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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:745
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 10 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera e contenente clausole abusive – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione del consumatore diretta alla restituzione degli importi versati in forza del contratto – Credito del professionista corrispondente all’importo del capitale dato a mutuo – Giurisprudenza nazionale che prevede la compensazione d’ufficio dei crediti reciproci delle parti di un contratto nullo – Giurisprudenza nazionale che prevede il sorgere di due crediti di restituzione indipendenti – Effetto dissuasivo del divieto delle clausole abusive » Nella causa C‑510/25 [Adazik] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 28 luglio 2025, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento T.Z., D.Z. contro

[OSCURATO:PERSONA] S.A.,

LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per T.Z. e D.Z., da R. Górski, radca prawny; – per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da P. Haiduk, B. Miąskiewicz e M. Romanowski, adwokaci, nonché da A. Cudna-Wagner, radca prawny; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da M. Brauhoff e P. Kienapfel, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, T.Z. e D.Z., due consumatori (in prosieguo: i «mutuatari») e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] S.A., una banca, in merito alla restituzione delle somme versate a quest’ultima in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario reso invalido dalla presenza di clausole abusive.

Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 Ai sensi del ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13: «(…) le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

D iritto polacco 6 L’articolo 405 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore». 7 L’articolo 410 di tale codice così recita: «1.

Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a fornirla, o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». 8 Ai sensi dell’articolo 455 di detto codice: «Se il termine per adempiere non è determinato e non emerge dalla natura dell’obbligazione, la prestazione deve essere adempiuta immediatamente dopo che al debitore sia stato intimato di adempiere». 9 L’articolo 498, paragrafi 1 e 2, del medesimo codice dispone quanto segue: «1.

Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa natura determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale.

2. Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». 10 Ai sensi dell’articolo 499 del codice civile: «La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte.

La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Il 30 settembre 2005, i mutuatari hanno concluso con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mutuo ipotecario, espresso in franchi svizzeri (CHF), in forza del quale quest’ultima ha versato loro, il 26 ottobre 2005, un importo pari a 229 685,50 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 54 275) (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi»). 12 Per l’esecuzione di tale contratto, i mutuatari hanno effettuato a favore della [OSCURATO:PERSONA] bonifici sia in zloty polacchi sia in franchi svizzeri.

L’importo totale pagato alla [OSCURATO:PERSONA] è pari a PLN 296 613,33 (circa EUR 70 000) e a CHF 50 579,63 (circa EUR 55 800). 13 Il 29 novembre 2021, i mutuatari, ritenendo che detto contratto fosse nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute, hanno adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, affinché convocasse la [OSCURATO:PERSONA] a un’udienza per la composizione amichevole della controversia, in quanto i mutuatari chiedevano il rimborso delle somme versate in esecuzione del medesimo contratto.

Il 22 febbraio 2022 si è tenuta un’udienza dinanzi a tale giudice senza che sia stato possibile giungere a una composizione amichevole. 14 A seguito del tentativo infruttuoso di composizione amichevole, i mutuatari hanno chiesto al giudice del rinvio di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare loro una parte delle somme che le avevano versato, anche durante il periodo in cui l’importo dei loro pagamenti cumulati non aveva ancora superato l’importo del capitale dato a mutuo.

In tale contesto, essi hanno sostenuto che il loro credito di restituzione degli importi indebitamente percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] era divenuto esigibile dal 23 febbraio 2022, ossia il giorno successivo all’udienza di cui al punto precedente, la quale costituirebbe un’intimazione ai sensi dell’articolo 455 del codice civile su cui si fonda la domanda di pagamento degli interessi. 15 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda dei mutuatari e la condanna di questi ultimi alle spese, sostenendo, in particolare, che il contratto di cui trattasi è giuridicamente valido. 16 Il giudice del rinvio riferisce che la questione dell’adempimento dei crediti reciproci delle parti di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo ha dato luogo a due indirizzi giurisprudenziali in Polonia, uno fondato sulla «teoria delle due pretese» e l’altro sulla «teoria del saldo». 17 Tale giudice precisa che, da un lato, secondo la teoria delle due pretese, che applica il combinato disposto degli articoli 405 e 410 del codice civile, ciascuna parte di un siffatto contratto ha il diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni fornite, che devono essere considerate indebite.

Tale diritto sussisterebbe indipendentemente dalla misura in cui una parte sia contemporaneamente debitrice dell’altra per la restituzione di una prestazione indebitamente ricevuta. 18 Dall’altro lato, secondo la teoria del saldo, a seguito della nullità di un contratto concluso tra il consumatore e il professionista, le prestazioni pecuniarie del consumatore dovrebbero essere qualificate come indebite solo a partire dal momento in cui l’importo totale di queste ultime è superiore a quello del capitale dato a mutuo dal professionista.

Tale teoria implicherebbe che il giudice proceda d’ufficio ad una compensazione dei crediti reciproci delle parti fino a concorrenza del credito meno elevato, senza che sia necessario che una parte presenti una dichiarazione di compensazione.

In applicazione di detta teoria, esisterebbe quindi un unico credito a favore della parte del contratto che aveva un credito di importo superiore a quello dell’altra parte. 19 Il giudice del rinvio spiega che il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), a partire dal 2019, aveva raccomandato l’applicazione della teoria delle due pretese, in particolare a causa dell’assenza di fondamento giuridico, nel diritto polacco, della teoria del saldo.

Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24, EU:C:2025:460), talune decisioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema) avrebbero ritenuto che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 giustifichi l’applicazione della teoria del saldo. 20 Il giudice del rinvio evidenzia che, nel caso di specie, l’applicazione della teoria del saldo priverebbe i mutuatari del diritto di chiedere il rimborso sia delle somme versate alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui dette somme cumulate rimanevano inferiori all’importo del capitale dato a mutuo sia degli interessi sulle stesse somme.

Inoltre, tale giudice precisa che i mutuatari, tenuto conto che, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, hanno effettuato versamenti alla [OSCURATO:PERSONA] in due valute diverse, non sono in grado di indicare in quale momento il capitale dato a mutuo sia stato integralmente rimborsato. 21 Più in generale, secondo il giudice del rinvio, la teoria del saldo può comportare conseguenze negative per i consumatori, a vantaggio delle banche.

Pertanto, detto giudice ritiene che tale teoria sia contraria agli obiettivi della direttiva 93/13 e, perciò, difficilmente compatibile con il diritto dell’Unione. 22 Tuttavia, tale giudice riferisce che una parte della giurisprudenza polacca interpreta la sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24, EU:C:2025:460), nel senso che la Corte ha stabilito che i crediti reciproci delle parti di un contratto di mutuo dichiarato nullo debbano essere compensati d’ufficio in applicazione della teoria del saldo. 23 Il giudice del rinvio dubita che una siffatta interpretazione sia corretta.

Infatti, da un lato, in detta sentenza, la Corte non avrebbe espressamente affermato che la teoria delle due pretese sia contraria alla direttiva 93/13.

Dall’altro lato, dalle sentenze del 25 novembre 2020, Banca B. (C‑269/19, EU:C:2020:954), nonché del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’invalidazione di un contratto) (C‑6/22, EU:C:2023:216) si evincerebbe che, in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista a causa del carattere abusivo di talune clausole, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione nel rispetto della tutela accordata al consumatore da detta direttiva, in particolare garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di tale clausola abusiva. 24 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione, in sede di determinazione dei pagamenti delle parti di un contratto di mutuo invalido, di una soluzione in base alla quale il diritto del consumatore alla restituzione delle prestazioni eseguite in base a tale contratto viene compensato dal giudice d’ufficio con il diritto della banca alla restituzione del capitale del mutuo erogato, per effetto della quale il diritto di credito del consumatore in forza di tale titolo sorge solo nel momento in cui l’ammontare totale delle sue prestazioni supera l’ammontare del capitale del mutuo erogatogli. 2) Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che osta alla limitazione del diritto del consumatore agli interessi di mora su tutti i pagamenti effettuati dallo stesso in favore della banca, in adempimento di un contratto di mutuo invalido.

Inoltre, se tali disposizioni ostino a un’interpretazione del diritto nazionale secondo la quale il consumatore non ha diritto agli interessi di mora su tutti i pagamenti effettuati in favore della banca in adempimento di un contratto di mutuo invalido».

Sulla domanda di apertura della fase orale del procedimento 25 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 24 aprile 2026, i mutuatari hanno chiesto l’apertura della fase orale del procedimento, deducendo, in particolare, la necessità, da un lato, di rispondere alle osservazioni scritte della Commissione europea relative all’assenza di una differenza significativa, da un punto di vista economico, tra l’applicazione della teoria del saldo e l’applicazione della teoria delle due pretese e, dall’altro, di spiegare ulteriormente le conseguenze negative della prima di tali teorie, come sarebbe stata applicata da diversi giudici polacchi, in particolare per quanto riguarda i mutui rimborsati in una valuta estera. 26 A tal riguardo, occorre rilevare che, nonostante le domande di udienza depositate dalle parti nel procedimento principale, la Corte ha deciso, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di non tenere un’udienza di discussione, giudicando, a seguito della lettura delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire nella presente causa. 27 Inoltre, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può decidere di aprire la fase orale del procedimento o disporre la riapertura di tale fase, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta, o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o tra gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 28 Nel caso di specie, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, che non si verifichi nessuna delle situazioni menzionate in tale articolo 83 e che nessun’altra circostanza giustifichi l’avvio della fase orale del procedimento. 29 Di conseguenza, occorre respingere la domanda dei mutuatari.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 30 [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi sulla ricevibilità delle questioni sollevate, sulla base del rilievo che la risposta a queste ultime non sarebbe necessaria per la soluzione della controversia nel procedimento principale.

Infatti, da un lato, l’applicazione a tale controversia della teoria del saldo consentirebbe ai mutuatari di ottenere gli importi che reclamano, compresi gli interessi.

Dall’altro lato, il giudice del rinvio non potrebbe statuire ultra petita . 31 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza.

La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22, e dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 34). 32 Inoltre, da una giurisprudenza altrettanto costante risulta che il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia ad esso sottoposta nonché ad interpretare e applicare il diritto nazionale.

Incombe alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal giudice del rinvio (sentenza del 17 ottobre 2024, NFŠ, C‑28/23, EU:C:2024:893, punto 31 e giurisprudenza citata). 33 Orbene, nel caso di specie, da un lato, è pacifico che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, cosicché esse beneficiano di una presunzione di rilevanza.

Dall’altro lato, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che, in caso di applicazione della teoria del saldo, le conclusioni dei mutuatari sarebbero interamente accolte, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. 34 Di conseguenza, le questioni sollevate nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili.

Nel merito 35 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale il giudice investito dal consumatore di una domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario, reso invalido dalle clausole abusive in esso contenute, procede d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista che sono parti di tale contratto, cosicché al consumatore è riconosciuto un credito soltanto sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione del contratto che eccede quello del capitale dato a mutuo e un diritto agli interessi di mora su tale importo eccedente. 36 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 37 Inoltre, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 56 e giurisprudenza citata). 38 La Corte ha dichiarato che le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore devono consentire la realizzazione di due obiettivi.

Da un lato, il giudice deve garantire che possa essere ripristinata l’uguaglianza tra le parti contraenti che l’applicazione di una clausola abusiva nei confronti del consumatore abbia messo a repentaglio.

Dall’altro, occorre assicurarsi che il professionista sia dissuaso dall’inserire siffatte clausole nei contratti che propone ai consumatori.

Così, l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda queste somme (sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 45 e giurisprudenza citata). 39 Nei limiti in cui l’assenza di un tale effetto potrebbe compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende ricollegare all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista, si deve riconoscere un siffatto effetto restitutorio qualora il carattere abusivo di clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 66 e giurisprudenza citata]. 40 Se è vero che la Corte ha già più volte inquadrato il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 93/13, resta nondimeno il fatto che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale né le conseguenze da trarre dall’accertamento di tale carattere abusivo.

Pertanto, in mancanza di una normativa specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista da detta direttiva rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi.

Tali modalità, tuttavia, non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 44 e giurisprudenza citata). 41 Dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 38 a 40 della presente sentenza risulta che, purché sia garantito il rispetto dell’effetto restitutorio e di quello dissuasivo richiesti dall’applicazione della direttiva 93/13 nonché dei principi di equivalenza e di effettività, uno Stato membro è, in linea di principio, libero di scegliere il modo in cui intende garantire la tutela del consumatore prevista da tale direttiva. 42 Di conseguenza, detta direttiva non può essere interpretata nel senso che impone ai giudici polacchi di privilegiare l’applicazione della teoria del saldo o della teoria delle due pretese, dato che la scelta al riguardo spetta a tali giudici, purché essi garantiscano al consumatore, in ogni caso, la tutela riconosciutagli dal diritto dell’Unione. 43 Nella sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24, EU:C:2025:460, punto 44), alla quale il giudice del rinvio ha fatto riferimento, la Corte non si è affatto pronunciata a favore dell’una o dell’altra delle due teorie in esame.

La Corte ha soltanto dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. 44 Successivamente, la Corte ha precisato che i principi stabiliti nella sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24, EU:C:2025:460, punto 44) non ostano a un’interpretazione delle norme pertinenti del diritto nazionale che comporta una situazione in cui, a seguito di una compensazione ad iniziativa di un professionista tra il suo credito e quello del consumatore, i cui importi rispettivi non sono identici, solo la parte che rimane debitrice dell’importo eccedente il proprio credito nei confronti dell’altra parte è condannata a pagare tale importo a quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punti 61 e 62).

Infatti, in una situazione del genere, l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione del contratto nullo e l’importo residuo dovuto sono effettivamente presi in considerazione, cosicché tale consumatore non è tenuto a restituire l’intero importo nominale del mutuo ottenuto. 45 Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che l’applicazione della teoria del saldo implica che il giudice proceda d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci delle parti.

Esso precisa che il diritto polacco non gli attribuisce la competenza a procedere a una siffatta compensazione, dato che tale diritto prevede la possibilità di una compensazione dei crediti solo su iniziativa di una parte, nel rispetto di determinate condizioni, in particolare della presentazione di una dichiarazione di compensazione da parte del creditore. 46 A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a prevedere nel loro diritto nazionale modalità procedurali che consentano di garantire il rispetto del diritto al rimborso che la direttiva 93/13 riconosce al consumatore, da ciò non deriva, in linea di principio, un obbligo di attuare tale diritto al rimborso mediante una compensazione d’ufficio da parte del giudice nazionale [v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Compensazione d’ufficio in caso di clausola abusiva), C‑170/21, EU:C:2022:518, punto 44]. 47 Ne consegue che detta direttiva, senza obbligare il giudice nazionale a procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista, non osta, in linea di principio, a che il giudice nazionale proceda in tal modo, se il suo diritto interno, compresa la necessità di rispettare ogni requisito procedurale eventualmente previsto da detto diritto in materia di compensazione dei crediti, glielo consente. 48 Il giudice del rinvio sostiene che il fatto di procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci che sorgono a seguito della dichiarazione di nullità di un contratto a causa delle clausole abusive in esso contenute può andare a vantaggio del professionista e avere conseguenze negative per il consumatore, cosicché sarebbe tale da compromettere la tutela che detta direttiva garantisce a quest’ultimo. 49 In primo luogo, secondo tale giudice, una siffatta compensazione priva il consumatore di gran parte del suo credito nonché dei relativi interessi, in quanto un credito sorgerebbe solo se il consumatore avesse rimborsato un importo eccedente quello del capitale dato a mutuo.

Un risultato del genere sarebbe contrario all’obiettivo della medesima direttiva, consistente nel ripristinare, mediante l’effetto restitutorio, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di clausole abusive. 50 A tal riguardo, occorre ricordare che tale obiettivo deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24, EU:C:2026:307, punto 33 e giurisprudenza citata). 51 Orbene, tale principio sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista.

Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, e il professionista non può, tuttavia, chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione del medesimo contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’intimazione (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24, EU:C:2026:307, punto 34 e giurisprudenza citata). 52 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica parimenti la domanda di restituzione del professionista, deve anche consentire di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24, EU:C:2026:307, punto 35 e giurisprudenza citata). 53 Nel caso di specie, occorre rilevare che la compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista fa sorgere un diritto di restituzione a favore della parte che vanta il credito più elevato, per un importo corrispondente alla differenza tra tali crediti. 54 Al fine di garantire l’effetto restitutorio e l’effetto dissuasivo ricordati ai punti 38 e 39 della presente sentenza, il giudice nazionale deve assicurarsi che il consumatore disponga del diritto di esigere gli interessi di mora sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione del contratto che eccede l’ammontare del capitale dato a mutuo. 55 Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, ciò sembra avvenire nel procedimento principale, in quanto dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce, in sostanza, che gli interessi sull’importo eccedente quello del capitale dato a mutuo sono dovuti ai mutuatari, a decorrere dal giorno successivo all’intimazione costituita dal tentativo di composizione amichevole menzionato al punto 13 della presente sentenza. 56 In secondo luogo, il giudice del rinvio teme che una compensazione, effettuata d’ufficio, tra i crediti reciproci del consumatore e del professionista penalizzi il consumatore sulla base del rilievo che, fintantoché il capitale dato a mutuo non sia stato rimborsato, il professionista potrebbe ritardare il procedimento giudiziario e sottrarsi all’adempimento delle prestazioni senza subire conseguenze negative. 57 In proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale, a seguito della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, la banca ha il diritto di chiedere al consumatore un importo che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’intimazione.

Fatta salva tale riserva relativa agli interessi di mora al tasso legale, la banca non ha diritto di ricevere una remunerazione per l’utilizzo di tale capitale da parte del consumatore (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 73 e giurisprudenza citata). 58 Pertanto, un professionista che cercasse di ritardare un procedimento giudiziario avente ad oggetto la dichiarazione di invalidità di un contratto di mutuo contenente clausole abusive prolungherebbe in pari misura il periodo nel quale l’importo corrispondente al capitale dato a mutuo al consumatore non gli procurerebbe alcuna remunerazione. 59 Di conseguenza, il timore espresso dal giudice del rinvio non appare giustificato. 60 In terzo luogo, tale giudice sottolinea che, grazie a una compensazione operata d’ufficio, il professionista può recuperare il capitale dato a mutuo pur essendo rimasto inerte per molti anni, poiché in tal modo è escluso il rischio di prescrizione del suo credito. 61 In proposito, si deve sottolineare che l’esistenza stessa dei crediti di restituzione del consumatore e del professionista presuppone l’invalidità del contratto di mutuo stipulato tra questi ultimi.

Perciò, fintantoché la validità di detto contratto non è messa in discussione dal consumatore, il professionista non dispone di alcun credito di restituzione prescrittibile. 62 In quarto luogo, il giudice del rinvio menziona il rischio che il consumatore, qualora abbia chiesto alla banca di restituirgli tutte le prestazioni fornite, sia considerato, a seguito di una compensazione operata d’ufficio dal giudice nazionale tra i crediti reciproci di detto consumatore e di detta banca, come parzialmente soccombente e, pertanto, sia condannato alle spese o a una parte di esse. 63 Orbene, occorre rilevare che, come riconosciuto, in sostanza, da tale giudice, la compensazione dei crediti consente di evitare che il professionista scelga di proporre un ricorso distinto per far valere il proprio credito nei confronti del consumatore, dando luogo a una moltiplicazione dei procedimenti e, pertanto, a spese aggiuntive, il che non sarebbe nell’interesse del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 69). 64 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 46 e giurisprudenza citata). 65 In assenza di riferimenti a tali principi da parte del giudice del rinvio, solo il principio di effettività sembra essere pertinente, nel caso di specie, per quanto riguarda le spese. 66 In proposito, come la Corte ha più volte dichiarato, se è vero che tale principio non osta, in generale, a che il consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, occorre altresì osservare che la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l’applicazione della stessa, diritto la cui effettività va preservata.

Pertanto, il regime di ripartizione delle spese di un siffatto procedimento non deve dissuadere il consumatore dall’esercitare tale diritto (sentenze del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 48, e del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 78). 67 Inoltre, occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla medesima (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 80 e giurisprudenza citata). 68 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel diritto polacco, se viene accolta la domanda del consumatore concernente l’invalidazione di un contratto, il giudice può, anche se respinge una parte della domanda di restituzione di detto consumatore, ritenere che quest’ultimo sia risultato vittorioso e che, pertanto, non debba farsi carico delle spese relative al procedimento di cui trattasi. 69 Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere oggetto di un’interpretazione conforme alla direttiva 93/13 e, in caso affermativo, trarne le conseguenze giuridiche (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 82). 70 In particolare, tale giudice deve garantire l’effettività del diritto dei mutuatari di ottenere l’invalidazione del contratto di cui trattasi contenente clausole abusive e la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA], evitando che il regime di ripartizione delle spese dissuada tali mutuatari dall’avvalersi dei diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13. 71 In quinto luogo, il giudice del rinvio indica che un meccanismo di compensazione dei crediti solleva difficoltà nel caso in cui l’esecuzione del contratto di mutuo abbia dato luogo a prestazioni finanziarie eterogenee, in particolare, qualora il capitale sia stato dato a mutuo in zloty polacchi, ma i rimborsi siano stati effettuati in franchi svizzeri.

Orbene, una compensazione in un caso del genere sarebbe impossibile, sulla base del rilievo che, in forza dell’articolo 498 del codice civile, la compensazione sarebbe subordinata al carattere omogeneo delle prestazioni reciproche. 72 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il diritto polacco definisce le modalità secondo le quali gli importi monetari espressi in valute estere devono essere convertiti in zloty polacchi. 73 Inoltre, occorre ricordare che, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, i mutuatari, ai fini dell’esecuzione del contratto di cui trattasi, hanno effettuato bonifici alla [OSCURATO:PERSONA] in parte in zloty polacchi e in parte in franchi svizzeri. 74 In tali circostanze, spetterà al giudice del rinvio, in applicazione del principio di interpretazione conforme quale ricordato al punto 67 della presente sentenza, valutare se il diritto nazionale gli consenta di garantire l’effetto restitutorio richiesto dalla direttiva 93/13, mediante una compensazione dei crediti reciproci delle parti del contratto che tenga conto di tutti i pagamenti effettuati dai mutuatari. 75 In sesto e ultimo luogo, tale giudice ritiene che qualsiasi meccanismo di compensazione d’ufficio dei crediti ignori la volontà del consumatore che, nella maggior parte dei casi di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, esigerebbe la restituzione di tutti i pagamenti effettuati e non sceglierebbe di imputare l’importo di questi ultimi al capitale dato a mutuo.

Detto giudice indica che una siffatta compensazione viola il principio del contraddittorio, che un organo giudicante dovrebbe rispettare in particolare nel decidere su una controversia sulla base di un motivo di diritto sollevato d’ufficio. 76 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’invalidazione di un contratto nella sua interezza, è determinante la volontà espressa dal consumatore.

Infatti, il sistema di tutela previsto dalla direttiva 93/13 non si applica se il consumatore vi si oppone.

Quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione ed evitando, in tal modo, l’invalidazione del contratto.

Affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo obiettivo ed esaustivo, le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva.

Una siffatta informativa è ancora più importante quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l’invalidazione dell’intero contratto, eventualmente esponendo il consumatore a domande di restituzione (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 67 e giurisprudenza citata). 77 Pertanto, il giudice nazionale, qualora intenda applicare il diritto interno nel senso che detta invalidazione comporti la compensazione d’ufficio dei rispettivi crediti di restituzione delle parti di tale contratto, è tenuto ad informarne preventivamente il consumatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria volontà con piena cognizione di causa riguardo a detta invalidazione. 78 Di conseguenza, qualora il consumatore, dopo aver ricevuto dal giudice competente le informazioni relative alle conseguenze che possono derivare dall’invalidazione del contratto di mutuo che ha stipulato con il professionista, decida di non opporsi a che detto giudice invalidi tale contratto, il fatto che lo stesso giudice possa procedere d’ufficio alla compensazione di crediti reciproci delle parti non è contrario né alla volontà del consumatore né al principio del contraddittorio. 79 Dai punti da 49 a 78 della presente sentenza risulta che nessuna delle osservazioni formulate dal giudice del rinvio in relazione al meccanismo che gli consente di procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci delle parti di un contratto a seguito dell’invalidazione di quest’ultimo a causa delle clausole abusive in esso contenute consente di ritenere che il diritto dell’Unione osti a che un giudice nazionale proceda a una siffatta compensazione, nel rispetto dei requisiti procedurali previsti dal diritto nazionale, circostanza che spetta a tale giudice valutare. 80 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale il giudice investito dal consumatore di una domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario, reso invalido dalle clausole abusive in esso contenute, procede d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista che sono parti di tale contratto, cosicché al consumatore è riconosciuto un credito unicamente sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione di detto contratto che eccede quello del capitale dato a mutuo e un diritto agli interessi di mora su tale importo eccedente.

Sulle spese 81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale il giudice investito dal consumatore di una domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario, reso invalido dalle clausole abusive in esso contenute, procede d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista che sono parti di tale contratto, cosicché al consumatore è riconosciuto un credito unicamente sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione di detto contratto che eccede quello del capitale dato a mutuo e un diritto agli interessi di mora su tale importo eccedente.

Firme * Lingua processuale: il polacco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 10 settembre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera e contenente clausole abusive – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità del contratto – Azione del consumatore diretta alla restituzione degli importi versati in forza del contratto – Credito del professionista corrispondente all’importo del capitale dato a mutuo – Giurisprudenza nazionale che prevede la compensazione d’ufficio dei crediti reciproci delle parti di un contratto nullo – Giurisprudenza nazionale che prevede il sorgere di due crediti di restituzione indipendenti – Effetto dissuasivo del divieto delle clausole abusive » Nella causa C‑510/25 [Adazik] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), con decisione del 28 luglio 2025, pervenuta in cancelleria in pari data, nel procedimento T.Z., D.Z. contro [OSCURATO:PERSONA] S.A., LA CORTE (Nona Sezione), composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, R. Frendo (relatrice) e A. Kornezov, giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: –        per T.Z. e D.Z., da R. Górski, radca prawny; –        per la [OSCURATO:PERSONA] S.A., da P. Haiduk, B. Miąskiewicz e M. Romanowski, adwokaci, nonché da A. Cudna-Wagner, radca prawny; –        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; –        per la Commissione europea, da M. Brauhoff e P. Kienapfel, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, T.Z. e D.Z., due consumatori (in prosieguo: i «mutuatari») e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] S.A., una banca, in merito alla restituzione delle somme versate a quest’ultima in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario reso invalido dalla presenza di clausole abusive. Contesto normativo Diritto dell ’ Unione 3 Ai sensi del ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13: «(…) le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli [OSCURATO:PERSONA] membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori». 4 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 5 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». D iritto polacco 6 L’articolo 405 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), dispone quanto segue: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa a danno di un’altra persona è tenuto a restituire tale arricchimento in natura o, se ciò non è possibile, a rimborsarne il valore». 7 L’articolo 410 di tale codice così recita: «1.      Le disposizioni precedenti si applicano in particolare alla prestazione indebita. 2.      Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a fornirla, o non era obbligato nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, o se la causa della prestazione è venuta meno o lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto, o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era invalido e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione della prestazione». 8 Ai sensi dell’articolo 455 di detto codice: «Se il termine per adempiere non è determinato e non emerge dalla natura dell’obbligazione, la prestazione deve essere adempiuta immediatamente dopo che al debitore sia stato intimato di adempiere». 9 L’articolo 498, paragrafi 1 e 2, del medesimo codice dispone quanto segue: «1.      Quando due soggetti sono nello stesso tempo creditore e debitore l’uno dell’altro, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose della stessa natura determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad altro organo statale. 2.      Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». 10 Ai sensi dell’articolo 499 del codice civile: «La compensazione è effettuata mediante una dichiarazione resa all’altra parte. La dichiarazione ha effetto retroattivo a partire dal momento in cui la compensazione è divenuta possibile». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 Il 30 settembre 2005, i mutuatari hanno concluso con la [OSCURATO:PERSONA] un contratto di mutuo ipotecario, espresso in franchi svizzeri (CHF), in forza del quale quest’ultima ha versato loro, il 26 ottobre 2005, un importo pari a 229 685,50 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 54 275) (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi»). 12 Per l’esecuzione di tale contratto, i mutuatari hanno effettuato a favore della [OSCURATO:PERSONA] bonifici sia in zloty polacchi sia in franchi svizzeri. L’importo totale pagato alla [OSCURATO:PERSONA] è pari a PLN 296 613,33 (circa EUR 70 000) e a CHF 50 579,63 (circa EUR 55 800). 13 Il 29 novembre 2021, i mutuatari, ritenendo che detto contratto fosse nullo a causa delle clausole abusive ivi contenute, hanno adito il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia), giudice del rinvio, affinché convocasse la [OSCURATO:PERSONA] a un’udienza per la composizione amichevole della controversia, in quanto i mutuatari chiedevano il rimborso delle somme versate in esecuzione del medesimo contratto. Il 22 febbraio 2022 si è tenuta un’udienza dinanzi a tale giudice senza che sia stato possibile giungere a una composizione amichevole. 14 A seguito del tentativo infruttuoso di composizione amichevole, i mutuatari hanno chiesto al giudice del rinvio di condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare loro una parte delle somme che le avevano versato, anche durante il periodo in cui l’importo dei loro pagamenti cumulati non aveva ancora superato l’importo del capitale dato a mutuo. In tale contesto, essi hanno sostenuto che il loro credito di restituzione degli importi indebitamente percepiti dalla [OSCURATO:PERSONA] era divenuto esigibile dal 23 febbraio 2022, ossia il giorno successivo all’udienza di cui al punto precedente, la quale costituirebbe un’intimazione ai sensi dell’articolo 455 del codice civile su cui si fonda la domanda di pagamento degli interessi. 15 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda dei mutuatari e la condanna di questi ultimi alle spese, sostenendo, in particolare, che il contratto di cui trattasi è giuridicamente valido. 16 Il giudice del rinvio riferisce che la questione dell’adempimento dei crediti reciproci delle parti di un contratto di mutuo ipotecario dichiarato nullo ha dato luogo a due indirizzi giurisprudenziali in Polonia, uno fondato sulla «teoria delle due pretese» e l’altro sulla «teoria del saldo». 17 Tale giudice precisa che, da un lato, secondo la teoria delle due pretese, che applica il combinato disposto degli articoli 405 e 410 del codice civile, ciascuna parte di un siffatto contratto ha il diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni fornite, che devono essere considerate indebite. Tale diritto sussisterebbe indipendentemente dalla misura in cui una parte sia contemporaneamente debitrice dell’altra per la restituzione di una prestazione indebitamente ricevuta. 18 Dall’altro lato, secondo la teoria del saldo, a seguito della nullità di un contratto concluso tra il consumatore e il professionista, le prestazioni pecuniarie del consumatore dovrebbero essere qualificate come indebite solo a partire dal momento in cui l’importo totale di queste ultime è superiore a quello del capitale dato a mutuo dal professionista. Tale teoria implicherebbe che il giudice proceda d’ufficio ad una compensazione dei crediti reciproci delle parti fino a concorrenza del credito meno elevato, senza che sia necessario che una parte presenti una dichiarazione di compensazione. In applicazione di detta teoria, esisterebbe quindi un unico credito a favore della parte del contratto che aveva un credito di importo superiore a quello dell’altra parte. 19 Il giudice del rinvio spiega che il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), a partire dal 2019, aveva raccomandato l’applicazione della teoria delle due pretese, in particolare a causa dell’assenza di fondamento giuridico, nel diritto polacco, della teoria del saldo. Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24, EU:C:2025:460), talune decisioni del Sąd Najwyższy (Corte suprema) avrebbero ritenuto che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 giustifichi l’applicazione della teoria del saldo. 20 Il giudice del rinvio evidenzia che, nel caso di specie, l’applicazione della teoria del saldo priverebbe i mutuatari del diritto di chiedere il rimborso sia delle somme versate alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui dette somme cumulate rimanevano inferiori all’importo del capitale dato a mutuo sia degli interessi sulle stesse somme. Inoltre, tale giudice precisa che i mutuatari, tenuto conto che, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, hanno effettuato versamenti alla [OSCURATO:PERSONA] in due valute diverse, non sono in grado di indicare in quale momento il capitale dato a mutuo sia stato integralmente rimborsato. 21 Più in generale, secondo il giudice del rinvio, la teoria del saldo può comportare conseguenze negative per i consumatori, a vantaggio delle banche. Pertanto, detto giudice ritiene che tale teoria sia contraria agli obiettivi della direttiva 93/13 e, perciò, difficilmente compatibile con il diritto dell’Unione. 22 Tuttavia, tale giudice riferisce che una parte della giurisprudenza polacca interpreta la sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24, EU:C:2025:460), nel senso che la Corte ha stabilito che i crediti reciproci delle parti di un contratto di mutuo dichiarato nullo debbano essere compensati d’ufficio in applicazione della teoria del saldo. 23 Il giudice del rinvio dubita che una siffatta interpretazione sia corretta. Infatti, da un lato, in detta sentenza, la Corte non avrebbe espressamente affermato che la teoria delle due pretese sia contraria alla direttiva 93/13. Dall’altro lato, dalle sentenze del 25 novembre 2020, Banca B. (C‑269/19, EU:C:2020:954), nonché del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’invalidazione di un contratto) (C‑6/22, EU:C:2023:216) si evincerebbe che, in caso di invalidazione del contratto stipulato tra un consumatore e un professionista a causa del carattere abusivo di talune clausole, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri, mediante il loro diritto nazionale, disciplinare gli effetti di tale invalidazione nel rispetto della tutela accordata al consumatore da detta direttiva, in particolare garantendo il ripristino della situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato il consumatore in assenza di tale clausola abusiva. 24 Ciò posto, il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che osta all’applicazione, in sede di determinazione dei pagamenti delle parti di un contratto di mutuo invalido, di una soluzione in base alla quale il diritto del consumatore alla restituzione delle prestazioni eseguite in base a tale contratto viene compensato dal giudice d’ufficio con il diritto della banca alla restituzione del capitale del mutuo erogato, per effetto della quale il diritto di credito del consumatore in forza di tale titolo sorge solo nel momento in cui l’ammontare totale delle sue prestazioni supera l’ammontare del capitale del mutuo erogatogli. 2)      Se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che osta alla limitazione del diritto del consumatore agli interessi di mora su tutti i pagamenti effettuati dallo stesso in favore della banca, in adempimento di un contratto di mutuo invalido. Inoltre, se tali disposizioni ostino a un’interpretazione del diritto nazionale secondo la quale il consumatore non ha diritto agli interessi di mora su tutti i pagamenti effettuati in favore della banca in adempimento di un contratto di mutuo invalido». Sulla domanda di apertura della fase orale del procedimento 25 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 24 aprile 2026, i mutuatari hanno chiesto l’apertura della fase orale del procedimento, deducendo, in particolare, la necessità, da un lato, di rispondere alle osservazioni scritte della Commissione europea relative all’assenza di una differenza significativa, da un punto di vista economico, tra l’applicazione della teoria del saldo e l’applicazione della teoria delle due pretese e, dall’altro, di spiegare ulteriormente le conseguenze negative della prima di tali teorie, come sarebbe stata applicata da diversi giudici polacchi, in particolare per quanto riguarda i mutui rimborsati in una valuta estera. 26 A tal riguardo, occorre rilevare che, nonostante le domande di udienza depositate dalle parti nel procedimento principale, la Corte ha deciso, conformemente all’articolo 76, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, su proposta della giudice relatrice, sentito l’avvocato generale, di non tenere un’udienza di discussione, giudicando, a seguito della lettura delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotta per statuire nella presente causa. 27 Inoltre, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 83 del regolamento di procedura, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può decidere di aprire la fase orale del procedimento o disporre la riapertura di tale fase, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta, o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti o tra gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 28 Nel caso di specie, la Corte ritiene, sentito l’avvocato generale, che non si verifichi nessuna delle situazioni menzionate in tale articolo 83 e che nessun’altra circostanza giustifichi l’avvio della fase orale del procedimento. 29 Di conseguenza, occorre respingere la domanda dei mutuatari. Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 30 [OSCURATO:PERSONA] esprime dubbi sulla ricevibilità delle questioni sollevate, sulla base del rilievo che la risposta a queste ultime non sarebbe necessaria per la soluzione della controversia nel procedimento principale. Infatti, da un lato, l’applicazione a tale controversia della teoria del saldo consentirebbe ai mutuatari di ottenere gli importi che reclamano, compresi gli interessi. Dall’altro lato, il giudice del rinvio non potrebbe statuire ultra petita . 31 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 7 settembre 1999, Beck e Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, punto 22, e dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 34). 32 Inoltre, da una giurisprudenza altrettanto costante risulta che il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia ad esso sottoposta nonché ad interpretare e applicare il diritto nazionale. Incombe alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal giudice del rinvio (sentenza del 17 ottobre 2024, NFŠ, C‑28/23, EU:C:2024:893, punto 31 e giurisprudenza citata). 33 Orbene, nel caso di specie, da un lato, è pacifico che le questioni sollevate vertono sull’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, cosicché esse beneficiano di una presunzione di rilevanza. Dall’altro lato, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta che, in caso di applicazione della teoria del saldo, le conclusioni dei mutuatari sarebbero interamente accolte, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA]. 34 Di conseguenza, le questioni sollevate nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili. Nel merito 35 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale il giudice investito dal consumatore di una domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario, reso invalido dalle clausole abusive in esso contenute, procede d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista che sono parti di tale contratto, cosicché al consumatore è riconosciuto un credito soltanto sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione del contratto che eccede quello del capitale dato a mutuo e un diritto agli interessi di mora su tale importo eccedente. 36 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 37 Inoltre, data la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, tale direttiva impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto alla luce del suo ventiquattresimo considerando, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori» (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 56 e giurisprudenza citata). 38 La Corte ha dichiarato che le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore devono consentire la realizzazione di due obiettivi. Da un lato, il giudice deve garantire che possa essere ripristinata l’uguaglianza tra le parti contraenti che l’applicazione di una clausola abusiva nei confronti del consumatore abbia messo a repentaglio. Dall’altro, occorre assicurarsi che il professionista sia dissuaso dall’inserire siffatte clausole nei contratti che propone ai consumatori. Così, l’obbligo in capo al giudice nazionale di disapplicare una clausola contrattuale abusiva che prescriva il pagamento di somme che si rivelino indebite implica, in linea di principio, un corrispondente effetto restitutorio per quanto riguarda queste somme (sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 45 e giurisprudenza citata). 39 Nei limiti in cui l’assenza di un tale effetto potrebbe compromettere l’effetto dissuasivo che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, intende ricollegare all’accertamento del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti conclusi con i consumatori da un professionista, si deve riconoscere un siffatto effetto restitutorio qualora il carattere abusivo di clausole di un contratto stipulato tra un consumatore e un professionista comporti non solo la nullità di tali clausole, ma anche l’invalidità di tale contratto nella sua interezza [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] M. (Conseguenze dell’annullamento del contratto), C‑520/21, EU:C:2023:478, punto 66 e giurisprudenza citata]. 40 Se è vero che la Corte ha già più volte inquadrato il modo in cui il giudice nazionale deve assicurare la tutela dei diritti che i consumatori traggono dalla direttiva 93/13, resta nondimeno il fatto che, in linea di principio, il diritto dell’Unione non armonizza le procedure applicabili all’esame del carattere asseritamente abusivo di una clausola contrattuale né le conseguenze da trarre dall’accertamento di tale carattere abusivo. Pertanto, in mancanza di una normativa specifica dell’Unione in materia, le modalità di attuazione della tutela dei consumatori prevista da detta direttiva rientrano nella competenza dell’ordinamento giuridico interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi. Tali modalità, tuttavia, non devono essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenza dell’11 dicembre 2025, Kuszycka, C‑767/24, EU:C:2025:962, punto 44 e giurisprudenza citata). 41 Dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 38 a 40 della presente sentenza risulta che, purché sia garantito il rispetto dell’effetto restitutorio e di quello dissuasivo richiesti dall’applicazione della direttiva 93/13 nonché dei principi di equivalenza e di effettività, uno Stato membro è, in linea di principio, libero di scegliere il modo in cui intende garantire la tutela del consumatore prevista da tale direttiva. 42 Di conseguenza, detta direttiva non può essere interpretata nel senso che impone ai giudici polacchi di privilegiare l’applicazione della teoria del saldo o della teoria delle due pretese, dato che la scelta al riguardo spetta a tali giudici, purché essi garantiscano al consumatore, in ogni caso, la tutela riconosciutagli dal diritto dell’Unione. 43 Nella sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24, EU:C:2025:460, punto 44), alla quale il giudice del rinvio ha fatto riferimento, la Corte non si è affatto pronunciata a favore dell’una o dell’altra delle due teorie in esame. La Corte ha soltanto dichiarato che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. 44 Successivamente, la Corte ha precisato che i principi stabiliti nella sentenza del 19 giugno 2025, Lubreczlik (C‑396/24, EU:C:2025:460, punto 44) non ostano a un’interpretazione delle norme pertinenti del diritto nazionale che comporta una situazione in cui, a seguito di una compensazione ad iniziativa di un professionista tra il suo credito e quello del consumatore, i cui importi rispettivi non sono identici, solo la parte che rimane debitrice dell’importo eccedente il proprio credito nei confronti dell’altra parte è condannata a pagare tale importo a quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punti 61 e 62). Infatti, in una situazione del genere, l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione del contratto nullo e l’importo residuo dovuto sono effettivamente presi in considerazione, cosicché tale consumatore non è tenuto a restituire l’intero importo nominale del mutuo ottenuto. 45 Nel caso di specie, il giudice del rinvio sottolinea che l’applicazione della teoria del saldo implica che il giudice proceda d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci delle parti. Esso precisa che il diritto polacco non gli attribuisce la competenza a procedere a una siffatta compensazione, dato che tale diritto prevede la possibilità di una compensazione dei crediti solo su iniziativa di una parte, nel rispetto di determinate condizioni, in particolare della presentazione di una dichiarazione di compensazione da parte del creditore. 46 A tal riguardo, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a prevedere nel loro diritto nazionale modalità procedurali che consentano di garantire il rispetto del diritto al rimborso che la direttiva 93/13 riconosce al consumatore, da ciò non deriva, in linea di principio, un obbligo di attuare tale diritto al rimborso mediante una compensazione d’ufficio da parte del giudice nazionale [v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Compensazione d’ufficio in caso di clausola abusiva), C‑170/21, EU:C:2022:518, punto 44]. 47 Ne consegue che detta direttiva, senza obbligare il giudice nazionale a procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista, non osta, in linea di principio, a che il giudice nazionale proceda in tal modo, se il suo diritto interno, compresa la necessità di rispettare ogni requisito procedurale eventualmente previsto da detto diritto in materia di compensazione dei crediti, glielo consente. 48 Il giudice del rinvio sostiene che il fatto di procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci che sorgono a seguito della dichiarazione di nullità di un contratto a causa delle clausole abusive in esso contenute può andare a vantaggio del professionista e avere conseguenze negative per il consumatore, cosicché sarebbe tale da compromettere la tutela che detta direttiva garantisce a quest’ultimo. 49 In primo luogo, secondo tale giudice, una siffatta compensazione priva il consumatore di gran parte del suo credito nonché dei relativi interessi, in quanto un credito sorgerebbe solo se il consumatore avesse rimborsato un importo eccedente quello del capitale dato a mutuo. Un risultato del genere sarebbe contrario all’obiettivo della medesima direttiva, consistente nel ripristinare, mediante l’effetto restitutorio, la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di clausole abusive. 50 A tal riguardo, occorre ricordare che tale obiettivo deve essere perseguito nel rispetto del principio di proporzionalità, il quale costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, il quale esige che la normativa nazionale che attua tale diritto non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24, EU:C:2026:307, punto 33 e giurisprudenza citata). 51 Orbene, tale principio sarebbe violato se la restitutio in integrum dovesse essere esclusa nei confronti del professionista. Pertanto, l’obbligo di restituzione, conseguente all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, deve essere reciproco, e il professionista non può, tuttavia, chiedere al consumatore una compensazione che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione del medesimo contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’intimazione (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24, EU:C:2026:307, punto 34 e giurisprudenza citata). 52 Peraltro, l’effetto restitutorio connesso all’invalidazione di un contratto di mutuo contenente clausole abusive, che giustifica parimenti la domanda di restituzione del professionista, deve anche consentire di assicurare che la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione non comporti un arricchimento senza causa del consumatore (sentenza del 16 aprile 2026, Jangielak, C‑752/24, EU:C:2026:307, punto 35 e giurisprudenza citata). 53 Nel caso di specie, occorre rilevare che la compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista fa sorgere un diritto di restituzione a favore della parte che vanta il credito più elevato, per un importo corrispondente alla differenza tra tali crediti. 54 Al fine di garantire l’effetto restitutorio e l’effetto dissuasivo ricordati ai punti 38 e 39 della presente sentenza, il giudice nazionale deve assicurarsi che il consumatore disponga del diritto di esigere gli interessi di mora sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione del contratto che eccede l’ammontare del capitale dato a mutuo. 55 Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, ciò sembra avvenire nel procedimento principale, in quanto dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce, in sostanza, che gli interessi sull’importo eccedente quello del capitale dato a mutuo sono dovuti ai mutuatari, a decorrere dal giorno successivo all’intimazione costituita dal tentativo di composizione amichevole menzionato al punto 13 della presente sentenza. 56 In secondo luogo, il giudice del rinvio teme che una compensazione, effettuata d’ufficio, tra i crediti reciproci del consumatore e del professionista penalizzi il consumatore sulla base del rilievo che, fintantoché il capitale dato a mutuo non sia stato rimborsato, il professionista potrebbe ritardare il procedimento giudiziario e sottrarsi all’adempimento delle prestazioni senza subire conseguenze negative. 57 In proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostano a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto di uno Stato membro secondo la quale, a seguito della dichiarazione di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, la banca ha il diritto di chiedere al consumatore un importo che vada oltre il rimborso del capitale versato per l’esecuzione di tale contratto nonché il pagamento degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall’intimazione. Fatta salva tale riserva relativa agli interessi di mora al tasso legale, la banca non ha diritto di ricevere una remunerazione per l’utilizzo di tale capitale da parte del consumatore (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 73 e giurisprudenza citata). 58 Pertanto, un professionista che cercasse di ritardare un procedimento giudiziario avente ad oggetto la dichiarazione di invalidità di un contratto di mutuo contenente clausole abusive prolungherebbe in pari misura il periodo nel quale l’importo corrispondente al capitale dato a mutuo al consumatore non gli procurerebbe alcuna remunerazione. 59 Di conseguenza, il timore espresso dal giudice del rinvio non appare giustificato. 60 In terzo luogo, tale giudice sottolinea che, grazie a una compensazione operata d’ufficio, il professionista può recuperare il capitale dato a mutuo pur essendo rimasto inerte per molti anni, poiché in tal modo è escluso il rischio di prescrizione del suo credito. 61 In proposito, si deve sottolineare che l’esistenza stessa dei crediti di restituzione del consumatore e del professionista presuppone l’invalidità del contratto di mutuo stipulato tra questi ultimi. Perciò, fintantoché la validità di detto contratto non è messa in discussione dal consumatore, il professionista non dispone di alcun credito di restituzione prescrittibile. 62 In quarto luogo, il giudice del rinvio menziona il rischio che il consumatore, qualora abbia chiesto alla banca di restituirgli tutte le prestazioni fornite, sia considerato, a seguito di una compensazione operata d’ufficio dal giudice nazionale tra i crediti reciproci di detto consumatore e di detta banca, come parzialmente soccombente e, pertanto, sia condannato alle spese o a una parte di esse. 63 Orbene, occorre rilevare che, come riconosciuto, in sostanza, da tale giudice, la compensazione dei crediti consente di evitare che il professionista scelga di proporre un ricorso distinto per far valere il proprio credito nei confronti del consumatore, dando luogo a una moltiplicazione dei procedimenti e, pertanto, a spese aggiuntive, il che non sarebbe nell’interesse del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 69). 64 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la ripartizione delle spese di un procedimento giurisdizionale dinanzi ai giudici nazionali rientra nell’autonomia procedurale degli [OSCURATO:PERSONA] membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (sentenza del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 46 e giurisprudenza citata). 65 In assenza di riferimenti a tali principi da parte del giudice del rinvio, solo il principio di effettività sembra essere pertinente, nel caso di specie, per quanto riguarda le spese. 66 In proposito, come la Corte ha più volte dichiarato, se è vero che tale principio non osta, in generale, a che il consumatore sopporti determinate spese giudiziarie quando propone un ricorso diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale, occorre altresì osservare che la direttiva 93/13 attribuisce al consumatore il diritto di rivolgersi a un giudice al fine di far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e di escludere l’applicazione della stessa, diritto la cui effettività va preservata. Pertanto, il regime di ripartizione delle spese di un siffatto procedimento non deve dissuadere il consumatore dall’esercitare tale diritto (sentenze del 27 novembre 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, punto 48, e del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 78). 67 Inoltre, occorre ricordare che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito dalla medesima (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 80 e giurisprudenza citata). 68 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel diritto polacco, se viene accolta la domanda del consumatore concernente l’invalidazione di un contratto, il giudice può, anche se respinge una parte della domanda di restituzione di detto consumatore, ritenere che quest’ultimo sia risultato vittorioso e che, pertanto, non debba farsi carico delle spese relative al procedimento di cui trattasi. 69 Spetta, in definitiva, al giudice del rinvio esaminare se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere oggetto di un’interpretazione conforme alla direttiva 93/13 e, in caso affermativo, trarne le conseguenze giuridiche (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 82). 70 In particolare, tale giudice deve garantire l’effettività del diritto dei mutuatari di ottenere l’invalidazione del contratto di cui trattasi contenente clausole abusive e la restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA], evitando che il regime di ripartizione delle spese dissuada tali mutuatari dall’avvalersi dei diritti loro conferiti dalla direttiva 93/13. 71 In quinto luogo, il giudice del rinvio indica che un meccanismo di compensazione dei crediti solleva difficoltà nel caso in cui l’esecuzione del contratto di mutuo abbia dato luogo a prestazioni finanziarie eterogenee, in particolare, qualora il capitale sia stato dato a mutuo in zloty polacchi, ma i rimborsi siano stati effettuati in franchi svizzeri. Orbene, una compensazione in un caso del genere sarebbe impossibile, sulla base del rilievo che, in forza dell’articolo 498 del codice civile, la compensazione sarebbe subordinata al carattere omogeneo delle prestazioni reciproche. 72 A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il diritto polacco definisce le modalità secondo le quali gli importi monetari espressi in valute estere devono essere convertiti in zloty polacchi. 73 Inoltre, occorre ricordare che, come risulta dal punto 12 della presente sentenza, i mutuatari, ai fini dell’esecuzione del contratto di cui trattasi, hanno effettuato bonifici alla [OSCURATO:PERSONA] in parte in zloty polacchi e in parte in franchi svizzeri. 74 In tali circostanze, spetterà al giudice del rinvio, in applicazione del principio di interpretazione conforme quale ricordato al punto 67 della presente sentenza, valutare se il diritto nazionale gli consenta di garantire l’effetto restitutorio richiesto dalla direttiva 93/13, mediante una compensazione dei crediti reciproci delle parti del contratto che tenga conto di tutti i pagamenti effettuati dai mutuatari. 75 In sesto e ultimo luogo, tale giudice ritiene che qualsiasi meccanismo di compensazione d’ufficio dei crediti ignori la volontà del consumatore che, nella maggior parte dei casi di nullità di un contratto di mutuo ipotecario, esigerebbe la restituzione di tutti i pagamenti effettuati e non sceglierebbe di imputare l’importo di questi ultimi al capitale dato a mutuo. Detto giudice indica che una siffatta compensazione viola il principio del contraddittorio, che un organo giudicante dovrebbe rispettare in particolare nel decidere su una controversia sulla base di un motivo di diritto sollevato d’ufficio. 76 A tal riguardo, occorre ricordare che, ai fini della valutazione delle conseguenze sulla situazione del consumatore provocate dall’invalidazione di un contratto nella sua interezza, è determinante la volontà espressa dal consumatore. Infatti, il sistema di tutela previsto dalla direttiva 93/13 non si applica se il consumatore vi si oppone. Quest’ultimo, dopo essere stato avvisato dal giudice nazionale, può non far valere il carattere abusivo e non vincolante di una clausola, dando così un consenso libero e informato alla clausola in questione ed evitando, in tal modo, l’invalidazione del contratto. Affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, nell’ambito delle norme processuali nazionali e alla luce del principio di equità nei procedimenti civili, in modo obiettivo ed esaustivo, le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva. Una siffatta informativa è ancora più importante quando la non applicazione della clausola abusiva può comportare l’invalidazione dell’intero contratto, eventualmente esponendo il consumatore a domande di restituzione (sentenza del 22 gennaio 2026, Herchoski, C‑902/24, EU:C:2026:42, punto 67 e giurisprudenza citata). 77 Pertanto, il giudice nazionale, qualora intenda applicare il diritto interno nel senso che detta invalidazione comporti la compensazione d’ufficio dei rispettivi crediti di restituzione delle parti di tale contratto, è tenuto ad informarne preventivamente il consumatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria volontà con piena cognizione di causa riguardo a detta invalidazione. 78 Di conseguenza, qualora il consumatore, dopo aver ricevuto dal giudice competente le informazioni relative alle conseguenze che possono derivare dall’invalidazione del contratto di mutuo che ha stipulato con il professionista, decida di non opporsi a che detto giudice invalidi tale contratto, il fatto che lo stesso giudice possa procedere d’ufficio alla compensazione di crediti reciproci delle parti non è contrario né alla volontà del consumatore né al principio del contraddittorio. 79 Dai punti da 49 a 78 della presente sentenza risulta che nessuna delle osservazioni formulate dal giudice del rinvio in relazione al meccanismo che gli consente di procedere d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci delle parti di un contratto a seguito dell’invalidazione di quest’ultimo a causa delle clausole abusive in esso contenute consente di ritenere che il diritto dell’Unione osti a che un giudice nazionale proceda a una siffatta compensazione, nel rispetto dei requisiti procedurali previsti dal diritto nazionale, circostanza che spetta a tale giudice valutare. 80 Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale il giudice investito dal consumatore di una domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario, reso invalido dalle clausole abusive in esso contenute, procede d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista che sono parti di tale contratto, cosicché al consumatore è riconosciuto un credito unicamente sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione di detto contratto che eccede quello del capitale dato a mutuo e un diritto agli interessi di mora su tale importo eccedente. Sulle spese 81 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano, in linea di principio, a un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale in forza della quale il giudice investito dal consumatore di una domanda di rimborso delle somme versate in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario, reso invalido dalle clausole abusive in esso contenute, procede d’ufficio alla compensazione dei crediti reciproci del consumatore e del professionista che sono parti di tale contratto, cosicché al consumatore è riconosciuto un credito unicamente sull’importo dei versamenti effettuati in esecuzione di detto contratto che eccede quello del capitale dato a mutuo e un diritto agli interessi di mora su tale importo eccedente. Firme * Lingua processuale: il polacco. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris