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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 33139/2026

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ribunale di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso, rispettivamente, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendol’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e, in via subordinata, larimessione della questione alle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 02/04/2026, il Tribunale di Catanzaro rigettavala richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso laordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro del 20/02/2026, applicativa della misura cautelare della custodia incarcere, che confermava, con condanna della ricorrente al pagamento dellespese della procedura incidentale.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, propongono ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia diLuigina [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1.

Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1,lett. c), e 291, comma 1, e 293, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi diomessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione.2.1.1.

Al riguardo, fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità edesposte in premessa le tempistiche e modalità con cui sono state avanzate laistanza ed i solleciti al fine del rilascio di copia dei file audio delle intercettazioniposte a base del provvedimento cautelare, la ricorrente censura la decisione delTribunale nella parte in cui ha ritenuto di rigettare la eccezione di nullità sulrilievo che nella richiesta non era espressamente specificata la finalizzazionedella istanza alla proposizione del riesame.Invero, così facendo, il Tribunale avrebbe introdotto un requisito noncodificato e fondato su una lettura formalistica della disciplina, mentre l’esigenzadi avere accesso e compiuta conoscenza degli atti deve ritenersi in re ipsa incaso di atti su cui la misura cautelare si fonda (senza contare che, a seguitodell’accesso ai file audio, la richiedente ben avrebbe potuto valutare di nonprocedere a proporre riesame avverso la ordinanza cautelare genetica).Rileva, quindi, come la illegittima compressione del diritto della difesa,derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nelconsentire l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate aifini della adozione della ordinanza di custodia cautelare, dia luogo ad una nullitàdi ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez U n.20200 del 22/04/2010 Lasala, Rv 246907 ed altre richiamate in ricorso).2.1.2.

Al riguardo, la ricorrente deduce non essere prescritta dall’art. 293,comma 3, cod. proc. pen., l’indicazione né del numero di RIT né delle ragioni percui la richiesta è formulata; nella specie, poi, la richiesta doveva ritenersispecifica, avendo ad oggetto solo le intercettazioni che erano state utilizzate dalpubblico ministero ai fini della richiesta di misura cautelare, dunquecompiutamente individuabili sulla base di una mera operazione ricognitiva.

In talsenso rileva, altresì, come le eventuali difficoltà organizzative legate allaconsegna di copia degli atti non possano ricadere sulla difesa, già compulsata eonerata del rispetto di termini ristretti per la proposizione del riesame.Al fine di rappresentare la tempestiva attivazione della difesa, in ricorso sievidenzia che: il 18 marzo 2026 (nella immediatezza della notifica della misuracautelare) veniva presentata l’istanza in oggetto, con indicazione dei progressivie dei RIT di interesse e dichiarando la finalità della richiesta, volta a soddisfarel’esigenza difensiva di prendere cognizione dei dialoghi “siccome posti a sostegnodella mozione cautelare” (all. 3); in data 24 marzo 2026, veniva inoltrato unprimo sollecito sottolineando l’urgenza dell’adempimento, trattandosi diconversazioni “poste alla base della O.C.C. emessa […] ritenute fondamentali perla difesa di tutti gli indagati “ (all. 4); in data 25 marzo 2026, attesa laprossimità della scadenza dei termini per la impugnazione, la difesa procedeva aproporre riesame; in data 31 marzo 2026 (in seguito alla ricezione dell’avviso diudienza per la trattazione del ricorso, fissata al successivo 2 aprile), venivadepositato un ulteriore sollecito, contenente la indicazione della data di udienza ela specifica ulteriore delle ragioni di urgenza (all. 6); solo il giorno della udienza,2 aprile 2026, veniva comunicata la messa a disposizione dei supporti audio.A tale riguardo, la ricorrente rileva, vieppiù, come l’esistenza di unaautorizzazione alla estrazione di copia, rimasta interna all’Ufficio della Procura enon comunicata al difensore, non possa scongiurare la nullità verificatasi.2.2.

Con secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 273,292, comma 2-ter e 309 cod. proc. pen., nonché vizi di contraddittoria emanifestamente illogica motivazione in ordine alla valutazione della sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza ed omessa applicazione della cd. prova diresistenza a seguito della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni.Al riguardo, rileva, con riguardo ai capi 15 e 18, come la ordinanza geneticaabbia tratto il compendio indiziario connotato da gravità dal materiale captativo(pagg. 27-31 del ricorso), che dunque supporta in maniera esclusiva l’apparatomotivazionale.Deduce vieppiù illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione inrelazione alla valutazione delle fonti dichiarative ed al travisamento della prova.2.3.

Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla gravitàindiziaria con riferimento alla contestazione di cui all’art. 74 d.p.R. 309/1990,nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione.Al riguardo, la motivazione viene censurata, richiamando giurisprudenza dilegittimità, nella parte in cui si assume il ruolo concorsuale nella consumazionedel delitto di cui al capo 18); si censura inoltre la ritenuta configurabilità dellastessa associazione, in assenza di riferimenti logistici, della ridottaperimetrazione territoriale delle condotte, della penuria finanziaria e in difetto diminima predisposizione comune di mezzi; si tratterebbe, dunque, a parere dellaricorrente, di condotte occasionali e sporadiche.Difetterebbe, altresì, la prova della conoscenza, in capo alla ricorrente, delledinamiche organizzative.La motivazione avrebbe poi trascurato i riscontri negativi dedotti dalladifesa, così prospettando una argomentazione intrinsecamente contraddittoria: inparticolare, si rileva come nelle intercettazioni non vi sia mai un riferimentoall’oggetto della assunta attività illecita; la conoscenza dei vari soggetti coinvoltirisulti spiegata in ragione della loro appartenenza al medesimo ambito familiare(al riguardo nel ricorso sono riportati stralci di colloqui intercettati); infine, lostesso Manfredi in interrogatorio avrebbe escluso la adesione della coniugeall’accordo criminoso.Si sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] certamente abbia veicolatorichieste di danaro ma senza, tuttavia, avere alcuna cognizione della lorodestinazione (pag. 39 del ricorso) ed anzi talvolta mostrando insofferenza oestraneità alle vicende (pag. 46 del ricorso).Viene quindi censurata, siccome arbitraria, la interpretazione fornita dalTribunale al contenuto delle intercettazioni, che sarebbe invece scevro damessaggi criptici e che si riferirebbe, invece, proprio alle pratiche legali inerentila difesa del Manfredi.Mancherebbe dunque prova della affectio societatis mentre, secondo la‘corretta’ lettura del compendio intercettativo prospettata in ricorso, laVerterame avrebbe agito mossa esclusivamente da logiche di solidarietàdomestica verso il coniuge detenuto.2.4.

Con quarto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1cod. pen., nonché vizi di contraddittoria e manifestamente illogica motivazione inpunto di aggravante e sulla componente soggettiva, non avendo il Tribunaleofferto alcuna indicazione sul dolo specifico di favorire la associazione.Sul punto, la motivazione viene censurata siccome apparente, illogica edapodittica, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine né lo scopo di favorire unesponente della cosca, né che sia risultato realizzato anche il fine dellaassociazione.2.5.

Con quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 275, comma3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata verificain concreto del pericolo di reiterazione criminosa ed alla omessa valutazione delpercorso personale della indagata.Al riguardo, si osserva come la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito mossa da lealtàrelazionale nei confronti del coniuge, il gruppo sia sprovvisto di base logisticasolida e, altresì, costretto a ‘mendicare’ piccoli prestiti a tassi usurai, inanellandofallimenti nell’approvvigionamento.Pertanto, una volta interrotto ogni flusso comunicativo col Manfredi, e poichéla ricorrente non vanterebbe contatti propri da spendere, verrebbe meno ilrischio di reiterazione criminosa.

Ad ogni modo, si osserva come anche lagradata misura degli arresti domiciliari risulterebbe idonea a prevenire ilsuddetto rischio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che si andranno ad esporre.1.1.

Il primo motivo è infondato.1.1.1.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, neldichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedurapenale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzionedell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possaottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazionio comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimentocautelare, anche se non depositate, ha affermato che «l'ascolto diretto delleconversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalletrascrizioni effettuate, senza contraddittorioalla polizia giudiziaria», e che «lapossibilità per il pubblico ministero di depositare solo i 'brogliacci' a supporto diuna richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza diprocedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di ritoassegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa di accedere allaprova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi chehanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare unprovvedimento restrittivo della libertà personale».In particolare, la Consulta ha evidenziato che la trascrizione effettuata dallapolizia giudiziaria non può surrogare l'ascolto diretto della traccia fonica, attesoche elementi quali intonazioni, pause e modalità espressive possono risultaredecisivi per la corretta interpretazione del contenuto delle conversazioni.Pertanto, il diritto della difesa di accedere alle registrazioni costituisceespressione del diritto al contraddittorio e della garanzia di un'effettiva possibilitàdi contestazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare: neconsegue, che «i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, suloro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministeroe non presentate a corredo di quest'ultima» (così Corte costituzionale, insentenza n. 336 del 2008 cit.).1.1.2.

Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito come il riconoscimento del diritto all'accesso alle registrazioni incidadirettamente anche sul procedimento di riesame, pur non essendo statoquest'ultimo oggetto diretto della pronuncia della Corte costituzionale.

Le SezioniUnite hanno infatti evidenziato che il diritto riconosciuto dalla Consulta èfunzionale all'effettivo esercizio di «tutti i rimedi previsti dalle normeprocessuali», fra i quali assume particolare rilievo il controllo demandato alTribunale del riesame sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimentocoercitivo (Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).In questa prospettiva, è stato precisato che l'obbligo di garantire alla difesal'accesso alle registrazioni delle intercettazioni non può ritenersi assolto con latrasmissione degli atti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5,cod. proc. pen.

Tale disposizione impone, infatti, al pubblico ministerounicamente l'invio degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, nonanche dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate.D’altro canto, la trasmissione degli atti al giudice del riesame è funzionaleall'esercizio del controllo giurisdizionale e consente alla difesa di estrarne copia aisensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., ma non equivale alla concretadisponibilità delle registrazioni sonore.

Per l'effettivo esercizio del diritto di difesaè, invece, necessario che il difensore possa accedere direttamente alle tracceaudio utilizzate dall'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 268 cod. proc. pen.,come stabilito dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.In tal senso, è stato ulteriormente chiarito, e ribadito anche nellagiurisprudenza più recente, che il relativo diritto di accesso mantiene autonomiarispetto agli obblighi di trasmissione gravanti sul pubblico ministero ai sensidell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 20300 del 22 aprile 2010,Lasala, in motivazione; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974-02).1.1.3.

Lo stesso legislatore, con l’intervento attuato con l'art. 3, comma 1,lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha modificato l'art. 293, comma 3, cod.proc. pen., recependo l’impostazione della Corte costituzionale e sancendoespressamente che «il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia deiverbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291,comma 1.

Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo allariproduzione dei dati, delle relative registrazioni».1.1.4.

Quanto alle conseguenze del rifiuto o dell’ingiustificato ritardo delpubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni delleintercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, prima del depositoprevisto dall’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., la giurisprudenza delle SezioniUnite, confermata da quella successiva, ha escluso che possa configurarsil'inefficacia della misura cautelare, non essendo tale conseguenza prevista dagliartt. 299, 300, 301, 302, 303 e 309, comma 10, cod. proc. pen.È stata altresì esclusa la configurabilità dell’inutilizzabilità degli esiti delleintercettazioni, atteso che quest'ultima ricorre soltanto nelle ipotesitassativamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen.È stato così ritenuto che la lesione del diritto di accesso alle registrazioniintegri, invece, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensidell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime della deducibilità e dellesanatorie previsto dagli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.

Essa determina unvizio nel procedimento di acquisizione della prova, che, pur non inficiando ilrisultato probatorio, ne impedisce l'utilizzo in fase cautelare (ex multis, Sez.

U, n.20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907-01; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021,Puglia, Rv. 281689-01).Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto, letrascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere “utilizzate”come prova nel giudizio cautelare; tali trascrizioni, benché di per sélegittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitatoambito dell'incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o,più precisamente, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini dieffetti concreti, che non sono "utilizzabili" ai fini della valutazione della domandacautelare, inteso il termine "inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico.In tale ipotesi, è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudiziocautelare (produzione di "brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) adessere viziato, mentre nessun vizio inficia l'attività di ricerca della prova ed ilrisultato probatorio in sé considerato.

Ne deriva, in simile evenienza, che se,effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo arappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.,il tribunale del riesame deve "annullare" l'ordinanza cautelare, non perché questasia affetta da un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio diriesame conduce a una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare(Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit.; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019,Spada, Rv. 275868-02; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russo, Rv. 248187-01).1.1.5.

Chiarite la natura del vizio dedotto e le ricadute sul giudizio cautelare,occorre procedere all’esame della censura formulata dal ricorrente, verificandose, nel caso concreto, ne ricorrano i presupposti.1.1.5.1.

A tal fine, assume rilievo il requisito della tempestività dellarichiesta difensiva di acquisizione delle registrazioni delle intercettazioni, qualeprimo parametro di valutazione dell’adempimento dell’onere di diligenteLa giurisprudenza ha chiarito che tale requisito non si identifica conl'immediatezza della richiesta rispetto all'esecuzione della misura cautelare, nérichiede che l'istanza sia proposta nel più breve tempo possibile in terminiassoluti.

La tempestività va, invece, valutata in concreto, alla luce delle scansionitemporali del procedimento di riesame e della concreta possibilità per il pubblicoministero di consentire l'accesso alle registrazioni prima della decisione delTribunale.È stato, invero, affermato che la richiesta del difensore volta ad accederealle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamentetrascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai finidell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per ilpubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del dirittodi difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cuiinadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale delmagistrato del pubblico ministero.

Al fine di porre il pubblico ministero in gradodi adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensorevenga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dallenorme processuali (Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit.).In questa prospettiva, la richiesta deve essere presentata in un momentoidoneo a consentire all'organo requirente di adempiere all'obbligo di ostensione,in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporaliindicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessitàdelle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, nonché del momento dideposito della richiesta di riesame (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M., Rv.274119-01; Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548-01).1.1.5.2.

Nella giurisprudenza di questa Corte è stato altresì precisato comela tempestività implichi anche la specificità della richiesta, di talché il difensoresarà tenuto a specificare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa ed a fornireprecisa indicazione dei file delle captazioni per le quali chiede l'autorizzazioneall'ascolto ed al rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardodell'organo inquirente a provvedere non potrà ritenersi ingiustificato e l'eventualemancato accesso della difesa agli atti non potrà determinare alcuna nullità delprocedimento.

In tal senso, è stato chiarito che solo una richiesta formulata intermini tali da consentire all'ufficio requirente di provvedere utilmente è idonea afondare la successiva deduzione della lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n.37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370-01).Inoltre, seppure in alcune pronunce si è affermato non essere prescritto chel'istanza difensiva, volta ad ottenere copia delle intercettazioni, contenga laindicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, cit.),nel solco di un più recente indirizzo ermeneutico, pur ribadendosi l’assenza direquisiti formali della istanza, si è comunque posto l’accento sul comportamentodiligente dell’istante ed affermato che il difensore ha l'onere di indicare i file dellecaptazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto ed al rilascio di copia, a frontedi un provvedimento cautelare particolarmente complesso, con moltepliciindagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni,sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente aprovvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso delladifesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 2, n. 46027del 22/10/2024, Caruso, Rv. 287381 – 02).1.1.5.3.

Con orientamento che va consolidandosi nel tempo, poi, si èprecisato che il difensore che ha tempestivamente richiesto l'acquisizione delleregistrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare è comunque tenutoad attivarsi diligentemente anche per entrarne in possesso, non sussistendo unobbligo degli uffici di recapitargli il materiale, né di avvisarlo della suadisponibilità (Sez. 2, n. 37712 del 30/09/2025, Villotti, Rv. 288934-01; Sez. 5,n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770-02; Sez. 6, n. 19863 del04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01).In tale prospettiva, è stato chiarito che la mancata messa a disposizione deldifensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni poste afondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, integra una nullità diordine generale a regime intermedio solo ove lo stesso abbia documentato lapropria diligente attivazione ed allegato di non averli reperiti, senza che talecircostanza sia stata smentita (Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288427-01: fattispecie in cui il difensore aveva allegato di essersi recato piùvolte presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata a dare esecuzione alprovvedimento autorizzativo, senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine,inevasa la richiesta di attestare l'omessa consegna, avanzata con PEC allasegreteria del pubblico ministero ed all'archivio intercettazioni).D’altro canto, nella stessa pronuncia di Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep.2024, Policaro, citata in ricorso, questa Corte è giunta ad annullare senza rinviole ordinanze del Tribunale del riesame, rilevando la violazione del diritto deldifensore ad accedere alle registrazioni poste a base della richiesta cautelare, infattispecie in cui il pubblico ministero o non aveva dato riscontro alla richiesta onon aveva addotto alcuna giustificazione a sostegno della mancata evasionedella richiesta o, ancora, aveva addotto giustificazioni sull’omissione o sul ritardovalutate inadeguate, illogiche, contraddittorie o non esaustive.1.1.5.4.

Dunque, l'obbligo di ostensione gravante sul pubblico ministero nonpuò ritenersi adempiuto mediante il solo rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia delle intercettazioni, essendo necessario che i relativisupporti siano effettivamente accessibili alla difesa; tuttavia, una voltatempestivamente ottenuta l'autorizzazione, incombe sul difensore l'onere dialcun obbligo degli uffici di recapitarlo, né di comunicare la sua disponibilità.Pertanto, mentre l'organo requirente deve assicurare la concreta fruibilità deisupporti e dimostrarne l'effettiva messa a disposizione, la difesa è tenuta aprovare la propria diligente attivazione nell'acquisizione degli stessi.1.1.6.

Nel caso di specie, non risulta dimostrata la tempestiva e diligentedi difesa.Invero, per come correttamente rilevato dal Tribunale, è risultato che ildifensore non si è diligentemente attivato e, a fronte di un provvedimentocautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi diimputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha formulato la richiesta diestrapolazione di n. 654 progressivi indistintamente riferiti alle posizioni di variindagati (vds. pagg. 3-4 della ordinanza impugnata); inoltre, la richiestadifensiva, depositata il 18 marzo 2026, non conteneva alcun riferimento,neppure implicito, all'esigenza di acquisire le registrazioni in funzionedell'instaurando procedimento di riesame.

Analogamente, il successivo sollecitodel 24 marzo 2026 si limitava a reiterare la richiesta, senza rappresentarnel'urgenza né collegarla alla imminente celebrazione del giudizio di riesame.

Solocon l'ulteriore comunicazione del 31 marzo 2026, la difesa segnalava chel'udienza camerale per la trattazione del riesame era stata fissata per il 2 aprile2026, prospettando, per la prima volta, l'esigenza di ottenere il materiale intempi compatibili con tale scadenza.Ad ogni modo, non risulta che, nel periodo compreso tra il depositodell'istanza e la celebrazione dell'udienza, il difensore abbia svolto ulteriorisupporti richiesti.

Il Tribunale ha, infatti, accertato che la difesa si limitò areiterare le richieste già formulate, senza attivarsi concretamente per verificarel'esito delle autorizzazioni nel frattempo rilasciate.Per contro, dall'accertamento operato dal Tribunale emerge una costantedell'istanza, il pubblico ministero adottava il provvedimento autorizzativo;all'esito del sollecito del 24 marzo 2026, poi, emetteva un'ulterioreautorizzazione di pari data, delegando la polizia giudiziaria alla selezione deiprogressivi ed alla predisposizione delle copie informatiche; infine, ricevuta lasegnalazione dell'urgenza in data 31 marzo 2026, provvedeva il giorno seguentea disporre l'inoltro della pratica all'ufficio competente, con espressaautorizzazione alla estrazione del materiale richiesto.In tale contesto, dunque, non può ritenersi che il mancato tempestivoconseguimento delle registrazioni sia riconducibile ad un'ingiustificata inerziadell'organo requirente.

Al contrario, la tardiva rappresentazione delle esigenzeconnesse alla celebrazione del giudizio di riesame, la particolare complessitàdell'istanza, riferita ad un numero estremamente elevato di captazioniriguardanti più indagati, e la mancata attivazione del difensore al fine diverificare l’esito delle autorizzazioni rilasciate, non consentono di ravvisare unaviolazione del diritto di difesa imputabile all'ufficio del pubblico ministero.Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per configurare lanullità dedotta, non risultando dimostrato che la difesa abbia assolto all'onere ditempestiva e diligente attivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, afronte di un ufficio requirente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, si èinvece attivato progressivamente e senza ritardi in ragione delle istanze ricevute.1.1.7.

Alla luce delle superiori considerazioni, nonostante il registratocontrasto giurisprudenziale sul contenuto della istanza di estrapolazione dei fileaudio, non si ritiene che sussistano i presupposti per una rimessione dellaquestione alle Sezioni unite.Sul punto, infatti, questa Corte ha già avuto modo di osservare (Sez. 4, n.39766 del 23/05/2019, Cappadona, Rv. 277559 – 02) che la verifica deipresupposti per una simile assegnazione rimane circoscritta entro i limiti dettatidall'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., ovvero in una presa di posizione delcollegio che esprima un dissenso, in atto o potenziale, nella soluzione accordataad una determinata questione di diritto.

Peraltro, in tal caso la rimessione èfacoltativa, mentre solo l'ipotesi di cui al comma 1-bis del citato art. 618contempla una ipotesi di rimessione obbligatoria, giustificata dalla messa indiscussione di un principio posto dalle Sezioni Unite.Quanto, poi, ai criteri in ragione dei quali va esercitata la discrezionalitàconferita al giudice di legittimità per la rimessione alle Sezioni unite, è statoconvincentemente ritenuto che tale decisione possa essere guidata dallaesistenza di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata lasoglia dell'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale (così, inmotivazione, Sez. 4, n. 39766/2019 cit.).Alla stregua di tale criterio, si ritiene che nel caso non sia stato raggiunto uncontrasto consolidato al punto da suggerire la necessità di un interventorisolutore delle Sezioni Unite.Inoltre, la infondatezza del motivo di ricorso di cui si discute è stata ritenutasulla base della decisiva argomentazione per cui, nella specie, ha assuntodirimente rilievo la inerzia della difesa e la assenza di un obbligo, per il pubblicoministero, di dare comunicazione della accordata autorizzazione alla estrazione erilascio dei file audio (questione su cui non viene in evidenza un contrastogiurisprudenziale).2.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche dei profili di censuraportati nel secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbedovuto procedere alla cd. prova di resistenza, verificando se, una volta espuntele intercettazioni dal materiale utilizzabile, il restante compendio indiziario fossecomunque idoneo a sostenere il giudizio cautelare.Invero, la cd. prova di resistenza costituisce un'operazione valutativasuccessiva all'accertamento della patologia denunciata, che rende necessaria laverifica se, espunto l’elemento inutilizzabile dalla complessiva valutazione delcompendio indiziario, la misura cautelare trovi autonomo sostegno negli ulteriorielementi acquisiti (Sez.

U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).Nel caso in esame, il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva, ritenendopienamente utilizzabili i risultati delle captazioni, poste a fondamento dellamisura cautelare.Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di verificare la tenuta del quadroindiziario prescindendo da elementi probatori che erano stati ritenutilegittimamente acquisiti ed utilizzabili.Gli ulteriori profili di censura, interni al motivo, risultano formulati in modoassolutamente generico, non portando alcuno specifico confronto critico con lamotivazione della ordinanza e nessun elemento in grado di disarticolare ilragionamento probatorio.3.

Il terzo motivo è aspecifico e non consentito, oltre che infondato.3.1.

Come noto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve aqualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elementodi prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e nondevono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudiziodi merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità,richiede la precisione e la concordanza degli indizi -, giacché l'art. 273, comma1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non ancheil comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 8948 del10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4, n. 27498 del23/05/2019, Puca, Rv. 276704 – 01).Inoltre, non può revocarsi in dubbio come la valutazione del peso probatoriodegli indizi sia compito riservato al giudice del merito cautelare che, in sede dilegittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilodella sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione nonchécongruenza della stessa rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restanoinammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze giàesaminate dal giudice.Non è quindi possibile sollecitare, in questa sede, una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o un diverso esame degli elementi materialie fattuali delle vicende indagate, non essendo conferito alla Corte di cassazionealcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995,Tontoli, Rv. 201840 - 01).In sostanza, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione delprovvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizidi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica dellecensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie, ma non anche il controllo di quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 3, n209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 03; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).3.2.

Orbene, ciò premesso, la ordinanza ha ritenuto la sussistenza dellaassociazione di cui all’art. 74 d.p.R 309/1990, facendo corretta applicazione deiprincipi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmenteindicati dal Tribunale, ed operando la valutazione del compendio indiziario intermini di gravità con motivazione compiuta, priva di aporie logiche nonchéaderente alle risultanze processuali (vds. pagg. 6-10 della ordinanza impugnata).In particolare, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto e spiegato il ruolocentrale della stessa nell’ambito associativo, dandosi rilievo al suo concretodelle attività illecita, nonché al suo interfacciarsi con altri sodali di primario rilievo(vds. pagg. 11 e 13, in cui si dà atto di come da una pluralità di conversazioniintercettate sia emersa la stabile collocazione della donna all’interno del circuitocomunicativo, logistico e finanziario predisposto dal Manfredi per la realizzazionedella operazione di cui al capo 18; nonché pagg. 14 e 15, quanto al reato subcapo 15).Peraltro, il Tribunale ha rilevato come le stesse censure portate dallaricorrente in sede di riesame fossero generiche e limitate a dedurre la nonconfigurabilità del reato associativo in ragione della scarsa capacità operativadimostrata dal gruppo (vds. pag. 11 della ordinanza), con ciò rendendosipertanto anche necessario un obbligo motivazionale sul punto attenuato (Sez. 5,n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03).4.

Con quarto motivo, la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi dicontraddittoria e manifestamente illogica motivazione in punto di aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Il motivo risulta aspecifico, in quanto non si confronta con la puntualemotivazione resa sul punto (che confuta anche la diversa prospettazionedifensiva della mera contiguità ambientale e della solidarietà coniugale: vds.pagg. 13-15 della ordinanza), oltre che manifestamente infondato.Le specifiche conversazioni indicate dal Tribunale disvelano, di contro, lapiena consapevolezza, in capo alla indagata, della attività in allestimento, maanche la condivisione della finalità di favorire il sodalizio: si tratta diragionamento svolto secondo una valutazione ed interpretazione complessiva deidati ricavati dalla attività captativa, che dà anche conto della esistenza del dolospecifico con motivazione congrua e priva di aporie logiche (vds pag. 14 dellaordinanza cit.; vds. altresì pagg. 15-16 con riferimento alla qualità ed alsignificato degli apporti prestati dalla donna, da cui viene inferita la consapevoleadesione all’interesse del sodalizio mafioso, e la direzione finalistica del dolo afavorirlo).Il Tribunale ha dunque fatto corretta applicazione del principio di dirittosecondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività diun'associazione di tipo mafioso, in quanto connotata dal profilo del dolo specifico,ha natura soggettiva, con la conseguenza che è applicabile a ciascun concorrentenel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che ilmedesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione ditipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità (Sez. 1, Sentenza n.54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271641 – 01).5.

Con quinto motivo (indicato come 4 in ricorso), la ricorrente ha dedottoviolazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza delleesigenze cautelari ed alla proporzionalità ed adeguatezza esclusiva della misuradi massimo rigore applicata.Il motivo è aspecifico e manifestamente infondato.Al riguardo, si rammenta che, in tema di custodia cautelare in carceredisposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza al lorosoddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., che può essere superata a condizione che si dia contodell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamenteenucleati dagli atti, significativi in tal senso, quali possono essere quelli desuntidalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fattoe dalla risalenza dei fatti illeciti (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026,Papaleo, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Liandro, Rv.288309 – 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01 Sez.2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 – 02).Ciò premesso, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della duplicepresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., esponendoaltresì le ragioni per cui tale presunzione, nel caso concreto, non possa ritenersisuperata ed anzi risulti confermata; ha vieppiù motivato, in modo logico econgruo, circa la inadeguatezza della gradata misura degli arresti domiciliari(pagg. 16 e 17 della ordinanza impugnata).Di contro, il profilo di censura omette di confrontarsi criticamente con ilprincipio di diritto sopra enunciato e con la motivazione resa sul punto.6.

Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulterioreargomentazione e deduzione difensiva.Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.Alla pronuncia conseguono altresì gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Catanzaro;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale FlaviaAlemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], chehanno concluso, rispettivamente, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendol’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e, in via subordinata, larimessione della questione alle Sezioni Unite.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 02/04/2026, il Tribunale di Catanzaro rigettavala richiesta di riesame avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso laordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro del 20/02/2026, applicativa della misura cautelare della custodia incarcere, che confermava, con condanna della ricorrente al pagamento dellespese della procedura incidentale.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Catanzaro, propongono ricorsol’avv. [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di fiducia diLuigina [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1,lett. c), e 291, comma 1, e 293, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizi diomessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione.2.1.1. Al riguardo, fatto richiamo alla giurisprudenza di legittimità edesposte in premessa le tempistiche e modalità con cui sono state avanzate laistanza ed i solleciti al fine del rilascio di copia dei file audio delle intercettazioniposte a base del provvedimento cautelare, la ricorrente censura la decisione delTribunale nella parte in cui ha ritenuto di rigettare la eccezione di nullità sulrilievo che nella richiesta non era espressamente specificata la finalizzazionedella istanza alla proposizione del riesame.Invero, così facendo, il Tribunale avrebbe introdotto un requisito noncodificato e fondato su una lettura formalistica della disciplina, mentre l’esigenzadi avere accesso e compiuta conoscenza degli atti deve ritenersi in re ipsa incaso di atti su cui la misura cautelare si fonda (senza contare che, a seguitodell’accesso ai file audio, la richiedente ben avrebbe potuto valutare di nonprocedere a proporre riesame avverso la ordinanza cautelare genetica).Rileva, quindi, come la illegittima compressione del diritto della difesa,derivante dal rifiuto o dall’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nelconsentire l’accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate aifini della adozione della ordinanza di custodia cautelare, dia luogo ad una nullitàdi ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez U n.20200 del 22/04/2010 Lasala, Rv 246907 ed altre richiamate in ricorso).2.1.2. Al riguardo, la ricorrente deduce non essere prescritta dall’art. 293,comma 3, cod. proc. pen., l’indicazione né del numero di RIT né delle ragioni percui la richiesta è formulata; nella specie, poi, la richiesta doveva ritenersispecifica, avendo ad oggetto solo le intercettazioni che erano state utilizzate dalpubblico ministero ai fini della richiesta di misura cautelare, dunquecompiutamente individuabili sulla base di una mera operazione ricognitiva. In talsenso rileva, altresì, come le eventuali difficoltà organizzative legate allaconsegna di copia degli atti non possano ricadere sulla difesa, già compulsata eonerata del rispetto di termini ristretti per la proposizione del riesame.Al fine di rappresentare la tempestiva attivazione della difesa, in ricorso sievidenzia che: il 18 marzo 2026 (nella immediatezza della notifica della misuracautelare) veniva presentata l’istanza in oggetto, con indicazione dei progressivie dei RIT di interesse e dichiarando la finalità della richiesta, volta a soddisfarel’esigenza difensiva di prendere cognizione dei dialoghi “siccome posti a sostegnodella mozione cautelare” (all. 3); in data 24 marzo 2026, veniva inoltrato unprimo sollecito sottolineando l’urgenza dell’adempimento, trattandosi diconversazioni “poste alla base della O.C.C. emessa […] ritenute fondamentali perla difesa di tutti gli indagati “ (all. 4); in data 25 marzo 2026, attesa laprossimità della scadenza dei termini per la impugnazione, la difesa procedeva aproporre riesame; in data 31 marzo 2026 (in seguito alla ricezione dell’avviso diudienza per la trattazione del ricorso, fissata al successivo 2 aprile), venivadepositato un ulteriore sollecito, contenente la indicazione della data di udienza ela specifica ulteriore delle ragioni di urgenza (all. 6); solo il giorno della udienza,2 aprile 2026, veniva comunicata la messa a disposizione dei supporti audio.A tale riguardo, la ricorrente rileva, vieppiù, come l’esistenza di unaautorizzazione alla estrazione di copia, rimasta interna all’Ufficio della Procura enon comunicata al difensore, non possa scongiurare la nullità verificatasi.2.2. Con secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 273,292, comma 2-ter e 309 cod. proc. pen., nonché vizi di contraddittoria emanifestamente illogica motivazione in ordine alla valutazione della sussistenzadei gravi indizi di colpevolezza ed omessa applicazione della cd. prova diresistenza a seguito della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni.Al riguardo, rileva, con riguardo ai capi 15 e 18, come la ordinanza geneticaabbia tratto il compendio indiziario connotato da gravità dal materiale captativo(pagg. 27-31 del ricorso), che dunque supporta in maniera esclusiva l’apparatomotivazionale.Deduce vieppiù illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione inrelazione alla valutazione delle fonti dichiarative ed al travisamento della prova.2.3. Con terzo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla gravitàindiziaria con riferimento alla contestazione di cui all’art. 74 d.p.R. 309/1990,nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione.Al riguardo, la motivazione viene censurata, richiamando giurisprudenza dilegittimità, nella parte in cui si assume il ruolo concorsuale nella consumazionedel delitto di cui al capo 18); si censura inoltre la ritenuta configurabilità dellastessa associazione, in assenza di riferimenti logistici, della ridottaperimetrazione territoriale delle condotte, della penuria finanziaria e in difetto diminima predisposizione comune di mezzi; si tratterebbe, dunque, a parere dellaricorrente, di condotte occasionali e sporadiche.Difetterebbe, altresì, la prova della conoscenza, in capo alla ricorrente, delledinamiche organizzative.La motivazione avrebbe poi trascurato i riscontri negativi dedotti dalladifesa, così prospettando una argomentazione intrinsecamente contraddittoria: inparticolare, si rileva come nelle intercettazioni non vi sia mai un riferimentoall’oggetto della assunta attività illecita; la conoscenza dei vari soggetti coinvoltirisulti spiegata in ragione della loro appartenenza al medesimo ambito familiare(al riguardo nel ricorso sono riportati stralci di colloqui intercettati); infine, lostesso Manfredi in interrogatorio avrebbe escluso la adesione della coniugeall’accordo criminoso.Si sostiene, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] certamente abbia veicolatorichieste di danaro ma senza, tuttavia, avere alcuna cognizione della lorodestinazione (pag. 39 del ricorso) ed anzi talvolta mostrando insofferenza oestraneità alle vicende (pag. 46 del ricorso).Viene quindi censurata, siccome arbitraria, la interpretazione fornita dalTribunale al contenuto delle intercettazioni, che sarebbe invece scevro damessaggi criptici e che si riferirebbe, invece, proprio alle pratiche legali inerentila difesa del Manfredi.Mancherebbe dunque prova della affectio societatis mentre, secondo la‘corretta’ lettura del compendio intercettativo prospettata in ricorso, laVerterame avrebbe agito mossa esclusivamente da logiche di solidarietàdomestica verso il coniuge detenuto.2.4. Con quarto motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1cod. pen., nonché vizi di contraddittoria e manifestamente illogica motivazione inpunto di aggravante e sulla componente soggettiva, non avendo il Tribunaleofferto alcuna indicazione sul dolo specifico di favorire la associazione.Sul punto, la motivazione viene censurata siccome apparente, illogica edapodittica, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine né lo scopo di favorire unesponente della cosca, né che sia risultato realizzato anche il fine dellaassociazione.2.5. Con quinto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 275, comma3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata verificain concreto del pericolo di reiterazione criminosa ed alla omessa valutazione delpercorso personale della indagata.Al riguardo, si osserva come la [OSCURATO:PERSONA] abbia agito mossa da lealtàrelazionale nei confronti del coniuge, il gruppo sia sprovvisto di base logisticasolida e, altresì, costretto a ‘mendicare’ piccoli prestiti a tassi usurai, inanellandofallimenti nell’approvvigionamento.Pertanto, una volta interrotto ogni flusso comunicativo col Manfredi, e poichéla ricorrente non vanterebbe contatti propri da spendere, verrebbe meno ilrischio di reiterazione criminosa. Ad ogni modo, si osserva come anche lagradata misura degli arresti domiciliari risulterebbe idonea a prevenire ilsuddetto rischio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, per le ragioni che si andranno ad esporre.1.1. Il primo motivo è infondato.1.1.1. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, neldichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedurapenale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzionedell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possaottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazionio comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimentocautelare, anche se non depositate, ha affermato che «l'ascolto diretto delleconversazioni o comunicazioni intercettate non può essere surrogato dalletrascrizioni effettuate, senza contraddittorioalla polizia giudiziaria», e che «lapossibilità per il pubblico ministero di depositare solo i 'brogliacci' a supporto diuna richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza diprocedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di ritoassegna a tale misura, non può limitare il diritto della difesa di accedere allaprova diretta, allo scopo di verificare la valenza probatoria degli elementi chehanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare unprovvedimento restrittivo della libertà personale».In particolare, la Consulta ha evidenziato che la trascrizione effettuata dallapolizia giudiziaria non può surrogare l'ascolto diretto della traccia fonica, attesoche elementi quali intonazioni, pause e modalità espressive possono risultaredecisivi per la corretta interpretazione del contenuto delle conversazioni.Pertanto, il diritto della difesa di accedere alle registrazioni costituisceespressione del diritto al contraddittorio e della garanzia di un'effettiva possibilitàdi contestazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare: neconsegue, che «i difensori devono avere il diritto incondizionato ad accedere, suloro istanza, alle registrazioni poste a base della richiesta del pubblico ministeroe non presentate a corredo di quest'ultima» (così Corte costituzionale, insentenza n. 336 del 2008 cit.).1.1.2. Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito come il riconoscimento del diritto all'accesso alle registrazioni incidadirettamente anche sul procedimento di riesame, pur non essendo statoquest'ultimo oggetto diretto della pronuncia della Corte costituzionale. Le SezioniUnite hanno infatti evidenziato che il diritto riconosciuto dalla Consulta èfunzionale all'effettivo esercizio di «tutti i rimedi previsti dalle normeprocessuali», fra i quali assume particolare rilievo il controllo demandato alTribunale del riesame sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimentocoercitivo (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).In questa prospettiva, è stato precisato che l'obbligo di garantire alla difesal'accesso alle registrazioni delle intercettazioni non può ritenersi assolto con latrasmissione degli atti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309, comma 5,cod. proc. pen. Tale disposizione impone, infatti, al pubblico ministerounicamente l'invio degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, nonanche dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate.D’altro canto, la trasmissione degli atti al giudice del riesame è funzionaleall'esercizio del controllo giurisdizionale e consente alla difesa di estrarne copia aisensi dell'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., ma non equivale alla concretadisponibilità delle registrazioni sonore. Per l'effettivo esercizio del diritto di difesaè, invece, necessario che il difensore possa accedere direttamente alle tracceaudio utilizzate dall'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 268 cod. proc. pen.,come stabilito dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.In tal senso, è stato ulteriormente chiarito, e ribadito anche nellagiurisprudenza più recente, che il relativo diritto di accesso mantiene autonomiarispetto agli obblighi di trasmissione gravanti sul pubblico ministero ai sensidell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20300 del 22 aprile 2010,Lasala, in motivazione; Sez. 4, n. 25964 del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974-02).1.1.3. Lo stesso legislatore, con l’intervento attuato con l'art. 3, comma 1,lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha modificato l'art. 293, comma 3, cod.proc. pen., recependo l’impostazione della Corte costituzionale e sancendoespressamente che «il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia deiverbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291,comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo allariproduzione dei dati, delle relative registrazioni».1.1.4. Quanto alle conseguenze del rifiuto o dell’ingiustificato ritardo delpubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni delleintercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, prima del depositoprevisto dall’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., la giurisprudenza delle SezioniUnite, confermata da quella successiva, ha escluso che possa configurarsil'inefficacia della misura cautelare, non essendo tale conseguenza prevista dagliartt. 299, 300, 301, 302, 303 e 309, comma 10, cod. proc. pen.È stata altresì esclusa la configurabilità dell’inutilizzabilità degli esiti delleintercettazioni, atteso che quest'ultima ricorre soltanto nelle ipotesitassativamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen.È stato così ritenuto che la lesione del diritto di accesso alle registrazioniintegri, invece, una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensidell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., soggetta al regime della deducibilità e dellesanatorie previsto dagli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen. Essa determina unvizio nel procedimento di acquisizione della prova, che, pur non inficiando ilrisultato probatorio, ne impedisce l'utilizzo in fase cautelare (ex multis, Sez. U, n.20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907-01; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021,Puglia, Rv. 281689-01).Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto, letrascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere “utilizzate”come prova nel giudizio cautelare; tali trascrizioni, benché di per sélegittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitatoambito dell'incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o,più precisamente, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini dieffetti concreti, che non sono "utilizzabili" ai fini della valutazione della domandacautelare, inteso il termine "inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico.In tale ipotesi, è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudiziocautelare (produzione di "brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) adessere viziato, mentre nessun vizio inficia l'attività di ricerca della prova ed ilrisultato probatorio in sé considerato. Ne deriva, in simile evenienza, che se,effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo arappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.,il tribunale del riesame deve "annullare" l'ordinanza cautelare, non perché questasia affetta da un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio diriesame conduce a una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare(Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit.; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019,Spada, Rv. 275868-02; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russo, Rv. 248187-01).1.1.5. Chiarite la natura del vizio dedotto e le ricadute sul giudizio cautelare,occorre procedere all’esame della censura formulata dal ricorrente, verificandose, nel caso concreto, ne ricorrano i presupposti.1.1.5.1. A tal fine, assume rilievo il requisito della tempestività dellarichiesta difensiva di acquisizione delle registrazioni delle intercettazioni, qualeprimo parametro di valutazione dell’adempimento dell’onere di diligenteLa giurisprudenza ha chiarito che tale requisito non si identifica conl'immediatezza della richiesta rispetto all'esecuzione della misura cautelare, nérichiede che l'istanza sia proposta nel più breve tempo possibile in terminiassoluti. La tempestività va, invece, valutata in concreto, alla luce delle scansionitemporali del procedimento di riesame e della concreta possibilità per il pubblicoministero di consentire l'accesso alle registrazioni prima della decisione delTribunale.È stato, invero, affermato che la richiesta del difensore volta ad accederealle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamentetrascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai finidell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per ilpubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del dirittodi difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cuiinadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale delmagistrato del pubblico ministero. Al fine di porre il pubblico ministero in gradodi adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensorevenga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dallenorme processuali (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, cit.).In questa prospettiva, la richiesta deve essere presentata in un momentoidoneo a consentire all'organo requirente di adempiere all'obbligo di ostensione,in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporaliindicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessitàdelle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, nonché del momento dideposito della richiesta di riesame (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M., Rv.274119-01; Sez. 6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548-01).1.1.5.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato altresì precisato comela tempestività implichi anche la specificità della richiesta, di talché il difensoresarà tenuto a specificare le ragioni di urgenza dell'istanza stessa ed a fornireprecisa indicazione dei file delle captazioni per le quali chiede l'autorizzazioneall'ascolto ed al rilascio di copia, sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardodell'organo inquirente a provvedere non potrà ritenersi ingiustificato e l'eventualemancato accesso della difesa agli atti non potrà determinare alcuna nullità delprocedimento. In tal senso, è stato chiarito che solo una richiesta formulata intermini tali da consentire all'ufficio requirente di provvedere utilmente è idonea afondare la successiva deduzione della lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n.37136 del 10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370-01).Inoltre, seppure in alcune pronunce si è affermato non essere prescritto chel'istanza difensiva, volta ad ottenere copia delle intercettazioni, contenga laindicazione dei RIT di riferimento (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, cit.),nel solco di un più recente indirizzo ermeneutico, pur ribadendosi l’assenza direquisiti formali della istanza, si è comunque posto l’accento sul comportamentodiligente dell’istante ed affermato che il difensore ha l'onere di indicare i file dellecaptazioni di cui chiede l'autorizzazione all'ascolto ed al rilascio di copia, a frontedi un provvedimento cautelare particolarmente complesso, con moltepliciindagati e plurimi capi di imputazione, fondato su numerose intercettazioni,sicché, in mancanza di tali indicazioni, il ritardo dell'organo inquirente aprovvedere non può ritenersi ingiustificato e l'eventuale mancato accesso delladifesa agli atti non determina alcuna nullità del procedimento (Sez. 2, n. 46027del 22/10/2024, Caruso, Rv. 287381 – 02).1.1.5.3. Con orientamento che va consolidandosi nel tempo, poi, si èprecisato che il difensore che ha tempestivamente richiesto l'acquisizione delleregistrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare è comunque tenutoad attivarsi diligentemente anche per entrarne in possesso, non sussistendo unobbligo degli uffici di recapitargli il materiale, né di avvisarlo della suadisponibilità (Sez. 2, n. 37712 del 30/09/2025, Villotti, Rv. 288934-01; Sez. 5,n. 33874 del 05/07/2021, Giglio, Rv. 281770-02; Sez. 6, n. 19863 del04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273-01).In tale prospettiva, è stato chiarito che la mancata messa a disposizione deldifensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni poste afondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, integra una nullità diordine generale a regime intermedio solo ove lo stesso abbia documentato lapropria diligente attivazione ed allegato di non averli reperiti, senza che talecircostanza sia stata smentita (Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.288427-01: fattispecie in cui il difensore aveva allegato di essersi recato piùvolte presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata a dare esecuzione alprovvedimento autorizzativo, senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine,inevasa la richiesta di attestare l'omessa consegna, avanzata con PEC allasegreteria del pubblico ministero ed all'archivio intercettazioni).D’altro canto, nella stessa pronuncia di Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep.2024, Policaro, citata in ricorso, questa Corte è giunta ad annullare senza rinviole ordinanze del Tribunale del riesame, rilevando la violazione del diritto deldifensore ad accedere alle registrazioni poste a base della richiesta cautelare, infattispecie in cui il pubblico ministero o non aveva dato riscontro alla richiesta onon aveva addotto alcuna giustificazione a sostegno della mancata evasionedella richiesta o, ancora, aveva addotto giustificazioni sull’omissione o sul ritardovalutate inadeguate, illogiche, contraddittorie o non esaustive.1.1.5.4. Dunque, l'obbligo di ostensione gravante sul pubblico ministero nonpuò ritenersi adempiuto mediante il solo rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia delle intercettazioni, essendo necessario che i relativisupporti siano effettivamente accessibili alla difesa; tuttavia, una voltatempestivamente ottenuta l'autorizzazione, incombe sul difensore l'onere dialcun obbligo degli uffici di recapitarlo, né di comunicare la sua disponibilità.Pertanto, mentre l'organo requirente deve assicurare la concreta fruibilità deisupporti e dimostrarne l'effettiva messa a disposizione, la difesa è tenuta aprovare la propria diligente attivazione nell'acquisizione degli stessi.1.1.6. Nel caso di specie, non risulta dimostrata la tempestiva e diligentedi difesa.Invero, per come correttamente rilevato dal Tribunale, è risultato che ildifensore non si è diligentemente attivato e, a fronte di un provvedimentocautelare particolarmente complesso, con molteplici indagati e plurimi capi diimputazione, fondato su numerose intercettazioni, ha formulato la richiesta diestrapolazione di n. 654 progressivi indistintamente riferiti alle posizioni di variindagati (vds. pagg. 3-4 della ordinanza impugnata); inoltre, la richiestadifensiva, depositata il 18 marzo 2026, non conteneva alcun riferimento,neppure implicito, all'esigenza di acquisire le registrazioni in funzionedell'instaurando procedimento di riesame. Analogamente, il successivo sollecitodel 24 marzo 2026 si limitava a reiterare la richiesta, senza rappresentarnel'urgenza né collegarla alla imminente celebrazione del giudizio di riesame. Solocon l'ulteriore comunicazione del 31 marzo 2026, la difesa segnalava chel'udienza camerale per la trattazione del riesame era stata fissata per il 2 aprile2026, prospettando, per la prima volta, l'esigenza di ottenere il materiale intempi compatibili con tale scadenza.Ad ogni modo, non risulta che, nel periodo compreso tra il depositodell'istanza e la celebrazione dell'udienza, il difensore abbia svolto ulteriorisupporti richiesti. Il Tribunale ha, infatti, accertato che la difesa si limitò areiterare le richieste già formulate, senza attivarsi concretamente per verificarel'esito delle autorizzazioni nel frattempo rilasciate.Per contro, dall'accertamento operato dal Tribunale emerge una costantedell'istanza, il pubblico ministero adottava il provvedimento autorizzativo;all'esito del sollecito del 24 marzo 2026, poi, emetteva un'ulterioreautorizzazione di pari data, delegando la polizia giudiziaria alla selezione deiprogressivi ed alla predisposizione delle copie informatiche; infine, ricevuta lasegnalazione dell'urgenza in data 31 marzo 2026, provvedeva il giorno seguentea disporre l'inoltro della pratica all'ufficio competente, con espressaautorizzazione alla estrazione del materiale richiesto.In tale contesto, dunque, non può ritenersi che il mancato tempestivoconseguimento delle registrazioni sia riconducibile ad un'ingiustificata inerziadell'organo requirente. Al contrario, la tardiva rappresentazione delle esigenzeconnesse alla celebrazione del giudizio di riesame, la particolare complessitàdell'istanza, riferita ad un numero estremamente elevato di captazioniriguardanti più indagati, e la mancata attivazione del difensore al fine diverificare l’esito delle autorizzazioni rilasciate, non consentono di ravvisare unaviolazione del diritto di difesa imputabile all'ufficio del pubblico ministero.Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per configurare lanullità dedotta, non risultando dimostrato che la difesa abbia assolto all'onere ditempestiva e diligente attivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, afronte di un ufficio requirente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, si èinvece attivato progressivamente e senza ritardi in ragione delle istanze ricevute.1.1.7. Alla luce delle superiori considerazioni, nonostante il registratocontrasto giurisprudenziale sul contenuto della istanza di estrapolazione dei fileaudio, non si ritiene che sussistano i presupposti per una rimessione dellaquestione alle Sezioni unite.Sul punto, infatti, questa Corte ha già avuto modo di osservare (Sez. 4, n.39766 del 23/05/2019, Cappadona, Rv. 277559 – 02) che la verifica deipresupposti per una simile assegnazione rimane circoscritta entro i limiti dettatidall'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., ovvero in una presa di posizione delcollegio che esprima un dissenso, in atto o potenziale, nella soluzione accordataad una determinata questione di diritto. Peraltro, in tal caso la rimessione èfacoltativa, mentre solo l'ipotesi di cui al comma 1-bis del citato art. 618contempla una ipotesi di rimessione obbligatoria, giustificata dalla messa indiscussione di un principio posto dalle Sezioni Unite.Quanto, poi, ai criteri in ragione dei quali va esercitata la discrezionalitàconferita al giudice di legittimità per la rimessione alle Sezioni unite, è statoconvincentemente ritenuto che tale decisione possa essere guidata dallaesistenza di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata lasoglia dell'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale (così, inmotivazione, Sez. 4, n. 39766/2019 cit.).Alla stregua di tale criterio, si ritiene che nel caso non sia stato raggiunto uncontrasto consolidato al punto da suggerire la necessità di un interventorisolutore delle Sezioni Unite.Inoltre, la infondatezza del motivo di ricorso di cui si discute è stata ritenutasulla base della decisiva argomentazione per cui, nella specie, ha assuntodirimente rilievo la inerzia della difesa e la assenza di un obbligo, per il pubblicoministero, di dare comunicazione della accordata autorizzazione alla estrazione erilascio dei file audio (questione su cui non viene in evidenza un contrastogiurisprudenziale).2. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche dei profili di censuraportati nel secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbedovuto procedere alla cd. prova di resistenza, verificando se, una volta espuntele intercettazioni dal materiale utilizzabile, il restante compendio indiziario fossecomunque idoneo a sostenere il giudizio cautelare.Invero, la cd. prova di resistenza costituisce un'operazione valutativasuccessiva all'accertamento della patologia denunciata, che rende necessaria laverifica se, espunto l’elemento inutilizzabile dalla complessiva valutazione delcompendio indiziario, la misura cautelare trovi autonomo sostegno negli ulteriorielementi acquisiti (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).Nel caso in esame, il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva, ritenendopienamente utilizzabili i risultati delle captazioni, poste a fondamento dellamisura cautelare.Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di verificare la tenuta del quadroindiziario prescindendo da elementi probatori che erano stati ritenutilegittimamente acquisiti ed utilizzabili.Gli ulteriori profili di censura, interni al motivo, risultano formulati in modoassolutamente generico, non portando alcuno specifico confronto critico con lamotivazione della ordinanza e nessun elemento in grado di disarticolare ilragionamento probatorio.3. Il terzo motivo è aspecifico e non consentito, oltre che infondato.3.1. Come noto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità,la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve aqualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale.Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunqueelemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sullaresponsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elementodi prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e nondevono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudiziodi merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità,richiede la precisione e la concordanza degli indizi -, giacché l'art. 273, comma1-bis, cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non ancheil comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7092 del19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 8948 del10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4, n. 27498 del23/05/2019, Puca, Rv. 276704 – 01).Inoltre, non può revocarsi in dubbio come la valutazione del peso probatoriodegli indizi sia compito riservato al giudice del merito cautelare che, in sede dilegittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilodella sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione nonchécongruenza della stessa rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restanoinammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze giàesaminate dal giudice.Non è quindi possibile sollecitare, in questa sede, una nuova o diversavalutazione degli elementi indizianti o un diverso esame degli elementi materialie fattuali delle vicende indagate, non essendo conferito alla Corte di cassazionealcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicendeindagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995,Tontoli, Rv. 201840 - 01).In sostanza, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione delprovvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizidi colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica dellecensure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie, ma non anche il controllo di quelle censure che, purinvestendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 3, n209 del 17/09/2020, dep. 2021, Marotta, Rv. 281047 – 03; Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01).3.2. Orbene, ciò premesso, la ordinanza ha ritenuto la sussistenza dellaassociazione di cui all’art. 74 d.p.R 309/1990, facendo corretta applicazione deiprincipi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmenteindicati dal Tribunale, ed operando la valutazione del compendio indiziario intermini di gravità con motivazione compiuta, priva di aporie logiche nonchéaderente alle risultanze processuali (vds. pagg. 6-10 della ordinanza impugnata).In particolare, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto e spiegato il ruolocentrale della stessa nell’ambito associativo, dandosi rilievo al suo concretodelle attività illecita, nonché al suo interfacciarsi con altri sodali di primario rilievo(vds. pagg. 11 e 13, in cui si dà atto di come da una pluralità di conversazioniintercettate sia emersa la stabile collocazione della donna all’interno del circuitocomunicativo, logistico e finanziario predisposto dal Manfredi per la realizzazionedella operazione di cui al capo 18; nonché pagg. 14 e 15, quanto al reato subcapo 15).Peraltro, il Tribunale ha rilevato come le stesse censure portate dallaricorrente in sede di riesame fossero generiche e limitate a dedurre la nonconfigurabilità del reato associativo in ragione della scarsa capacità operativadimostrata dal gruppo (vds. pag. 11 della ordinanza), con ciò rendendosipertanto anche necessario un obbligo motivazionale sul punto attenuato (Sez. 5,n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 – 03).4. Con quarto motivo, la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi dicontraddittoria e manifestamente illogica motivazione in punto di aggravante dicui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Il motivo risulta aspecifico, in quanto non si confronta con la puntualemotivazione resa sul punto (che confuta anche la diversa prospettazionedifensiva della mera contiguità ambientale e della solidarietà coniugale: vds.pagg. 13-15 della ordinanza), oltre che manifestamente infondato.Le specifiche conversazioni indicate dal Tribunale disvelano, di contro, lapiena consapevolezza, in capo alla indagata, della attività in allestimento, maanche la condivisione della finalità di favorire il sodalizio: si tratta diragionamento svolto secondo una valutazione ed interpretazione complessiva deidati ricavati dalla attività captativa, che dà anche conto della esistenza del dolospecifico con motivazione congrua e priva di aporie logiche (vds pag. 14 dellaordinanza cit.; vds. altresì pagg. 15-16 con riferimento alla qualità ed alsignificato degli apporti prestati dalla donna, da cui viene inferita la consapevoleadesione all’interesse del sodalizio mafioso, e la direzione finalistica del dolo afavorirlo).Il Tribunale ha dunque fatto corretta applicazione del principio di dirittosecondo cui la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività diun'associazione di tipo mafioso, in quanto connotata dal profilo del dolo specifico,ha natura soggettiva, con la conseguenza che è applicabile a ciascun concorrentenel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che ilmedesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione ditipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità (Sez. 1, Sentenza n.54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271641 – 01).5. Con quinto motivo (indicato come 4 in ricorso), la ricorrente ha dedottoviolazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza delleesigenze cautelari ed alla proporzionalità ed adeguatezza esclusiva della misuradi massimo rigore applicata.Il motivo è aspecifico e manifestamente infondato.Al riguardo, si rammenta che, in tema di custodia cautelare in carceredisposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., opera la presunzionerelativa di sussistenza delle esigenze di cautela e di adeguatezza al lorosoddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., che può essere superata a condizione che si dia contodell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamenteenucleati dagli atti, significativi in tal senso, quali possono essere quelli desuntidalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fattoe dalla risalenza dei fatti illeciti (Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, dep. 2026,Papaleo, Rv. 289277 – 01; Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Liandro, Rv.288309 – 01; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Serafino, Rv. 286698 - 01 Sez.2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766 – 02).Ciò premesso, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della duplicepresunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., esponendoaltresì le ragioni per cui tale presunzione, nel caso concreto, non possa ritenersisuperata ed anzi risulti confermata; ha vieppiù motivato, in modo logico econgruo, circa la inadeguatezza della gradata misura degli arresti domiciliari(pagg. 16 e 17 della ordinanza impugnata).Di contro, il profilo di censura omette di confrontarsi criticamente con ilprincipio di diritto sopra enunciato e con la motivazione resa sul punto.6. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulterioreargomentazione e deduzione difensiva.Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali.Alla pronuncia conseguono altresì gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente