CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 07113/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 D.vo 74/2000, avendo il giudice di merito revocato l'ammissione dei testi del Pubblico ministero, signori Panebianco e [OSCURATO:PERSONA], che invece avrebbero potuto fornire prove a discarico, con conseguente violazione dell'art.495 comma 4 bis cod.proc.pen. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragion del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, hi punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in considerazione dello scarso apporto probatorio che tali testimonianze avrebbero potuto fornire, in quanto attinenti a circostanze acquisite in giudizio, quali i rapporti intervenuti con il ricorrente per la fornitura di materiale ferroso, e risultanti dalle medesime fatture emesse. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2022 Il coisiciliere estensore [OSCURATO:PERSONA]