cessione atempo determinato del diritto di superficie su di un terreno edificabile,dovendosi ritenere simulato il contratto di locazione del terreno per ladurata di sei anni ad un canone annuo di euro 4.009,38 e con obbligo,da parte della conduttrice, avente la medesima compagine sociale dellalocatrice, di costruire sul sedime un capannone industriale.Un secondo rilievo riguardava l’irregolare fatturazione in regime di re-verse charge delle prestazioni di servizi relative alle lavorazioni perNumero registro generale 2382/2024Numero sezionale 4695/2026Numero di raccolta generale 22197/2026Data pubblicazione 28/06/2026conto terzi di due tipologie di rottami, rame e zinco, di proprietà deiterzi committenti, successivamente trasformati in ottone e, quindi,bene non più qualificabile quale rottame, nonché la conseguente irre-golare fatturazione delle relative spese di trasporto.3. Il giudice di prime cure annullava l’avviso, con decisione riformatada una prima sentenza del giudice d’appello (n. 207/66/13), il qualeriteneva che il contratto di locazione, tenuto conto della volontà nego-ziale delle parti e degli effetti che ne derivavano, doveva essere consi-derato simulato. In realtà, le parti avevano inteso stipulare un con-tratto di cessione del diritto di superficie a tempo determinato, tenutoanche conto che lo stesso era stato concluso tra soggetti societari ri-conducibili alle stesse persone fisiche, e che il manufatto realizzato sulterreno ipotizzato in locazione rimaneva comunque nella proprietà enel possesso delle stesse persone.Con riferimento alla pretesa relativa alla non corretta applicazione delregime del reverse charge, era stato accertato che le lavorazioni veni-vano effettuate su un semilavorato, denominato barra di ottone, otte-nuto dalla fusione di due rottami, il rame e lo zinco, sempre di proprietàdei clienti per tutto il ciclo della lavorazione e, dunque, con successiva“modificazione della natura” del bene, con conseguente non applicabi-lità della previsione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 633/1972.4. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva ricorso per Cassazione,parzialmente accolto dalla sentenza n. 14243/2021 della Corte di cas-sazione, la quale chiedeva di accertare, sulla base del contratto e degliterreno edificabile, ossia se questo dissimulasse una cessione di un di-ritto di superficie sull'area di proprietà della ricorrente. Il giudice delrinvio confermava l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2382/2024Numero sezionale 4695/2026Numero di raccolta generale 22197/2026Data pubblicazione 28/06/20265. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a cinque motivi, cui replica l’Agenzia delle en-trate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132, comma 2, n.4, cod.proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36, comma 2, n.4, d.lgs.546/92, art. 111 Cost., per aver il giudice del rinvio adottato una mo-tivazione inesistente o apparente sulle ragioni per ritenere configura-bile un contratto di cessione di diritto di superficie in luogo del contrattodi locazione sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA].1.1. Il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 384, commi 1 e 2, cod. proc.civ. e 62, d.lgs. n. 546/1992, per l’error in procedendo commesso dallaCorte di Tributaria di II grado in sede di rinvio, consistente nell’averignorato il dictum fissato nella sentenza n. 14243/2021 della Corte dicassazione.2. I due motivi, intrecciati tra loro e di trattazione congiunta, sono fon-dati.Nell’attuale quadro normativo è denunciabile in cassazione solo l'ano-malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzional-mente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione insé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescin-dere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esau-risce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e gra-[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2382/2024Numero sezionale 4695/2026Numero di raccolta generale 22197/2026Data pubblicazione 28/06/2026fico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra af-fermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettiva-mente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice di-fetto di "sufficienza" o carenza della motivazione (v. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014).3. Orbene, nel presente processo la CGT2 ha adottato la sentenza im-pugnata in questa sede quale giudice del rinvio, a seguito dell’accogli-mento parziale del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].. Tale ricorso si componeva di cinque motivi e la societàdepositava in sede di legittimità anche memoria illustrativa, con laquale rendeva nota la comunicazione da parte dell’Amministrazione delprovvedimento di autotutela parziale del 31 maggio 2018 (prot.2018/RU/79861) relativamente all'avviso di accertamento oggetto dicontroversia. Con tale atto, in buona sostanza, veniva annullato il re-cupero della maggiore imposta IVA e la rideterminazione delle conse-guenti sanzioni per le medesime operazioni ai sensi dell'art. 6, comma9-bis.2, decreto legislativo n. 471/1997.4. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14243/2021 dava atto diciò e riconosceva il permanere dell’interesse ad agire in capo alla so-cietà anche sui primi tre motivi di ricorso, al fine di accertare l'even-tuale insussistenza della violazione della disciplina del regime di re-verse charge e, quindi, la eventuale illegittimità delle sanzioni appli-cate. Inoltre, e questo è il dictum che perimetra il giudizio del rinviocui avrebbe dovuto attenersi il giudice del merito, accoglieva i soli mo-tivi quarto e quinto, afferenti alla omessa dichiarazione di ricavi conse-guenti alla natura simulata del contratto di locazione di terreno edifi-cabile, dissimulante una cessione di un diritto di superficie sull'area diproprietà della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2382/2024Numero sezionale 4695/2026Numero di raccolta generale 22197/2026Data pubblicazione 28/06/20265. La sentenza di cassazione con rinvio ha fissato il seguente principiodi diritto: «In una fattispecie quale quella in esame, la ricostruzionedella effettiva volontà delle parti, al fine di accertare la natura simulatadel contratto di locazione con obbligazione del conduttore a realizzareuna costruzione, richiedeva necessariamente, sulla base anche di ele-menti presuntivi, che le parti non avessero voluto limitare il rapportoad una mera fattispecie obbligatoria, ma avessero, invece, inteso rea-lizzare gli effetti della costituzione di un diritto reale di superficie.L'indagine, dunque, avrebbe dovuto essere svolta tenendo presente ilcontenuto delle clausole contrattuali costituenti il regolamento contrat-tuale stipulato tra le parti nonché qualunque altro elemento idoneo, invia presuntiva, ad accertare che l'effettivo assetto di rapporti posto inessere tra le parti andasse oltre il mero vincolo obbligatorio risultantedal contratto (…). La pronuncia del giudice del gravame, dunque, èviziata per non avere fatto corretto utilizzo delle regole di valutazionedella prova presuntiva nella qualificazione del contratto stipulato tra leparti quale contratto dissimulante un contratto di costituzione di undiritto di superficie».6. Orbene, sulla base di tale dictum il giudice del rinvio ha così argo-mentato: «Premesso che per le società commerciali come la ricorrentele scritture sui libri contabili o rappresentati da documenti originali non-ché le informazioni depositate al Registro delle imprese hanno conte-nuto confessorio e quindi i fatti ripresi dall'Agenzia delle Entrate anda-vano contestati dal contribuente nei loro fondamenti perché un con-tratto stipulato nell'ambito di un gruppo aziendale con lo stesso sog-getto economico è già un indice di criticità della presenza di autonomiacontrattuale. Ciò che rende oggettivo e affidabile per i terzi il negozioNumero registro generale 2382/2024Numero sezionale 4695/2026Numero di raccolta generale 22197/2026Data pubblicazione 28/06/2026giuridico. Il contribuente doveva dare la prova che il contratto di loca-zione non avesse criticità di simulazione e non certo l'agenzia. Si rigettala domanda di riassunzione della Società. Nello stesso tempo nei libricontabili il mastrino della cassa risulta giornalmente negativo e questoè un indice di inaffidabilità della contabilità perché, oltre al fatto chetale conto, salvo per certi sospesi documentati, non può essere nega-tivo è anche vero che le scritture. Nel metodo della partita doppia ap-plicato al sistema del reddito, sono originate dalle variazioni del contoCassa o dai conti assimilati allo stesso come debiti e crediti. È evidenteche se non vengono registrati tutti i movimenti di cassa, perché risultanegativa, sul giornale e nelle altre scritture aziendali mancheranno re-gistrati dei negozi giuridici rendendo inattendibile la contabilità, e que-sto succede quando il conto è negativo. Ora tenuto conto che sul librocespiti ammortizzabili era indicato il terreno, inoltre è stato ritrovatoun contratto simulato di costituzione di superficie temporanea portaquesta Corte, al di là di ogni ragionevole dubbio, a concludere che ilcontratto è di cessione del diritto di superficie».7. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in disparte da ogni altra considerazione sullalogicità delle argomentazioni sopra riportate, non è conferente con lamateria ancora contesa il ragionamento sulle scritture contabili, sulmetodo della partita doppia, sulle registrazioni dei movimenti di cassa,mentre l’unico riferimento preciso all’interpretazione del contratto edegli atti per la ricostruzione della effettiva volontà delle parti, al finedi accertare la natura simulata o meno della locazione, ossia l’accerta-mento che era stato demandato, è apodittico essendosi il giudice limi-tato ad affermare che il contratto è simulato.Così facendo, il giudice ha ad un tempo reso una motivazione appa-rente che non rispetta il minimo costituzionale e ha anche violato ilNumero registro generale 2382/2024Numero sezionale 4695/2026Numero di raccolta generale 22197/2026Data pubblicazione 28/06/2026secondo comma dell’art.384 cod. proc. civ., poiché non si è uniformatoal principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte.8. L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento deirestanti, relativi all’erronea individuazione e/o interpretazione - in vio-lazione e falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 546/1992, specu-lare agli artt. 392, 393 e 394 cod. pro. civ. - del contenuto rescindentedella sentenza di Cassazione n. 14213/21 e del perimetro del giudiziodi rinvio (terzo motivo), alla prova presuntiva circa la natura simulatadel contratto di locazione sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quarto motivo) e, ancora, alla violazione di legge emanca degli elementi costitutivi del diritto di superficie (quinto motivo).9. Il giudice della fase rescissoria, nel riesaminare i fatti e gli atti dicausa a partire dal contenuto del contratto al fine di ricostruire la realevolontà delle parti, si atterrà al principio di diritto già fissato dalla sen-tenza n. 14243/2021 sopra riportato.La sentenza impugnata è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione,per ulteriore esame del profilo e per il regolamento delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sen-tenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esamedel profilo e per il regolamento delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026Il Presidente