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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 42485/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, ha rideterminato la pena nei confronti di .[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto di cui al capo 3) di rubrica, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): i) vizio di motivazione, avendo la difesa specificamente contestato in sede di appello la responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3); ii) mancata applicazione della norma ex art. 56 cod. pen.; iii) violazione della norma ex art. 131-bis cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono.

4.1. Il secondo e il terzo motivo sono infondati, atteso che — contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente — la sentenza impugnata ha espressamente riconosciuto l'ipotesi del tentativo ex art. 56 cod. pen. così come ha logicamente e congruamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto dei precedenti specifici a carico dell'imputata.

4.2. Appare, invece, fondato il primo motivo, dovendosi riconoscere che in sede di appello la difesa aveva espressamente contestato la responsabilità della prevenuta in ordine al reato di furto tentato di cui al capo 3) di rubrica; per contro, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta specifica al motivo di gravame, osservando, del tutto illogicamente, che la responsabilità per il reato in questione "non è contestata dalla difesa".

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3 e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino, per quanto qui rileva, ha rideterminato la pena nei confronti di .[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto di cui al capo 3) di rubrica, confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): i) vizio di motivazione, avendo la difesa specificamente contestato in sede di appello la responsabilità della ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3); ii) mancata applicazione della norma ex art. 56 cod. pen.; iii) violazione della norma ex art. 131-bis cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che seguono. 4.1. Il secondo e il terzo motivo sono infondati, atteso che — contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente — la sentenza impugnata ha espressamente riconosciuto l'ipotesi del tentativo ex art. 56 cod. pen. così come ha logicamente e congruamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., tenuto conto dei precedenti specifici a carico dell'imputata. 4.2. Appare, invece, fondato il primo motivo, dovendosi riconoscere che in sede di appello la difesa aveva espressamente contestato la responsabilità della prevenuta in ordine al reato di furto tentato di cui al capo 3) di rubrica; per contro, la Corte territoriale non ha fornito alcuna risposta specifica al motivo di gravame, osservando, del tutto illogicamente, che la responsabilità per il reato in questione "non è contestata dalla difesa". 5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3), con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 3 e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 42485/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris